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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE ha pronunciato, ex art. 275-bis, all'esito dell'udienza collegiale del
04.12.2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 18628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, e promossa da
(c.f. e p.iva: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Dott. elettivamente Controparte_1
domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Ciliberti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso.
RICORRENTE nei confronti di
(c.f./p.iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, contumace
RESISTENTE
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OGGETTO: finanziamento soci
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto e diritto illustrate in narrativa:
- accertare e dichiarare, come alla premessa del presente atto, il grave inadempimento della rispetto alla sua obbligazione di CP_2
restituire i finanziamenti soci infruttiferi e fruttifero senza termine ricevuti dalla nel corso dell'anno 2021 e pari, Parte_1 rispettivamente, a € 100.000,00, € 100.000,00 € 185.000,00; per
l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore CP_2 di dell'imposto complessivo di € 385.000,00, oltre Parte_1 interessi legali a partire dal 29/07/2021 limitatamente alla somma di €
100.000,00, oltre interessi legali per l'intera somma fino al soddisfo e decorrenti dal 13/02/2023, ovvero dalla scadenza del termine di 7 giorni conceso con pec del 6/02/2023 per l'adempimento spontaneo. Il tutto oltre il compenso dell'intervento legale ex D.M. 55/14, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281-decies, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione udienza, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, onde sentir accertare l'inadempimento di questa CP_2
ultima per non aver restituito il finanziamento soci ricevuti dalla ricorrente nel corso dell'anno 2021 e pari a complessivi euro
385.000,00 e per l'effetto ottenere la condanna della stessa alla restituzione.
In particolare, la ricorrente deduceva di avere finanziato in varie tranches la società resistente, e precisamente: 1) in data 1/06/2021, finanziamento infruttifero per euro 100.000,00, come emerge
2
dall'estratto conto della società 2) in data 29/07/2021, CP_2
finanziamento per euro 100.000,00 con causale , come risulta dalla scheda contabile della ricorrente;
3) in data 6/08/2021, finanziamento infruttifero per euro 185.000,00, come si evince
Co dall'estratto conto della società CP_2
L'esigenza di tali finanziamenti non era stata mai chiarita da parte dell'Amministratrice della IG.ra , che era CP_2 Parte_2
contemporaneamente all'epoca dei finanziamenti anche rappresentante legale della socia ricorrente finanziatrice Parte_1
Successivamente a tali versamenti, in data 27/05/2022, il Tribunale di
Roma accoglieva il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto, tra l'altro, la totalità delle quote della e Parte_1
ciò, al fine di evitare il depauperamento della società dovuto anche alle distrazioni effettuate in favore della Con il medesimo CP_2
provvedimento, era nominato il custode giudiziario delle quote nella persona del Dott. , il quale veniva autorizzato a Persona_1
revocare la IG.ra dalla carica di amministratrice ed a Parte_2
nominare un nuovo amministratore unico. Il nuovo amministratore,
Dott. nelle relazioni al Tribunale e al custode Controparte_1
giudiziario, aveva segnalato la necessità di ottenere il rimborso dei finanziamenti soci, di talché, dopo l'invito a restituire l'intera somma – rimasto però inevaso-, la ricorrente si era determinata a spiegare la presente iniziativa giudiziaria.
Il diritto della ricorrente alla restituzione del finanziamento era pacifico. Ed infatti, mentre i finanziamenti da parte dei soci in favore della società vengono erogati per carenza di liquidità o comunque per esigenze imprenditoriali, nel caso della I. CO.IM. Srl l'amministratrice aveva versato somme di denaro alla senza un'apparente CP_2
motivazione. Tali finanziamenti, non essendo previsto un termine e non essendo diversamente specificato, erano dunque esigibili a pronta richiesta con semplice domanda di restituzione. Lo schema era quello del mutuo, essendo il soggetto finanziato tenuto a restituire una somma di denaro pari a quella ricevuta, oltre gli interessi maturati.
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Due dei versamenti sopra citati erano però stati effettuati come infruttiferi, per cui in quel caso non si aveva diritto alla corresponsione degli interessi;
diversamente, nel caso del finanziamento in data
29/07/2021 di euro 100.000,00, nulla si era detto in proposito, cosicché vigeva la presunzione che- a far data dalla sua erogazione-, la società finanziata avrebbe dovuto corrispondere anche gli interessi.
Concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 19/09/2023 veniva dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa rinviata per la discussione davanti al CP_2
Collegio. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 4/12/2024 la discuteva il ricorso e la causa veniva trattenuta in Parte_1
decisione.
MOTIVI della DECISIONE
La domanda proposta da va accolta nei seguenti Parte_1
termini.
1)Thema decidendum
La società ha instaurato il presente Controparte_3
giudizio al fine di sentire condannare la alla Controparte_2
restituzione dei finanziamenti soci eseguiti dalla ricorrente e quantificati in euro 385.000,00. L'esecuzione di tali finanziamenti è stata dimostrata attraverso la produzione degli estratti conto bancari della società resistente e delle schede contabili della ricorrente, per la somma di euro 285.000,00, mentre per il versamento di euro
100.000,00 effettuato in data 29/07/2021, agli atti risulta la scheda contabile della Parte_1
La rimasta contumace CP_2
2)Sulla qualificazione dei finanziamenti oggetto di causa
La giurisprudenza, a fronte della crescente diffusione nella prassi societaria di fenomeni intesi a sopperire alla debolezza della struttura
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finanziaria delle imprese mediante il ricorso a strumenti di varia natura, ha da tempo messo in luce, in relazione agli apporti operati in tal senso dai soci, la distinzione tra finanziamenti e versamenti in conto capitale.
Secondo la Corte di Cassazione, “le prime sono di regola ricondotte allo schema negoziale del mutuo, di guisa che, mentre il socio assume la veste di creditore della società, questa iscrive la relativa posta tra i propri debiti e sarà tenuta al suo rimborso alla scadenza (Cass., Sez. I,
31/03/2002. N. 7427); le seconde danno, invece, vita ad un negozio atipico di conferimento, che è destinato ad incrementare il patrimonio sociale, mettendo a disposizione della società i mezzi finanziari che questa potrà utilizzare in funzione di deliberare future operazioni di aumento del capitale sociale e che non danno titolo alla restituzione se non a seguito della sua liquidazione e nei soli limiti dei residui attivi
(Cass., Sez. I, 24/07/2007, n. 16393). Più in dettaglio, i versamenti effettuati dai soci in conto capitale, sebbene non diano luogo ad un immediato incremento del capitale sociale e non attribuiscano alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di regola, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio. Siffatti versamenti, variamente denominati, sono connotati dalla comune caratteristica di essere destinati ad incrementare il patrimonio della società, senza riflettersi sul capitale nominale della società, non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della società, nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione. Tuttavia, tra la società ed i soci può anche essere convenuta l'erogazione di capitale di credito;
quindi, i soci possono effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi il diritto alla restituzione anche durante la vita della società (Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7980). Per stabilire, poi, se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società o, meglio, se il versamento del socio alla società possa ritenersi
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effettuato per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra socio e società sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale diretto unicamente al patrimonio sociale” . (Cass. n. 4261/2020).
Nel caso che ci occupa, risulta dalla documentazione depositata come i versamenti effettuati dalla ricorrente in favore della CP_2
siano avvenuti a titolo di finanziamento soci, e non come attinenti ad un aumento di capitale, anche futuro, o di conferimenti.
Si legge infatti nell'estratto conto della società resistente, riguardo ai versamenti effettuati in data 01/06/2021 e 06/08/2021 “Disposizione vs. favore società a resp. limitata Finanziamento infruttifero Pt_1 società controllante”: così facendo esplicito riferimento alla volontà di finanziare la società a titolo di prestito e non al fine di sottoscrivere un aumento di capitale o apportare finanza a fondo perduto, non essendo in queste ipotesi necessario specificare la mancata pattuizione degli interessi.
Anche per quel che riguarda il versamento in data 29/07/2021, nella scheda contabile della società ricorrente si legge “Vers. Favore TM
OU (app. Orte)”: nessun riferimento al capitale di rischio, presumibilmente si trattava invece di un prestito per ristrutturare un appartamento sito in Orte (VT).
Del resto, non sembra ragionevole considerare che nel giro di un paio di mesi un socio sia disposto a immettere a titolo di capitale di rischio la considerevole somma di euro 385.000,00, essendo invece più plausibile che una tale elargizione di mezzi finanziari possa avvenire a titolo di prestito.
Anche le vicende societarie riportate dalla ricorrente, sembrano deporre per la natura di capitale di credito delle citate somme: sembra infatti che unico interesse che aveva mosso l'allora amministratrice della
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ricorrente potesse essere quello di immettere liquidità nel più breve tempo possibile nella società controllata di cui era allo stesso tempo legale rappresentante, senza incidere sul capitale sociale di questa ultima.
Può quindi concludersi che i versamenti effettuati dalla Parte_1
siano stati elargiti come veri e propri , per i quali non si è rinunciato al diritto alla restituzione delle relative somme.
3) Finanziamento soci e regola della postergazione
Può ora passarsi all'esame del regime cui questi finanziamenti sono sottoposti e, precisamente, se siano soggetti alla regola della postergazione.
Ai sensi dell'art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Inoltre, a tali fini,
s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo equilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, i presupposti appena citati di cui all'art. 2467 c.c. (“eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”) possono essere declinati in una unitaria nozione definibile come
.
Va inoltre rilevato come, per indirizzo unanime di questo Tribunale a cui si intende dare continuità, è onere della parte che rileva il carattere postergato dei finanziamenti dimostrare la ricorrenza nella fattispecie degli elementi soggettivi ed oggettivi appena descritti. Così, ad esempio, è stato affermato che incombe sulla società convenuta dal
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socio per la restituzione del finanziamento eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 2467 c.c.
(vedasi sul punto Tribunale di Roma, sentenza n. 2631 del 2019).
Nessun dubbio, dunque, che nel caso in esame, era dovere della società resistente provare l'eventuale carattere postergato dei finanziamenti per cui è causa. Con la conseguenza che, essendo la rimasta CP_2
contumace, nessun rilievo circa la regola della postergazione può essere mosso alla Parte_1
4) Conclusioni
Per tali ragioni, deve essere disposta la restituzione del finanziamento soci compiuta dalla in favore della Parte_1 CP_2
avendone accertato la natura di “credito verso la società” e non essendo stato accertato l'obbligo della postergazione.
Per quel che riguarda la somma di euro 285.000,00, la stessa era stata elargita specificando che non dava diritto alla percezione dei frutti;
per il versamento invece effettuato in data 29/07/2021, non essendo stato determinato nulla in proposito, dovrà essere rimborsata alla ricorrente comprensiva degli interessi legali. Infatti, secondo la Corte di
Cassazione, sulle somme concesse a titolo di mutuo (quali possono essere considerati il finanziamento dei soci), si presume sia sottesa la percezione degli interessi, salvo prova contraria. (Cass. n. 3819/2018).
A decorrere dalla domanda giudiziale, sulla sola somma di €100.000 trattandosi di obbligazione contrattuale per la quale non sono stati pattuiti interessi, si applica l'art. 1284 IV c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna la società resistente alla restituzione dei CP_2
finanziamenti ricevuti dalla società per l'importo di Parte_1
euro 385.000,00, oltre gli interessi legali da calcolarsi sulla sola
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somma di euro 100.000,00 a decorrere dal versamento in data
29/07/2021 e interessi legali di mora dal momento della domanda.
2) condanna la resistente contumace alla refusione, in CP_2
favore della ricorrente , delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 7.000,00 oltre accessori come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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