Art. 32.
Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sara' in facolta' del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.
Il direttore del podere sara' anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.
Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Al funzionamento dei poderi dimostrativi sara' provveduto con regolamento.
Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sara' in facolta' del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.
Il direttore del podere sara' anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.
Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Al funzionamento dei poderi dimostrativi sara' provveduto con regolamento.