TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 687/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9 ottobre 1949; rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ludovica Serri come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, V.le Monte Grappa n. 34
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._2
Reggio Emilia il 24 dicembre 2004;
- interessato - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età.
1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 20 marzo
2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva di poter adottare , che gli era stato Controparte_1 dato in affido dopo soli tre giorni dalla nascita.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva comunicato al Pubblico
Ministero, il quale interveniva in data 3 marzo 2025, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Con provvedimento in data 13 febbraio 2025 venivano richieste informazioni, ai sensi dell'art. 312 c.c., alla Questura di Reggio Emilia, la quale trametteva all'Ufficio informativa evidenziando la convenienza della richiesta adozione in ragione dell'appartenenza dell'adottando ad un contesto affettivo caratterizzato da legami stabili e duraturi.
All'udienza del 20 marzo 2025 comparivano personalmente l'adottante e l'adottando, prestando entrambi il consenso all'adozione; veniva raccolto l'assenso alla adozione da parte della madre dell'adottanda, ; venivano sentiti i CP_1 Parte_2 figli maggiorenni dell'adottante, , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e , i quali nulla opponevano all'adozione.
[...] Persona_4
Alla medesima udienza il procedimento veniva riservato alla decisione collegiale sulle conclusioni insistite dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta.
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291 ss. c.c.
L'adottante ha più di 35 anni e supera di 18 anni l'età dell'adottando.
La moglie dell'adottante, , è deceduta a Reggio Persona_5
Emilia il 1° giugno 2011.
2 di 5 L'adottando non è stato da altri in precedenza adottato e non è coniugato.
L'adottante e l'adottando hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 c.c., all'udienza del 20 marzo 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma 1, c.c.
Alla medesima suddetta udienza anche la madre dell'adottando,
, la sola ad aver riconosciuto il figlio, ha Parte_3 prestato il proprio assenso all'adozione di quest'ultimo da parte del ricorrente.
Sentiti all'udienza del 20 marzo 2025, , Persona_1 Per_2
e , figli maggiorenni
[...] Persona_3 Persona_4 dell'adottante, hanno dichiarato di nulla opporre all'adozione.
Ai sensi dell'art. 312 n. 2 c.c., sussiste la convenienza all'adozione dell'adottando, che dopo appena tre giorni dalla nascita è stato affidato alle cure del ricorrente prima in regime di affido familiare volontario e poi con decreto del Tribunale per i minorenni di
Bologna, e che, dunque, ha sempre vissuto ed ancora vive presso la sua abitazione, essendo col suo sostegno cresciuto e maturato.
Sentiti personalmente l'adottante e l'adottando, essi hanno dichiarato concordemente di volere ratificare con l'adozione un rapporto genitoriale consolidatosi negli anni con la vita condivisa nello stesso nucleo familiare.
L'adottante si è sempre occupato di lui, considerandolo come figlio proprio. D'altra parte, tale sentimento d'affetto è ricambiato dall'adottando, che ha sempre convissuto con il ricorrente, considerandolo come suo genitore.
Sussiste la convenienza all'adozione sia per gli aspetti successori, certamente favorevoli all'adottando, sia per ratificare anche anagraficamente un rapporto ed un legame stabilmente creatosi e sviluppatosi negli anni fra l'adottante e l'adottando (cfr. Cass.
2426/2006 e Cass. 7667/2020, secondo cui l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del
3 di 5 nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto).
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 3 marzo 2025, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Sono state inoltre assunte informazioni presso la Questura di
Reggio Emilia, la quale ha concluso affermando che «in considerazione dell'appartenenza ad un contesto affettivo iniziato nel
2004, nel quale stabili e duraturi sono i legami tra l'adottando e gli adottanti, appare evidente la convenienza per Controparte_1 della richiesta adozione».
[...]
In definitiva, non sono emerse ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
L'adozione conviene all'adottando e, pertanto, va senz'altro disposta.
Tutte le condizioni di legge sono state adempiute.
2. Con riguardo al cognome, tenuto conto della richiesta espressa dall'adottante e dall'adottando all'udienza del 20 marzo
2025, quest'ultimo, a norma dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome “ , aggiungendolo al proprio (cfr. Corte cost. n. 135 Per_1 del 2023).
3. Nulla deve disporsi con riguardo alle spese, stante la natura non contenziosa del presente giudizio e la mancanza di una contrapposizione di interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così giudica:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
4 di 5
2. dispone che assuma il cognome Controparte_1
, aggiungendolo al proprio;
Per_1
3. nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni, a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 20 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 687/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9 ottobre 1949; rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ludovica Serri come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, V.le Monte Grappa n. 34
- ricorrente -
nei confronti di
, C.F. nato a Controparte_1 C.F._2
Reggio Emilia il 24 dicembre 2004;
- interessato - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età.
1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 20 marzo
2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva di poter adottare , che gli era stato Controparte_1 dato in affido dopo soli tre giorni dalla nascita.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva comunicato al Pubblico
Ministero, il quale interveniva in data 3 marzo 2025, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Con provvedimento in data 13 febbraio 2025 venivano richieste informazioni, ai sensi dell'art. 312 c.c., alla Questura di Reggio Emilia, la quale trametteva all'Ufficio informativa evidenziando la convenienza della richiesta adozione in ragione dell'appartenenza dell'adottando ad un contesto affettivo caratterizzato da legami stabili e duraturi.
All'udienza del 20 marzo 2025 comparivano personalmente l'adottante e l'adottando, prestando entrambi il consenso all'adozione; veniva raccolto l'assenso alla adozione da parte della madre dell'adottanda, ; venivano sentiti i CP_1 Parte_2 figli maggiorenni dell'adottante, , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e , i quali nulla opponevano all'adozione.
[...] Persona_4
Alla medesima udienza il procedimento veniva riservato alla decisione collegiale sulle conclusioni insistite dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va accolta.
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291 ss. c.c.
L'adottante ha più di 35 anni e supera di 18 anni l'età dell'adottando.
La moglie dell'adottante, , è deceduta a Reggio Persona_5
Emilia il 1° giugno 2011.
2 di 5 L'adottando non è stato da altri in precedenza adottato e non è coniugato.
L'adottante e l'adottando hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 c.c., all'udienza del 20 marzo 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma 1, c.c.
Alla medesima suddetta udienza anche la madre dell'adottando,
, la sola ad aver riconosciuto il figlio, ha Parte_3 prestato il proprio assenso all'adozione di quest'ultimo da parte del ricorrente.
Sentiti all'udienza del 20 marzo 2025, , Persona_1 Per_2
e , figli maggiorenni
[...] Persona_3 Persona_4 dell'adottante, hanno dichiarato di nulla opporre all'adozione.
Ai sensi dell'art. 312 n. 2 c.c., sussiste la convenienza all'adozione dell'adottando, che dopo appena tre giorni dalla nascita è stato affidato alle cure del ricorrente prima in regime di affido familiare volontario e poi con decreto del Tribunale per i minorenni di
Bologna, e che, dunque, ha sempre vissuto ed ancora vive presso la sua abitazione, essendo col suo sostegno cresciuto e maturato.
Sentiti personalmente l'adottante e l'adottando, essi hanno dichiarato concordemente di volere ratificare con l'adozione un rapporto genitoriale consolidatosi negli anni con la vita condivisa nello stesso nucleo familiare.
L'adottante si è sempre occupato di lui, considerandolo come figlio proprio. D'altra parte, tale sentimento d'affetto è ricambiato dall'adottando, che ha sempre convissuto con il ricorrente, considerandolo come suo genitore.
Sussiste la convenienza all'adozione sia per gli aspetti successori, certamente favorevoli all'adottando, sia per ratificare anche anagraficamente un rapporto ed un legame stabilmente creatosi e sviluppatosi negli anni fra l'adottante e l'adottando (cfr. Cass.
2426/2006 e Cass. 7667/2020, secondo cui l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del
3 di 5 nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto).
Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 3 marzo 2025, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Sono state inoltre assunte informazioni presso la Questura di
Reggio Emilia, la quale ha concluso affermando che «in considerazione dell'appartenenza ad un contesto affettivo iniziato nel
2004, nel quale stabili e duraturi sono i legami tra l'adottando e gli adottanti, appare evidente la convenienza per Controparte_1 della richiesta adozione».
[...]
In definitiva, non sono emerse ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
L'adozione conviene all'adottando e, pertanto, va senz'altro disposta.
Tutte le condizioni di legge sono state adempiute.
2. Con riguardo al cognome, tenuto conto della richiesta espressa dall'adottante e dall'adottando all'udienza del 20 marzo
2025, quest'ultimo, a norma dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome “ , aggiungendolo al proprio (cfr. Corte cost. n. 135 Per_1 del 2023).
3. Nulla deve disporsi con riguardo alle spese, stante la natura non contenziosa del presente giudizio e la mancanza di una contrapposizione di interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così giudica:
1. dichiara l'adozione, a norma degli artt. 291 e ss. c.c., di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
4 di 5
2. dispone che assuma il cognome Controparte_1
, aggiungendolo al proprio;
Per_1
3. nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni, a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 20 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
5 di 5