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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER AM PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dr.ssa LA TA GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5383/2025 avente per oggetto: riconoscimento di figlio promossa da con il patrocinio dell'avv. CARGNINO Parte_1 LAURA, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. BIANCO ALESSANDRA, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza 19.11.25):
“Ista Affinché codesto Ecc.mo Tribunale, Voglia, stante l'impossibilità di effettuarlo in via autonoma, disporre che il Comune di Nichelino, ovvero altro comune del territorio italiano, disporre che si proceda al riconoscimento del minore”.
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza 19.11.25):
“CHIEDE che codesto Ecc.mo Tribunale Voglia, stante l'impossibilità di effettuarlo in via autonoma, accogliere la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del minore Per_1
”
[...]
Per il P.M.
pagina 1 di 3 Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 Parte_1 ha adito il Tribunale, allegando di voler riconoscere il figlio, , nato dalla relazione more uxorio Per_1 intrattenuta con la sig.ra e chiedendo, pertanto, l'autorizzazione Controparte_1 all'attribuzione al minore del proprio cognome Pt_1
Con comparsa depositata il 7.10.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1
, dichiarando di aderire alla domanda avversaria e di non opporsi al riconoscimento di figlio
[...] da parte del ricorrente.
All'udienza ex art. 473bis 21 cpc le parti sono comparse personalmente, ribadendo di essere concordi in ordine al riconoscimento di figlio da parte del ricorrente ma di essere stato negato il riconoscimento da parte del Comune di Nichelino per l'assenza del nulla osta da parte dell'autorità egiziana. L'udienza è stata rinviata a data successiva, al fine di acquisire la documentazione comprovante l'impossibilità per il ricorrente di procedere autonomamente al riconoscimento del figlio, stante l'assenso prestato dalla madre del minore.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc, le parti, dopo aver dato atto che il Comune di Nichelino aveva dapprima comunicato loro l'ammissibilità del riconoscimento, salvo poi rifiutare di procedervi a causa della cancellazione dall'anagrafe della resistente intervenuta nelle more, hanno instato nelle conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Come noto, il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dalla madre o dal padre, congiuntamente o disgiuntamente, nei modi previsti dall'art. 254 cc, ossia nell'atto di nascita oppure con un'apposita dichiarazione, anche posteriore alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in atto pubblico o testamento, giusto il combinato disposto degli artt. 250 e 254 cc.
Il rimedio previsto dall'art. 250 co. 4 cc, costituito cioè dal ricorso all'autorità giudiziaria competente, è invocabile nei soli casi in cui l'altro genitore rifiuti di prestare il consenso al riconoscimento e al fine, quindi, di ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso mancante.
Nel caso di specie, tuttavia, si verte in un'ipotesi del tutto diversa da quella contemplata dalla norma in commento, atteso che la resistente , madre del minore (cfr. doc. 9), è CP_1 Per_1 pacificamente consenziente a che il figlio sia riconosciuto dal ricorrente, come dichiarato nella comparsa di costituzione e come ribadito in udienza.
Non può, pertanto, accogliersi la domanda del ricorrente poiché difetta il presupposto per l'operatività del rimedio previsto dall'art. 250 co. 4 cc, costituito per l'appunto dal dissenso dell'altro genitore.
A ben vedere, ciò di cui si duole il ricorrente è l'asserito rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nichelino di ricevere la dichiarazione di riconoscimento di figlio da parte del medesimo. Fattispecie quest'ultima che, ove integrata, può giustificare il ricorso al diverso rimedio previsto dall'art. 95 dpr 396/2000.
Si evidenzia, tuttavia, che nel caso di specie il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile è circostanza meramente allegata ma non provata.
pagina 2 di 3 Le stesse parti, difatti, hanno dato atto e documentato che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nichelino, con comunicazione del 25.10.2025 (cfr. doc. dep. il 28.10.25), ha riscontrato la documentazione inoltrata dal ricorrente, rappresentando che “si potrà procedere al riconoscimento paterno desiderato innanzi all'ufficiale di Stato civile di un qualunque comune italiano, dimostrando che tra i due genitori non vi sono legami di parentela come indicato nell'art. 251 cc (esibendo, ad esempio, ciascuno il proprio certificato di nascita tradotto e legalizzato, con l'indicazione di paternità e maternità)”.
Tale documentazione, dunque, lungi dal comprovare un formale rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di procedere al chiesto riconoscimento, costituisce una mera comunicazione interlocutoria contenente l'indicazione dei documenti necessari ai fini del riconoscimento in questione.
Che poi il Comune di Nichelino abbia rifiutato il riconoscimento a causa della sopravvenuta assenza della residenza materna per essere stata, nelle more, la resistente cancellata CP_1 dall'anagrafe è circostanza, ancora una volta, meramente allegata e non documentata.
In conclusione, la domanda del ricorrente va respinta, stante l'assenza -da un lato- del dissenso dell'altro genitore (sig.ra ) al riconoscimento di figlio da parte del ricorrente, presupposto che CP_1 solo legittima il ricorso al rimedio previsto dall'art. 250 co. 4 cc, e la mancanza -dall'altro- di un comprovato rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di procedere al riconoscimento oggetto di causa che solo giustifica la proposizione del ricorso ex art. 95 dpr 396/00.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate, attesa la non opposizione della resistente alla domanda avversaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Respinge la domanda del ricorrente;
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 12.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA TA ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER AM PRESIDENTE
Dr.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dr.ssa LA TA GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5383/2025 avente per oggetto: riconoscimento di figlio promossa da con il patrocinio dell'avv. CARGNINO Parte_1 LAURA, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. BIANCO ALESSANDRA, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza 19.11.25):
“Ista Affinché codesto Ecc.mo Tribunale, Voglia, stante l'impossibilità di effettuarlo in via autonoma, disporre che il Comune di Nichelino, ovvero altro comune del territorio italiano, disporre che si proceda al riconoscimento del minore”.
Per parte resistente (come da note scritte d'udienza 19.11.25):
“CHIEDE che codesto Ecc.mo Tribunale Voglia, stante l'impossibilità di effettuarlo in via autonoma, accogliere la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del minore Per_1
”
[...]
Per il P.M.
pagina 1 di 3 Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 Parte_1 ha adito il Tribunale, allegando di voler riconoscere il figlio, , nato dalla relazione more uxorio Per_1 intrattenuta con la sig.ra e chiedendo, pertanto, l'autorizzazione Controparte_1 all'attribuzione al minore del proprio cognome Pt_1
Con comparsa depositata il 7.10.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1
, dichiarando di aderire alla domanda avversaria e di non opporsi al riconoscimento di figlio
[...] da parte del ricorrente.
All'udienza ex art. 473bis 21 cpc le parti sono comparse personalmente, ribadendo di essere concordi in ordine al riconoscimento di figlio da parte del ricorrente ma di essere stato negato il riconoscimento da parte del Comune di Nichelino per l'assenza del nulla osta da parte dell'autorità egiziana. L'udienza è stata rinviata a data successiva, al fine di acquisire la documentazione comprovante l'impossibilità per il ricorrente di procedere autonomamente al riconoscimento del figlio, stante l'assenso prestato dalla madre del minore.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc, le parti, dopo aver dato atto che il Comune di Nichelino aveva dapprima comunicato loro l'ammissibilità del riconoscimento, salvo poi rifiutare di procedervi a causa della cancellazione dall'anagrafe della resistente intervenuta nelle more, hanno instato nelle conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Come noto, il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dalla madre o dal padre, congiuntamente o disgiuntamente, nei modi previsti dall'art. 254 cc, ossia nell'atto di nascita oppure con un'apposita dichiarazione, anche posteriore alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in atto pubblico o testamento, giusto il combinato disposto degli artt. 250 e 254 cc.
Il rimedio previsto dall'art. 250 co. 4 cc, costituito cioè dal ricorso all'autorità giudiziaria competente, è invocabile nei soli casi in cui l'altro genitore rifiuti di prestare il consenso al riconoscimento e al fine, quindi, di ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso mancante.
Nel caso di specie, tuttavia, si verte in un'ipotesi del tutto diversa da quella contemplata dalla norma in commento, atteso che la resistente , madre del minore (cfr. doc. 9), è CP_1 Per_1 pacificamente consenziente a che il figlio sia riconosciuto dal ricorrente, come dichiarato nella comparsa di costituzione e come ribadito in udienza.
Non può, pertanto, accogliersi la domanda del ricorrente poiché difetta il presupposto per l'operatività del rimedio previsto dall'art. 250 co. 4 cc, costituito per l'appunto dal dissenso dell'altro genitore.
A ben vedere, ciò di cui si duole il ricorrente è l'asserito rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nichelino di ricevere la dichiarazione di riconoscimento di figlio da parte del medesimo. Fattispecie quest'ultima che, ove integrata, può giustificare il ricorso al diverso rimedio previsto dall'art. 95 dpr 396/2000.
Si evidenzia, tuttavia, che nel caso di specie il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile è circostanza meramente allegata ma non provata.
pagina 2 di 3 Le stesse parti, difatti, hanno dato atto e documentato che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nichelino, con comunicazione del 25.10.2025 (cfr. doc. dep. il 28.10.25), ha riscontrato la documentazione inoltrata dal ricorrente, rappresentando che “si potrà procedere al riconoscimento paterno desiderato innanzi all'ufficiale di Stato civile di un qualunque comune italiano, dimostrando che tra i due genitori non vi sono legami di parentela come indicato nell'art. 251 cc (esibendo, ad esempio, ciascuno il proprio certificato di nascita tradotto e legalizzato, con l'indicazione di paternità e maternità)”.
Tale documentazione, dunque, lungi dal comprovare un formale rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di procedere al chiesto riconoscimento, costituisce una mera comunicazione interlocutoria contenente l'indicazione dei documenti necessari ai fini del riconoscimento in questione.
Che poi il Comune di Nichelino abbia rifiutato il riconoscimento a causa della sopravvenuta assenza della residenza materna per essere stata, nelle more, la resistente cancellata CP_1 dall'anagrafe è circostanza, ancora una volta, meramente allegata e non documentata.
In conclusione, la domanda del ricorrente va respinta, stante l'assenza -da un lato- del dissenso dell'altro genitore (sig.ra ) al riconoscimento di figlio da parte del ricorrente, presupposto che CP_1 solo legittima il ricorso al rimedio previsto dall'art. 250 co. 4 cc, e la mancanza -dall'altro- di un comprovato rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di procedere al riconoscimento oggetto di causa che solo giustifica la proposizione del ricorso ex art. 95 dpr 396/00.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate, attesa la non opposizione della resistente alla domanda avversaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Respinge la domanda del ricorrente;
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 12.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA TA ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3