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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1162 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 società già per effetto dell'atto di fusione del 6 ottobre 2021 Controparte_1 RT
per notaio dr. n. rep. 11315 n. racc. 8553 e del successivo atto di Persona_1
scissione parziale del 30 dicembre 2021 per il medesimo notaio dr. n. rep Persona_1
11609 n. racc. 8762, con sede legale in PO, Centro Direzionale, Isola E/2, scala B (C.F., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di PO e P.I.: R.E.A. P.IVA_1
), difesi dall'avv. Daniele Acampora, giusta procura in atti P.IVA_2
Appellanti
E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 CP_4
), difesi dall'avv. Renato D'Isa, giusta procura in atti C.F._3
Appellati e appellanti incidentali
E (C.F. ), difesa dall'avv. NE SA, giusta procura Controparte_5 C.F._4
in atti
Appellata
E
(C.F. e (C.F. Controparte_6 CodiceFiscale_5 CP_7 C.F._6
– quali eredi di – difese dall'avv. Giuseppe Di Casola, giusta procura
[...] Persona_2
in atti
Appellate
E
e CP_8 Controparte_9
Appellati contumaci e nel giudizio riunito iscritto al numero 1438 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. e (C.F. Controparte_6 CodiceFiscale_5 CP_7 C.F._6
– quali eredi di – difese dall'avv. Giuseppe Di Casola, giusta procura
[...] Persona_2
in atti
Appellanti
E
(C.F. ), difesa dall'avv. NE SA, giusta procura Controparte_5 C.F._4
in atti
Appellata
E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 CP_4
), difesi dall'avv. Renato D'Isa, giusta procura in atti C.F._3
Appellati e appellanti incidentali E
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società e Controparte_1 CP_8 Controparte_9
Appellanti contumaci
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 28 aprile - 4 maggio 2009, Persona_2
deduceva:
- di essere comproprietario, per la quota pari al 28,20% di una superficie di terreno ubicata nel Comune di Piano di Sorrento con ingresso dal vico III Bagnulo identificata in Catasto al foglio 3 p.lla 293 di circa mq. 330, in virtù della successione mortis causa del nonno paterno apertasi il 17 agosto 1936 e della successione paterna apertasi l'8 Persona_3
dicembre 1968;
- che detta zona di terreno era originariamente ricompresa nella maggiore consistenza della p.lla 64 dello stesso foglio di mappa, da cui è stata distaccata a seguito dell'atto di divisione intercorso tra i germani NE, , e in data 12 ottobre 1984; CP_3 Per_3 Persona_2
- che tale superficie, al momento della proposizione del giudizio, era di fatto suddivisa tra un'area destinata a rampa d'ingresso dalla pubblica strada, un'area destinata a parcheggio per autovetture e motocicli, con relativo spazio di manovra, ed una restante parte destinata ad uso agricolo;
- che i comproprietari della zona di terreno in questione erano gli originari condividenti del citato atto di divisione del 1984 con la sola eccezione di , la cui quota era Persona_3
posseduta dalla RT
- che la riunione assembleare del 4 aprile 2009, convocata da per discutere Parte_1 circa l'approvazione dell'allegato progetto di regolamentazione transitoria dell'utilizzo dell'area di parcheggio secondo turnazione periodica, era affetta da insanabile nullità;
- che tale nullità sarebbe derivata dall'irregolare costituzione della RT dall'inesistente e del tutto irrilevante costituzione di , quale delegato del figlio CP_3
, e dalla violazione dell'art. 1105, comma 3, c.c., per non essere stati informati CP_4
della riunione tutti gli effettivi partecipanti alla comunione e per avervi di contro partecipato soggetti che, secondo quanto risultante dai Pubblici Registri Immobiliari, non ne avrebbero avuto alcun diritto;
- che, in particolare, non avrebbe avuto alcun diritto sulla predetta superficie, Parte_1 per essere quest'ultima appartenente al suo genitore e dante causa, SA NE;
- che, di contro, , pur risultando comproprietario del predetto bene in virtù CP_8 dell'acquisto fattone con atto per notar del 12 marzo 1990 da , Persona_4 Persona_3 non sarebbe stato convocato all'assemblea.
Concludeva per l'annullamento del deliberato del 4 aprile 2009, nonché per l'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto di comproprietà sull'area in questione in capo ai soggetti risultanti dall'istruttoria processuale ed il conseguente scioglimento della comunione esistente, con esclusione della superficie necessaria da destinarsi a rampa d'ingresso e spazio di manovra, e con assegnazione all'attore di una quota di superficie in proprietà esclusiva, pari alla quota di sua comproprietà, sia nella zona destinata a parcheggio sia nella zona ancora destinata ad uso agricolo.
2. Si costituivano – in proprio e quale l.r. della –, Parte_1 RT CP_8
e – in proprio e quale procuratore generale del figlio -
[...] CP_3 CP_4
e chiedevano di:
1) rigettare l'impugnazione proposta da avverso la delibera adottata Persona_2 dall'assemblea dei comproprietari il 4 aprile 2009, siccome inammissibile ed infondata;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto alla divisione di cui sono titolari i comparenti tutti e per l'effetto, in caso di non comoda divisibilità della particella 293 del foglio 3, assegnarsi ex art. 720 c.c. a quelli tra i comparenti che ne hanno diritto congiuntamente la stessa area per l'intero con addebito a loro carico dell'eccedenza;
3) in subordine, nell'ipotesi di accertata comoda divisibilità, procedersi alla formazione di un progetto divisionale che, a norma degli artt. 718 e 727 c.c., preveda la formazione di un numero di quote pari a quella dei condividenti sia per quanto concerne le aree di parcheggio sia per le aree già destinate a verde deducendo quelle da destinarsi al varco d'accesso ed alla manovra;
4) in via riconvenzionale condizionata il IG , ove mai CP_8
la convenuta nel costituirsi in giudizio dovesse accampare pretese in ordine Controparte_5 alla comproprietà, alla comunanza d'uso o al compossesso della particella 293 del foglio 3, formula analoga domanda nei confronti di tutte le altre parti in causa volta all'accertamento in proprio favore dei medesimi proporzionali diritti di comproprietà o del compossesso vantato dalla sull'area per cui è causa;
Controparte_5
5) ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di PO di annotare le variazioni conseguenti alle variazioni della titolarità immobiliare conseguenti alle statuizioni dell'emananda sentenza con esonero da qualsivoglia responsabilità;
6) condannarsi l'attore alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa oltre epa, iva e rimborso spese generali in relazione al giudizio di impugnazione della delibera del 4 aprile 2009;
7) in caso di rigetto della domanda riconvenzionale eventualmente spiegata dalla IGa
n relazione alla presunta comproprietà o al presunto compossesso dell'area Controparte_5
in questione condannarsi la stessa alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa oltre epa, iva e rimborso spese generali in relazione al giudizio di divisione;
8) in caso di mancata proposizione di domande riconvenzionali da parte della IGa
n relazione alla presunta comproprietà o al presunto compossesso dell'area Controparte_5
in questione porsi le spese relative al giudizio di scioglimento della comunione a carico della massa secondo le rispettive quote.
3. Si costituiva . Controparte_5
Deduceva: di essere condomina del CP_9 CP_9
di essere titolare (quale unico avente causa a titolo universale di , deceduto Persona_3
il 30 dicembre 2003) di 236,50 millesimi, in virtù della esclusiva proprietà delle unità immobiliari al secondo piano dello stabile condominiale, contraddistinte in catasto dai numeri
80 sub. 5 ed 80 sub. 7; che l'attore era titolare di numero 192,00 millesimi, in virtù della proprietà esclusiva dell'unità immobiliare contraddistinta in catasto dal numero 80 sub. 4, a lui derivata dalla successione mortis causa del nonno e del padre NE SA. Restanti condomini di Persona_3
, sempre in virtù delle predette successioni mortis causa e dei successivi atti CP_9
dispositivi e divisionali, erano: (i) (con 226,50 millesimi, per l'unità 80 sub.3); Parte_1
(ii) (con 192,00 millesimi, per l'unità 80 sub.6); (iii) (con 105,00 CP_8 CP_4
millesimi, per l'unità 80 sub.1 su cui grava l'usufrutto vitalizio a favore di , CP_3 procuratore anche del di lui figlio nella riunione della “comunione” qui impugnata); (iv)
(con 65,00 millesimi per l'unità 80 sub.2); CP_2 CP_2 che l'amministrazione del era affidata al dott. , Controparte_9 Persona_5
con studio in Piano di Sorrento alla via Terza Traversa San Michele n.3, che era subentrato nel possesso, nella gestione ed amministrazione dell'area parcheggio contraddistinta in catasto dalla particella 293 derivata dall'originaria particella 64, in modo indiscusso e come da sempre rientrante nei compiti dell'amministratore del nell'ultimo decennio e/o CP_9
ventennio anteriore al 31 gennaio 2009, data ultima in cui si era discusso in assemblea di della regolamentazione transitoria e/o definitiva dell'area in questione;
CP_9
che parte dei condomini del (istante ), avevano Controparte_9 Parte_1
convocato e tenuto per la prima volta e dopo più di venticinque anni dalla divisione del 1984, una singolare “riunione della comunione esterna” sulla predetta area, il 4 aprile 2009 (subito dopo la riunione assembleare del 31 gennaio 2009, dove non era stato possibile trovare un accordo in sede di assemblea di Condominio circa l'utilizzo dell'area) - in totale assenza delle condizioni di legge ed in spregio della consolidata prassi condominiale -, avente ad oggetto “l'approvazione dell'allegato progetto di regolamentazione transitoria dell'utilizzo dell'area parcheggio pavimentata secondo turnazione”, area comune contraddistinta dalla particella numero 293 e dell'estensione di circa 330 mq;
ciò aveva comportato la lesione dei diritti soggettivi in capo al ed ai condomini di esclusi CP_9 CP_9 CP_9
dalla riunione (in particolare, e ); Controparte_5 CP_8 che: (i) l'intero fabbricato denominato “ ” e le relative aree pertinenziali era CP_9
addivenuto ai germani NE, , e in virtù dei seguenti titoli: CP_3 Per_3 Persona_2
A) successione mortis causa del nonno deceduto il 17 agosto 1936; B) Persona_3
successione mortis causa del genitore NE SA, deceduto l'8 dicembre 1968 (cui ha rinunziato); C) atto di donazione tra ed il defunto Persona_3 CP_10 Per_3
del 26 ottobre 1978; (ii) a fronte di tali diversi titoli (recte: plurime masse), il 12 ottobre
[...]
1984 si era proceduto concordemente ad un'unica divisione dei beni sull'intera consistenza dello stabile denominato “ ” e relative aree confinanti, in base ai vari titoli citati, CP_9
giusta atto di divisione autenticato nelle firme dal notaio , derogante, sotto Persona_6
diversi profili, alla precedente divisione per notaio del 1953 (ridefinizione Persona_7
delle parti comuni, tra cui la proprietà comune della scala principale sino al secondo piano, la cappella comune al piano terra, l'area parcheggio sulla p.lla 293, etc..) e redatto sulla base di un preliminare di accordo steso a cura dell'avv. Renato Mensitieri;
(iii) nella citata scrittura privata di divisione autenticata nelle sottoscrizioni, circa l'area comune destinata a parcheggio si legge all'art. 4: “Ciascuna attribuzione è fatta ed accettata …, nello stato di fatto in cui i beni si trovano e segue con ogni accessorio e pertinenza e con la proporzionale quota di condominio e/o comunione (cui i beni compresi nelle attribuzioni hanno diritto con i beni siti al secondo piano del fabbricato per abitazione, e ciò anche in deroga a quanto regolamentato e stabilito al riguardo con l'atto di divisione notar Persona_7
30/12/1953) ...all'estensione di terreno di cui are 03.30 distaccata in mappa con la particella derivata 293 dalla maggior consistenza della particella 64 del foglio 3 .....”; al successivo
Art. 5 della stessa scrittura di divisione si aggiungeva poi: “2) il terreno di are 03.30 identificato in catasto con la particella derivata 293 (ex 64b) del foglio 3 viene destinato a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime della costruenda casa del custode la cui superficie non dovrà superare mq 80, previo ottenimento della prescritta concessione amministrativa. …”. In precedenza e nel preliminare di accordo che precedeva la divisione, sempre circa l'area parcheggio in questione, si leggeva: “2) Parti e servizi condominiali...2/a
L'area compresa tra il pollaio e il Vico 3° Bagnulo e sui lati maggiori tra il Viale carrabile di accesso e al muretto delimitante in cosiddetto giardino di “ è destinata a Persona_8 parcheggio comune e a costruzione della casa del custode, … 2/b tutte le altre parti non comprese nelle quattro quote come identificate e descritte al n.1, restano condominiali, in particolare restano condominiali a tutti i cespiti di singola proprietà compresi nel complesso in oggetto tutte le parti condominiali come innanzi indicato e partecipano ad esse indistintamente tutti i cespiti di proprietà singola senza distinzione alcuna neppure tra primo piano e secondo piano del fabbricato. Si precisa, pertanto,.. che partecipano al condominio tutti i cespiti di singola proprietà, sia quelli tali per effetto della divisione in questione sia quelli ubicati al secondo piano del fabbricato.”; che all'avv. Renato Mensitieri fu affidato il mandato unanime e rato di redigere un regolamento di condominio avente ad oggetto anche l'area parcheggio oggetto di causa, mandato compiuto puntualmente mercé l'invio e la ricezione senza eccezioni sul regolamento predisposto, per quello che interessa del tutto significativo: “Cose Comuni
Articolo 3 formano oggetto di proprietà comune ed indivisibile di tutti i condomini dell'intero complesso edilizio, tutte le opere, le installazione ed i manufatti che sono destinati, o comunque indispensabili al godimento ed alla conservazione del complesso stesso, ed in particolare: a) il suolo su cui sorge l'intero complesso edilizio, inclusa l'apposita area sulla quale sono delimitati un congruo numero di posti macchina...”. (iv) Sulla base della divisione autenticata nelle firme dal notaio del 1984, la particella 293 veniva Persona_6
accatastata in ditta NE SA, , e in quattro CP_3 Persona_3 Persona_2 quote uguali (¼ per ciascun condividente), senza che mai alcuno per oltre “venticinque anni” opponesse nulla;
(v) nel 1990 , , già titolare di ¼ in piena proprietà dell'area, Persona_3 aveva provveduto a cedere ai germani e due delle quattro unità CP_8 Parte_1
immobiliari di Sua proprietà (e cioè l'unità al piano terra in catasto p.lla 80 sub.2 e quella al secondo-terzo piano in catasto p.lla 80 sub. 6) con i proporzionali diritti sull'area; (vi) di proprietà di sino alla sua morte restavano le altre due unità immobiliari, Persona_3
medio tempore possedute da NE SA (in virtù di titolo poi dichiarato nullo con provvedimento della Suprema Corte), contraddistinte dalle particelle 80 sub. 5 ed 80 sub.7, con tutti i relativi diritti anche sulla predetta area e giusta l'atto di divisione del 1984 sopra citato. (vii) dell'area parcheggio si era sempre occupato (recte: era stato sempre nel possesso di fatto e di diritto per conto dei condomini di ), per oltre “venticinque CP_9 anni” e senza che mai alcuno opponesse nulla in contrario, il in Controparte_11
persona del suo amministratore p.t., che di volta in volta aveva provveduto a compiere gli atti utili ed a ripartire ai condomini tutti (tra cui anche il defunto ed oggi Persona_3
le spese di manutenzione, illuminazione e fiscali gravanti su detta area;
Controparte_5 proprio, nel corso dell'anno 2008, in assemblea i condomini tutti avevano concordemente commissionato ad un tecnico di loro fiducia (nella specie l'ing. ) l'incarico di Persona_9
redigere un progetto di parcheggio interrato in gran parte a svilupparsi al di sotto dell'area in questione, con riparto di spese (nella specie per euro 2.500,00) tra tutti i condomini;
aveva puntualmente adempiuto alla richiesta di pagamento inoltrata Controparte_5
dall'amministratore di a seguito del concorde riparto Controparte_11
assembleare; che la delibera del 4 marzo 2009 era nulla o, in ogni caso, annullabile – non essendo stati convocati tutti i soggetti legittimati proprietari;
che l'area a parcheggio sulla p.lla 293, del foglio 3, in Comune Piano di Sorrento, apparteneva al ed ai suoi condomini tutti, secondo le quote Controparte_11
millesimali derivanti dalla scrittura privata del 15 ottobre 1984 e cioè, a: per 236,5 millesimi, in ragione della proprietà degli immobili in catasto al Controparte_5
foglio 2 p.lle 80 sub 5 ed 80 sub 7;
per 192,00 millesimi, in ragione della proprietà dell'immobile in catasto al Persona_2
foglio 2 p.lla 80 sub 4;
per 226,50 millesimi, per l'unità 80 sub.3; Parte_1
per 192,00 millesimi, per l'unità 80 sub.6; CP_8
per 105,00 millesimi, per l'unità 80 sub.1; CP_4
per 65,00 millesimi per l'unità 80 sub.2. CP_2 CP_2
Chiedeva di: -accertare e dichiarare la titolarità della proprietà dell'area in catasto contraddistinta dalla particella numero 293 adiacente al fabbricato condominiale, in favore del Controparte_11 in persona dell'amministratore p.t. e dei suoi condomini tutti, anche a titolo di
[...]
usucapione e mercé il possesso decennale e/o ultraventennale anteriore al 31 gennaio 2009 dell'amministratore p.t. del predetto ente per conto dei condomini tutti;
- comunque sempre in via riconvenzionale accertare il diritto di comproprietà sull'area per cui è lite della IG.ra mercé l'usucapione maturata in favore del Condominio Controparte_5
e dei suoi condomini tutti, ovvero in via subordinata in virtù dei titoli suoi di proprietà e degli accordi stipulati dal suo dante causa IG. con i suoi germani NE, Persona_3 CP_3
e e aventi causa;
Per_2
- in ogni caso ed all'esito, procedersi allo scioglimento della comunione sulla predetta area così come verrà accertata, sulla base di un progetto divisionale che preveda l'assegnazione di una quota a stralcio alla convenuta sia dell'area pavimentata che Controparte_5
dell'area ancora oggi ad uso agricolo;
- ordinarsi al conservatore della Provincia di PO di emendare le variazioni di intestazione sulla base della emananda sentenza;
- porre le spese di annullamento dell'assemblea a carico dei soggetti votanti a favore, quelle del giudizio di accertamento e divisione a carico della massa divisionale pro quota.
4. Non si costituiva il condominio . CP_9
5. Con memoria ex art. 183 – 6° co – c.p.c., primo termine, chiedeva: Persona_2
“A modifica delle domande e conclusioni rassegnate con l'atto di citazione – in via ulteriormente subordinata – in caso di accertata indivisibilità fra tutti i condividenti in funzione delle loro quote di comproprietà del cespite e nell'ipotesi, inoltre, che venga riconosciuto il diritto della IGa a far parte della comunione avente ad oggetto la Controparte_5
predetta particella iscritta in catasto nel Comune di Piano di Sorrento ed identificata al fol. 3
n. 293 di mq. 330, il IG , rinunziando alla domanda di divisione nei Persona_2
confronti della sola IGa e dichiarando di non voler sciogliere nei suoi soli Controparte_5 confronti, la comunione, chiede che il cespite sia diviso in due quote – da determinarsi secondo i rispettivi diritti di proprietà – ma da assegnarsi ai convenuti NE SA, CP_3
, e (sempre che la loro domanda sul
[...] CP_8 Parte_1 RT punto sia ritenuta ammissibile) e l'altra da assegnarsi congiuntamente ai IGi CP_5
”.
[...] Persona_2
6. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, formulava la Controparte_5
medesima nuova domanda già avanza da . Persona_2
7. Si costituiva , quale procuratore generale di . CP_3 CP_4
8. In data 14.1.2019, , in proprio e quale procuratore di , CP_3 CP_4
proponeva ricorso possessorio e chiedeva di ordinare a e alla figlia di Controparte_5 questa, , la reintegra nel possesso dell'area parcheggio, occupata da una CP_12
Fiat Panda.
9. Con la sentenza n. 2113, pubblicata il 30 settembre 2019, il tribunale di Torre
AT annullava la delibera assembleare del 4.4.2009; dichiarava lo scioglimento della comunione immobiliare sull'area esterna al condominio , in parte adibita a CP_9
parcheggio autovetture;
dichiarava esecutivo il progetto divisionale elaborato dal ctu, rappresentato nel prospetto grafico di cui alla tav. 4 dell'allegato 3 della consulenza;
disponeva il pagamento dei seguenti conguagli in danaro: euro 3.457,50 a , da corrispondere a cura degli altri comunisti in proporzione Parte_1
alle quote di questi;
euro 3.540,50 da versare a cura di agli ALTRI comunisti in proporzione alle CP_4
quote di questi;
euro 5.235,00 da versare a cura di agli altri comunisti in proporzione alle quote RT
di questi;
euro 712,50 a , da corrispondere a cura degli altri comunisti in proporzione CP_8
alle quote di questi;
euro 4.605,00 a e , da corrispondere a cura degli altri Persona_2 Controparte_5
comunisti in proporzione alle quote di questi;
compensava le spese del giudizio tra , , , Persona_2 Parte_1 CP_3 CP_4
, e
[...] CP_8 RT
condannava e i convenuti , , , Persona_2 Parte_1 CP_3 CP_4
ed in solo, al pagamento delle spese in favore di CP_8 RT [...]
; CP_5 condannava al pagamento delle spese relative al processo possessorio CP_3
instaurato nel corso del giudizio, in favore di e . Controparte_5 CP_12
In motivazione deduceva: che era infondata l'eccezione di estinzione del giudizio, come da motivazione delle ordinanze del 22.2.2010 e del 21.12.2011; che dai titoli di provenienza e dagli accertamenti effettuati dal consulente d'ufficio risultava che “il bene da dividere è un accessorio e pertinenza, con destinazione di parcheggio comune, del fabbricato denominato “ ”, la cui quota di appartenenza degli aventi CP_9
diritto, è pari ai valori millesimali attribuiti alle singole proprietà costituenti, nella sua interezza, il fabbricato medesimo”; che tanto emergeva dall'atto di divisione per TA del 15.10.1984, con il Persona_6
quale i germani NE, , NO e , eredi di SA NE fu , CP_3 Persona_2 Per_3
“anche in deroga a quanto stabilito nel precedente atto di divisione per notar Persona_7
del 1953”, attribuivano natura di “accessorio e pertinenza o con la proporzionale
[...] quota di condominio e/o comunione …… all'estensione di terreno di are 03.30 distaccata in mappa con la particella derivata 293 dalla maggiore consistenza della particella 64 del foglio
3. … il terreno di are 03.30 identificato in catasto con la particella derivata 293 (ex 64/b) del foglio 3 viene destinato a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime della costruenda casa del custode la cui superficie coperta non dovrà superare mq.80, previo ottenimento della prescritta concessione amministrativa. … La partecipazione al CP_9
e/o ala comunione è pari a quote corrispondenti proporzionalmente ai mq. di superficie coperta di ogni singola proprietà” (cfr. artt. 4 e 5 del citato atto); che l'attore e i convenuti sostenevano, invece, che la predetta scrittura privata aveva Per_3 riguardato soltanto i beni rientranti nell'eredità dell'avv. NE SA deceduto nel 1968
(Quota A nell'atto di divisione per TA del 30.12.1953) e, Persona_10
dunque, avrebbe escluso il coerede (proprietario della quota B), in quanto Persona_3 questi, con atto notarile del 26.11.1969, aveva rinunciato all'eredità paterna;
che tale assunto non convinceva, sia perchè contrastava con la lettura del predetto atto dell'84 che aveva rideterminato - anche in deroga di quanto stabilito con il precedente atto di divisione per notar el '53 - nuove attribuzioni in favore dei germani SA NE, Per_7
, e , nonché riconosciuto tra le parti comuni dell'intero fabbricato Per_2 CP_3 Per_3 denominato “ ” anche l'area per cui si controverte, sia perché smentito dal CP_9 regolamento di condominio e dai verbali di assemblea condominiale dell'1.3.2008 e del
31.1.2009, laddove si attestava la partecipazione di tutti i condomini di e veniva CP_9 discussa, tra l'altro, l'approvazione del progetto del parcheggio interrato e la regolamentazione transitoria dell'utilizzo dell'area di parcheggio;
che a supporto della natura condominiale della predetta area, era stata prodotta in atti la sentenza 2184/2000, con la quale il Tribunale di Torre AT aveva annullato la delibera del condominio del 15.3.1997, impugnata da , nella parte CP_9 Persona_2 in cui, “al punto 7) dell'O.d.g. concernente “regolamentazione parcheggio”, nonostante il voto contrario dei sigg.ri e , approvava il riparto tra tutti i Persona_2 Persona_3
condomini dei costi sopportati da alcuni di essi per lavori di trasformazione di un piazzale adibito a parcheggio”; che conseguiva l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta
, al fine di sentir accertare l'appartenenza del bene in contesa a tutti i Controparte_5
condomini e comproprietari di;
CP_9
che ciò assorbiva la domanda subordinata, spiegata dalla predetta convenuta, ed implicava l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera assembleare del 4.4.2009, non essendovi prova in atti dell'avvenuta convocazione di tutti i condomini di;
CP_9
che, quanto alla domanda di scioglimento della comunione sul bene in questione (area di parcheggio e zona agricola), il c.t.u. aveva individuato la quota ideale di spettanza di ciascun condividente, secondo lo schema riportato in perizia alle pagg. 98 e ss. della relazione tecnica in atti ed alla quale questo Tribunale rimandava:
- (nato il [...]): totale di millesimi 226,50; Parte_1
- (nato il [...]): totale di millesimi 105,50; CP_4
- totale millesimi 65,00; CP_2
- : totale millesimi 174,50; CP_8
- : totale millesimi 192,00; Persona_2
- totale millesimi 236,50; Controparte_5
che il consulente aveva concluso per la piena divisibilità e commerciabilità del bene, con la sola destinazione di parcheggio comune;
che le generiche contestazioni formulate dai convenuti circa l'indivisibilità del bene, Per_3 determinata, a loro dire, da un probabile deprezzamento dell'immobile in questione per effetto della divisione, non trovavano conforto probatorio in atti, oltre ad essere smentite dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in seguito alle valutazioni dei tecnici di parte e come emergeva dal prospetto grafico riportato alla Tav. 4 dell'allegato 3 alla perizia in atti;
che le parti non avevano svolto alcuna contestazione alla stima dell'area di parcheggio che il consulente, tenuto conto del valore di mercato per la vendita di un posto auto all'aperto, aveva valutato in euro 750,00 al metro quadro;
che, tenuto conto delle quote ideali di ciascun comproprietario, si avevano le seguenti quote reali di spettanza:
1. zona agrumeto:
- = 21,52 m2; Parte_1
- = 10,02 m2; CP_4
- 6,17 m2; CP_2
- = 16,58 m2; CP_8
- e 40,71 m2. Persona_2 Controparte_5
2. zona di parcheggio:
- = 16,81 m2; Parte_1
- = 7,83 m2; CP_4
- 4,83 m2; CP_2
- = 12,95 mt;
CP_8
- e 31,81 m2; Persona_2 Controparte_5
che considerata la differenza tra le quote ideali e quelle effettivamente ricevute dai condividenti attraverso il progetto divisionale, si avevano i seguenti corrispettivi in denaro:
- deve incassare 3.457,50 euro dagli altri comunisti in proporzione alle Parte_1
loro quote;
- deve versare 3.540,50 euro agli altri comunisti in proporzione alle loro CP_4
quote;
- deve versare 5.235,00 euro agli altri comunisti in proporzione alle loro CP_2
quote;
- deve incassare 712,50 euro dagli altri comunisti in proporzione alle loro CP_8
quote;
- e devono incassare 4.605,00 euro dagli altri Persona_2 Controparte_5
comunisti in proporzione alle loro quote;
che quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera del 4.4.2009 per ragioni diverse da quelle rappresentate dall'attore, e l'adesione delle parti convenute allo scioglimento della comunione, costituivano motivo per compensare le spese di lite tra ed i convenuti , Persona_2 Parte_1
, , e mentre, l'accoglimento della CP_3 CP_4 CP_8 RT domanda riconvenzionale determinava la condanna dell'attore e dei predetti convenuti al pagamento delle spese processuali sopportate dalla convenuta;
Controparte_5
che le spese del giudizio possessorio, instaurato in corso di causa, seguivano la soccombenza ed erano poste a carico di . CP_3
10. – in proprio e quale l.r. della già - Parte_1 Controparte_1 RT
ha promosso appello (iscritto al n. di r.g. 1162/20).
Con una prima censura, lamenta l'erroneità della interpretazione dell'art. 4 dell'atto di divisione per notaio del 15 ottobre 1984 che ha condotto il tribunale a ritenere Per_6 condominiale l'area a parcheggio, individuata al foglio 3, part. 293.
Deduce che la divisione del 1984 aveva riguardato solo i beni facenti parte della quota A e non anche quelli della quota B, come determinate nella scrittura di divisione per notaio del 1953. Persona_7
Con un secondo motivo, lamenta l'erronea interpretazione della sentenza n. 2184/2000 del tribunale di Torre AT.
Deduce che la sentenza non decise in merito alla natura condominiale dell'area di parcheggio, ma annullò la delibera del 15 marzo 1997 in merito al punto 7) dell'o.d.g., con cui era stato riconosciuto al il rimborso dei costi per lavori non CP_9 CP_8 autorizzati dall'assemblea.
Con un terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha annullato la delibera del 4 aprile 2009 per omessa convocazione di tutti i condomini dell'edificio CP_9
[...]
Deduce che, una volta accertato che l'area parcheggio appartiene solo ai comproprietari della quota A, deve prendersi atto che tutti i titolari del diritto di comproprietà hanno partecipato alla assemblea del 4.4.2009.
Aggiunge che la sentenza impugnata è in contrasto con la sentenza n. 1377/2019 del tribunale di Torre AT, pronunciata tra le parti in giudizio, tranne e Controparte_5
– con cui è stata rigettata l'impugnazione, avanzata da , CP_8 Persona_2 avverso la delibera del 22 ottobre 2014, con cui era stato disciplinato l'uso turnario dell'area di parcheggio – come già aveva fatto la delibera del 4.4.2009.
Con un quarto motivo di doglianza, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la comoda divisibilità dell'area di parcheggio.
Deduce che il parcheggio non può essere diviso, in quanto gli stalli, come disegnati dal CTU, non raggiungono le dimensioni minime legali. Ripropone, ex art. 346 cpc, l'eccezione di tardività delle domande formulate con le memorie istruttorie da e . Persona_2 Controparte_5
Evidenzia di avere corrisposto a la somma di euro 4.654,00 in esecuzione Controparte_5
della sentenza di primo grado.
Chiede di:
1) Accogliersi l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'impugnazione della delibera e le domande tutte proposte da avverso il deliberato dell'assemblea Persona_2
dei comproprietari del 4 aprile 2009;
2) Accogliersi l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dalla IGa Controparte_5
3) Accogliersi l'appello e accertarsi e dichiararsi il diritto alla divisione di cui sono titolari gli appellanti e, per l'effetto, in caso di ritenuta non comoda divisibilità della particella 293 del foglio 3, assegnarsi ex art. 720 c.c. la stessa area per l'intero alla e al dr. RT
con addebito a loro carico dei conguagli per l'eccedenza. Parte_1
4) Accogliersi l'appello e condannare la IGa restituire agli appellanti la Controparte_5 somma complessiva di € 4.654,00 dalla stessa incassata in forza della sentenza oggetto di gravame;
5) Condannare gli appellati e alla refusione delle spese di Persona_2 Controparte_5
lite e dei compensi di difesa relativi al doppio grado di giudizio, oltre C.P.A., I.V.A, e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
11. si costituisce nel giudizio e chiede il rigetto dell'appello promosso Persona_2
da e da nella parte in cui gli appellanti hanno richiesto con il III Parte_1 RT motivo accogliere “la domanda di annullamento della delibera per non aver convocato tutti i condomini del sostituendo alla predetta erronea statuizione Controparte_11 quella di rigetto della predetta domanda di annullamento”, nonchè nella parte in cui con il IV motivo di appello gli appellanti hanno chiesto “l'assegnazione al dr. ed alla società Parte_1 CP_2
[... appellanti che ne hanno fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 720 c.c. e che hanno la maggior quota di proprietà”.
12. Si costituiscono e e propongono appello incidentale. CP_3 CP_4
Con il primo motivo di gravame, contestano l'errato accertamento del diritto di comproprietà, quale conseguenza dell'errata interpretazione degli atti divisori del 1953 e del 1984. Deducono che sulla part. 293 non vi è alcun diritto di comproprietà di e CP_8 CP_13
, essendo la particella oggetto di causa di proprietà solo di ,
[...] Persona_2 CP_4
, e .
[...] RT Parte_1
Con il secondo motivo lamentano l'errato accertamento in merito alla condominialità della particella 293, conseguente all'errata interpretazione della sentenza n. 2184/2000 del
Tribunale di Torre AT - tardivamente depositata dalla convenuta IG.ra CP_5
, nonché dell'atto di divisione del Notaio del 15.10.1984 e dei
[...] Persona_11 verbali di assemblea condominiale dell'1.3.2008 e del 31.1.2009.
Nell'ipotesi di riproposizione, da parte della della domanda di usucapione, CP_5 deducono l'infondatezza di questa, per carenza di prova.
Con il terzo motivo eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini di e del Ministero CP_9
dei CP_14
Con il quarto motivo eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado per avere pronunciato sulla domanda di scioglimento della proprietà condominiale gravante sulla area da parcheggio, benché non avanzata.
Deducono che non è mai stata convocata l'assemblea al fine di procedere alla divisione del condominio, condizione per poter adire l'autorità giudiziaria. Ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., lo scioglimento del condominio o è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Con il quinto motivo deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione su un bene condominiale non comodamente divisibile.
Con il sesto motivo, lamentano l'erroneità della sentenza del tribunale nella parte in cui ha annullato la delibera del 4.4.2009 per omessa convocazione di tutti i soggetti legittimati a partecipare.
Eccepiscono, inoltre, l'inutilità della pronuncia, atteso che, nel medesimo contesto è stato pronunciato lo scioglimento della comunione gravante sul bene.
Ripropongono, ex art. 346 cpc, le domande ed eccezione già spiegate in primo grado.
In particolare, ripropongono:
l'eccezione di inammissibilità delle domande nuove avanzate da con la Controparte_5
prima memoria istruttoria;
l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio. Sul punto ribadiscono quanto già dedotto con la comparsa conclusionale in primo grado: “ogni volta che il Giudice dispone l'integrazione del contradditorio senza indicare termine perentorio entro il quale la notifica deve essere eseguita, il termine deve individuarsi in quello indicato dall'art. 163 bis c.p.c. tenendo conto dell'udienza di rinvio e sempre che tale termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusto il disposto dell'art. 307 c.p.c. (Cass.
26401/2009 Cass. 26570/2000 Cass. 2431/2002 Cass 15686/2006 e Cass 15675/2005).
Nella specie: l'udienza fissata era quella del 6.12.2010 la notifica all'estero non è stata eseguita entro i 150 giorni prima di tale udienza;
l'attore non ha, per tanto ottemperato al disposto del giudice nel termine perentorio dei centocinquanta giorni antecedenti l'udienza del 6.12.2010. Se è così, come è così, l'ordinanza con la quale in corsa di causa il Giudice ha respinta la eccezione di estinzione del giudizio deve essere vanificata dal corretto riesame della eccezione”;
l'eccezione di nullità, rilevabile anche d'ufficio, in ordine allo scioglimento della comunione e/o condominio, in assenza delle produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva ai fini dell'ammissibilità della domanda, così come richiesto dal
G.I. con provvedimento del 3.1.2001, a cui le parti non hanno ottemperato in riferimento alla particella al foglio 3, p.lla 293, se non con una relazione depositata oltre i termini previsti ex art. 183, VI comma.
Con un ultimo motivo, lamentano l'erroneità del rigetto della domanda possessoria avanzata nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di e della figlia di questa. Controparte_5
In caso di accoglimento dell'appello incidentale, chiedono la riforma della parte della sentenza relativa all'accoglimento della possessoria, con la conseguenziale restituzione e la refusione delle spese.
Hanno chiesto di:
- riformare la sentenza per l'errato accertamento del diritto di comproprietà conseguente all'errata interpretazione dell'Atto per Notaio del 30.12.1953 e dell'atto di Persona_12
divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per lo effetto, accertare e Persona_11
dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, così suddivisa:
(usufrutto) ed (nuda proprietà) per 30,78 centesimi;
CP_3 CP_4
(piena proprietà) per 28,20 centesimi;
Persona_2 (piena proprietà) per 10,25 centesimi;
RT
(piena proprietà) 30,78 centesimi. Parte_1
- riformare la sentenza per l'errato accertamento in merito alla condominialità della particella oggetto di causa, conseguente all'errata interpretazione della Sentenza n. 2184/2000 del
Tribunale di Torre AT (tardivamente depositata dalla convenuta IG.ra CP_5
nonché dell'atto di divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per
[...] Persona_11
l'effetto, accertare e dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, come già indicata in precedenza;
- accertare la nullità della sentenza per il mancato contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ovvero i singoli condomini del e rimettere la Controparte_9
causa al primo Giudice;
- riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata accerta che la particella oggetto di causa ha natura condominiale, procedendo quindi per tale via allo scioglimento del condominio, senza che ciò fosse stato mai domandato da alcuna parte in causa, e per l'effetto, annullare la parte della sentenza con la quale è stata disposta la divisione del bene condominiale;
- riformare la parte di sentenza con cui il Giudice di primo Grado ha accertato la comoda divisibilità sull'unità immobiliare ubicata in Vico III Bagnulo, identificata in Catasto al foglio
3, p.lla 293, stante, invece, la modifica della destinazione dell'area per essere gli stalli non a norma regolamentare e per il conseguente ridotto spazio di manovra, e per lo effetto, accertare e dichiarare la non comoda divisibilità, dell'unità immobiliare ubicata in Vico III
Bagnulo, identificata in Catasto al foglio 3, p.lla 293 e di assegnare ai sensi dell'art. 720 c.c. tale particella agli odierni appellanti con addebito dell'eccedenza, oppure in subordine disporsi nuova CTU, affinchè provveda alla ridistribuzione degli spazi, tenendo conto degli spazi di manovra e dell'effettivo utilizzo che ogni singolo comproprietario potrà fare del bene assegnato in divisione;
- riformare la parte della sentenza con la quale è stata annullata la delibera del 4.4.2009;
- accogliere le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate e/o ritenute assorbite;
- conseguentemente, riformare la sentenza in riferimento all'azione possessoria, e per lo effetto, ripristinare lo stato di fatto e condannare alle spese per il giudizio possessorio, ed, in subordine, in ogni caso, ripartire la condanna alle spese del giudizio possessorio anche in danno delle parti convenute che hanno aderito alla domanda;
- condannare parte ritenuta soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti gradi di giudizio, da attribuirsi, con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica.
