Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5865/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5865/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta Civile, Procedure concorsuali, in data 8/4/2024 ha rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso avanzata il 15/12/2023 per l'attività difensiva svolta in favore di
(n.q. di titolare della ditta individuale Extro Ingrosso Controparte_2
1
38/2023; rilevato che il convenuto non si è costituito, sebbene CP_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il provvedimento impugnato si fonda sulla seguente motivazione: “considerato che ai sensi dell'art. 203, comma 4, del C.C.I.I. la partecipazione del debitore all'udienza di verifica dei crediti può avvenire esclusivamente nella forma indicata, ovvero nella forma della partecipazione personale essendo consentito al debitore di essere sentito (“Il debitore può chiedere di essere sentito”); ritenuto, pertanto, che l'attività svolta dal difensore, ovvero la costituzione in giudizio (avvenuta con memoria del 5.10.2023) non è normativamente prevista e che nella notula depositata si fa oltrettutto riferimento a un “giudizio di pignoramento presso terzi nei confronti del sig.
” non meglio precisato, distinto dalla presente procedura di Controparte_2
liquidazione giudiziale
P.Q.M.
rigetta l'istanza di liquidazione ”; rilevato che l'opponente lamenta il mancato riconoscimento del compenso per l'attività difensiva espletata quale difensore di , Controparte_2
n.q. di titolare della ditta individuale Extro Ingrosso Pelletteria di Carmelo
Giordano, debitore costituitosi nel procedimento di liquidazione giudiziale iscritto al n.r.l.g. 38/2023;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, l'avv. ha prodotto richiesta di Parte_1
visibilità, memoria di costituzione e verbale di udienza del 9/10/2023; premesso che all'udienza di discussione fissata per l'esame dello stato passivo il debitore “può chiedere di essere sentito” ex art. 203, comma 4, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e che quindi non è necessaria l'assistenza di un difensore;
2 rilevato comunque che il debitore può prendere parte a tale udienza sia verbalmente sia, come è avvenuto nel caso in specie, mediante deposito di memoria scritta;
ritenuto che
non possa condividersi la ratio sottesa alla decisione impugnata secondo cui l'istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione nei soli casi in cui l'assistenza tecnica del difensore è prevista dalla legge necessaria, con esclusione quindi dei procedimenti, comunque giurisdizionali, in cui la parte può parteciparvi anche personalmente per fare valere la propria posizione;
considerato, invero, che, come affermato dalla Suprema Corte in plurime occasioni, “ai sensi degli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115 del 2002, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento civile, con inclusione della volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non
è prevista come obbligatoria, perché l'istituto copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore, al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza a sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sé” (Cass. n. 30069 del
14/12/2017); “la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria.
Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n.
115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello
Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari” (Cass. n. 15175 del
04/06/2019); “nel procedimento giurisdizionale inerente alla sorveglianza
3 speciale, la liquidazione dei compensi per l'attività del difensore ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato comprende anche le istanze di autorizzazione dell'interessato ad allontanarsi dal proprio domicilio, in quanto, pur potendo essere redatte e presentate direttamente da quest'ultimo, non può escludersi il suo diritto a rivolgersi per tali fini ad un professionista affinché tuteli nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti” (Cass. n. 23133 del
19/08/2021); ritenuto che i principi espressi da dette decisioni siano condivisibili, in quanto coerenti con l'obiettivo fondamentale dell'istituto in esame di assicurare anche ai non abbienti condizioni paritarie per accedere alla tutela giurisdizionale e non potendosi dubitare della natura giurisdizionale del procedimento in cui si svolge la verifica dei crediti per l'ammissione allo stato passivo e della conseguente necessità del debitore di essere coadiuvato, anche se ciò non è obbligatorio, da un difensore dotato delle opportune conoscenze tecnico-giuridico;
rilevato quindi che l'attività difensiva espletata dall'Avv. in Pt_1
favore del debitore coinvolto nel procedimento di liquidazione giudiziale, seppure limitata alla sola fase di studio e introduttiva (non essendo stata documentata ulteriore attività) deve essere, comunque, compensata;
rilevato che con istanza del 15/12/2023, la ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso pari a € 3.627,00 (così determinato: competenza giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa indeterminabile - complessità bassa, per tutte le fasi e con la riduzione ex art. 130 Dpr 115/02); ritenuto tuttavia che, come detto, il compenso debba essere liquidato solo per le fasi di studio e introduttiva;
che vadano applicati valori intermedi tra e minimi e i medi, stante la concreta attività prestata consistita nel deposito telematico della memoria di costituzione e nella partecipazione all'udienza del
9/10/2023, in cui il difensore ha insistito come da comparsa;
rilevato pertanto che il decreto impugnato deve essere annullato e che va liquidata in favore della ricorrente la somma di € 960,00 (competenza: accertamento del passivo, valore della causa: da € 26.001 a € 52.000, fase studio
4 e introduttiva, valori intermedi tra minimi e medi, con riduzione ex art. 130
Dpr 115/02); considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 232,00, competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 545,00 per esborsi, spese generali
(pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, annulla il Controparte_1
decreto impugnato e, per l'effetto, liquida a beneficio dell'odierna ricorrente, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel procedimento di liquidazione giudiziale iscritto al n.r.l.g. 38/2023, in favore di CP_2
(n.q. di titolare della ditta individuale Extro Ingrosso Pelletteria di
[...]
Carmelo Giordano) - ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del COA, prot. del 17/10/2023 - la somma di € P.IVA_1
960,00, già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00, oltre € 545,00 per esborsi, spese generali (pari al
15%), IVA e CPA come per legge.
Palermo, 17/04/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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