Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1344/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1344/2017
TRA
(C.F. Parte_1
) – Avv. Gaetano De Salvo P.IVA_1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Giunta e Francesco CP_1 C.F._1
Giunta
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), a mezzo mandataria – Avv. Michelangelo Mazzei P.IVA_3 Controparte_2
Rinaldi
convenute
Conclusioni di parte attrice Liquidatela Il Punto:
- QUANTO AL CONTO CORRENTE N. 1524 (ex 199);
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B;
1
Legge n. 185/2008 (conv. in Legge 2/2009), dal Decreto Legge n. 1/2012 (conv. in Legge 27/2012) ed altresì dall'art. 117 bis T.U.B. e relative disposizioni applicative;
- accertare e dichiarare, la nullità del contratto per mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 117 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza degli interessi e degli oneri addebitati in misura eccedente il tasso previsto ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla depurazione del conto dagli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di interessi ed oneri non dovuti in ragione delle accertate violazioni;
- QUANTO AL CONTO CORRENTE N. 150;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B;
- accertare e dichiarare, la nullità del contratto per mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 117 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza degli interessi e degli oneri addebitati in misura eccedente il tasso previsto ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_4
[... tempore, a rettificare i saldi periodici degli altri rapporti intestati alla Società
su cui siano stati addebitati (c.d. giroconto) interessi Parte_1
e competenze illegittime relative al conto corrente n. 150, annullando in particolare gli effetti prodotti sui saldi trimestrali dall'addebito e dalla relativa capitalizzazione di dette somme;
2 - QUANTO AL CONTRATTO DI MUTUO DEL 26 NOVEMBRE 2009 ED AL
SUCCESSIVO ACCORDO DEL 23 GIUGNO 2015;
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità dei contratti di finanziamento per inesatta indicazione del TAEG/ISC;
- accertare e dichiarare il diritto della parte mutuataria alla sostituzione del piano di ammortamento derivante dall'esecuzione delle condizioni contrattuali con un nuovo piano avente ad oggetto la sola applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
- QUANTO A TUTTE LE POSIZIONE CONTESTATE;
- accertare e dichiarare la carenza dei presupposti legittimanti le intimazioni di pagamento contenute nelle comunicazioni del 06 giugno 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la relativa illegittimità delle stesse;
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa dell'applicazione di interessi e competenze illegittime e, per l'effetto condannare le Società
[...]
e la Società all'integrale risarcimento degli CP_2 Controparte_3 stessi;
IN OGNI CASO
- condannare le Società e la Società al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012), IVA, e CPA, come per legge.
Conclusioni di parte attrice CP_1
“• QUANTO AL CONTO CORRENTE N. 1524 (ex 199)
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B.
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di indennità di sconfinamento, commissione utilizzo oltre disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce e/o ogni altra commissione comunque denominata la cui applicazione sia intervenuta in violazione delle prescrizioni previste dal Decreto
Legge n. 185/2008 (conv. in Legge 2/2009), dal Decreto Legge n. 1/2012 (conv.
3 in Legge 27/2012) ed altresì dall'art. 117 bis T.U.B. e relative disposizioni applicative.
- accertare e dichiarare, la nullità del contratto per mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 117 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza degli interessi e degli oneri addebitati in misura eccedente il tasso previsto ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla depurazione del conto dagli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di interessi ed oneri non dovuti in ragione delle accertate violazioni.
• QUANTO AL CONTO CORRENTE N. 150
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B.
- accertare e dichiarare, la nullità del contratto per mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 117 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza degli interessi e degli oneri addebitati in misura eccedente il tasso previsto ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
- condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_4
[... tempore, a rettificare i saldi periodici degli altri rapporti intestati alla Società
su cui siano stati addebitati (c.d. giroconto) interessi Parte_1
e competenze illegittime relative al conto corrente n. 150, annullando in particolare gli effetti prodotti sui saldi trimestrali dall'addebito e dalla relativa capitalizzazione di dette somme.
• QUANTO AL CONTRATTO DI MUTUO DEL 26 NOVEMBRE 2009 ED
AL SUCCESSIVO ACCORDO DEL 23 GIUGNO 2015
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità dei contratti di finanziamento per violazione dell'art. 117, comma 4 T.U.B. e/o degli artt. 1284 comma 3, 1346 e 1418 c.c., e conseguentemente
- accertare e dichiarare il diritto della parte mutuataria alla sostituzione del piano di ammortamento derivante dall'esecuzione delle condizioni contrattuali con un
4 nuovo piano avente ad oggetto la sola applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e/o dell'art. 1284 comma 1 c.c.
• QUANTO A TUTTE LE POSIZIONE CONTESTATE
- accertare e dichiarare la carenza dei presupposti legittimanti le intimazioni di pagamento contenute nelle comunicazioni del 06 giugno 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la relativa illegittimità delle stesse.
• IN OGNI CASO
- condannare le Società e la Società al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese e competenze di giudizio, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Conclusioni di parte convenuta:
1) Rigettare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, infondate tutte le domande attoree e, per l'effetto rigettarle e definitivamente statuire la piena legittimità del comportamento tenuto dalla nel corso del rapporto contrattuale per cui è CP_4 causa;
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la cooperativa , allora in bonis, Pt_1 ed il garante esponevano che la società aveva intrattenuto con il CP_1 CP_2
i rapporti di conto corrente con apertura di credito n. 1524 (ex 199) e 150, aperti il
07/12/2009, e un mutuo per l'importo capitale di € 1.200.000,00, stipulato il 26/11/2009
e rimborsabile in 120 rate mensili, le cui condizioni venivano modificate con atto aggiuntivo del 23/06/2015.
Con comunicazioni del 06/06/2017, la aveva intimato il pagamento entro 5 CP_4 giorni di una somma complessiva di € 794.437,95, di cui € 202.775,48 in relazione al rapporto di conto corrente n. 1524 (sul quale venivano girocontati anche gli importi del conto corrente 150) ed € 591.662,47 in relazione al rapporto di mutuo ipotecario.
A seguito di una ricostruzione peritale dei rapporti, erano emerse una serie di violazioni di legge, sicchè gli attori agivano in giudizio contestando:
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle cms in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'illegittimo addebito di oneri per indennità di sconfinamento, commissioni, utilizzi oltre disponibilità e commissioni di istruttoria veloce nel periodo
5 compreso tra il IV trimestre del 2009 ed il III trimestre 2012 per violazione dell'art.
2-bis D.L. 185/2008, che prevede che le commissioni di messa a disposizione fondi, comunque denominate, siano onnicomprensive, con conseguente nullità ex art. 27-bis D.L. 1/2012;
- la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAEG/ISC, in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo;
- la nullità dei contratti di finanziamento per inesatta indicazione dell'Indicatore
Sintetico di Costo, essendo stato praticato un tasso diverso da quelli pattuiti.
Chiedevano quindi dichiarare le nullità in questione, con applicazione delle conseguenti statuizioni, e conseguentemente dichiarare l'illegittimità delle due costituzioni in mora, oltre alla condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti.
Le convenute si costituivano eccependo, quanto ai conti corrente, la decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto periodici, e contestando nel merito la sussistenza di tutte le violazioni dedotte da controparte. Chiedevano quindi il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte.
Nel corso del giudizio la società attrice veniva posta in l.c.a., sicché ad essa subentrava il Commissario Liquidatore.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni ex artt. 1832 c.c. e 119 comma 3 TUB, per essere espressamente previsto nei contratti in parola che l'estratto conto non contestato dal cliente entro 40 giorni dal ricevimento renda inoppugnabili le partite in esso indicate.
Pur trattandosi di decadenza convenzionale pienamente legittima ex art. 2965 c.c., in quanto non rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso ed è comunque riproduttiva di una norma di legge (Cass. 18650/2003), è stato tuttavia esattamente osservato che, sebbene “In tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore” (Cass. 817/2016), la rilevanza della mancata contestazione è però limitata al mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale (Cass. 12505/1999).
6 In ordine all'anatocismo, per quanto riguarda i rapporti stipulati successivamente al
22/04/2000 (come quelli in esame), l'art. 120 comma 2 T.U.B., inserito dal D.Lgs.
342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c.
La delibera del CICR, emanata il 09/02/2000, prevede poi, all'art. 2, che l'anatocismo su conto corrente debba comunque avvenire secondo le previsioni contrattuali, condizione che presuppone l'avvenuta comunicazione da parte della banca.
Infine, l'art. 3 comma 3 del Decreto del CICR del 03/08/2016 stabilisce che “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”. L'art. 4 disciplina invece gli “interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, prevedendo, fra le altre cose, che “Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale” (comma 3), e che, alla chiusura del conto, “Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”
(comma 7).
Nel caso di specie, il ctu ha condivisibilmente proceduto “ad effettuare i conteggi applicando il tasso di interesse convenzionale e tutte le condizioni convenute e sottoscritte nel contratto di apertura del conto corrente, acceso in data 09/11/2009 e nel relativo documento di sintesi, nel contratto di concessione affidamento del 07/12/2009
(ove trova regolamentazione anche il conto anticipi n. 150), nonché nel contratto di risottoscrizione del conto corrente n. 199, poi n. 1524 dell'11/12/2015”, osservando che il contratto di apertura di conto corrente n. 11/12/2015 è conforme alla normativa sulla capitalizzazione degli interessi.
La doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione di spese e oneri risulta fondata, in mancanza di fonte che legittimi tale operazione.
7 Si ritengono inoltre condivisibili le doglianze di parte attrice in ordine alle indennità di sconfinamento, commissioni di disponibilità creditizia e commissione di istruttoria veloce, per le ragioni puntualmente esposte dal ctu al par. 4) 2 dell'elaborato peritale iniziale del 07/04/2020; invero, gli artt.
2-bis D.L. 185/2008, 27-bis D.L. 1/2012 e 117- bis T.U.B. impongono l'eliminazione di ogni indennità pattuita in misura non onnicomprensiva e non parametrata ai costi.
In conclusione, il saldo passivo del conto corrente n. 1554, così come correttamente ricalcolato, ammonta alla data del 31/12/2015 ad € 43.871,50.
Per quanto riguarda il mutuo, l'eccezione di nullità per erronea indicazione del
TAEG/ISC è infondata.
Come esattamente ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (cfr. C.d.A. Milano n. Par 2643/2024), l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma svolge una funzione di pubblicità ai fini della trasparenza. Esso non rientra perciò nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 T.U.B.
Esatto risulta quindi il conteggio effettuato dal ctu, che ha rilevato come il saldo debitorio del contratto di finanziamento risulterebbe pari ad € 593.111,12, quindi addirittura lievemente superiore rispetto a quello intimato dalla banca, di € 591.662,47.
Consegue da quanto esposto che le comunicazioni del 06/06/2017 risultano validamente intimate nei limiti degli importi accertati.
Infondate risultano le domande risarcitorie proposte dagli attori, non essendo stato enucleato alcun profilo di danno risarcibile conseguente al ricalcolo del saldo debitorio di conto corrente.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico delle convenute in solido, essendosi rese necessarie ai fini del ricalcolo del saldo debitorio di conto corrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1344/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente le domande di parte di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 1524 ammonta, alla data del 31/12/2015, ad € 43.871,50;
8 2) rigetta le domande di parte attrice con riferimento al contratto di mutuo;
3) rigetta le domande risarcitorie proposte da parte attrice;
4) dichiara che le intimazioni del 06/06/2017 sono valide, quanto al conto corrente n. 1524, nei limiti del saldo debitorio di cui al punto 1);
5) compensa interamente le spese di giudizio;
6) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico delle convenute in solido.
Patti, 25/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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