Decreto cautelare 13 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio di Musica “Luigi HE”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andrea Gemignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Bagni di Lucca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale della riunione XIX bis del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in data 31 maggio 2023, nella parte in cui al punto 6 o.d.g. “Bando di tutela dei luoghi: valutazione proposte della commissione nominata il 31 marzo 2023 e rifinanziamento. Determinazioni”, ha ratificato ed approvato i risultati dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, la “proposta” elaborata da quest’ultima “in precedenza inviata al Comitato che viene allegata al presente verbale come parte integrante dello stesso” e definitivamente individuato, con esclusione della ricorrente, i soggetti ammessi alla “prima trance di finanziamento”, nonché attribuito ai medesimi soggetti ulteriori somme, per complessivi euro 616.450,00; a titolo di “rifinanziamento” in difetto di nuovo bando;
- della “proposta” allegata al predetto verbale, asseritamente elaborata dalla commissione giudicatrice, recante l’elenco delle candidature ammesse a valutazione, l’esclusione della proposta formulata dalla ricorrente e l’indicazione dei progetti ammessi ai contributi;
- del verbale della XVII riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in data 31 marzo 2023, conosciuto in data 06.06.2024, nella parte in cui si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice prevista dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico per la “raccolta di proposte progettuali relative alla tutela dei luoghi pucciniani” e all’individuazione dei suoi componenti, esclusivamente tra i membri del Comitato promotore, rappresentanti o delegati degli Enti partecipanti alla procedura per l’ammissione al contributo pubblico;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché, per quanto occorrer possa, delle determinazioni di spesa aventi ad oggetto il pagamento dei contributi ai soggetti ammessi.
E, per quanto riguardo i motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2024;
- del verbale della riunione XLI del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in data 9 agosto 2024, pubblicata il 10 settembre 2024 e comunicato in estratto con nota prot. 3010/2024 avente ad oggetto “Avviso Pubblico per la raccolta di proposte progettuali relative alla tutela dei luoghi pucciniani – Comunicazione di revoca ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 degli atti della procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi e riavvio della procedura stessa”, nella parte in cui al punto 1 o.d.g. “Bando di tutela dei luoghi, febbraio 2023, ricorso al Tar (…) Discussione. Proposte operative. Determinazioni”, nel deliberare la revoca ex art. 21 quinquies legge 241/90 degli atti della procedura “adottati successivamente alla pubblicazione del medesimo Avviso e dunque con esclusione di quest’ultimo (…) e, in particolare (i) l’atto di nomina della Commissione e (ii) gli atti e provvedimenti della procedura relativi alla valutazione delle offerte, alla individuazione dei soggetti beneficiari e all’assegnazione ed erogazione delle risorse stanziate”, ha disposto il “riavvio della procedura di valutazione delle proposte (…) e della procedura di assegnazione ed erogazione delle relative risorse” procedendo alla nomina di nuova commissione giudicatrice, individuando tra i componenti (tre effettivi e un supplente), un membro del Comitato promotore già partecipante alla deliberazione impugnata con il ricorso principale ed il medesimo RUP designato nella precedente fase procedimentale, niente statuendo, inoltre, in ordine alla ripetizione dei contributi pubblici già erogati, così inevitabilmente incidendo sull’entità delle somme a disposizione;
- del verbale della XLII riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in data 4 settembre 2024, pubblicato sulla pagina web del Comitato in data 10.09.2024, nella parte in cui al punto 3 dell’o.d.g. si rappresenta che a seguito della “comunicazione del professor Sereni di non accettazione della carica”, la commissione giudicatrice ha provveduto alla sostituzione di quest’ultimo con il prof. Claudio Buja;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale; ivi compresa, per quanto occorrer possa, la menzionata nota prot. 3010/2024 del 12.08.2024 nonché, la comunicazione in data 23.10.2024 con la quale il RUP ha informato la ricorrente dell’intervenuta assegnazione dell’importo di euro 197.775,00.
Nonché, per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati il 7 novembre 2024:
- del verbale della riunione XLIV del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in data 22 ottobre 2024, pubblicata il 30.10.2024, nella parte in cui al punto 2 o.d.g. “Bando di tutela dei luoghi, pubblicato il 28 febbraio 2023, valutazione proposte della commissione nominata il 09/08/2024. Determinazioni”, ha approvato i lavori e la graduatoria predisposta dalla commissione –nella quale la ricorrente risulta collocata al n. 9 con punti 64/100-, ed assegnato i relativi contributi (di cui euro 190.000,00 all’Istituto HE);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, i verbali dei lavori della commissione giudicatrice ad oggi non conosciuti nonché, la comunicazione in data 06.11.2024 con la quale il RUP, a rettifica della precedente nota del 23.10.2024, ha notiziato la ricorrente dell’intervenuta assegnazione dell’importo di euro 190.000,00.
E ancora, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 febbraio 2025:
- del verbale della riunione XLV del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in data 25 novembre 2024, comunicata con nota in pari data, nella parte in cui, richiamata la comunicazione pec del 18.11.2024 con la quale l’Istituto HE diffidava a prorogare il termine del 29.11.2024 per la fine dei lavori, al punto 1 o.d.g. “Bando tutela luoghi pucciniani 28 febbraio 2023, recepimento richiesta del Conservatorio di Lucca di proroga scadenza di rendicontazione al 31.12.2025”, ha deliberato che “(…) qualora la rendicontazione dei lavori ecceda il limite del 31 dicembre 2024, salvo proroga del Comitato, i fondi relativi saranno trasferiti ai Comuni di riferimento e dai Comuni direttamente rendicontati al Ministero della Cultura entro il termine del 31 dicembre 2025”;
- dei verbali dei lavori della commissione giudicatrice nominata dal Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane con deliberazione del 8 agosto 2024 (seduta del 19.08.2024; 24.08.2024; 02.09.2024; 08.10.2024 e relativi allegati), conosciuti in data 20.12.2024 (doc. 4) a seguito di accesso agli atti ed approvati con verbale della riunione XLIV del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, in data 22 ottobre 2024, impugnato con motivi aggiunti notificati in data 07.11.2024;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale (in particolare, per quanto occorrer possa della nota prot. 48701 del 12.12.2024, con la quale il Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Educazione, Ricerca e istituti Culturali – Sevizio II, “(…) prende atto della conclusione dei lavori del Comitato in oggetto prevista per il prossimo 31 dicembre, ed autorizza, per quanto di competenza, la prosecuzione dell’attività limitatamente ai lavori già in essere per un ulteriore anno e la necessaria rendicontazione.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Conservatorio di Musica “Luigi HE” di Lucca, Istituto Superiore di Studi Musicali, ha partecipato nel marzo del 2023 alla procedura indetta dal Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 co. 793 della legge n. 234/2021 e del d.P.C.M. 22 agosto 2022, per la raccolta e il finanziamento di proposte progettuali relative alla valorizzazione e tutela dei luoghi legati all’immagine di CO PU.
La proposta presentata dal Conservatorio ricorrente riguardava, in particolare, il restauro e l’allestimento di due sale della propria sede ove realizzare un’esposizione che raccontasse e valorizzasse la figura del grande compositore, con una richiesta di contributo pari a 330.820,00 euro.
In assenza di comunicazioni da parte del Comitato, nel febbraio del 2024 il Conservatorio inoltrava una richiesta di accesso alla documentazione della procedura, acquisita la quale – anche all’esito di istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – apprendeva che il suo progetto era stato escluso dai finanziamenti e che questi sarebbero stati assegnati in difetto di qualsiasi valutazione ad opera della commissione giudicatrice prevista dall’avviso pubblico di indizione della procedura. Sarebbe stata inoltre deliberata, senza previa pubblicazione di un nuovo bando, l’erogazione di ulteriori importi ai medesimi soggetti già ammessi al contributo.
1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, sono impugnati gli atti e provvedimenti medianti i quali il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane ha deliberato l’ammissione a contributo dei progetti ricevuti, escludendone il Conservatorio “HE”, nonché attribuito ai medesimi progetti ulteriori somme a titolo di rifinanziamento.
Costituitisi in giudizio il Comitato procedente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella camera di consiglio del 25 luglio 2024 il collegio ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso e sospeso ogni ulteriore erogazione di contributi, avuto riguardo alle criticità denunciate a carico della procedura e all’esigenza di mantenere per quanto possibile intatte le possibilità di accesso ai finanziamenti rivendicate dal Conservatorio.
1.2. Alla decisione cautelare del T.A.R. è seguita da parte del Comitato resistente, nella seduta del 9 agosto 2024, la revoca in autotutela di tutti gli atti della procedura successivi alla pubblicazione dell’originario avviso pubblico, ferme le proposte già presentate, con contestuale riavvio dell’ iter di valutazione delle proposte stesse e di erogazione dei finanziamenti, a partire dalla nomina di una nuova commissione giudicatrice.
Al termine del rinnovato esame dei progetti, come da comunicazione del 23 ottobre 2024, un contributo pari a 197.775,00 euro è stato assegnato al Conservatorio “HE”, il quale nondimeno deduce che il Comitato, una volta revocata la procedura, avrebbe dovuto altresì disporre la ripetizione dei contributi già erogati. In mancanza, la rinnovazione degli atti si rivelerebbe finalizzata a un solo apparente ripristino della legalità, oltre a essere viziata da violazione della par condicio in danno del ricorrente, impossibilitato a realizzare il proprio progetto, benché ammesso a contributo, per la ristrettezza dei termini all’uopo stabiliti (l’avviso pubblico prevedeva che i progetti dovessero essere realizzati entro il 29 novembre 2024, pena la mancata erogazione dei contributi).
Tali doglianze sono affidate ai primi motivi aggiunti, depositati il 6 novembre 2024, per l’annullamento della revoca della procedura deliberata dal Comitato e di tutti gli atti e provvedimenti successivi, nonché agli ulteriori motivi aggiunti depositati il 7 novembre 2024, con i quali l’impugnazione viene estesa alla deliberazione assunta dal Comitato promotore nella seduta del 22 ottobre 2024 e avente a oggetto l’approvazione della graduatoria finale dei soggetti ammessi a contributo, che ha visto il Conservatorio “HE” collocarsi al nono posto con assegnazione dell’importo finale di 190.000,00 euro.
Nella camera di consiglio del 28 novembre 2024, il T.A.R. ha respinto la nuova domanda cautelare introdotta dal ricorrente con i motivi aggiunti e volta a ottenere la sospensione della procedura di erogazione dei contributi, come rinnovata in autotutela dal Comitato.
1.3. Frattanto, dopo aver appreso di essere stato ammesso al finanziamento, il Conservatorio ricorrente aveva diffidato il Comitato a individuare un nuovo termine per la realizzazione dei progetti.
Nella riunione del 25 novembre 2024, il Comitato aveva dunque deliberato che, qualora la rendicontazione dei lavori fosse intervenuta oltre il 31 dicembre 2024, i relativi fondi sarebbero stati trasferiti ai Comuni di riferimento e da questi rendicontati direttamente al Ministero della Cultura entro il 31 dicembre 2025.
Il Conservatorio aveva ancora sollecitato la dilazione del termine per eseguire le opere di cui ai progetti approvati, ottenendo in risposta la trasmissione del provvedimento adottato il 12 dicembre 2024 dal Direttore Generale del Ministero della Cultura, recante la presa d’atto della conclusione dei lavori del Comitato alla scadenza del 31 dicembre 2024 e l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori già in essere per un ulteriore anno.
La delibera del Comitato in data 25 novembre 2024, unitamente ai verbali della nuova commissione giudicatrice nominata ai fini del riesame dei progetti e il provvedimento ministeriale del 12 dicembre 2024 sono parimenti impugnati dal Conservatorio con i terzi motivi aggiunti, depositati il 6 febbraio 2025.
1.4. Il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane e la Presidenza del Consiglio dei Ministri resistono alle domande proposte.
1.5. La causa è stata infine discussa e trattenuta per la decisione di merito nella pubblica udienza del 3 aprile 2025, preceduta dallo scambio fra le parti costituite di documenti, memorie difensive e repliche.
2. L’impugnazione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio investe la delibera, assunta nella riunione del 31 maggio 2023, con cui il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane ha ammesso a finanziamento i progetti presentati da una serie di enti pubblici e privati in esito alla procedura selettiva indetta mediante avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di interventi di valorizzazione e tutela dei luoghi pucciniani, obiettivo perseguito dall’art. 1 co. 792 e ss. della legge n. 234/2021.
Il Conservatorio “HE” di Lucca, inizialmente escluso dall’assegnazione dei contributi, con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990, assumendo che l’individuazione dei progetti ammessi a finanziamento sarebbe avvenuta senza motivazione alcuna, né sulla base di criteri trasparenti e in difetto, nella commissione giudicatrice, di esperti opportunamente nominati. Come risulterebbe dallo stesso verbale della seduta del Comitato in data 31 maggio 2023, i criteri valutativi previsti dall’avviso pubblico sarebbero stati volutamente disapplicati dalla commissione, a causa di asserite difficoltà operative, e la proposta approvata dal Comitato non sarebbe pertanto frutto del giudizio valutativo della commissione stessa, bensì un semplice quadro riassuntivo (non una graduatoria) dei progetti ammessi al contributo, compilato sulla base di criteri sconosciuti, al pari di quelli che avrebbero determinato l’esclusione del Conservatorio lucchese.
Con il secondo motivo, connesso, il ricorrente ribadisce che il Comitato si sarebbe sottratto ai criteri stabiliti dall’avviso pubblico, risultando ignote le ragioni delle scelte effettuate.
Il terzo motivo riguarda la composizione della commissione giudicatrice, inidonea ad assicurare una scelta del beneficiario svincolata da profili esclusivamente fiduciari. La nomina della stessa sarebbe ricaduta tra gli stessi componenti del Comitato e non avrebbe previsto l’individuazione di componenti esterni dotati di specifiche professionalità, a detrimento dei principi di competenza e trasparenza.
Con il quarto motivo, il Conservatorio aggiunge che le violazioni commesse nell’attribuzione dei finanziamenti in questione sarebbe resa ancora più grave dalla decisione arbitraria del Comitato di procedere al contestuale “rifinanziamento” dei progetti ammessi, al solo scopo di soddisfare istanze fiduciarie.
2.1. In via pregiudiziale, le amministrazioni resistenti eccepiscono la tardività del ricorso, dal momento che gli atti impugnati, e, segnatamente, i verbali delle riunioni del Comitato del 31 marzo e del 31 maggio 2023 sarebbero stati regolarmente pubblicati sul sito web istituzionale il 3 maggio e il 6 settembre successivi (la notifica del ricorso è del 5 luglio 2024).
L’eccezione è infondata e va respinta alla luce del consolidato e condivisibile orientamento secondo cui, per i soggetti direttamente contemplati dall’atto impugnato, o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall’effettiva conoscenza che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale, mentre il termine decorre dalla pubblicazione per i soli soggetti non direttamente contemplati, né immediatamente incisi, dagli effetti dell’atto (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2024, n. 3132; T.A.R. Umbria, 9 settembre 2016, n. 608; Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744).
Vero è, semmai, che tutti gli atti impugnati con il ricorso, inclusi la nomina della commissione giudicatrice e l’individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, sono stati rimossi in autotutela dal Comitato con deliberazione assunta nella seduta del 9 agosto 2024, ciò che determina il venir meno dell’interesse al loro annullamento. Residua, tuttavia, l’interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, espressamente rivendicato dal Conservatorio “HE” (si veda la memoria ex art. 73 c.p.a. del 3 marzo 2025) sul presupposto che, in ogni caso, l’ammissione al contributo – disposta dal Comitato a seguito della riedizione della procedura – non avrebbe garantito il conseguimento dell’interesse sostanziale coincidente con la realizzazione del progetto presentato.
In disparte quel che si dirà trattando delle impugnazioni proposte con i motivi aggiunti, nei limiti dell’interesse residuo il ricorso è fondato.
L’avviso pubblico di indizione della procedura per l’individuazione delle proposte progettuali di valorizzazione e tutela dei luoghi pucciniani, da finanziare attraverso le risorse attribuite dal legislatore al Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, prevedeva all’art. 9 che la valutazione delle richieste di contributo sarebbe stata condotta da una commissione giudicatrice, la quale avrebbe dovuto predisporre e sottoporre al Comitato la relativa graduatoria. Lo stesso avviso, al precedente art. 8, stabiliva i criteri di valutazione e i corrispondenti punteggi e sotto-punteggi (“ intensità della relazione del bene oggetto del progetto con la figura di CO PU - Punteggio massimo 30 punti; entità del co-finanziamento del richiedente o di soggetti terzi - Punteggio massimo 10 punti; qualità del programma di utilizzo del bene oggetto dell’intervento, in esito alla sua realizzazione, in termini di: - sua pubblica utilità e fruizione - Punteggio massimo 20 punti; - capacità di diffusione e promozione della figura di CO PU - Punteggio massimo 30 punti; - ricaduta economica sulla collettività di riferimento - Punteggio massimo 10 punti ”), nonché i parametri per l’attribuzione dei punteggi stessi (“- valutazione sufficiente: attribuzione punteggio minimo; - valutazione adeguata: attribuzione punteggio mediano; - valutazione ottima: attribuzione punteggio massimo ”).
Dal verbale della seduta del Comitato del 31 maggio 2023 si ricava invece che, contrariamente a quanto previsto dall’avviso pubblico, nessuna graduatoria è stata predisposta dalla commissione giudicatrice, che, pur costituita, risulterebbe essere incorsa in “problematiche nella valutazione dei progetti, legate a diversi aspetti, in primis quello della congruità delle richieste”, e in pretese difficoltà di interpretazione e applicazione dei criteri stabiliti dall’avviso pubblico. La proposta presentata al Comitato sembrerebbe essere stata formulata dal tesoriere dell’ente, il quale dichiara a verbale di essersi fatto guidare, fra l’altro, da considerazioni attinenti alla provenienza delle proposte da soggetti pubblici e dalla presenza o meno di un co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti, criteri estranei a quelli stabiliti dall’avviso pubblico e che non risultano oggetto di un deliberato di commissione; né è chiaro se e con quali modalità quest’ultima abbia, appunto, recepito e vagliato la proposta del tesoriere (nella dichiarazione resa a verbale, il rappresentante della Fondazione Simonetta PU sostiene che a una prima selezione dei progetti, concordata dai commissari, non sarebbe mai seguita la rituale convocazione della commissione per l’esame e la definitiva valutazione delle proposte).
L’unica certezza è che non soltanto manca una graduatoria (in allegato al verbale vi è un semplice elenco di progetti con l’indicazione degli importi richiesti e di quelli riconosciuti a taluni dei richiedenti), ma neppure vi è traccia dell’attribuzione di punteggi o dell’espressione compiuta del giudizio della commissione giudicatrice sulle singole proposte, o delle ragioni che hanno determinato la mancata ammissione a finanziamento dell’uno o dell’altro progetto, così come restano oscuri i criteri di riparto, tra i diversi interventi, delle somme disponibili. Colgono pertanto nel segno le doglianze del Conservatorio ricorrente, la cui esclusione dai finanziamenti, totalmente immotivata, si inserisce nell’ambito di una procedura affetta da macroscopica violazione delle regole procedimentali e dell’autovincolo derivante dall’avviso pubblico, e connotata, sul piano sostanziale, dall’oggettiva arbitrarietà delle scelte effettuate, le quali non trovano idonea giustificazione negli occasionali e scarni spunti ricavabili dal dibattito svoltosi in seno al Comitato (non è possibile cioè ricostruire una sufficiente motivazione delle scelte effettuate dal Comitato attraverso il dibattito del quale dà conto il verbale del 31 maggio 2023, che, a tacere d’altro, non fornisce alcuna spiegazione dei criteri adoperati per escludere dal finanziamento il progetto del Conservatorio di Lucca).
Le considerazioni appena svolte evidenziano la palese illegittimità degli atti impugnati, che va pertanto accertata e dichiarata per le finalità risarcitorie prospettate dal Conservatorio ricorrente, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a., con assorbimento dei rimanenti profili di gravame.
3. Con i motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2024, il Conservatorio “HE” impugna la deliberazione con cui il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane ha revocato in autotutela tutti gli atti della procedura di assegnazione dei contributi, ad eccezione dell’avviso pubblico, contestualmente disponendo il rinnovo delle operazioni di valutazione delle proposte progettuali e di erogazione dei finanziamenti.
Il Conservatorio deduce, da un lato, che il riavvio della procedura non avrebbe comunque consentito di rispettare il termine del 29 novembre 2024, stabilito dall’avviso pubblico per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo, determinando una disparità di trattamento fra gli enti già destinatari di una tranche del finanziamento (sulla base delle attività svolte dal Comitato anteriormente alla revoca della procedura) e il Conservatorio stesso, inizialmente escluso. La rinnovazione della procedura sarebbe più apparente che reale ed avrebbe il solo scopo di garantire la conservazione dei benefici già erogati (primo motivo).
Per altro verso, anche la composizione della nuova commissione giudicatrice, nominata in sostituzione di quella originaria, non garantirebbe i principi di competenza, trasparenza e segretezza, posto che sarebbe stata disattesa l’indicazione della presenza di un commissario esterno e che uno dei componenti della commissione, scelto fra i membri del Comitato, avrebbe altresì partecipato alla prima delibera di selezione dei progetti da ammettere a contributo, poi rimossa in autotutela (secondo motivo, con cui è anche denunciata la nomina del R.U.P.).
Si ricorda che, nella riunione del 22 ottobre 2024, il Comitato promotore ha approvato la graduatoria finale predisposta dalla commissione incaricata di rinnovare la valutazione dei progetti, che vede il Conservatorio “HE” collocato al nono posto con il punteggio di 64/100 ed ammesso a contributo per l’importo di 190.000,00 euro.
La graduatoria forma oggetto dei motivi aggiunti depositati il 7 novembre 2024, con i quali il Conservatorio ribadisce che l’ammissione al contributo sarebbe pervenuta in tempi non utili per consentire la realizzazione del progetto presentato. La finalità dell’operazione sarebbe quella di preservare i benefici già concessi con la procedura revocata, mentre il ricorrente si sarebbe trovato in una posizione di evidente svantaggio, essendo impossibilitato a eseguire il proprio progetto nell’arco temporale di appena un mese (primo motivo).
L’approvazione della graduatoria finale sarebbe inoltre affetta dai medesimi vizi già dedotti a carico della scelta, presupposta, di disporre in autotutela la rinnovazione della procedura (secondo motivo).
Dopo essere stato ammesso ai finanziamenti, il Conservatorio ha peraltro diffidato il Comitato promotore a prorogare almeno fino al 30 novembre 2025 il termine per la realizzazione dei lavori. Nella seduta del 25 novembre 2024, il Comitato – destinato per legge a rimanere in carica fino al 31 dicembre 2024 – ha deliberato di differire al 31 dicembre 2025 il termine per la rendicontazione dei lavori ad opera dei Comuni territorialmente interessati, previo trasferimento a questi ultimi dei fondi relativi.
La delibera è impugnata dal Conservatorio ricorrente con i motivi aggiunti depositati il 6 febbraio 2025, che investono altresì la nota del Ministero della Cultura in data 12 dicembre 2024, recante la presa d’atto della conclusione dei lavori del Comitato alla data del 31 dicembre 2024 e l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività, limitatamente ai lavori già in essere, per un ulteriore anno.
Il Conservatorio lamenta che il Comitato si sarebbe limitato a prorogare il termine per la rendicontazione dei lavori, non quello per la loro realizzazione, disattendendo la diffida e, di fatto, confermando la volontà di legittimare lo status quo (vale a dire i contributi già erogati all’esito della procedura poi rimossa in autotutela) a discapito di chi, come il ricorrente, non avrebbe realisticamente avuto la possibilità di dare corso alla realizzazione dei lavori entro il termine di operatività del Comitato (primo motivo).
A essere viziate sarebbero inoltre le valutazioni della nuova commissione nominata dal Comitato, la quale innanzitutto avrebbe dovuto disporre l’esclusione delle proposte e dei progetti inizialmente ammessi a contributo in forza degli atti successivamente revocati in autotutela, e già in corso d’opera o addirittura già completati. In ogni caso, il giudizio espresso dalla commissione sul progetto presentato dal Conservatorio sarebbe inattendibile e illogico, se comparato ai giudizi espressi in merito ai progetti del Comune di Barga o del Conservatorio di Milano, oltre a essere viziato da illegittimità derivata (secondo e terzo motivo aggiunto).
3.1. La difesa erariale eccepisce l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dei motivi aggiunti, dal momento che il Conservatorio ricorrente avrebbe conseguito il bene della vita a cui aspirava, ossia la possibilità di concludere i lavori entro il 30 novembre 2025. In ogni caso, il preteso ritardo nell’ammissione ai finanziamenti non costituirebbe vizio di legittimità degli atti impugnati e l’azione di annullamento – rispetto alla quale il contraddittorio avrebbe peraltro dovuto essere esteso a tutti gli enti beneficiari del contributo (mentre l’unico controinteressato intimato in giudizio dal Conservatorio è il Comune di Bagni di Lucca) – non rappresenterebbe, a sua volta, lo strumento idoneo a tutelare gli interessi del Conservatorio, giacché, in caso di accoglimento, finirebbe per privare delle somme già stanziate tutti i beneficiari, incluso lo stesso Conservatorio, frustrando l’interesse pubblico generale sotteso alla stessa istituzione del Comitato, quello della commemorazione del Maestro CO PU.
Del pari inammissibili risulterebbero le censure inerenti all’illegittimità dei giudizi formulati dalla commissione rinnovata, mancando la prova che, riformulando il giudizio al netto delle illegittimità lamentate, il Conservatorio ne trarrebbe un adeguato vantaggio in graduatoria.
Le eccezioni sono fondate per quanto di ragione.
Nel processo amministrativo – come in quello civile – una delle condizioni dell’azione, che deve sussistere per l’intera durata del giudizio, è data dall’interesse, consistente nell’utilità di carattere finale, o quantomeno strumentale, conseguibile con l’accoglimento del ricorso a fronte della lesione patita dal ricorrente per effetto dell’attività amministrativa illegittima. L’originaria assenza di tale condizione comporta l’inammissibilità della domanda, così come il suo venire meno in corso di causa ne determina l’improcedibilità, coerentemente con il carattere soggettivo della tutela dinanzi al giudice amministrativo, cui sono estranee istanze di controllo oggettivo sull’operato delle amministrazioni pubbliche, indipendenti dalla concreta lesione di situazioni giuridiche individuali.
Se così è, non si vede quale possa essere l’interesse del Conservatorio “HE” all’annullamento degli atti e provvedimenti mediante i quali il Comitato resistente ha rinnovato la procedura di valutazione e ammissione a finanziamento dei progetti di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, e che hanno beneficiato lo stesso Conservatorio, inizialmente escluso dalla distribuzione e infine ammesso a un contributo di 190.000,00 euro. La circostanza che, in esito alla riedizione della procedura, il Comitato abbia confermato l’ammissione dei progetti che già in prima battuta erano stati ammessi al finanziamento è di per sé irrilevante, in assenza di censure specifiche indirizzate nei confronti di ciascuno dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico, e la cui legittimazione a essere riesaminati in sede di rinnovo della procedura non è contestabile (il coinvolgimento dei concorrenti originari nel rinnovo della procedura è frutto di una scelta doverosa da parte del Comitato, né si vede per quale ragione i progetti in corso d’opera o frattanto già completati avrebbero dovuto per ciò solo essere esclusi, come affermato dal Conservatorio).
Correlativamente, non compete al Conservatorio dolersi della mancata ripetizione dei contributi erogati in forza dell’originaria selezione di progetti, poi rimossa in autotutela, tanto più che l’unica doglianza formulata nei confronti della graduatoria finale – con il secondo motivo contenuto nei terzi motivi aggiunti – è parimenti inammissibile, esaurendosi nel contrapporre al giudizio tecnico-discrezionale opinabile espresso dalla commissione un diverso giudizio, altrettanto opinabile, senza che nei confronti del primo siano stati allegati indizi di oggettiva inattendibilità o illogicità. Che al progetto del Conservatorio di Lucca per il criterio 3 (a), relativo alla pubblica utilità e fruizione dell’intervento, non sia stato attribuito il punteggio massimo è infatti non irragionevolmente motivato dalla commissione con il duplice rilievo della attinenza dei materiali ivi custoditi al periodo degli studi giovanili di CO PU e della già intervenuta digitalizzazione dei materiali stessi, fruibili da chiunque mediante semplice accesso a internet; e il giudizio appare del tutto in linea con quelli pronunciati nei confronti dei progetti del Conservatorio di Milano, del quale è sottolineato il ruolo di istituzione musicale di livello assoluto e di peculiare “cassa di risonanza” della figura del Maestro, non contestato dal ricorrente, e del Comune di Bagni di Lucca, il cui intervento ha proprio l’obiettivo di migliorare la fruizione pubblica del teatro a suo tempo frequentato da PU.
Quanto alla denunciata disparità di trattamento in danno del Conservatorio di Lucca, che, a differenza degli altri enti beneficiari dei finanziamenti, sarebbe oggettivamente impossibilitato a eseguire l’intervento, basti osservare come la rinnovazione della procedura abbia semmai consentito di ovviare all’illegittimità commessa dal Comitato con l’originaria, immotivata, esclusione del ricorrente dai finanziamenti. In modo speculare, la caducazione dell’intera procedura avrebbe il solo effetto di frustrare in via definitiva – stante il decorso del termine di durata del Comitato promotore (31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 1 co. 794 l. n. 234/2021, su cui infra) – l’interesse generale alla realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani ammessi a finanziamento, senza alcun vantaggio per il Conservatorio.
A questo si aggiunga che, in termini generali, il ritardo nell’adozione non rappresenta di per sé un vizio del provvedimento amministrativo, ma afferisce alla violazione delle regole di comportamento gravanti sull’amministrazione come su tutti i consociati, violazione che può concorrere a integrare un’ipotesi di responsabilità risarcitoria, laddove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi. Pertanto, e a maggior ragione, non si configura alcun interesse del Conservatorio all’annullamento degli atti che, lungi dal cagionare un pregiudizio, hanno prodotto l’effetto utile dell’ammissione al contributo, mentre resta salva, se del caso, la eventuale, futura, proposizione di altra iniziativa giurisdizionale per il risarcimento dei danni.
3.2. In virtù di quanto precede, vanno dichiarate inammissibili per difetto di interesse le impugnative proposte con il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti, e ugualmente inammissibili, perché tese a ottenere dal giudice un sindacato sostitutivo delle valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione, sono le censure svolte con il secondo motivi di cui ai terzi motivi aggiunti.
Questi ultimi sono invece ammissibili, ma infondati, nella parte riguardante la mancata proroga del termine per l’esecuzione dei lavori.
L’art. 1 co. 794 della legge n. 234/2021, cit., stabiliva che il Comitato rimanesse in carica fino al 31 dicembre 2024, disposizione riprodotta pedissequamente dall’art. 2 co. 1 del d.P.C.M. 22 agosto 2022.
La pretesa del Conservatorio ricorrente di ottenere una proroga dell’attività del Comitato fino al 31 dicembre 2025 si scontrava quindi con l’inequivocabile dato normativo e non avrebbe in alcun modo potuto trovare accoglimento. La delibera con la quale il Comitato ha differito la (sola) rendicontazione dei lavori, rimettendone peraltro l’onere ai Comuni interessati, costituisce il tentativo compromissorio di mitigare il rigore del termine legale allo scopo di portare a termine gli interventi già avviati, allo stesso modo dell’autorizzazione a proseguire per un anno i “lavori già in essere” da parte del Ministero della Cultura, senza che al Comitato o al Ministero possa rimproverarsi di non avere concesso una proroga tout court dell’avvio dei lavori, che sarebbe stata inevitabilmente contraria alla legge (ed è appena il caso di ripetere che l’ammissione del Conservatorio di Lucca ai contributi in tempi tali da rendere asseritamente impossibile la realizzazione del progetto rileva sul diverso piano della eventuale responsabilità risarcitoria delle amministrazioni resistenti, e non anche ai fini della legittimità degli atti impugnati).
Alle censure di invalidità derivata, dedotte con il terzo motivo di cui al terzo atto di motivi aggiunti, si trasmette l’inammissibilità già rilevata a carico del primo e del secondo atto di motivi aggiunti.
4. Volendo sintetizzare le conclusioni già esposte, la domanda proposta con il ricorso introduttivo può essere accolta ai fini dell’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a. e nei termini sopra precisati.
Le domande proposte con il primo e il secondo atto di motivi aggiunti vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse, mentre le domande proposte con il terzo atto di motivi aggiunti vanno in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte.
4.1. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti, lasciando ferma la regolazione delle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei limiti e ai fini di cui in motivazione la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara inammissibili le domande proposte con il primo e il secondo atto di motivi aggiunti;
- dichiara in parte inammissibili e in parte respinge le domande proposte con il terzo atto di motivi aggiunti;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio, ferma la regolazione delle spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO