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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 225/2018 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa PA MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 225/2018 R.G.A.C., vertente tra
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, per procura a margine dell'atto di appello, dall'avv. C.F._2
Carmelo Ciappina, elettivamente domiciliati in Palmi, via F. Carbone n. 4, presso il suo studio,
APPELLANTE
e
in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante dott.ssa , con sede in Catanzaro, c. CP_2
f.: – P. IVA: , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Vittorio P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto n. 77, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella D'Ottavio, che la rappresenta e difende per procura alle liti e delibera commissariale in atti,
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 787/17 del 13 settembre 2017 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 4.5.2016 e agivano Parte_3 Parte_4 in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso a in data 04.08.2013, alle ore 1,30 circa, sulla strada Colomono di San Ferdinando, Parte_1 mentre ella si trovava alla guida della Fiat 500 targata DW957FM, di proprietà del padre
[...]
. I danni sono stati quantificati in complessivi € 108.046,91, di cui € 95.408,70, per Parte_4
i danni occorsi alla ed € 12.638,21, per i danni occorsi all'autovettura del Pt_4 Parte_4
[...]
Con comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 22.7.2016, si costituiva la la CP_1 quale in via preliminare eccepiva l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione e la nullità di quest'ultimo; nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 787/2017 pubblicata in data 13.9.2017 il Tribunale di Palmi così decideva:
“1. dichiara la nullità del giudizio per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione.
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali a favore della in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessive € 3.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.” Con atto di citazione in appello, depositato in data 20.03.2018 e notificato in data 13.3.2018, Pt_3
e proponevano appello avverso la sentenza n. 787/2017 pubblicata in
[...] Parte_4 data 13.9.2017 dal Tribunale di Palmi.
Le parti appellanti lamentavano:
1) Violazione o errata applicazione delle norme processuali in base alle quali è stata dichiarata la nullità del giudizio per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione. Errata applicazione e/o interpretazione della legge della Regione Calabria n. 24/2013.
2) Violazione o errata applicazione delle norme processuali in base alle quali è stata dichiarata la nullità del giudizio per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione. Errata applicazione delle norme in materia di inesistenza della notificazione;
3) Violazione o errata applicazione delle norme processuali in materia di nullità sanabili.
Concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna al risarcimento del danno, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data CP_1
28.06.2018 ed eccepiva che:
- l'appello è inammissibile perché non sono state riproposte espressamente tutte le domande del primo grado.
- la notificazione dell'atto di citazione è stata indirizzata a un soggetto inesistente, rendendo quindi infondato l'appello.
- che le prove allegate in atti da parte appellante non sono sufficienti a giustificare il risarcimento richiesto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Con sentenza non definitiva n. 812/2019 pubblicata il 3.10.2019, la Corte d'Appello di Reggio
Calabria così decideva:
“in accoglimento in parte qua dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, dichiara sanata, per effetto della costituzione in giudizio del Controparte_1
, in persona del , la nullità della notificazione dell'atto
[...] Parte_5 di citazione introduttivo del primo grado;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per provvedere con separata ordinanza - che forma parte integrante della presente pronuncia – all'istruzione delle domande avanzate da e Parte_1
con il predetto atto di citazione (ribadite nell'atto di appello); Parte_2
- riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.”
*
La causa veniva rimessa su ruolo, veniva effettuata consulenza medico legale e venivano rigettate le ulteriori richieste di attività istruttoria.
In data 16.01.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sull'eccezione preliminare ai sensi dell'art. 52 legge fallimentare
Parte appellata eccepisce in via preliminare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 52 legge fallimentare, sul presupposto che ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi secondo quanto previsto dagli artt. 207 e ss della legge fallimentare, risultando improcedibile ogni diversa azione di accertamento e/o di condanna innanzi al giudice ordinario.
Evidenziava altresì che il commissario liquidatore aveva notificato agli odierni appellanti la comunicazione ex art. 207 L.F. contenente l'invito a presentare istanza di ammissione al passivo della procedura LCA 1/2022 aperta presso il Tribunale civile di Catanzaro e che gli appellanti non avevano presentato istanza di ammissione al passivo nei termini di legge e neppure in via tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F., ossia entro i 12 mesi dal deposito in cancelleria dello stato passivo.
L'art. 96 l.f., il quale al n. 3 del comma 3, dispone che: “sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento”.
La ratio della norma è stata individuata non tanto allo scopo di evitare un possibile contrasto fra giudicati, quanto, piuttosto, nel cosiddetto principio di conservazione dell'attività giurisdizionale, vale a dire, nell'opportunità di conservare gli effetti dei provvedimenti decisori emessi prima del fallimento evitando così la regressione del processo (Cass. Civ. 28481/2005).
Sul punto si evidenzia che il Tribunale di Firenze di recente non ha ritenuto sufficiente la pendenza di un giudizio di primo grado riassunto dopo il fallimento per legittimare un'ammissione con riserva di un credito, poiché l'ammissione con riserva è espressamente limitata dall'art. 96 L.F. alle sole ipotesi tassativamente previste nello stesso ed in particolare che: “prima di tutto, l'interpretazione analogica dell'art. 96, comma terzo, n. 3 legge fall. è impedita dalla natura eccezionale della norma”; “in secondo luogo, essa si fonda su un presupposto, l'opponibilità al fallimento di una sentenza che si è pronunciata positivamente sul credito prima della dichiarazione di fallimento, che manca nel caso di specie, vuoi perché la causa pende ancora in primo grado, vuoi perché il giudizio di prime cure potrebbe concludersi senza una pronuncia che abbia accertato il credito”.
Trib. Firenze, 14.09.2021, n. 5130. Ancora, la Corte di Cassazione ha di recente statuito che “L'art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., nel disciplinare l'ambito applicativo dell'ammissione con riserva, opera un esclusivo riferimento ai crediti accertati con sentenza, anteriore al fallimento, non passata in giudicato, fattispecie alla quale non è assimilabile la sentenza passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in ipotesi di caducazione della sentenza, mediante lo strumento della revocazione del credito ammesso, di cui all'art. 98, comma 4, l.fall., onde ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo. Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2018, n. 6258. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado emessa dal giudice non ha operato una valutazione nel merito, accogliendo un'eccezione preliminare di nullità; pertanto, le parti appellanti non avrebbero potuto presentare istanza di ammissione al passivo o comunque, la stessa sarebbe stata rigettata mancando di fatto un credito accertato con sentenza. Su tali presupposti, l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
-La dinamica dell'incidente
Nell'atto di citazione, le parti appellanti riferivano che “in data 4.8.2013 alle ore 1,30 … mentre era alla guida della Fiat 500, targata DW957FM, di proprietà del padre, Sig. , Parte_4 all'improvviso, usciva dalla carreggiata, arrestando la marcia dell'automobile nell'intersezione/rotonda spartitraffico”, senza specificare alcunché in ordine alle cause che avrebbero determinato l'uscita fuoristrada dell'autovettura. Nell'allegato 13 dell'atto di citazione (una missiva redatta dal difensore delle parti appellanti ed indirizzata al che gestiva quel tratto stradale), il difensore precisava che l'incidente era CP_1 avvenuto perché, a causa della scarsa illuminazione, l'autovettura condotta dalla ra entrata Pt_1 nell'aiuola spartitraffico e, successivamente, nella rotonda insistente in quel tratto stradale.
Nell'atto introduttivo del giudizio proseguivano affermando che la vettura Fiat 500 Tg. DW957FM subiva ingenti danni patrimoniali a seguito del sinistro ed ancora che “L'intero tratto della strada Colomono, la cui manutenzione era, all'epoca dei fatti, di competenza del Consorzio ASIREG si trovava privo di qualsiasi forma di illuminazione e la stessa intersezione/rotonda, su cui la macchina arrestava la sua marcia, non era segnalata in modo tale da renderla visibile nelle ore notturne.” Aggiungevano che “In particolare, all'epoca del sinistro occorso alla Sig.na le Parte_3 condizioni della strada Colomono e dell'intersezione/rotonda erano ancora quelle di estremo e accertato pericolo;
pertanto, i danni derivati dal predetto sinistro alla Sig.na e quelli Parte_3 occorsi al Sig. , proprietario della vettura Fiat 500, erano stati cagionati Parte_4 esclusivamente dalla totale assenza di manutenzione della strada Colomono da parte del Consorzio ASIREG e, più specificamente, dalla mancanza, all'epoca dei fatti, di segnaletica stradale e rifrangente posta ai margini della rotatoria e, non ultimo, alla totale mancanza dell'illuminazione stradale, posto che, nonostante l'esistenza di lampioni dell'illuminazione pubblica, all'epoca dei fatti, questi ultimi erano spenti.” Quanto al luogo, precisavano che l'incidente era avvenuto mentre “percorreva la Parte_1 strada Vicinale Colomono, che costeggia l'area portuale di Gioia Tauro (1° zona industriale), in direzione San Ferdinando”.
A sostegno della propria domanda risarcitoria, nel corso del giudizio di primo grado, gli appellanti hanno prodotto un'informativa redatta dall'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, datata 29 novembre 2013. Non v'è dubbio che tale informativa sia relativa al sinistro per cui è causa (nell'oggetto è infatti indicato il sinistro avvenuto in San Ferdinando, alle ore 01,50 circa del 4.08.2013 e, quale persona coinvolta, nata ad [...] il [...], residente in [...]
Ulisse Dini n. 10). Nella suddetta informativa, predisposta in esito alle indagini delegate dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale avente n. 3501/13 iscritto contro ignoti, le forze dell'ordine davano atto di essere intervenute nella 1° zona industriale, in seguito ad un incidente stradale in cui era coinvolta l'autovettura condotta da e davano altresì atto di allegare la relazione Parte_1 di servizio redatta dal personale intervenuto nell'immediatezza dei fatti.
Le parti appellanti, tuttavia, nulla hanno riferito in ordine all'esito del procedimento penale nel cui ambito tale informativa è stata predisposta, non hanno depositato gli atti di indagine ad esso afferenti, né tanto meno, hanno depositato la relazione di servizio richiamata dall'informativa ed ad essa allegata.
Tale documento, di rilevante importanza, avrebbe potuto fornire informazioni sul punto esatto d'impatto, sulla presenza di segni di frenata, nonché in merito alla situazione esistente sui luoghi, alle condizioni di visibilità, alla presenza di segnaletica, tutti elementi necessari al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente e la condotta di guida della . Pt_1
Ancora, nella predetta informativa, i carabinieri scrivono di un sinistro stradale “senza feriti” (ciò tanto nell'oggetto, quanto nel corpo dell'atto). Tale circostanza non può non destare perplessità riguardo allo sviluppo dell'incidente ed alle conseguenze dallo stesso prodotte, dubbi che la produzione della relazione di servizio de quo avrebbe potuto fugare.
Emerge dagli atti come tale omessa produzione sia frutto di una scelta consapevole ad opera degli appellanti, reiterata nel tempo. Ed invero, nella produzione da loro fatta ed allegata al fascicolo di primo grado, vi sono due note redatte dall'ASIREG, una del 13 febbraio 2014, l'altra del 21 aprile 2015. In entrambe si dà atto dell'impossibilità di procedere ad una negoziazione assistita poiché, nonostante l'esplicita richiesta formulata dall'ente, non è stato trasmesso il verbale di intervento redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dei fatti, che, secondo l'ente, costituiva
“un documento fondamentale per effettuare, in primo luogo, ogni opportuna indagine e valutazione in ordine all'an, alla dinamica ed al luogo del sinistro”, né era stata offerta altra prova o documentazione idonea a dimostrare che il sinistro si fosse effettivamente verificato nel luogo indicato. Osservava ancora l'ASIREG che la documentazione fotografica allegata dalle parti appellanti alla richiesta risarcitoria formulata (documentazione prodotta altresì in giudizio ed inserita nel fascicolo di primo grado), non poteva ritenersi avere una sufficiente valenza probatoria riguardo alla ricostruzione del sinistro, essendo stata trasmessa a distanza di sei mesi dal sinistro e non riproducendo i luoghi nell'immediatezza dell'incidente, in tal modo non consentendo al di CP_1 effettuare ogni opportuna indagine in merito alla verificazione del sinistro.
Emerge quindi un profondo contrasto nel materiale probatorio offerto dalle parti appellanti: per un verso l'informativa del 29.11.2013, in cui le forze dell'ordine riferivano di un sinistro senza feriti avvenuto in San Ferdinando (Rc), 1° zona industriale, alle ore 01,50 del 4.08.2013, per altro verso il referto del personale del 118 intervenuto sul posto per soccorrere e la Parte_1 documentazione sanitaria relativa al suo successivo ricovero, elementi dai quali inequivocabilmente si ricava che ella avesse necessità di cure mediche perché ferita.
La consulenza tecnica esperita in questo grado di giudizio ha consentito di accertare che le lesioni subite da siano compatibili con il sinistro (“è molto probabile il nesso di causalità Parte_1 cronologica, quantitativa, qualitativa modale, topografica”). Sul punto, dunque, è possibile ipotizzare che vi sia stato un errore materiale nella compilazione dell'informativa, o piuttosto che l'intervento dei soccorsi - in un primo tempo - non sia stato ritenuto necessario (il medico, giunto sul luogo del sinistro, riscontrava le seguenti lesioni: “Cervicolombalgia post-traumatica con impotenza funzionale. Trauma contusivo clavicola sin”), o ancora, che l'ambulanza non sia intervenuta esattamente nel medesimo contesto spazio-temporale in cui si è verificato l'intervento dei carabinieri, ipotesi questa meno verosimile posto che nel referto l'ambulanza risulta essere arrivata in località San Ferdinando alle ore 2,05 e, dunque, a distanza di un breve arco temporale da quando è avvenuto l'intervento delle forze dell'ordine e, cioè, alle ore 01,50.
È evidente come la produzione della relazione di servizio delle forze dell'ordine intervenute sul posto avrebbe potuto fugare ogni dubbio al riguardo, fornendo, innanzi tutto, le precise coordinate del luogo dell'incidente, poiché, allo stato degli atti, non sussistono sufficienti elementi per ritenere, come sostenuto dalle parti appellanti, che tale incidente sia avvenuto in prossimità dell'aiuola spartitraffico e della rotonda e/o in conseguenza di essa.
Ed infatti l'informativa dei carabinieri indica quale luogo dell'incidente “San Ferdinando (Rc), 1° zona industriale”, il referto del 118 indica la zona di “San Ferdinando”, non v'è quindi riferimento alcuno alla aiuola ed alla rotonda, né altri elementi che consentano di comprendere esattamente dove sia avvenuto l'incidente in questione. Neppure può attribuirsi rilievo alla circostanza, sostenuta dagli appellanti, che le forze dell'ordine non abbiano effettuato rilievi tecnici (cfr. pag. 4 memorie ex art. 183, comma 6, n.3 c.p.c. depositate il 12.12.2016: “Si consideri, come già sopra ribadito, che al momento del sinistro non sono stati effettuati neanche i rilievi tecnici e le misure che avrebbero oggi consentito valutazioni oggettive in merito all'accaduto”). Quand'anche tale circostanza fosse dimostrata, pur in assenza dei rilievi tecnici, gli elementi rilevati dai militari intervenuti avrebbero consentito di acquisire dati oggettivi (quali la posizione di quiete del veicolo) indispensabili ai fini del decidere.
Al riguardo, neppure è sufficiente la documentazione fotografica prodotta dall'appellante, poiché dalla medesima non si traggono elementi che possano univocamente ricondurla al luogo dell'avvenuto incidente. Ed infatti, sull'asfalto non risultano esservi evidenti segni di frenata o di altri elementi collegabili all'incidente, né risulta visibile l'autovettura, o parti della stessa, che consentano di stabilire ove sia avvenuto l'incidente e quale fosse la posizione di quiete assunta dal veicolo condotto dalla dopo l'impatto. Pt_4
Parimenti, le fotografie della vettura incidentata, allegate in atti, sono state scattate dopo la rimozione della stessa, e, dunque, sono inutilizzabili al fine di chiarire la dinamica dell'evento occorso.
Né a tali carenti informazioni poteva sopperirsi con l'attività istruttoria richiesta da parte appellante: l'escussione del personale medico intervenuto sui luoghi al fine di accertare quali fossero le condizioni di illuminazione dei luoghi e la posizione dell'autovettura, così come quella del titolare dell'autofficina che aveva effettuato il recupero dell'autovettura con il carroattrezzi (capitoli 2, 3 e
11 della memoria ex art. 186 comma 6, numero 2 c.p.c), non è ammissibile. Ed infatti, l'esistenza di una relazione di servizio delle forze dell'ordine intervenute sul posto nell'immediatezza dei fatti - o comunque alle ore 1,50 e, dunque, prima dell'intervento del personale medico, avvenuto alle ore 2,05 e certamente prima del recupero dell'autovettura da parte del carroattrezzi - preclude la possibilità che le stesse circostanze oggettive (quali la posizione del veicolo o le condizioni di illuminazione) rilevate dai militari in un atto pubblico facente fede fino a querela di falso possano costituire oggetto di deposizione testimoniale. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico
- oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
Né comunque può riconoscersi rilevanza alla deposizione di soggetti che, si ribadisce, sono intervenuti sul luogo dopo le forze dell'ordine e con finalità diverse da quelle di rilevare le modalità del sinistro.
Per tali motivi la prova testimoniale richiesta dalle parti appellanti non poteva essere utilmente esperita, oltre ad essere in parte superflua perché relativa a circostanze documentali.
Analoghe considerazioni devono essere fatte in merito all'escussione del titolare dell'officina che si è occupato del recupero della vettura e del titolare dell'autocarrozzeria che ha effettuato il preventivo per le riparazioni sulla vettura, entrambe superflue ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente. Del pari superflua appare la richiesta escussione del Maresciallo Capo che più Testimone_1 volte aveva sollecitato l'ente convenuto al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada teatro del sinistro, ma che non risulta essere intervenuto al momento del sinistro.
Ed invero, le domande che parte attrice avrebbe voluto porre al teste, oltre ad essere ultronee perché relative a circostanze già riferite con le annotazioni da lui redatte prodotte dagli appellanti, risultano essere generiche e non ricollegabili all'incidente occorso:
“21) “Vero è che il tratto stradale Colomono sito sul prolungamento Gioia Tauro-San Ferdinando è stato in passato teatro di numerosi incidenti stradali per via della pessima manutenzione dello stesso”;
22) “vero è che fra il febbraio e il giugno del 2013 l'AS (oggi è stata sua destinataria CP_1 di diversi solleciti, affinché provvedesse al ripristino delle condizioni di sicurezza per la transitabilità della strada”;
23) “vero è che, in particolare, vi è un'intersezione stradale, una cosiddetta rotonda che, all'epoca dei fatti per cui è causa, era praticamente invisibile all'utente della strada, sia per la presenza di sterpaglia, sia per l'assenza di segnaletica, sia per l'assenza di illuminazione”;
24) “vero è che riconosce nelle foto di cui all'allegato 26 dell'atto di citazione la rotonda predetta e i luoghi oggetto di causa”.
La pericolosità dei luoghi Gli appellanti hanno versato in atti molteplici documenti provenienti dal Comando dei Carabinieri nei quali veniva evidenziata la pericolosità della strada oggetto all'evento e sollecitato l'ente proprietario della strada ad effettuare i necessari interventi e rispristinare le normali condizioni stradali. Anche nell'informativa del 29 novembre 2013, relativa al sinistro per cui è causa, i militari appartenenti all'arma danno atto di avere rilevato, sul medesimo asse viario, un altro sinistro stradale con feriti in data 27.07.2013 e che tale asse viario “è completamente privo di illuminazione, dotato di segnaletica orizzontale e verticale scarsa ed inefficiente e con manto stradale in pessime condizioni risultando pericolosa per la circolazione stradale”. Sulla scorta di tale documentazione, emerge con chiarezza la pericolosità della strada e l'incuria, nonostante le numerose segnalazioni, da parte della CP_1
Nonostante ciò, non è possibile attribuire alcuna responsabilità all'ente convenuto, mancando di fatto in atti la prova che l'incidente stradale sia stato determinato esclusivamente, od anche in parte, ed eventualmente in quale misura, dalle condizioni pericolose della strada.
In effetti, diversamente opinando, si finirebbe con il riconoscere la responsabilità dell'ente proprietario della strada per tutte le vetture che, transitando in quel tratto, rimangono coinvolte in un incidente, indipendentemente dalla dinamica, ed escludendo a priori un'eventuale responsabilità anche dei soggetti coinvolti.
Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni sulla velocità tenuta dalla conducente dell'autovettura (di certo non moderata in ragione dei danni riportati dall'autovettura medesima) e di una precisa e dettagliata descrizione del luogo del sinistro e, dunque, delle sue possibili cause, non è possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità dell'ente proprietario.
Né, sulla scorta del compendio in atti e degli scarsi dati acquisiti, è possibile disporre in questa sede una consulenza cinematica.
In definitiva, manca in atti prova dell'esatta dinamica dell'incidente; da ciò ne discende che non è possibile stabilire le eventuali responsabilità attribuibili alle parti in causa.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “La norma dell'art.
2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011).
Ed ancora: “Va esclusa la responsabilità da custodia del per mancanza di prova della esatta CP_3 dinamica dell'incidente, allorquando, in ragione dell'intervenuta rimozione del veicolo incidentato al tempo dell'intervento degli agenti della polizia municipale sul posto e del mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze non sia possibile ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell'incidente.” (Cass. del 30 marzo 2022, n. 10166).
Neppure potrebbe pervenirsi a differenti conclusioni ove si ravvisasse una responsabilità ex art. 2043 cod. civ.: l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno subito e la sussistenza di un illecito.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
Spese di giudizio
Poiché l'appello non ha trovato accoglimento, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del precedente grado stabilita dalla sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Applicando lo scaglione indeterminato- complessità media, utilizzando le Tabelle previste dal D.M.
n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022 – le spese devono essere liquidate in complessivi € 14.317,00, così determinate: € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 4.3267,00 fase di istruzione/trattazione; € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge.
Parimenti, le spese di consulenza devono essere poste a carico delle parti appellanti soccombenti.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna le parti appellanti soccombenti al pagamento delle spese processuali a favore di
Controparte_5
che liquida in
[...] complessivi euro € 14.317,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge,
3. Pone le spese di consulenza a carico delle parti appellanti;
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 2 maggio 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa PA AB
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa PA MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 225/2018 R.G.A.C., vertente tra
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, per procura a margine dell'atto di appello, dall'avv. C.F._2
Carmelo Ciappina, elettivamente domiciliati in Palmi, via F. Carbone n. 4, presso il suo studio,
APPELLANTE
e
in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante dott.ssa , con sede in Catanzaro, c. CP_2
f.: – P. IVA: , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Vittorio P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto n. 77, presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella D'Ottavio, che la rappresenta e difende per procura alle liti e delibera commissariale in atti,
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 787/17 del 13 settembre 2017 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 4.5.2016 e agivano Parte_3 Parte_4 in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso a in data 04.08.2013, alle ore 1,30 circa, sulla strada Colomono di San Ferdinando, Parte_1 mentre ella si trovava alla guida della Fiat 500 targata DW957FM, di proprietà del padre
[...]
. I danni sono stati quantificati in complessivi € 108.046,91, di cui € 95.408,70, per Parte_4
i danni occorsi alla ed € 12.638,21, per i danni occorsi all'autovettura del Pt_4 Parte_4
[...]
Con comparsa di costituzione in giudizio depositata in data 22.7.2016, si costituiva la la CP_1 quale in via preliminare eccepiva l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione e la nullità di quest'ultimo; nel merito contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 787/2017 pubblicata in data 13.9.2017 il Tribunale di Palmi così decideva:
“1. dichiara la nullità del giudizio per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione.
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali a favore della in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessive € 3.500,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.” Con atto di citazione in appello, depositato in data 20.03.2018 e notificato in data 13.3.2018, Pt_3
e proponevano appello avverso la sentenza n. 787/2017 pubblicata in
[...] Parte_4 data 13.9.2017 dal Tribunale di Palmi.
Le parti appellanti lamentavano:
1) Violazione o errata applicazione delle norme processuali in base alle quali è stata dichiarata la nullità del giudizio per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione. Errata applicazione e/o interpretazione della legge della Regione Calabria n. 24/2013.
2) Violazione o errata applicazione delle norme processuali in base alle quali è stata dichiarata la nullità del giudizio per inesistenza della notificazione dell'atto di citazione. Errata applicazione delle norme in materia di inesistenza della notificazione;
3) Violazione o errata applicazione delle norme processuali in materia di nullità sanabili.
Concludevano chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna al risarcimento del danno, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data CP_1
28.06.2018 ed eccepiva che:
- l'appello è inammissibile perché non sono state riproposte espressamente tutte le domande del primo grado.
- la notificazione dell'atto di citazione è stata indirizzata a un soggetto inesistente, rendendo quindi infondato l'appello.
- che le prove allegate in atti da parte appellante non sono sufficienti a giustificare il risarcimento richiesto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Con sentenza non definitiva n. 812/2019 pubblicata il 3.10.2019, la Corte d'Appello di Reggio
Calabria così decideva:
“in accoglimento in parte qua dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, dichiara sanata, per effetto della costituzione in giudizio del Controparte_1
, in persona del , la nullità della notificazione dell'atto
[...] Parte_5 di citazione introduttivo del primo grado;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per provvedere con separata ordinanza - che forma parte integrante della presente pronuncia – all'istruzione delle domande avanzate da e Parte_1
con il predetto atto di citazione (ribadite nell'atto di appello); Parte_2
- riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.”
*
La causa veniva rimessa su ruolo, veniva effettuata consulenza medico legale e venivano rigettate le ulteriori richieste di attività istruttoria.
In data 16.01.2025, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sull'eccezione preliminare ai sensi dell'art. 52 legge fallimentare
Parte appellata eccepisce in via preliminare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 52 legge fallimentare, sul presupposto che ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi secondo quanto previsto dagli artt. 207 e ss della legge fallimentare, risultando improcedibile ogni diversa azione di accertamento e/o di condanna innanzi al giudice ordinario.
Evidenziava altresì che il commissario liquidatore aveva notificato agli odierni appellanti la comunicazione ex art. 207 L.F. contenente l'invito a presentare istanza di ammissione al passivo della procedura LCA 1/2022 aperta presso il Tribunale civile di Catanzaro e che gli appellanti non avevano presentato istanza di ammissione al passivo nei termini di legge e neppure in via tardiva ai sensi dell'art. 101 L.F., ossia entro i 12 mesi dal deposito in cancelleria dello stato passivo.
L'art. 96 l.f., il quale al n. 3 del comma 3, dispone che: “sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento”.
La ratio della norma è stata individuata non tanto allo scopo di evitare un possibile contrasto fra giudicati, quanto, piuttosto, nel cosiddetto principio di conservazione dell'attività giurisdizionale, vale a dire, nell'opportunità di conservare gli effetti dei provvedimenti decisori emessi prima del fallimento evitando così la regressione del processo (Cass. Civ. 28481/2005).
Sul punto si evidenzia che il Tribunale di Firenze di recente non ha ritenuto sufficiente la pendenza di un giudizio di primo grado riassunto dopo il fallimento per legittimare un'ammissione con riserva di un credito, poiché l'ammissione con riserva è espressamente limitata dall'art. 96 L.F. alle sole ipotesi tassativamente previste nello stesso ed in particolare che: “prima di tutto, l'interpretazione analogica dell'art. 96, comma terzo, n. 3 legge fall. è impedita dalla natura eccezionale della norma”; “in secondo luogo, essa si fonda su un presupposto, l'opponibilità al fallimento di una sentenza che si è pronunciata positivamente sul credito prima della dichiarazione di fallimento, che manca nel caso di specie, vuoi perché la causa pende ancora in primo grado, vuoi perché il giudizio di prime cure potrebbe concludersi senza una pronuncia che abbia accertato il credito”.
Trib. Firenze, 14.09.2021, n. 5130. Ancora, la Corte di Cassazione ha di recente statuito che “L'art. 96, comma 3, n. 3, l.fall., nel disciplinare l'ambito applicativo dell'ammissione con riserva, opera un esclusivo riferimento ai crediti accertati con sentenza, anteriore al fallimento, non passata in giudicato, fattispecie alla quale non è assimilabile la sentenza passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in ipotesi di caducazione della sentenza, mediante lo strumento della revocazione del credito ammesso, di cui all'art. 98, comma 4, l.fall., onde ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo. Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2018, n. 6258. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado emessa dal giudice non ha operato una valutazione nel merito, accogliendo un'eccezione preliminare di nullità; pertanto, le parti appellanti non avrebbero potuto presentare istanza di ammissione al passivo o comunque, la stessa sarebbe stata rigettata mancando di fatto un credito accertato con sentenza. Su tali presupposti, l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
-La dinamica dell'incidente
Nell'atto di citazione, le parti appellanti riferivano che “in data 4.8.2013 alle ore 1,30 … mentre era alla guida della Fiat 500, targata DW957FM, di proprietà del padre, Sig. , Parte_4 all'improvviso, usciva dalla carreggiata, arrestando la marcia dell'automobile nell'intersezione/rotonda spartitraffico”, senza specificare alcunché in ordine alle cause che avrebbero determinato l'uscita fuoristrada dell'autovettura. Nell'allegato 13 dell'atto di citazione (una missiva redatta dal difensore delle parti appellanti ed indirizzata al che gestiva quel tratto stradale), il difensore precisava che l'incidente era CP_1 avvenuto perché, a causa della scarsa illuminazione, l'autovettura condotta dalla ra entrata Pt_1 nell'aiuola spartitraffico e, successivamente, nella rotonda insistente in quel tratto stradale.
Nell'atto introduttivo del giudizio proseguivano affermando che la vettura Fiat 500 Tg. DW957FM subiva ingenti danni patrimoniali a seguito del sinistro ed ancora che “L'intero tratto della strada Colomono, la cui manutenzione era, all'epoca dei fatti, di competenza del Consorzio ASIREG si trovava privo di qualsiasi forma di illuminazione e la stessa intersezione/rotonda, su cui la macchina arrestava la sua marcia, non era segnalata in modo tale da renderla visibile nelle ore notturne.” Aggiungevano che “In particolare, all'epoca del sinistro occorso alla Sig.na le Parte_3 condizioni della strada Colomono e dell'intersezione/rotonda erano ancora quelle di estremo e accertato pericolo;
pertanto, i danni derivati dal predetto sinistro alla Sig.na e quelli Parte_3 occorsi al Sig. , proprietario della vettura Fiat 500, erano stati cagionati Parte_4 esclusivamente dalla totale assenza di manutenzione della strada Colomono da parte del Consorzio ASIREG e, più specificamente, dalla mancanza, all'epoca dei fatti, di segnaletica stradale e rifrangente posta ai margini della rotatoria e, non ultimo, alla totale mancanza dell'illuminazione stradale, posto che, nonostante l'esistenza di lampioni dell'illuminazione pubblica, all'epoca dei fatti, questi ultimi erano spenti.” Quanto al luogo, precisavano che l'incidente era avvenuto mentre “percorreva la Parte_1 strada Vicinale Colomono, che costeggia l'area portuale di Gioia Tauro (1° zona industriale), in direzione San Ferdinando”.
A sostegno della propria domanda risarcitoria, nel corso del giudizio di primo grado, gli appellanti hanno prodotto un'informativa redatta dall'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, datata 29 novembre 2013. Non v'è dubbio che tale informativa sia relativa al sinistro per cui è causa (nell'oggetto è infatti indicato il sinistro avvenuto in San Ferdinando, alle ore 01,50 circa del 4.08.2013 e, quale persona coinvolta, nata ad [...] il [...], residente in [...]
Ulisse Dini n. 10). Nella suddetta informativa, predisposta in esito alle indagini delegate dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale avente n. 3501/13 iscritto contro ignoti, le forze dell'ordine davano atto di essere intervenute nella 1° zona industriale, in seguito ad un incidente stradale in cui era coinvolta l'autovettura condotta da e davano altresì atto di allegare la relazione Parte_1 di servizio redatta dal personale intervenuto nell'immediatezza dei fatti.
Le parti appellanti, tuttavia, nulla hanno riferito in ordine all'esito del procedimento penale nel cui ambito tale informativa è stata predisposta, non hanno depositato gli atti di indagine ad esso afferenti, né tanto meno, hanno depositato la relazione di servizio richiamata dall'informativa ed ad essa allegata.
Tale documento, di rilevante importanza, avrebbe potuto fornire informazioni sul punto esatto d'impatto, sulla presenza di segni di frenata, nonché in merito alla situazione esistente sui luoghi, alle condizioni di visibilità, alla presenza di segnaletica, tutti elementi necessari al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente e la condotta di guida della . Pt_1
Ancora, nella predetta informativa, i carabinieri scrivono di un sinistro stradale “senza feriti” (ciò tanto nell'oggetto, quanto nel corpo dell'atto). Tale circostanza non può non destare perplessità riguardo allo sviluppo dell'incidente ed alle conseguenze dallo stesso prodotte, dubbi che la produzione della relazione di servizio de quo avrebbe potuto fugare.
Emerge dagli atti come tale omessa produzione sia frutto di una scelta consapevole ad opera degli appellanti, reiterata nel tempo. Ed invero, nella produzione da loro fatta ed allegata al fascicolo di primo grado, vi sono due note redatte dall'ASIREG, una del 13 febbraio 2014, l'altra del 21 aprile 2015. In entrambe si dà atto dell'impossibilità di procedere ad una negoziazione assistita poiché, nonostante l'esplicita richiesta formulata dall'ente, non è stato trasmesso il verbale di intervento redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dei fatti, che, secondo l'ente, costituiva
“un documento fondamentale per effettuare, in primo luogo, ogni opportuna indagine e valutazione in ordine all'an, alla dinamica ed al luogo del sinistro”, né era stata offerta altra prova o documentazione idonea a dimostrare che il sinistro si fosse effettivamente verificato nel luogo indicato. Osservava ancora l'ASIREG che la documentazione fotografica allegata dalle parti appellanti alla richiesta risarcitoria formulata (documentazione prodotta altresì in giudizio ed inserita nel fascicolo di primo grado), non poteva ritenersi avere una sufficiente valenza probatoria riguardo alla ricostruzione del sinistro, essendo stata trasmessa a distanza di sei mesi dal sinistro e non riproducendo i luoghi nell'immediatezza dell'incidente, in tal modo non consentendo al di CP_1 effettuare ogni opportuna indagine in merito alla verificazione del sinistro.
Emerge quindi un profondo contrasto nel materiale probatorio offerto dalle parti appellanti: per un verso l'informativa del 29.11.2013, in cui le forze dell'ordine riferivano di un sinistro senza feriti avvenuto in San Ferdinando (Rc), 1° zona industriale, alle ore 01,50 del 4.08.2013, per altro verso il referto del personale del 118 intervenuto sul posto per soccorrere e la Parte_1 documentazione sanitaria relativa al suo successivo ricovero, elementi dai quali inequivocabilmente si ricava che ella avesse necessità di cure mediche perché ferita.
La consulenza tecnica esperita in questo grado di giudizio ha consentito di accertare che le lesioni subite da siano compatibili con il sinistro (“è molto probabile il nesso di causalità Parte_1 cronologica, quantitativa, qualitativa modale, topografica”). Sul punto, dunque, è possibile ipotizzare che vi sia stato un errore materiale nella compilazione dell'informativa, o piuttosto che l'intervento dei soccorsi - in un primo tempo - non sia stato ritenuto necessario (il medico, giunto sul luogo del sinistro, riscontrava le seguenti lesioni: “Cervicolombalgia post-traumatica con impotenza funzionale. Trauma contusivo clavicola sin”), o ancora, che l'ambulanza non sia intervenuta esattamente nel medesimo contesto spazio-temporale in cui si è verificato l'intervento dei carabinieri, ipotesi questa meno verosimile posto che nel referto l'ambulanza risulta essere arrivata in località San Ferdinando alle ore 2,05 e, dunque, a distanza di un breve arco temporale da quando è avvenuto l'intervento delle forze dell'ordine e, cioè, alle ore 01,50.
È evidente come la produzione della relazione di servizio delle forze dell'ordine intervenute sul posto avrebbe potuto fugare ogni dubbio al riguardo, fornendo, innanzi tutto, le precise coordinate del luogo dell'incidente, poiché, allo stato degli atti, non sussistono sufficienti elementi per ritenere, come sostenuto dalle parti appellanti, che tale incidente sia avvenuto in prossimità dell'aiuola spartitraffico e della rotonda e/o in conseguenza di essa.
Ed infatti l'informativa dei carabinieri indica quale luogo dell'incidente “San Ferdinando (Rc), 1° zona industriale”, il referto del 118 indica la zona di “San Ferdinando”, non v'è quindi riferimento alcuno alla aiuola ed alla rotonda, né altri elementi che consentano di comprendere esattamente dove sia avvenuto l'incidente in questione. Neppure può attribuirsi rilievo alla circostanza, sostenuta dagli appellanti, che le forze dell'ordine non abbiano effettuato rilievi tecnici (cfr. pag. 4 memorie ex art. 183, comma 6, n.3 c.p.c. depositate il 12.12.2016: “Si consideri, come già sopra ribadito, che al momento del sinistro non sono stati effettuati neanche i rilievi tecnici e le misure che avrebbero oggi consentito valutazioni oggettive in merito all'accaduto”). Quand'anche tale circostanza fosse dimostrata, pur in assenza dei rilievi tecnici, gli elementi rilevati dai militari intervenuti avrebbero consentito di acquisire dati oggettivi (quali la posizione di quiete del veicolo) indispensabili ai fini del decidere.
Al riguardo, neppure è sufficiente la documentazione fotografica prodotta dall'appellante, poiché dalla medesima non si traggono elementi che possano univocamente ricondurla al luogo dell'avvenuto incidente. Ed infatti, sull'asfalto non risultano esservi evidenti segni di frenata o di altri elementi collegabili all'incidente, né risulta visibile l'autovettura, o parti della stessa, che consentano di stabilire ove sia avvenuto l'incidente e quale fosse la posizione di quiete assunta dal veicolo condotto dalla dopo l'impatto. Pt_4
Parimenti, le fotografie della vettura incidentata, allegate in atti, sono state scattate dopo la rimozione della stessa, e, dunque, sono inutilizzabili al fine di chiarire la dinamica dell'evento occorso.
Né a tali carenti informazioni poteva sopperirsi con l'attività istruttoria richiesta da parte appellante: l'escussione del personale medico intervenuto sui luoghi al fine di accertare quali fossero le condizioni di illuminazione dei luoghi e la posizione dell'autovettura, così come quella del titolare dell'autofficina che aveva effettuato il recupero dell'autovettura con il carroattrezzi (capitoli 2, 3 e
11 della memoria ex art. 186 comma 6, numero 2 c.p.c), non è ammissibile. Ed infatti, l'esistenza di una relazione di servizio delle forze dell'ordine intervenute sul posto nell'immediatezza dei fatti - o comunque alle ore 1,50 e, dunque, prima dell'intervento del personale medico, avvenuto alle ore 2,05 e certamente prima del recupero dell'autovettura da parte del carroattrezzi - preclude la possibilità che le stesse circostanze oggettive (quali la posizione del veicolo o le condizioni di illuminazione) rilevate dai militari in un atto pubblico facente fede fino a querela di falso possano costituire oggetto di deposizione testimoniale. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità: “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico
- oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
Né comunque può riconoscersi rilevanza alla deposizione di soggetti che, si ribadisce, sono intervenuti sul luogo dopo le forze dell'ordine e con finalità diverse da quelle di rilevare le modalità del sinistro.
Per tali motivi la prova testimoniale richiesta dalle parti appellanti non poteva essere utilmente esperita, oltre ad essere in parte superflua perché relativa a circostanze documentali.
Analoghe considerazioni devono essere fatte in merito all'escussione del titolare dell'officina che si è occupato del recupero della vettura e del titolare dell'autocarrozzeria che ha effettuato il preventivo per le riparazioni sulla vettura, entrambe superflue ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente. Del pari superflua appare la richiesta escussione del Maresciallo Capo che più Testimone_1 volte aveva sollecitato l'ente convenuto al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada teatro del sinistro, ma che non risulta essere intervenuto al momento del sinistro.
Ed invero, le domande che parte attrice avrebbe voluto porre al teste, oltre ad essere ultronee perché relative a circostanze già riferite con le annotazioni da lui redatte prodotte dagli appellanti, risultano essere generiche e non ricollegabili all'incidente occorso:
“21) “Vero è che il tratto stradale Colomono sito sul prolungamento Gioia Tauro-San Ferdinando è stato in passato teatro di numerosi incidenti stradali per via della pessima manutenzione dello stesso”;
22) “vero è che fra il febbraio e il giugno del 2013 l'AS (oggi è stata sua destinataria CP_1 di diversi solleciti, affinché provvedesse al ripristino delle condizioni di sicurezza per la transitabilità della strada”;
23) “vero è che, in particolare, vi è un'intersezione stradale, una cosiddetta rotonda che, all'epoca dei fatti per cui è causa, era praticamente invisibile all'utente della strada, sia per la presenza di sterpaglia, sia per l'assenza di segnaletica, sia per l'assenza di illuminazione”;
24) “vero è che riconosce nelle foto di cui all'allegato 26 dell'atto di citazione la rotonda predetta e i luoghi oggetto di causa”.
La pericolosità dei luoghi Gli appellanti hanno versato in atti molteplici documenti provenienti dal Comando dei Carabinieri nei quali veniva evidenziata la pericolosità della strada oggetto all'evento e sollecitato l'ente proprietario della strada ad effettuare i necessari interventi e rispristinare le normali condizioni stradali. Anche nell'informativa del 29 novembre 2013, relativa al sinistro per cui è causa, i militari appartenenti all'arma danno atto di avere rilevato, sul medesimo asse viario, un altro sinistro stradale con feriti in data 27.07.2013 e che tale asse viario “è completamente privo di illuminazione, dotato di segnaletica orizzontale e verticale scarsa ed inefficiente e con manto stradale in pessime condizioni risultando pericolosa per la circolazione stradale”. Sulla scorta di tale documentazione, emerge con chiarezza la pericolosità della strada e l'incuria, nonostante le numerose segnalazioni, da parte della CP_1
Nonostante ciò, non è possibile attribuire alcuna responsabilità all'ente convenuto, mancando di fatto in atti la prova che l'incidente stradale sia stato determinato esclusivamente, od anche in parte, ed eventualmente in quale misura, dalle condizioni pericolose della strada.
In effetti, diversamente opinando, si finirebbe con il riconoscere la responsabilità dell'ente proprietario della strada per tutte le vetture che, transitando in quel tratto, rimangono coinvolte in un incidente, indipendentemente dalla dinamica, ed escludendo a priori un'eventuale responsabilità anche dei soggetti coinvolti.
Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni sulla velocità tenuta dalla conducente dell'autovettura (di certo non moderata in ragione dei danni riportati dall'autovettura medesima) e di una precisa e dettagliata descrizione del luogo del sinistro e, dunque, delle sue possibili cause, non è possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità dell'ente proprietario.
Né, sulla scorta del compendio in atti e degli scarsi dati acquisiti, è possibile disporre in questa sede una consulenza cinematica.
In definitiva, manca in atti prova dell'esatta dinamica dell'incidente; da ciò ne discende che non è possibile stabilire le eventuali responsabilità attribuibili alle parti in causa.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “La norma dell'art.
2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011).
Ed ancora: “Va esclusa la responsabilità da custodia del per mancanza di prova della esatta CP_3 dinamica dell'incidente, allorquando, in ragione dell'intervenuta rimozione del veicolo incidentato al tempo dell'intervento degli agenti della polizia municipale sul posto e del mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze non sia possibile ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell'incidente.” (Cass. del 30 marzo 2022, n. 10166).
Neppure potrebbe pervenirsi a differenti conclusioni ove si ravvisasse una responsabilità ex art. 2043 cod. civ.: l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il danno subito e la sussistenza di un illecito.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
Spese di giudizio
Poiché l'appello non ha trovato accoglimento, va confermata la regolamentazione delle spese processuali del precedente grado stabilita dalla sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Applicando lo scaglione indeterminato- complessità media, utilizzando le Tabelle previste dal D.M.
n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022 – le spese devono essere liquidate in complessivi € 14.317,00, così determinate: € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 4.3267,00 fase di istruzione/trattazione; € 5.103,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge.
Parimenti, le spese di consulenza devono essere poste a carico delle parti appellanti soccombenti.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna le parti appellanti soccombenti al pagamento delle spese processuali a favore di
Controparte_5
che liquida in
[...] complessivi euro € 14.317,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge,
3. Pone le spese di consulenza a carico delle parti appellanti;
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 2 maggio 2025
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa PA AB