Articolo 811 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 812Articolo 825
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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7 luglio 2017
Art. 811. Militari della Marina militare 1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per ((categorie, specialita' o qualificazioni)) e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita'. (14)
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "L' articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011".
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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