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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1920/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025 da
1) nata a [...] il [...] cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in VIA SANTA FLORA N. 3 INZAGO (MI) con l'Avv. Giovanni Pietro Passoni (c.f.
) del Foro di Cremona con studio in Crema via XX Settembre 24 C.F._2
(numero di fax 0373 631808, indirizzo PEC: , Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
E
2) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 residente in [...], con l'Avv. Giovanni C.F._3
Pietro Passoni (c.f. ) del Foro di Cremona con studio in Crema via XX C.F._2
Settembre 24 (numero di fax 0373 631808, indirizzo PEC
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RI (FG) in data 18/08/2011, anno
2011, atto n. 3, reg., parte II, serie C), trascritto nei registri di stato civile del comune di
Cassano d'Adda al n. 22 P. II, S.C, anno 2011
- separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 13 febbraio 2023, omologato dal
Tribunale di Milano in data 16 febbraio 2023, con decreto omologazione n. cronol. 2483/2023 del 16/02/2023, RG n. 44765/2022.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti pagina 1 di 3 condizioni:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in RI (FG) in data
18/08/2011, anno 2011, atto n. 3, reg., parte II, serie C), trascritto nei registri di stato civile del comune di Cassano d'Adda al n. 22 P. II, S.C, anno 2011;
b) ordinare al Comune di RI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
d) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
e) i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto e di non avere nulla più a pretendere gli uni nei confronti degli altri;
f) dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e n località RI (FG) in data 18/08/2011, anno 2011,
[...] Parte_2 atto n. 3, reg., parte II, serie C), trascritto nei registri di stato civile del comune di Cassano
d'Adda al n. 22 P. II, S.C, anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cassano d'Adda (CR) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025 da
1) nata a [...] il [...] cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in VIA SANTA FLORA N. 3 INZAGO (MI) con l'Avv. Giovanni Pietro Passoni (c.f.
) del Foro di Cremona con studio in Crema via XX Settembre 24 C.F._2
(numero di fax 0373 631808, indirizzo PEC: , Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
E
2) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 residente in [...], con l'Avv. Giovanni C.F._3
Pietro Passoni (c.f. ) del Foro di Cremona con studio in Crema via XX C.F._2
Settembre 24 (numero di fax 0373 631808, indirizzo PEC
presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
- i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RI (FG) in data 18/08/2011, anno
2011, atto n. 3, reg., parte II, serie C), trascritto nei registri di stato civile del comune di
Cassano d'Adda al n. 22 P. II, S.C, anno 2011
- separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 13 febbraio 2023, omologato dal
Tribunale di Milano in data 16 febbraio 2023, con decreto omologazione n. cronol. 2483/2023 del 16/02/2023, RG n. 44765/2022.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti pagina 1 di 3 condizioni:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in RI (FG) in data
18/08/2011, anno 2011, atto n. 3, reg., parte II, serie C), trascritto nei registri di stato civile del comune di Cassano d'Adda al n. 22 P. II, S.C, anno 2011;
b) ordinare al Comune di RI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
d) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
e) i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto e di non avere nulla più a pretendere gli uni nei confronti degli altri;
f) dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e n località RI (FG) in data 18/08/2011, anno 2011,
[...] Parte_2 atto n. 3, reg., parte II, serie C), trascritto nei registri di stato civile del comune di Cassano
d'Adda al n. 22 P. II, S.C, anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (FG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cassano d'Adda (CR) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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