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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9593/2024 R.G. promossa da
(avv. NADIA BAROZZI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da foglio depositato telematicamente il 3 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di , nato a [...] il 20 aprile Persona_1
2020.
1 La ricorrente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore, l'assegnazione della casa familiare sita a Brescia, via Cocchetti n. 34 e la condanna del resistente a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di euro 700,00 mensili e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 sono stati dati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed
è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di Brescia di trasmettere in via telematica le ultime tre dichiarazioni dei redditi o, in assenza certificazioni uniche, del resistente. La produzione è pervenuta il 24 gennaio 2025.
Precisate le conclusioni, il giudice delegato si è infine riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Il comportamento incostante del padre nei rapporti col figlio, la sua difficile reperibilità, la scelta di non partecipare attivamente al giudizio, l'assenza di informazioni precise sul suo contesto abitativo e la forte tensione nella relazione genitoriale con la ricorrente, depongono a favore
Per dell'opportunità di affidare alla sola madre, abilitandola ad adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per il bambino.
La casa familiare sarà assegnata alla madre, quale genitore collocatario della prole.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio alternativamente il sabato o la domenica, dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e, successivamente e progressivamente, ove rispondente alle esigenze del minore, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Dalle certificazioni uniche del resistente trasmesse dall'Agenzia delle Entrate risultano i seguenti redditi, al netto delle ritenute e addizionali:
- periodo d'imposta 2021: euro 7.432,26;
- periodo d'imposta 2022: euro 16.024,42;
- periodo d'imposta 20231: euro 9.566,66.
La media mensile sul triennio è pari ad euro 917,31.
Un reddito di questa entità è incompatibile con l'assegno richiesto dalla ricorrente.
È innegabile la condizione di difficoltà della ricorrente, che deve provvedere in forma pressoché integrale al mantenimento diretto del figlio, è onerata di un canone di locazione di euro 360,00 mensili (a cui si aggiungono oneri accessori per euro 120,00 mensili) e, nel 2023, ha percepito un reddito molto limitato di soli euro 2.885,60 (lordi).
Tuttavia, l'assegno deve essere ragionevolmente sostenibile per l'obbligato, sicché, in base ai redditi dichiarati dal resistente2, il Collegio ritiene di determinarne l'importo in euro 350,00 mensili.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI,
30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
La decorrenza dell'assegno viene fissata dalla domanda.
In applicazione del principio della causalità della lite, il resistente – che con la propria inerzia e disinteresse per il figlio ha reso necessaria la presente iniziativa giudiziaria – dovrà rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. Si precisa che la condanna avverrà a favore dell'Erario, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera COA del 25 giugno 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Per
1. affida il figlio in via esclusiva alla madre, autorizzata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che il minore mantenga la residenza abituale presso la madre;
3. assegna la casa familiare, sita a Brescia, via Cocchetti n. 34, unitamente ai mobili ivi contenuti, alla madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto indicato in parte motiva;
5. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: agosto
2024) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro
350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del convenuto direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per il 2023 il reddito deriva dalle retribuzioni erogate da due diversi datori di lavoro, Mannai s.r.l. e FCS Impianti s.r.l.
2 2 Non vi sono elementi univoci dai quali ricavare l'esistenza e l'ammontare di redditi ulteriori non dichiarati al fisco.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9593/2024 R.G. promossa da
(avv. NADIA BAROZZI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da foglio depositato telematicamente il 3 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di , nato a [...] il 20 aprile Persona_1
2020.
1 La ricorrente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore, l'assegnazione della casa familiare sita a Brescia, via Cocchetti n. 34 e la condanna del resistente a contribuire al mantenimento del figlio con la somma di euro 700,00 mensili e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 sono stati dati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed
è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di Brescia di trasmettere in via telematica le ultime tre dichiarazioni dei redditi o, in assenza certificazioni uniche, del resistente. La produzione è pervenuta il 24 gennaio 2025.
Precisate le conclusioni, il giudice delegato si è infine riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
Il comportamento incostante del padre nei rapporti col figlio, la sua difficile reperibilità, la scelta di non partecipare attivamente al giudizio, l'assenza di informazioni precise sul suo contesto abitativo e la forte tensione nella relazione genitoriale con la ricorrente, depongono a favore
Per dell'opportunità di affidare alla sola madre, abilitandola ad adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per il bambino.
La casa familiare sarà assegnata alla madre, quale genitore collocatario della prole.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio alternativamente il sabato o la domenica, dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e, successivamente e progressivamente, ove rispondente alle esigenze del minore, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Dalle certificazioni uniche del resistente trasmesse dall'Agenzia delle Entrate risultano i seguenti redditi, al netto delle ritenute e addizionali:
- periodo d'imposta 2021: euro 7.432,26;
- periodo d'imposta 2022: euro 16.024,42;
- periodo d'imposta 20231: euro 9.566,66.
La media mensile sul triennio è pari ad euro 917,31.
Un reddito di questa entità è incompatibile con l'assegno richiesto dalla ricorrente.
È innegabile la condizione di difficoltà della ricorrente, che deve provvedere in forma pressoché integrale al mantenimento diretto del figlio, è onerata di un canone di locazione di euro 360,00 mensili (a cui si aggiungono oneri accessori per euro 120,00 mensili) e, nel 2023, ha percepito un reddito molto limitato di soli euro 2.885,60 (lordi).
Tuttavia, l'assegno deve essere ragionevolmente sostenibile per l'obbligato, sicché, in base ai redditi dichiarati dal resistente2, il Collegio ritiene di determinarne l'importo in euro 350,00 mensili.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI,
30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
La decorrenza dell'assegno viene fissata dalla domanda.
In applicazione del principio della causalità della lite, il resistente – che con la propria inerzia e disinteresse per il figlio ha reso necessaria la presente iniziativa giudiziaria – dovrà rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. Si precisa che la condanna avverrà a favore dell'Erario, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera COA del 25 giugno 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Per
1. affida il figlio in via esclusiva alla madre, autorizzata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che il minore mantenga la residenza abituale presso la madre;
3. assegna la casa familiare, sita a Brescia, via Cocchetti n. 34, unitamente ai mobili ivi contenuti, alla madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto indicato in parte motiva;
5. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: agosto
2024) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro
350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6. condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del convenuto direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n.
115/2002.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per il 2023 il reddito deriva dalle retribuzioni erogate da due diversi datori di lavoro, Mannai s.r.l. e FCS Impianti s.r.l.
2 2 Non vi sono elementi univoci dai quali ricavare l'esistenza e l'ammontare di redditi ulteriori non dichiarati al fisco.
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