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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11132 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16044/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 16044/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in via del Conservatorio 91 a Roma, rappr.to e difeso in virtù di procura in atti dagli Avv.ti CASTIONI MATTEO (c.f.: ), ALES- C.F._1
ND DI CA (C.F. ) e AR ST EN (C.F. C.F._2
). C.F._3
- Opponente
E
(c.f.: ), in per- Controparte_1 P.IVA_2
sona del l.r.p.t., rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
OL IX IU (C.F. ), EO AP EA (C.F. C.F._4
), e IA AV (C.F. ), come da pro- C.F._5 C.F._6
cura alle liti depositata telematicamente in calce al presente atto, elettivamente domiciliato in Roma al Viale del Castro Pretorio, n. 118.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato innanzi al Tribunale di OL in data
1
21/7/2025, la ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
9/2025 ( ), emessa e notificata il 20 giugno Controparte_2
2025, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 22.222,22, chiedendone l'annullamento o la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Tale ordinanza seguiva al verbale di accertamento e contestazione prot.
n. ENAC-ECM23/09/2020-0090352-P, elevato in data 22 settembre 2020 dalla
Direzione a carico del Vettore “per aver Controparte_3 Controparte_4
negato il rimborso del biglietto non utilizzato al passeggero in CP_5
occasione della cancellazione del volo EZY3252 del giorno 15 Aprile 2020 da
OL (NAP) a DR TA (STN), in violazione dell'art. 5 in combinato di- sposto con l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004” (il “Verbale”, doc. 2).
Più precisamente, l' lamentava che il rimborso del prezzo del bi- CP_1
glietto a mezzo di “fly voucher”, per la prenotazione codice K11SP8K Pt_1
avente come passeggeri , e , sarebbe CP_5 Persona_1 Persona_2
avvenuto solo a seguito della richiesta di informazioni inviata da al vettore CP_1
in data 5 agosto 2020, a seguito di reclamo depositato dal passeggero.
In diritto, ha eccepito l'illegittimità dell'Ordinanza impugnata, ri- Pt_1
tenendo che la condotta tenuta sia conforme al Regolamento 261/2004 e alla normativa emergenziale vigente nel corso della pandemia da Covid-19, che pre- vede che in caso di cancellazione di un volo a causa della dilagante pandemia,
(volo da operarsi tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020 e cancellazione da co- municarsi entro il 31 luglio 2020), il vettore potesse restituire il prezzo corrispo- sto dal passeggero mediante l'emissione di un voucher.
Ha evidenziato, poi, che in data 4 maggio 2020 aveva inviato alla Sig.ra un'e-mail con cui la informava delle opzioni di rimborso del bi- CP_5
glietto, tra cui l'emissione del voucher, concedendole anche la possibilità di ri- fiutarlo e ottenere il rimborso in denaro, ma che la stessa non avesse dato ri- scontro alla comunicazione, per poi presentare reclamo all' CP_1
Pertanto, ha ritenuto rispettati i diritti del passeggero, e non integrata la violazione sanzionata mediante l'impugnata ordinanza.
2
Inoltre, ha ritenuto irrilevante che il rimborso sia avvenuto a seguito dell'intervento da parte di e che tale condotta non costituisce, infatti, un CP_1
comportamento non conforme al Regolamento.
La ha poi depositato Ordinanze di archiviazione dell Controparte_4 CP_1
n. 24/2024, n. 35/2024 e 53/2024, a suo dire adottate per analoghe fattispecie.
In via subordinata, ha evidenziato la sproporzione della sanzione ingiun- ta, chiedendo la rideterminazione della sanzione in misura pari al minimo editta- le.
Costituitosi in giudizio, l' ha impugnato le avverse pretese, ritenute CP_1
infondate, ed ha rilevato che la circostanza per cui il pagamento sia in seguito intervenuto in data 16.11.2018 non elide gli elementi costitutivi dell'illecito.
L'opposta ha ritenuto, infine, proporzionale la sanzione irrogata.
In vista dell'udienza di discussione del 27 novembre 2025, è stato adotta- to provvedimento ex art.127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza con il depo- sito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
*******
Preliminarmente all'esame dei motivi di opposizione, occorre esaminare le disposizioni di cui si assume la violazione;
nel verbale di accertamento e con- testazione dell'illecito si legge che “che il comportamento adottato dal vettore integra la fattispecie della violazione dell'art. 5 del Reg. (Ce) n. Pt_1
261/2004 in combinato disposto con l'art 8 del medesimo Regolamento. La Vio- lazione dell'art. 5 del Reg. (Ce) 261/2004, a norma dell'art. 4 del Decreto Legisla- tivo 27 gennaio 2006, n. 69, è sottoposta ad una sanzione amministrativa da Eu- ro 10.000,00 ad Euro 50.000,00”.
Orbene l'art.4 del D. Lgs. n.69 del 2006, intitolato “Cancellazione del vo- lo”, prevede che “
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'arti- colo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazio- ne del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
3
Orbene, l'art. 5, rubricato “Cancellazione del volo” dispone che: “
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo
1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
• i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
• ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione fi- nale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
• iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previ- sto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario
d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecunia- ria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è do- vuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare an- che se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato av- vertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”.
4
Il richiamato articolo 8, rubricato “Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo”, dispone invece che: “
1. Quando è fatto riferimento al presente ar- ticolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, se- condo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del bigliet- to, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è di- venuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: - un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda del- le disponibilità di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.
3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di desti- nazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effet- tuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il pas- seggero, sono a carico del vettore aereo operativo”.
Orbene, contesta l'illegittimità dell'Ordinanza, sostenendo che la pro- Pt_1
pria condotta sia stata pienamente conforme sia al Regolamento europeo sia al- la normativa emergenziale introdotta durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, la compagnia richiama l'art. 88-bis del D.L. 18/2020, che consen- tiva ai vettori di rimborsare i biglietti cancellati mediante voucher per i voli soppressi tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020.
La difesa evidenzia che, già il 4 maggio 2020, aveva inviato alla passeg- Pt_1
5
gera una comunicazione con le opzioni di rimborso, tra cui il voucher e il rim- borso in denaro, andando oltre quanto imposto dalla normativa emergenziale.
Nonostante ciò, la cliente non fornì alcun riscontro, e il voucher venne emesso il 2 settembre 2020, dopo la richiesta di chiarimenti da parte di CP_1
Secondo la compagnia, l'intervento dell'Ente non può essere interpretato come prova di inadempimento, poiché la mancata risposta della passeggera impedi- va di completare la procedura.
La comparsa sottolinea inoltre che in casi analoghi, aveva archiviato pro- CP_1
cedimenti sanzionatori, come dimostrano diverse ordinanze di archiviazione e una nota interna del 22 marzo 2024 che invitava le Direzioni Territoriali a non procedere con verbali quando il vettore avesse adempiuto, anche tardivamente, alle richieste del passeggero.
Tale prassi, secondo è coerente con la funzione dei National Enforce- Pt_1
ment Bodies prevista dal Regolamento: garantire la corretta applicazione delle norme attraverso attività di vigilanza e dialogo, riservando la sanzione come ex- trema ratio.
La compagnia richiama anche orientamenti della Commissione europea e pro- nunce della Corte di Giustizia, che confermano come le sanzioni debbano essere applicate solo in caso di persistente inadempimento, non quando il passeggero ottiene soddisfazione, anche a seguito di intervento dell'autorità. fonda il suo atteggiamento oppositivo difendendo la legittimità CP_1
dell'ordinanza, sostenendo che la violazione si è perfezionata nel momento in cui ha omesso di riscontrare la richiesta di rimborso, indipendente- Pt_1
mente dall'adempimento successivo.
Ha richiamato giurisprudenza di merito secondo cui secondo cui il pagamento tardivo non elimina l'illecito, ed ha sottolineato che ha violato anche la Pt_1
normativa emergenziale, avendo emesso il voucher in modo automatico senza consentire al passeggero di scegliere.
Inoltre, reputa irrilevanti i richiami di a precedenti archiviazioni, CP_1 Pt_1
alla nota del 2024 e alle prassi di altri Paesi, poiché superati dalla circolare
6
dell'8 luglio 2025 che ribadisce l'obbligo di avviare il procedimento san- CP_1
zionatorio in caso di condotta non conforme al Regolamento.
Orbene ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata alla luce dei prov- vedimenti di archiviazione prodotti dalla ricorrente e che evidenziano come in situazioni obiettivamente sovrapponibili (se non finanche più gravi in CP_1
termini di ritardo nel soddisfacimento delle aspettative del passeggero) a quella oggetto del presente giudizio, abbia adottato plurimi e ripetuti provvedimenti di archiviazione espressamente fondati sulla valutazione di insussistenza dell'illecito amministrativo originariamente contestato,; tali provvedimenti, pe- raltro, lungi dal rappresentare isolate iniziative, hanno rappresentato, come precisato, l'esito dell'avvertita e generalizzata esigenza di evitare di sanzionare le condotte esaminate, tradottasi finanche in una nota della
[...]
del 22/03/2024, indirizzata Controparte_6
ad orientare l'azione amministrativa, in conformità, peraltro, a precedenti giuri- sprudenziali (evidentemente ritenuti condivisibili) in cui si era ritenuto non con- figurabile l'illecito.
Orbene nel costituirsi in giudizio non ha sostanzialmente contestato la CP_1
piena sovrapponibilità della fattispecie in esame a quelle per le quali ebbe ad orientarsi per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, limitandosi, inve- ce, ad evidenziare che il riferimento all'asserita nota del 22 marzo 2024 è del tutto irrilevante poiché … “è superata dalla circolare dell'8 luglio 2025, che CP_1
si produce sub n. 9”.
Ebbene è proprio la lettura di detta circolare ad evidenziare l'illegittimità dell'azione amministrativa concretizzatasi nell'emanazione (in data 20 giugno
2025) dell'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che ivi si legge quanto se- gue “in ragione di ulteriori e più recenti pronunce che confermano quanto af- fermato nella comunicazione del 01.06.2018 e, a seguito di condivisione con la
Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso, si è stabilito che, a decorrere dalla data di ricezione della presente nota, per i reclami la cui istruttoria non sia sta- ta ancora conclusa, la richiamata comunicazione del 01.06.2018 sia nuovamen-
7
te efficace.
In base a quanto sopra rappresentato, pertanto, il procedimento sanzionatorio va sempre avviato quando il vettore ha posto in essere un comportamento non conforme a quanto previsto dal Regolamento 261/2004, indipendentemente dal- la condotta successiva dello stesso. Ai fini dell'istruzione del procedimento, nel verbale di accertamento e contestazione della violazione occorre riportare com- piutamente gli eventi, specificando che il pagamento del rimborso o la corre- sponsione della compensazione è avvenuta soltanto successivamente all'inter- vento dell'Autorità”.
L'invito ad una ripresa dell'attività sanzionatoria, a fronte di una difforme inter- pretazione e ricostruzione delle vicende oggetto di causa, viene, infatti, espres- samente riferita ai reclami la cui istruttoria non sia stata ancora conclusa; or- bene con il termine reclamo si intende, ovviamente, fare riferimento al reclamo proposto dal passeggero, la cui definizione e conclusione è obiettivamente rife- ribile al momento in cui l'autorità amministrativa, ricevuti il reclamo ed i solleci- tati chiarimenti del vettore, decide di procedere all'accertamento e contesta- zione dell'illecito amministrativo.
Nel caso in esame è evidente che il reclamo era stato definito e concluso sin dal
22 settembre 2020, allorquando venne notificato il suddetto verbale, sicchè le indicazioni ed istruzioni contenute nella predetta circolare vanno ragionevol- mente intese a regolare la gestione dei reclami dei passeggeri ancora pendenti alla data del 20 giugno 2025 e, quindi, non ancora definiti con la scelta di optare o meno per la contestazione dell'illecito amministrativo.
Ad ogni buon conto ritiene questo Giudice che le obiettive incertezze interpre- tative in ordine alla configurabilità dell'illecito, quali palesatesi nelle contraddit- torie indicazioni fornite dalla Direzione Centrale e nei plurimi provvedimenti di archiviazione adottati in fattispecie obiettivamente identiche (se non più gravi), valgano in ogni caso ad integrare il presupposto della buona fede del trasgres- sore e conducano all'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite vanno compensate proprio in ragione delle incertezze, anche
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giurisprudenziali, cui fa riferimento la Circolare del 20 giugno 2025. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla l'ordinanza- Pt_1
ingiunzione n. 9/2025 ( ); Controparte_2
- compensa le spese di lite.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c.
Così deciso in OL il 28 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 16044/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in via del Conservatorio 91 a Roma, rappr.to e difeso in virtù di procura in atti dagli Avv.ti CASTIONI MATTEO (c.f.: ), ALES- C.F._1
ND DI CA (C.F. ) e AR ST EN (C.F. C.F._2
). C.F._3
- Opponente
E
(c.f.: ), in per- Controparte_1 P.IVA_2
sona del l.r.p.t., rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
OL IX IU (C.F. ), EO AP EA (C.F. C.F._4
), e IA AV (C.F. ), come da pro- C.F._5 C.F._6
cura alle liti depositata telematicamente in calce al presente atto, elettivamente domiciliato in Roma al Viale del Castro Pretorio, n. 118.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato innanzi al Tribunale di OL in data
1
21/7/2025, la ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. Parte_1
9/2025 ( ), emessa e notificata il 20 giugno Controparte_2
2025, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 22.222,22, chiedendone l'annullamento o la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Tale ordinanza seguiva al verbale di accertamento e contestazione prot.
n. ENAC-ECM23/09/2020-0090352-P, elevato in data 22 settembre 2020 dalla
Direzione a carico del Vettore “per aver Controparte_3 Controparte_4
negato il rimborso del biglietto non utilizzato al passeggero in CP_5
occasione della cancellazione del volo EZY3252 del giorno 15 Aprile 2020 da
OL (NAP) a DR TA (STN), in violazione dell'art. 5 in combinato di- sposto con l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004” (il “Verbale”, doc. 2).
Più precisamente, l' lamentava che il rimborso del prezzo del bi- CP_1
glietto a mezzo di “fly voucher”, per la prenotazione codice K11SP8K Pt_1
avente come passeggeri , e , sarebbe CP_5 Persona_1 Persona_2
avvenuto solo a seguito della richiesta di informazioni inviata da al vettore CP_1
in data 5 agosto 2020, a seguito di reclamo depositato dal passeggero.
In diritto, ha eccepito l'illegittimità dell'Ordinanza impugnata, ri- Pt_1
tenendo che la condotta tenuta sia conforme al Regolamento 261/2004 e alla normativa emergenziale vigente nel corso della pandemia da Covid-19, che pre- vede che in caso di cancellazione di un volo a causa della dilagante pandemia,
(volo da operarsi tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020 e cancellazione da co- municarsi entro il 31 luglio 2020), il vettore potesse restituire il prezzo corrispo- sto dal passeggero mediante l'emissione di un voucher.
Ha evidenziato, poi, che in data 4 maggio 2020 aveva inviato alla Sig.ra un'e-mail con cui la informava delle opzioni di rimborso del bi- CP_5
glietto, tra cui l'emissione del voucher, concedendole anche la possibilità di ri- fiutarlo e ottenere il rimborso in denaro, ma che la stessa non avesse dato ri- scontro alla comunicazione, per poi presentare reclamo all' CP_1
Pertanto, ha ritenuto rispettati i diritti del passeggero, e non integrata la violazione sanzionata mediante l'impugnata ordinanza.
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Inoltre, ha ritenuto irrilevante che il rimborso sia avvenuto a seguito dell'intervento da parte di e che tale condotta non costituisce, infatti, un CP_1
comportamento non conforme al Regolamento.
La ha poi depositato Ordinanze di archiviazione dell Controparte_4 CP_1
n. 24/2024, n. 35/2024 e 53/2024, a suo dire adottate per analoghe fattispecie.
In via subordinata, ha evidenziato la sproporzione della sanzione ingiun- ta, chiedendo la rideterminazione della sanzione in misura pari al minimo editta- le.
Costituitosi in giudizio, l' ha impugnato le avverse pretese, ritenute CP_1
infondate, ed ha rilevato che la circostanza per cui il pagamento sia in seguito intervenuto in data 16.11.2018 non elide gli elementi costitutivi dell'illecito.
L'opposta ha ritenuto, infine, proporzionale la sanzione irrogata.
In vista dell'udienza di discussione del 27 novembre 2025, è stato adotta- to provvedimento ex art.127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza con il depo- sito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
*******
Preliminarmente all'esame dei motivi di opposizione, occorre esaminare le disposizioni di cui si assume la violazione;
nel verbale di accertamento e con- testazione dell'illecito si legge che “che il comportamento adottato dal vettore integra la fattispecie della violazione dell'art. 5 del Reg. (Ce) n. Pt_1
261/2004 in combinato disposto con l'art 8 del medesimo Regolamento. La Vio- lazione dell'art. 5 del Reg. (Ce) 261/2004, a norma dell'art. 4 del Decreto Legisla- tivo 27 gennaio 2006, n. 69, è sottoposta ad una sanzione amministrativa da Eu- ro 10.000,00 ad Euro 50.000,00”.
Orbene l'art.4 del D. Lgs. n.69 del 2006, intitolato “Cancellazione del vo- lo”, prevede che “
1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'arti- colo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazio- ne del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”.
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Orbene, l'art. 5, rubricato “Cancellazione del volo” dispone che: “
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo
1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
• i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
• ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione fi- nale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
• iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previ- sto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario
d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecunia- ria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è do- vuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare an- che se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato av- vertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”.
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Il richiamato articolo 8, rubricato “Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo”, dispone invece che: “
1. Quando è fatto riferimento al presente ar- ticolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, se- condo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del bigliet- to, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è di- venuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: - un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda del- le disponibilità di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.
3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di desti- nazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effet- tuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il pas- seggero, sono a carico del vettore aereo operativo”.
Orbene, contesta l'illegittimità dell'Ordinanza, sostenendo che la pro- Pt_1
pria condotta sia stata pienamente conforme sia al Regolamento europeo sia al- la normativa emergenziale introdotta durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, la compagnia richiama l'art. 88-bis del D.L. 18/2020, che consen- tiva ai vettori di rimborsare i biglietti cancellati mediante voucher per i voli soppressi tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020.
La difesa evidenzia che, già il 4 maggio 2020, aveva inviato alla passeg- Pt_1
5
gera una comunicazione con le opzioni di rimborso, tra cui il voucher e il rim- borso in denaro, andando oltre quanto imposto dalla normativa emergenziale.
Nonostante ciò, la cliente non fornì alcun riscontro, e il voucher venne emesso il 2 settembre 2020, dopo la richiesta di chiarimenti da parte di CP_1
Secondo la compagnia, l'intervento dell'Ente non può essere interpretato come prova di inadempimento, poiché la mancata risposta della passeggera impedi- va di completare la procedura.
La comparsa sottolinea inoltre che in casi analoghi, aveva archiviato pro- CP_1
cedimenti sanzionatori, come dimostrano diverse ordinanze di archiviazione e una nota interna del 22 marzo 2024 che invitava le Direzioni Territoriali a non procedere con verbali quando il vettore avesse adempiuto, anche tardivamente, alle richieste del passeggero.
Tale prassi, secondo è coerente con la funzione dei National Enforce- Pt_1
ment Bodies prevista dal Regolamento: garantire la corretta applicazione delle norme attraverso attività di vigilanza e dialogo, riservando la sanzione come ex- trema ratio.
La compagnia richiama anche orientamenti della Commissione europea e pro- nunce della Corte di Giustizia, che confermano come le sanzioni debbano essere applicate solo in caso di persistente inadempimento, non quando il passeggero ottiene soddisfazione, anche a seguito di intervento dell'autorità. fonda il suo atteggiamento oppositivo difendendo la legittimità CP_1
dell'ordinanza, sostenendo che la violazione si è perfezionata nel momento in cui ha omesso di riscontrare la richiesta di rimborso, indipendente- Pt_1
mente dall'adempimento successivo.
Ha richiamato giurisprudenza di merito secondo cui secondo cui il pagamento tardivo non elimina l'illecito, ed ha sottolineato che ha violato anche la Pt_1
normativa emergenziale, avendo emesso il voucher in modo automatico senza consentire al passeggero di scegliere.
Inoltre, reputa irrilevanti i richiami di a precedenti archiviazioni, CP_1 Pt_1
alla nota del 2024 e alle prassi di altri Paesi, poiché superati dalla circolare
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dell'8 luglio 2025 che ribadisce l'obbligo di avviare il procedimento san- CP_1
zionatorio in caso di condotta non conforme al Regolamento.
Orbene ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata alla luce dei prov- vedimenti di archiviazione prodotti dalla ricorrente e che evidenziano come in situazioni obiettivamente sovrapponibili (se non finanche più gravi in CP_1
termini di ritardo nel soddisfacimento delle aspettative del passeggero) a quella oggetto del presente giudizio, abbia adottato plurimi e ripetuti provvedimenti di archiviazione espressamente fondati sulla valutazione di insussistenza dell'illecito amministrativo originariamente contestato,; tali provvedimenti, pe- raltro, lungi dal rappresentare isolate iniziative, hanno rappresentato, come precisato, l'esito dell'avvertita e generalizzata esigenza di evitare di sanzionare le condotte esaminate, tradottasi finanche in una nota della
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del 22/03/2024, indirizzata Controparte_6
ad orientare l'azione amministrativa, in conformità, peraltro, a precedenti giuri- sprudenziali (evidentemente ritenuti condivisibili) in cui si era ritenuto non con- figurabile l'illecito.
Orbene nel costituirsi in giudizio non ha sostanzialmente contestato la CP_1
piena sovrapponibilità della fattispecie in esame a quelle per le quali ebbe ad orientarsi per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, limitandosi, inve- ce, ad evidenziare che il riferimento all'asserita nota del 22 marzo 2024 è del tutto irrilevante poiché … “è superata dalla circolare dell'8 luglio 2025, che CP_1
si produce sub n. 9”.
Ebbene è proprio la lettura di detta circolare ad evidenziare l'illegittimità dell'azione amministrativa concretizzatasi nell'emanazione (in data 20 giugno
2025) dell'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che ivi si legge quanto se- gue “in ragione di ulteriori e più recenti pronunce che confermano quanto af- fermato nella comunicazione del 01.06.2018 e, a seguito di condivisione con la
Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso, si è stabilito che, a decorrere dalla data di ricezione della presente nota, per i reclami la cui istruttoria non sia sta- ta ancora conclusa, la richiamata comunicazione del 01.06.2018 sia nuovamen-
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te efficace.
In base a quanto sopra rappresentato, pertanto, il procedimento sanzionatorio va sempre avviato quando il vettore ha posto in essere un comportamento non conforme a quanto previsto dal Regolamento 261/2004, indipendentemente dal- la condotta successiva dello stesso. Ai fini dell'istruzione del procedimento, nel verbale di accertamento e contestazione della violazione occorre riportare com- piutamente gli eventi, specificando che il pagamento del rimborso o la corre- sponsione della compensazione è avvenuta soltanto successivamente all'inter- vento dell'Autorità”.
L'invito ad una ripresa dell'attività sanzionatoria, a fronte di una difforme inter- pretazione e ricostruzione delle vicende oggetto di causa, viene, infatti, espres- samente riferita ai reclami la cui istruttoria non sia stata ancora conclusa; or- bene con il termine reclamo si intende, ovviamente, fare riferimento al reclamo proposto dal passeggero, la cui definizione e conclusione è obiettivamente rife- ribile al momento in cui l'autorità amministrativa, ricevuti il reclamo ed i solleci- tati chiarimenti del vettore, decide di procedere all'accertamento e contesta- zione dell'illecito amministrativo.
Nel caso in esame è evidente che il reclamo era stato definito e concluso sin dal
22 settembre 2020, allorquando venne notificato il suddetto verbale, sicchè le indicazioni ed istruzioni contenute nella predetta circolare vanno ragionevol- mente intese a regolare la gestione dei reclami dei passeggeri ancora pendenti alla data del 20 giugno 2025 e, quindi, non ancora definiti con la scelta di optare o meno per la contestazione dell'illecito amministrativo.
Ad ogni buon conto ritiene questo Giudice che le obiettive incertezze interpre- tative in ordine alla configurabilità dell'illecito, quali palesatesi nelle contraddit- torie indicazioni fornite dalla Direzione Centrale e nei plurimi provvedimenti di archiviazione adottati in fattispecie obiettivamente identiche (se non più gravi), valgano in ogni caso ad integrare il presupposto della buona fede del trasgres- sore e conducano all'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite vanno compensate proprio in ragione delle incertezze, anche
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giurisprudenziali, cui fa riferimento la Circolare del 20 giugno 2025. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla l'ordinanza- Pt_1
ingiunzione n. 9/2025 ( ); Controparte_2
- compensa le spese di lite.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c.
Così deciso in OL il 28 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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