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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 791/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dragone - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Santo Alaia - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i coniugi - sono sposati;
Parte_1 CP_1
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in UR RP il 26 5 2001;
- esso è trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di detto Comune al Registro degli
Atti di Matrimonio di detto anno al numero 7, parte II, Serie A;
- hanno la prima figlia, nata il [...], studentessa universitaria ancora Per_1
dipendente economicamente da essi genitori;
- hanno il secondo genito, nato il [...], studente liceale;
Per_2
- che sono separati dal 13 2 2020 giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale;
- che vivono separati da allora;
- che non vi è stata riconciliazione di sorta;
- che è decorso il termine di legge previsto per la pronuncia del divorzio;
- che non vi è nessuna possibilità che la comunione materiale e spirituale venuta meno si ricostituisca.
Con ricorso depositato il 24/02/2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
il divorzio e accogliere le altre domande conseguenziali e dipendenti dal medesimo proposte.
Il sì è costituito, ha aderito alla domanda di divorzio e ha CP_1
avanzato domande conseguenziali e dipendenti proprie.
All'udienza di comparizione veniva esperito il tentativo di riconciliazione, ma i coniugi ribadivano la volontà di divorziare.
All'udienza successiva del 20 novembre 2023 il giudice ha avanzato ai coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c., alle parti una proposta conciliativa che è stata trascritta a verbale. Sospesa brevemente l'udienza, alla ripresa i coniugi hanno dichiarato di aderirvi e farla propria;
hanno sottoscritto il verbale e chiesto mutarsi il titolo del divorzio da giudiziale a congiunto.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio alle condizioni proposte dal giudice e accettate dai coniugi.
La domanda, divenuta congiunta, è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di scioglimento del matrimonio contemplata dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per l'inefficacia ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi. Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Le condizioni condivise dai coniugi e indicate nel verbale di udienza sono conformi a legge e rispettose dei diritti indisponibili dei coniugi e dei figli.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni riportate a verbale.
Trattandosi di divorzio divenuto congiunto e di condizioni alla fine condivise, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nata ad [...] il [...] - e - nato a Parte_1 CP_1
UR RP il 02/12/1975, alle condizioni condivise di cui al verbale dell'udienza indicata in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano