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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 28 ottobre 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3714/2024 R.G. vertente
fra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Salvia, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza viale Marconi 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia, giusta procura generale per notaio e domiciliato in Potenza presso Per_1
l'avvocatura regionale PA Pascoli ang. Via Rossini snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto attività lavorativa di carrozziere dall'01.11.1982 e di aver contratto malattia professionale a causa delle condizioni di lavoro “”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale medio/grave lavoro correlata””, come da pratica infortunio professionale del 16.11.2021; in data 8.3.2023 l' comunicava al ricorrente l'accertamento della menomazione permanente CP_1
(Ipoacusia neurosensoriale più accentuata sugli acuti) subita in misura del 6%; effettuata perizia di parte che attestava un danno biologico complessivo che determina una invalidità permanente valutabile nella misura del 40%, adiva il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 40% con diritto alla rendita e diritto all'indennizzo in capitale o in subordine un danno biologico permanente inferiore al 16%, l'indennizzo in capitale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 18.3.2025 ribadendo la legittimità dell'operato e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento parziale.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. , con valutazione esaustiva Per_2 che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso “L' ipoacusia del , già riconosciuta come professionale, è andata aggravandosi Parte_1 progressivamente in misura significativa ed il danno Biologico rilevato nella visita del
18/6/25 è del 34% (trentaquattro per cento). Ciò, tenendo conto delle curve audiometriche che sono simili a quelle rilevate presso il Centro Diagnostico di Bari il 7/8/24. L' età CP_1 del ci induce allo scorporo relativo al subentrare della socio-presbiacusia Parte_1
( , ed altri). A scorporo effettuato, tuttavia, il Danno Biologico, nel Per_3 Per_4 Per_5 maggio del 2024 non era, con certezza, comunque, inferiore al 25% (venticinque per cento)”.
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali. La documentazione in atti (estratto contributivo) attesta la continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa da epoca precedente al già ottenuto riconoscimento della malattia professionale de qua, fino al corso della presente causa, con suo aggravamento dal 6% riconosciuto inizialmente dall' in sede di accertamento di aggravamento di malattia CP_1 professionale fino al 34%.
Parte ricorrente pur prendendo atto dell'esito della ctu, deduce e invoca il riconoscimento di un danno biologico maggiore anche sulla scorta di ctp attestante che la malattia professionale ha prodotto un danno biologico del 40%.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 34% come acclarato dal ctu dott. Per_2
Ne segue quindi l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento le spese ed onorari di lite tra le parti vanno poste a carico dell' soccombente e liquidate come da protocollo dell'ufficio del 3.11.2022 , CP_2 trattandosi di controversia nella quale è stata espletata attività istruttoria, in misura di euro
2.697,00;
Le spese di ctu con separato decreto vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19.12.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1 patologie di cui risulta per causa di lavoro, pari al 34%, con decorrenza dal maggio 2024 (già superiore al 16%);
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa rendita, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) Condanna l' in p.l.r.p.t. alla rifusione della somma di euro 2.697,00 per spese di lite, in CP_1 favore del ricorrente, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Potenza, 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 28 ottobre 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3714/2024 R.G. vertente
fra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Salvia, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza viale Marconi 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia, giusta procura generale per notaio e domiciliato in Potenza presso Per_1
l'avvocatura regionale PA Pascoli ang. Via Rossini snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto attività lavorativa di carrozziere dall'01.11.1982 e di aver contratto malattia professionale a causa delle condizioni di lavoro “”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale medio/grave lavoro correlata””, come da pratica infortunio professionale del 16.11.2021; in data 8.3.2023 l' comunicava al ricorrente l'accertamento della menomazione permanente CP_1
(Ipoacusia neurosensoriale più accentuata sugli acuti) subita in misura del 6%; effettuata perizia di parte che attestava un danno biologico complessivo che determina una invalidità permanente valutabile nella misura del 40%, adiva il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 40% con diritto alla rendita e diritto all'indennizzo in capitale o in subordine un danno biologico permanente inferiore al 16%, l'indennizzo in capitale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' con memoria del 18.3.2025 ribadendo la legittimità dell'operato e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento parziale.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. , con valutazione esaustiva Per_2 che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso “L' ipoacusia del , già riconosciuta come professionale, è andata aggravandosi Parte_1 progressivamente in misura significativa ed il danno Biologico rilevato nella visita del
18/6/25 è del 34% (trentaquattro per cento). Ciò, tenendo conto delle curve audiometriche che sono simili a quelle rilevate presso il Centro Diagnostico di Bari il 7/8/24. L' età CP_1 del ci induce allo scorporo relativo al subentrare della socio-presbiacusia Parte_1
( , ed altri). A scorporo effettuato, tuttavia, il Danno Biologico, nel Per_3 Per_4 Per_5 maggio del 2024 non era, con certezza, comunque, inferiore al 25% (venticinque per cento)”.
Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali. La documentazione in atti (estratto contributivo) attesta la continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa da epoca precedente al già ottenuto riconoscimento della malattia professionale de qua, fino al corso della presente causa, con suo aggravamento dal 6% riconosciuto inizialmente dall' in sede di accertamento di aggravamento di malattia CP_1 professionale fino al 34%.
Parte ricorrente pur prendendo atto dell'esito della ctu, deduce e invoca il riconoscimento di un danno biologico maggiore anche sulla scorta di ctp attestante che la malattia professionale ha prodotto un danno biologico del 40%.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 34% come acclarato dal ctu dott. Per_2
Ne segue quindi l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre alle spese e accessori come per legge.
2. In forza dell'accoglimento le spese ed onorari di lite tra le parti vanno poste a carico dell' soccombente e liquidate come da protocollo dell'ufficio del 3.11.2022 , CP_2 trattandosi di controversia nella quale è stata espletata attività istruttoria, in misura di euro
2.697,00;
Le spese di ctu con separato decreto vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19.12.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1 patologie di cui risulta per causa di lavoro, pari al 34%, con decorrenza dal maggio 2024 (già superiore al 16%);
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa rendita, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) Condanna l' in p.l.r.p.t. alla rifusione della somma di euro 2.697,00 per spese di lite, in CP_1 favore del ricorrente, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Potenza, 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL