Articolo 38 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 maggio 1969
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Versione
23 agosto 1978
Art. 38.
La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge puo' essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all' articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , l'equilibrio delle relative gestioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467))
Entrata in vigore il 23 agosto 1978
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