Articolo 32 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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22 agosto 1907
Art. 32.

Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sara' in facolta' del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sara' anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sara' provveduto con regolamento.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907