Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 26970 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26970 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FEDI ANNA ANTEA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRASSI NICOLETTA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il Controparte_1
4/06/2011 (atto n. 54, P. II, S.A Sez. B, anno 2011). Aggiungeva che dall'unione tra le parti è nato
09/08/2012, minorenne. Per_1
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- la separazione personale;
1
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un calendario incontri padre - figlio;
- la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre per un importo mensile che tenga in considerazione le attività e le necessità legate all'età dello stesso nella misura non inferiore al 25% del reddito percepito da lei e comunque nella misura che il
Giudice riterrà equa, nonché la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- vittoria di spese.
La parte resistente i costituiva e dichiarava che, nelle more del procedimento, Controparte_1
le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni accessorie della separazione, ponendo come presupposto essenziale la garanzia per il figlio di poter mantenere un rapporto armonioso con entrambi.
Le parti comparivano all'udienza del 18/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, ed in quella sede si riportavano all'accordo in relazione alle condizioni accessorie della separazione, come da note depositate in data 3/02/25, delle quali ricevevano lettura e che confermavano.
Inoltre, la sig.ra dichiarava che: “ è un ottimo padre, non abbiamo contrasti, Parte_1 CP_1
preciso che già durante la nostra convivenza di fatto io mi occupavo di tutte le incombenze settimanali di , dell'accompagnamento dagli amici, allo sport, io andavo ai colloqui con i Per_1
professori. Costabile, infatti, è più libero il fine settimana per cui abbiamo ritenuto meglio rispondente all'interesse di il calendario che di fatto già abbiamo attuato e non registra Per_1
alcuna criticità per . Per_1
Invece, il sig. dichiarava: “io ovviamente il fine settimana faccio sì che mantenga le CP_1 Per_1
sue abitudini per cui sono disponibile ad accompagnarlo, ad esempio, dagli amici o a una festa.
Condividiamo inoltre la passione per il calcio Napoli, andiamo assieme allo stadio. Il calendario così come concordato è comunque soggetto ad una certa elasticità in ragione delle esigenze di
”. Per_1
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti,
A quel punto, il giudice relatore
• autorizzava i coniugi a vivere separati e recepiva provvisoriamente le condizioni così come concordate.
• riteneva la causa matura per la decisione,
• invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
• riservava la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
2 Il PM concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio in oggetto (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore (C.F. ) con Per_1 C.F._3
collocazione paritaria presso i genitori.
La sig.ra per accordo intercorso tra le parti, lascerà con il figlio minore la casa CP_2
familiare sita in Napoli alla Via Epomeo n.294 entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, provvedendo al ritiro dei propri effetti personali e dei doni della propria famiglia ancora eventualmente presenti presso l'abitazione familiare, trasferendosi nell'abitazione reperita in locazione sita in Napoli, alla via Belvedere n. 204 per la quale sosterrà il canone di locazione mensile di € 1.050,00 oltre ad € 150,00 per il posto auto ed alle spese di condomino pari a circa €
160,00 mensili.
La casa coniugale, sita in Napoli alla Via Epomeo n. 294, di proprietà esclusiva del sig. CP_1
continuerà ad essere abitata dal sig. e dal figlio nei periodi di permanenza Controparte_1 Per_1 di quest'ultimo presso il padre. I beni mobili, con l'arredo rimarranno tutti presso la casa familiare.
Il figlio continuerà ad avere la residenza anagrafica insieme alla madre e per il Per_1 relativo trasferimento di residenza il sig. presta sin d'ora il consenso. Controparte_1
La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con espressa previsione che, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno la responsabilità separatamente.
3 A tal fine i coniugi intendono collaborare con lealtà e rispetto reciproci nella gestione del figlio, impegnandosi a mantenere comunicazioni tra loro relativamente alla organizzazione di vita di e manifestando disponibilità reciproca, nell'interesse supremo alla serenità del minore. Per_1
Ai fini della migliore organizzazione di vita, fermo restando che previo espresso accordo tra loro i genitori potranno sempre modificare il seguente calendario al fine di armonizzarlo alle esigenze del figlio minore, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola (o con prelievo dell'abitazione materna in caso di chiusura scolastica) con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre entro le ore 22.00;
- per tre fine settimana al mese, dall'uscita si scuola del venerdì sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura scolastica;
- nella settimana in cui è previsto che trascorra con la madre il fine settimana, il Per_1 padre terrà con sé il figlio minore il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura scolastica.
L'alternanza mensile dei finesettiana sarà la seguente: i primi due con il padre, il terzo con la madre, il quarto con il padre e così per il mese successivo;
- durante le vacanze scolastiche estive (giugno/agosto) i genitori, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e personali, terranno il minore 3 settimane anche non consecutive previamente concordate tra loro entro il 30 aggio di ogni anno, comunicandosi rispettivamente luoghi e tempi in cui trascorreranno le vacanze estive con il figlio, con sospensione delle modalità di incontro genitori-figlio nelle settimane di vacanza di ciascuno di essi. In ogni caso, dalla chiusura scolastica, l'alternanza tra i genitori sarà settimanale;
- durante le vacanze natalizie, fatta salva la volontà del minore di trascorrere i giorni festivi con entrambi i genitori, trascorrerà ad anni alterni dalla prossima festività con la Per_1 madre il 24 dicembre, con il padre dal 25 al 30 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al
6 gennaio.
- Durante le festività pasquali ciascun genitore terrà il figlio l'intera settimana di chiusura scolastica, ad anni alterni, iniziando per la Pasqua 2025 la turnazione della madre;
- Il minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa, nonché la festa della mamma, anche se tali festività dovessero ricadere nei giorni di permanenza con il padre;
- Il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo nonché il giorno della festa del papà, anche se tali festività dovessero ricadere nei giorni di permanenza con la madre;
4 - Il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori, laddove possibile. In caso contrario trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun Per_1 genitore, iniziando la turnazione dalla madre, il giorno del proprio compleanno, fatta salva la possibilità per l'altro di trascorrere in tali giorni qualche ora con il bambino;
- Altri eventuali periodi di vacanze scolastiche, non espressamente ivi previsti, saranno concordati direttamente tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di entrambi e tenuto conto delle esigenze del minore;
stante il tempo di permanenza paritaria del figlio con ciascun genitore, questi provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio.
La partecipazione alle spese straordinarie (scuola, salute, sport e altre come da protocollo del
Tribunale di Napoli), previa preventiva comunicazione tra i genitori per le spese necessarie e/o autorizzazione per le spese non necessarie e non urgenti, sarà nella misura del 50% tra i genitori da versarsi entro il giorno 5 del mese successivo al genitore che ha provveduto ad anticiparle. Per le spese sanitarie del minore coperte da polizza assicurativa la misura del 50% sarà calcolata sull'esborso effettivamente corrisposto da entrambi i genitori.
SPESE EXTRA MANTENIMENTO ORDINARIO DIRETTO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: tasse scolastiche, approvvigionamento inizio anno scolastico, spese alloggiative fuori sede per necessità scolastiche, gite, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quello da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia private, spese psicologiche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese sportive comprensive di abbigliamento, conseguimento della patente, eventi ricreativi ove il bambino partecipi senza i genitori.
Tutte le spese extra mantenimento diretto, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
In relazione a tutte le altre spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In considerazione della circostanza che la sig.ra lascerà, l'abitazione familiare Parte_1 unitamente agli arredi al sig. avendo ella recepito un'abitazione in locazione per sé e per CP_1
il figlio, il sig. contribuirà al pagamento del canone di locazione per sé e per il figlio, il sig. CP_1
5 contribuirà al pagamento del canone di locazione dell'immobile nel quale vivrà il figlio CP_1 minore versando anticipatamente entro il 5 di ogni mese alla sig.ra l'importo mensile Parte_1 di € 500,00.
Le parti convengono che l'obbligazione di pagamento assunta dal sig. si estinguerà CP_1 automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 1) con l'acquisto di un nuovo appartamento in piena proprietà alla sig.ra o al minore in nuda Controparte_3 Per_1
proprietà; 2) in ogni caso alla data del 31 agosto 2030.
Decorso tale termine o al verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni, il sig. CP_1
sarà automaticamente liberato dall'obbligo di versamento, senza necessità di ulteriori comunicazioni o formalità tra le parti. La sig.ra si impegna espressamente a Parte_1 comunicare tempestivamente e per iscritto al sig. l'avvenuto acquisto dell'immobile al fine CP_1
di consentire l'immediata cessazione dell'obbligo di versamento.
L'assegno unico, di comune accordo tra le parti, verrà percepito a metà da entrambi i genitori.
Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
ognuno, pertanto, provvederà personalmente ai propri bisogni rinunciando a qualsiasi corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o alimenti,
Le parti si concedono sin d'ora e per ogni evenienza, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per il figlio minore.
I coniugi danno atto di aver già regolato i rapporti patrimoniali tra loro e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro rinunciando espressamente ad ogni rivendicazione anche in merito ai beni immobili nonché ai beni mobili registrati.
Tali accordi, nella parte attinente al giudizio in oggetto (le materie, cioè, che la legge attribuisce alla competenza del Tribunale - l'affidamento dei figli, le visite, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare..) non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, garantendogli il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità; pertanto non si è rilevata la necessità di procedere all'ascolto del minore che si è ritenuto manifestamente superfluo non essedo stata prospettata, peraltro, da nessuna delle parti alcuna riserva in ordine alla reciproca attenzione agli effettivi bisogni ed esigenze del minore.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate rimanendo così esse a carico della parte che le ha anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 54, P. II, S.A Sez. B, anno 2011);
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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