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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 177/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PARISE Parte_1
GIUSEPPE
Ricorrente
C O N T R O
,in persona del l.r.p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CARE' NICOLETTA MARIA
Resistente nonché contro
, in persona Controparte_2 del l.r.p.t, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Giovanni Limina
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe presentava opposizione avverso la cartella esattoriale n. 133 2020 0010904601000, notificata in data
26.05.2022, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali dovuti alla
[...] per l'importo di € 5.992,72, così concludendo “in via principale, accertare l'illegittimità CP_2 della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della cartella di pagamento n. 133 2020 0010904601000, notificata con pec in data 26.05.2022, per intervenuta prescrizione e l'ulteriore motivo esposto in diritto In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”. , nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, così concludendo “1) in via cautelare: rigettare la richiesta di sospensiva spiegata da parte ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge 2) in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
3) nel merito, respingere l'eccezione di prescrizione e decadenza formulata nei confronti dell'agente della riscossione in quanto infondata in fatto e in diritto, conseguentemente rigettare la domanda formulata da parte ricorrente;
4) accertare e dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della
Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente, per tutti i motivi di cui in narrativa in quanto infondate in fatto e diritto;
5) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse, anche solo parzialmente, invalida e/o inefficace e/o improcedibile e/o inammissibile e/o infondata la procedura intrapresa dall'agente della riscossione, e/o meritevoli di accoglimento, anche solo in parte, le censure formulate dal debitore, limitare e/o ridurre la somma e/o ai titoli meglio visti determinati dall'Ill.mo
Giudice, rigettando, per il resto, l'opposizione proposta e dichiarando, per il resto, la legittimità e/o regolarità
e/o validità e/o efficacia dell'azione promossa dall'agente della riscossione;
6) infine, per la denegata ipotesi di accertata perdita del credito vantato, per responsabilità connesse alla gestione dell'ente impositore, dichiarare l'esclusiva responsabilità dello stesso con conseguente condanna dell'ente previdenziale a tenere indenne l' da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio come eventuale Controparte_3 condanna alle spese;
7) Con vittorie di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La , nel costituirsi in giudizio, spiegava Parte_2 domanda riconvenzionale così concludendo “Per tutto quanto sopra dedotto, eccepito e richiesto, si chiede il sig. Giudice del Lavoro adito voglia:- innanzitutto, stante la domanda riconvenzionale per come formulata e di cui alle conclusioni cheseguono, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415
c.p.c., pronunciare ex art. 418 c.p.c. nuovo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, dando al riguardo ogni altra disposizione di legge;
- preliminarmente, riguardo alla procedura esattiva, per quanto di competenza di e quindi agli asseriti vizi formali enunciati dalla ricorrente, dichiarare il CP_2 difetto di legittimazione passiva di - nel merito, Parte_2 rigettare il ricorso dell'avv. perché infondato in fatto e in diritto;
- in caso di accoglimento del Parte_1 ricorso dell'Avv. con eventuale annullamento della cartella esattoriale di cui trattasi, accogliere Pt_1 la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, previo accertamento del dedotto credito comunque vantato da si chiede la condanna del professionista al pagamento diretto alla CP_2 degli importi iscritti nel ruolo 2023, per l'importo di € 26.726,03, oltre interessi, ai sensi CP_2 dell'art. 18 della legge n. 576/80 (nella misura del 2,75% annuo), dalla data del dovuto al saldo, spiegando all'uopo apposita domanda riconvenzionale;
con vittoria di spese e competenze di lite.”
Differita l'udienza ai sensi del disposto del 415 cpc, la causa veniva istruita documentalmente.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente deduceva di aver presentato in data 7.2.2024 un'istanza di rateizzazione avente ad oggetto, tra l'altro, il debito per cui è causa, regolarmente accolta dal Concessionario, come da documentazione versata in atti ( cfr. istanza n. 96670, fascicolo ricorrente).
All'odierna udienza di discussione, parte ricorrente deduceva, ulteriormente, di aver provveduto al pagamento di tutte le rate sino ad ora scadute e, per l'effetto, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, rappresentava di voler rinunciare all'azione proposta nei confronti delle convenute.
Su tale richiesta la causa è decisa come dalla presente sentenza contestuale.
* * *
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, dal momento che parte ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'azione.
Siffatta rinuncia, a differenza di quella agli atti del giudizio - la quale necessita di accettazione di controparte e conduce ad una declaratoria di estinzione a norma dell'art.306 c.p.c. poiché circoscrive i propri effetti alla sola sfera del rapporto processuale pendente - investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass.n.1583/81) o almeno il diritto ad ottenere una pronuncia nel merito.
La stessa non può che condurre, allora, ad una declaratoria che prenda atto della perdita della possibilità di far ulteriormente valere il diritto azionato. Tale pronuncia, che potrà anche formalmente qualificarsi come cessazione della materia del contendere, sarà equivalente, quanto ai predetti effetti preclusivi, ad una reiezione della domanda (Cfr.
Cass.n.2268/99).
Le spese processuali tra le parti costituite possono essere compensate in considerazione dell'epilogo della vicenda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 177/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Crotone, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei