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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2023 promossa da:
( C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariagrazia Carnovale, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARISE Controparte_1 C.F._1 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ELVIDIO BORELLI 13 88900 CROTONEpresso il difensore avv. PARISE FRANCESCA
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.1.2023 l' in seguito al giudizio di accertamento tecnico Pt_1 preventivo del requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità e indennità di accompagnamento promosso da con esito positivo in relazione ad un grado di invalidità del 100% Controparte_1 dalla data della visita di revisione, ha chiesto accertare e dichiarare che la ricorrente non è in possesso dei requisiti per l'ottenimento della prestazione di cui è causa. A tal fine sosteneva l'erroneità della relazione peritale atteso che il consulente tecnico, nel determinare la percentuale d'invalidità dell'assistita, non aveva fatto applicazione della tabella di cui al D.M. 5.2.1992, omettendo, in particolare, di indicare, per la patologia accertata, l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalle tabelle stesse e i criteri per giungere alla valutazione finale. Sosteneva poi che la ricorrente, alla luce del trattamento terapeutico affrontato, si trovava in follow up negativo, con conseguente inquadramento della patologia in una neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (cod 9323), con conseguente grado di invalidità pari all'80 %.
Si costituiva la ricorrente, chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di legge previste per il riconoscimento dell'inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71 sin dalla data della visita di revisione (marzo 2021) o in subordine dalla data ritenuta congrua dal consulente omologando l'accertamento tecnico preventivo. La causa, istruita mediante richiesta di chiarimenti al consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo e successiva rinnovazione delle indagini peritali, lete le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei seguenti termini.
Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici, che si ritiene di condividere, che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie, quali “Esiti di mastectomia totale sin ( 2019 ) in attuale follow-up negativo in obesità di classe 2 con allegata sindrome fibromialgica. Disturbo depressivo maggiore secondario.” “Le singole patologie di cui affetta la ricorrente vengono a interessare organi ed apparati funzionalmente distinti fra loro con invalidità coesistenti”; ciò sulla scorta della documentazione specificatamente indicata nella relazione peritale. A seguito delle controdeduzioni mosse dalla resistente, tramite cui è stato contestato al CTU di non aver adeguatamente considerato il disturbo depressivo maggiore, attestato per la prima volta con documentazione del 21.07.2021 e successivamente aggravatosi, come dimostrato dalle certificazioni del 03.05.2023 e del 07.03.2024, che documentano anche gravi somatizzazioni di ansia, insonnia, astenia e labilità emotiva, il perito ha assegnato alla depressione maggiore (voce tabellare 2206) una percentuale del 40 %, giungendo, in applicazione della formula di Balthazard, ad attribuire un grado di invalidità complessivo dell'88
%.
Con riferimento alle contestazioni relative alle patologie di obesità e gastrite cronica + GER, secondo cui la resistente sostiene che la percentuale di invalidità attribuita dal CTU sia incongrua, poiché per l'obesità dovrebbe essere riconosciuta una percentuale minima del 40%, mentre per la gastrite cronica
+ GER, non essendo tabellata, proponeva l'applicazione analogica del codice 64-58, che attribuisce il 15% di invalidità, si ritiene che non siano stati forniti elementi probatori sufficienti a supporto delle percentuali di invalidità prospettate. In particolare, le argomentazioni di parte ricorrente, ribadite anche nelle note depositate per l'udienza odierna, appaiono generiche e non adeguatamente suffragate da specifici riscontri medico-legali o supportati dalla scienza medica, idonei a dimostrare la sussistenza delle patologie e l'effettiva gravità delle menomazioni permanenti alle stesse conseguenti, valutabili ai fini di causa.
In definitiva, in mancanza di elementi tali da dimostrare l'erroneità delle conclusioni dell'ausiliario del giudice, le argomentazioni sollevate dalla parte resistente non possono essere accolte ritenendosi che, alla luce del complesso delle patologie accertate dal consulente tecnico, non sussista una condizione di invalidità totale in capo alla resistente, con conseguente accoglimento del ricorso dell' , assorbite le questioni non espressamente trattate. Pt_1
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico dell' Pt_1
Sono definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che non è portatrice di uno stato di invalidità totale Controparte_1 ai sensi delle disposizioni vigenti.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.800, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.. Crotone, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2023 promossa da:
( C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariagrazia Carnovale, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura di Crotone, Via G. Deledda n. 1,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARISE Controparte_1 C.F._1 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ELVIDIO BORELLI 13 88900 CROTONEpresso il difensore avv. PARISE FRANCESCA
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.1.2023 l' in seguito al giudizio di accertamento tecnico Pt_1 preventivo del requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità e indennità di accompagnamento promosso da con esito positivo in relazione ad un grado di invalidità del 100% Controparte_1 dalla data della visita di revisione, ha chiesto accertare e dichiarare che la ricorrente non è in possesso dei requisiti per l'ottenimento della prestazione di cui è causa. A tal fine sosteneva l'erroneità della relazione peritale atteso che il consulente tecnico, nel determinare la percentuale d'invalidità dell'assistita, non aveva fatto applicazione della tabella di cui al D.M. 5.2.1992, omettendo, in particolare, di indicare, per la patologia accertata, l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalle tabelle stesse e i criteri per giungere alla valutazione finale. Sosteneva poi che la ricorrente, alla luce del trattamento terapeutico affrontato, si trovava in follow up negativo, con conseguente inquadramento della patologia in una neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (cod 9323), con conseguente grado di invalidità pari all'80 %.
Si costituiva la ricorrente, chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di legge previste per il riconoscimento dell'inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71 sin dalla data della visita di revisione (marzo 2021) o in subordine dalla data ritenuta congrua dal consulente omologando l'accertamento tecnico preventivo. La causa, istruita mediante richiesta di chiarimenti al consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo e successiva rinnovazione delle indagini peritali, lete le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei seguenti termini.
Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio ha accertato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici, che si ritiene di condividere, che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie, quali “Esiti di mastectomia totale sin ( 2019 ) in attuale follow-up negativo in obesità di classe 2 con allegata sindrome fibromialgica. Disturbo depressivo maggiore secondario.” “Le singole patologie di cui affetta la ricorrente vengono a interessare organi ed apparati funzionalmente distinti fra loro con invalidità coesistenti”; ciò sulla scorta della documentazione specificatamente indicata nella relazione peritale. A seguito delle controdeduzioni mosse dalla resistente, tramite cui è stato contestato al CTU di non aver adeguatamente considerato il disturbo depressivo maggiore, attestato per la prima volta con documentazione del 21.07.2021 e successivamente aggravatosi, come dimostrato dalle certificazioni del 03.05.2023 e del 07.03.2024, che documentano anche gravi somatizzazioni di ansia, insonnia, astenia e labilità emotiva, il perito ha assegnato alla depressione maggiore (voce tabellare 2206) una percentuale del 40 %, giungendo, in applicazione della formula di Balthazard, ad attribuire un grado di invalidità complessivo dell'88
%.
Con riferimento alle contestazioni relative alle patologie di obesità e gastrite cronica + GER, secondo cui la resistente sostiene che la percentuale di invalidità attribuita dal CTU sia incongrua, poiché per l'obesità dovrebbe essere riconosciuta una percentuale minima del 40%, mentre per la gastrite cronica
+ GER, non essendo tabellata, proponeva l'applicazione analogica del codice 64-58, che attribuisce il 15% di invalidità, si ritiene che non siano stati forniti elementi probatori sufficienti a supporto delle percentuali di invalidità prospettate. In particolare, le argomentazioni di parte ricorrente, ribadite anche nelle note depositate per l'udienza odierna, appaiono generiche e non adeguatamente suffragate da specifici riscontri medico-legali o supportati dalla scienza medica, idonei a dimostrare la sussistenza delle patologie e l'effettiva gravità delle menomazioni permanenti alle stesse conseguenti, valutabili ai fini di causa.
In definitiva, in mancanza di elementi tali da dimostrare l'erroneità delle conclusioni dell'ausiliario del giudice, le argomentazioni sollevate dalla parte resistente non possono essere accolte ritenendosi che, alla luce del complesso delle patologie accertate dal consulente tecnico, non sussista una condizione di invalidità totale in capo alla resistente, con conseguente accoglimento del ricorso dell' , assorbite le questioni non espressamente trattate. Pt_1
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico dell' Pt_1
Sono definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che non è portatrice di uno stato di invalidità totale Controparte_1 ai sensi delle disposizioni vigenti.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.800, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.. Crotone, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri