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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 794 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TITA TINDARA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: indebito in materia di DS agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver ricevuto una nota dall' , datata 20.10.2015, CP_1
con la quale lo si informava della asserita indebita percezione di euro 2.356,59 per una indennità di disoccupazione, cat. DS 0 0015109 per l'anno 2000, segnatamente dal 01/01/2000 al 31/12/2000.
Esponeva di aver vittoriosamente impugnato tale nota di indebito, che veniva dichiarata illegittima con sentenza n. 1128/2019 del 05/11/2019, ma lamentava che l' aveva dato corso al CP_1 recupero delle somme di cui alla superiore nota di indebito, trattenendo dall'erogazione di altre prestazioni somme per un totale di euro di 937,50.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, che previa declaratoria dell'illegittimità delle suddette trattenute, l' CP_1
venisse condannato a restituirgli le relative somme, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto alla restituzione delle somme che Parte_1
l' ha trattenuto in esecuzione del provvedimento di indebito datato 20.10.2015, asserendo di CP_1 averne ottenuto giudizialmente l'annullamento.
La circostanza appare confermata dalla produzione documentale, laddove si può apprezzare che effettivamente la sentenza n. 1128/2019 del 05/11/2019, resa inter partes da questo Tribunale e passata in giudicato (come da attestazione di Cancelleria versata in atti), ha dichiarato tale nota di indebito illegittima.
Ancora, appare documentalmente provata la rispondenza delle trattenute effettuate dall' CP_1 all'indebito identificabile con la nota annullata dal Tribunale, sicché appare evidente l'illegittimità delle dette trattenute sino a concorrenza di euro 937,50, né l' , rimasto contumace, ha contribuito CP_1 all'istruttoria del presente giudizio per consentire di conoscere eventuali, diverse causali per la trattenuta delle suddette somme di cui, pertanto, va disposta la restituzione al ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
14/03/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' in danno del ricorrente in CP_1
occasione della erogazione dei sussidi di disoccupazione relativi agli anni 2015, 2016 e 2017
e pari , complessivamente ad Euro 937,50;
- Condanna l' alla restituzione, in favore di , delle somme di cui al punto CP_1 Parte_1
che precede, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 462,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 13/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena