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6 settembre 2005
6 settembre 2005
Art. 1. Tutela del simbolo olimpico 1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434 , non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 luglio 1985, n. 434 (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
- La legge 5 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006») e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n. 242.
- La legge 24 luglio 1985, n. 434 , (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 luglio 1985, n. 434 (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
- La legge 5 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006») e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n. 242.
- La legge 24 luglio 1985, n. 434 , (Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197.
Commentario • 1
- 1. Parere su uno schema di decreto legislativo in materia di nautica da diporto - 2 ottobre 2019 [9162642]Garante Privacy · 2 ottobre 2019 · 2.3401494
[…] Infatti, successivamente all'entrata in vigore del decreto n. 229/2017, in considerazione della necessità di risolvere alcune problematiche operative derivanti dall'applicazione delle nuove norme, nonché dell'opportunità di recepire il parere n. 1754 del Consiglio di Stato – Commissione speciale del 12 ottobre 2017, espresso sullo schema di decreto, è sorta l'esigenza di intervenire nuovamente sul testo del predetto codice usufruendo della facoltà prevista, appunto, dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2005.
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Giurisprudenza • 1
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