Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2025, proposto da
OR RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 3139/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 3516/2024), pubblicata in data 22/11/2024, notificata il 29/11/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 599,62.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1884/2025 con cui questo Tribunale ha chiesto alle parti chiarimenti in merito al versamento in corso di causa degli importi liquidati con la decisione civile ottemperanda;
Considerato che il ricorrente, con nota depositata in giudizio il 8.01.2026, ha dichiarato la cessata materia del contendere, in quanto nell’ottobre 2025 (dopo la notifica e il deposito del ricorso) l’amministrazione ha eseguito la richiamata sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro;
Atteso pertanto che il sopravvenuto pagamento, satisfattivo per il ricorrente, ha effettivamente determinato la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto di condannare il Ministero al pagamento delle spese di lite, stante la sua soccombenza virtuale;
Ritenuto congruo liquidare la somma di euro 500 (cinquecento), oltre accessori di legge, a tale titolo, valutata la spiccata serialità della controversia in esame, l’esito del ricorso e l’assimilabilità della causa in esame, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione (Cons. Stato, III, 25.3.2016, n. 1247).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere ai difensori del ricorrente (antistatari) l’importo complessivo di euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UC, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | IA UC |
IL SEGRETARIO