13. Si costituisce . Controparte_5
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Eccepisce la carenza di interesse in capo agli appellanti e la infondatezza dell'appello, per non avere essi provato l'esistenza di una comunione sull'area.
Contesta la fondatezza di tutti i motivi di appello.
Chiede di: rigettare in rito, ovvero nel merito, l'appello principale, come proposto da e Parte_1
perché inammissibile ed infondato, ovvero non provato, confermando la RT
sentenza n. 2113/2019 del Tribunale di Torre AT del 30 settembre 2019, anche sulla base dell'ordinanza nel sub procedimento possessorio r.g. 500438-1/2009 non gravata da alcuna delle parti (e perciò divenuta cosa giudicata), con vittoria di competenze, spese generali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, valutando il comportamento processuale degli appellanti e delle altre parti appellate (ove appellanti anche in via incidentale), a mente degli artt. 88, 92, 96 e 116 c.p.c.
14. ha promosso appello (iscritto al n. di r.g. 1438/2020). Persona_2
Con un primo motivo lamenta l'erronea individuazione dei proprietari dell'area parcheggio.
Deduce che con l'atto di divisione del 1984 si è disposto esclusivamente dei beni compresi nella quota A), come determinata nell'atto di divisione del 1953. Per cui, , Persona_3 avendo in seguito disposto di quanto a lui attribuito con l'atto divisorio del 1984 in favore di e – i quali, poi, avevano disposto in favore della e CP_8 Pt_1 Controparte_15 questa in favore della – non poteva avere trasmesso alcun diritto di RT comproprietà sull'area parcheggio a , sua avente causa mortis causa. Controparte_5
Con il secondo motivo lamenta l'erronea interpretazione dei titolo di provenienza.
Deduce che la sentenza n. 2184/2000 è stata tardivamente depositata dalla vale a CP_5 dire quando erano già spirati i termini di cui all'art. 183 cpc;
in ogni caso, la sentenza non di pronunciava in ordine al regime di proprietà del bene.
Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda della di riconoscimento della sua comproprietà sull'area a CP_5
parcheggio. Deduce che la on ha fornito alcuna prova della maturazione della usucapione. CP_5
Con il quarto motivo si duole della erroneità del progetto divisionale redatto dal CTU.
Deduce che gli stalli disegnati dal CTU hanno una superficie insufficiente per un comodo parcheggio e che non vi è un sufficiente spazio di manovra.
Con il quinto motivo, lamenta l'erroneità della regolazione delle spese.
Deduce di avere impugnato la delibera del 4.4.2009 anche per la mancata convocazione di tutti i soggetti legittimati;
per cui, non vi erano motivi per la compensazione delle spese.
Quanto alla condanna al pagamento delle spese in favore di , deduce di Controparte_5 avere chiesto anch'egli l'accertamento dei titolari del diritto di comproprietà sull'area parcheggio. Inoltre, la on aveva mai chiesto la condanna di al CP_5 Persona_2
pagamento delle spese.
Formula le seguenti conclusioni:
“1) In accoglimento del I motivo di impugnazione, si chiede che la Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, dichiari che i sigg.ri e non hanno CP_8 Controparte_5 alcun diritto di comproprietà sulla particella 293 foglio 3, oggetto di causa, e per l'effetto non hanno alcun diritto a partecipare alla divisione di tale cespite che andrà ripartito soltanto tra i comproprietari , e , per Persona_2 Controparte_16 CP_4 Parte_1
l'effetto vorrà la Corte di Appello convocare il CTU al fine di procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione che tenga conto soltanto dei suindicati partecipanti.
2) In accoglimento del secondo motivo di impugnazione voglia la Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare che sulla particella n.293 foglio 3 non vi è alcun diritto di condominialità da parte del , e per l'effetto dichiari che i sigg.ri Controparte_9
e non hanno alcun diritto di comproprietà sulla particella 293 CP_8 Controparte_5
foglio 3, oggetto di causa, e non hanno quindi alcun diritto a partecipare alla divisione di tale cespite che andrà ripartito soltanto tra i comproprietari , Persona_2 Controparte_16
e ; per l'effetto vorrà la Corte di Appello convocare il CTU al CP_4 Parte_1
fine di procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione che tenga conto soltanto dei suindicati partecipanti.
3) In accoglimento del terzo motivo di appello, voglia la Corte rigettare entrambe le domande riconvenzionali proposte dalla sig. ra tendenti al riconoscimento della Controparte_5 comproprietà sull'unità immobiliare oggetto del giudizio, per intervenuta usucapione;
4) In accoglimento del IV motivo di appello si chiede pertanto, in riforma della impugnata sentenza che il C.T.U. già nominato nel giudizio di primo grado, o in subordine che sia nominato un nuovo CTU, affinchè provveda al totale rifacimento dell'elaborato peritale alla luce di un nuovo e più preciso accertamento sui titolari del diritto di proprietà del bene oggetto di causa alla luce dei titoli di provenienza versati in atti, suddividendo la zona di cui
è causa esclusivamente tra le quatto quote rappresentate dai comproprietari documentali del bene e cioè: , , ed secondo Persona_2 Parte_1 CP_4 RT le loro quote di comproprietà, suddividendo l'area in stalli consentendo un facile accesso e lascino a disposizione una sufficiente area di manovra;
in via subordinata qualora sia ritenuta legittima la suddivisione della particella 293 foglio 3 tra i comproprietari indicati nella sentenza impugnata, proceda il CTU ad una modifica del progetto di divisione dell'area parcheggio e dell'area agricola tenendo conto di quanto dedotto suddividendo l'area in stalli consentendo un facile accesso e lascino a disposizione una sufficiente area di manovra.
5) In accoglimento del quinto motivo di appello, si chiede pertanto, in riforma della impugnata sentenza, che la Corte Appello revochi la condanna di al pagamento delle Persona_2 spese di lite nei confronti di e, in considerazione dell'accoglimento della Controparte_5
domanda di annullamento della delibera assembleare del 4/4/2009 disponga la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite del I e II grado di giudizio in favore dell'appellante”.
15. Si è costituita . Controparte_5
Eccepisce che tutte le domande formulate da , nell'atto di appello, sono Persona_2
nuove e confliggenti con quelle dallo stesso formulate in primo grado, laddove
[...]
aveva chiesto di unire la propria quota di comunione a quella di Per_2 Controparte_5
(sull'evidente presupposto logico giuridico-della certa contitolarità di quest'ultima, oggi inammissibilmente ed incredibilmente contestata con tutti i motivi di appello, con grave comportamento, valutabile ex art. 88, 92, 96 e 116 c.p.c., oltre come evidente inadempimento e/o non corretta esecuzione dei patti divisionali del 15 ottobre 1984 ex art. 1375 c.c., riservato danno in separata sede).
Eccepisce l'inammissibilità dei motivi e chiede il rigetto dell'appello, svolto quasi integralmente nei confronti della CP_5
Stante l'inammissibilità delle domande come formulate dall'appellante, eccepisce il giudicato in relazione alla sentenza gravata.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e per carenza di interesse in capo a – avendo questi ottenuto il richiesto annullamento della Persona_2
delibera del 4.4.2009.
Deduce l'infondatezza dei motivi di appello. Chiede di: rigettare in rito, ovvero nel merito, l'appello principale proposto da perché Persona_2
inammissibile ed infondato, ovvero non provato, con conferma della sentenza n. 2113/2019 del Tribunale di Torre AT del 30 settembre 2019, con vittoria di competenze, spese generali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, valutando il comportamento processuale di a mente degli artt. 88, 92, 96 e 116 c.p.c. Persona_2
16. Si costituiscono e . CP_3 CP_4
Ripropongono le deduzioni e l'appello incidentale già proposti nel giudizio r.g. 1162/2020.
Rassegnano le seguenti conclusioni:
-in accoglimento del motivo n. 1), da pag. 22, in adesione al motivo I) a pag. 11 ed al motivo n 1) a pag. 15 della presente comparsa degli atti d'appello rispettivamente “ ” e Per_2
“ ” si chiede la riforma della sentenza per l'errato accertamento del diritto di Pt_1 Per_3 comproprietà conseguente all'errata interpretazione dell'Atto per Notaio Persona_12 del 30.12.1953 e dell'atto di divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per Persona_11 lo effetto voglia, l'Ecc.ma Corte accertare e dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, così suddivisa:
(usufrutto) ed (nuda proprietà) per 30,78 centesimi;
CP_3 CP_4
(piena proprietà) per 28,20 centesimi;
Persona_2
(piena proprietà) per 10,25 centesimi;
RT
(piena proprietà) 30,78 centesimi. Parte_1
- in accoglimento del motivo n. 2) da pag. 28, in parte in adesione ai motivi n. II) e III) e n.
2) degli appelli già menzionati, si chiede la riforma della sentenza per l'errato accertamento in merito alla condominialità della particella oggetto di causa, conseguente all'errata interpretazione della Sentenza n. 2184/2000 del Tribunale di Torre AT
(tardivamente depositata dalla convenuta IG.ra , nonché dell'atto di Controparte_5 divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per lo effetto voglia, l'Ecc.ma Persona_11
Corte accertare e dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, come già indicata in precedenza;
- ritenuti assorbenti, in ogni caso i motivi di cui in precedenza, e senza alcun riconoscimento all'accertamento contenuto in sentenza in ordine alla contitolarità del bene oggetto di causa, in accoglimento del motivo n. 3) da pag. 31, con impugnativa incidentale autonoma e non essendo tardiva la relativa eccezione e/o inammissibile, si eccepisce la nullità della sentenza per il mancato contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ovvero i singoli condomini del , e per lo effetto Voglia l'Ecc.ma Corte, ex art. Controparte_9
351 c.p.c. rimettere la causa al primo Giudice.
- fermi i motivi di cui ai punti precedenti e senza che si voglia avallare l'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, in via incidentale autonoma, in accoglimento del motivo n. 4) da pag. 33, si chiede la riforma dell'impugnata sentenza, nella parte in cui è stata accerta che la particella oggetto di causa ha natura condominiale, procedendo quindi per tale via allo scioglimento del senza che ciò fosse stato mai domandato da CP_9 alcuna parte in causa, e per lo effetto voglia l'Ecc.ma Corte annullare la parte della sentenza con la quale è stata disposta la divisione del bene condominiale:
- unitamente ai motivi d'appello “ ” e “ ” SA rispettivamente n. IV) a pag. Per_2 Pt_1
13 e n. 4) a pag. 18 della presente comparsa, in accoglimento del motivo n. 5) da pag. 35 si chiede la riforma della parte di sentenza con cui il Giudice di primo Grado ha accertato la comoda divisibilità sull'unità immobiliare ubicata in Vico III Bagnulo, identificata in Catasto al foglio 3, p.lla 293, stante, invece, la modifica della destinazione dell'area per essere gli stalli non a norma regolamentare e per il conseguente ridotto spazio di manovra, e per lo effetto, voglia l'Ecc.ma Corte accertare e dichiarare la non comoda divisibilità, dell'unità immobiliare ubicata in Vico III Bagnulo, identificata in Catasto al foglio 3, p.lla 293 e di assegnare ai sensi dell'art. 720 c.c. tale particella agli odierni appellanti con addebito dell'eccedenza, oppure in subordine disporsi nuova CTU, affinchè provveda alla ridistribuzione degli spazi, tenendo conto degli spazi di manovra e dell'effettivo utilizzo che ogni singolo comproprietario potrà fare del bene assegnato in divisione;
- solo in adesione al motivo n. 3) dell'atto d'appello “ ”, a pag. 17 della Parte_1 presente comparsa ed in contestazione al motivo V) dell'appello “ ”, in Persona_2
accoglimento del motivo n. 6) da pag. 39, si chiede la riforma della parte della sentenza con la quale è stata annullata la delibera del 4.4.2009;
- in accoglimento del motivo n. 7) da pag. 41, in riforma della sentenza impugnata, si chiede l'accoglimento dell'eccezioni sollevate in primo grado non esaminate e/o ritenute assorbite;
- conseguentemente, si chiede, in accoglimento dell'appello incidentale autonomo del motivo n. 8) di cui alla lettera E), da pag. 45, la riforma della sentenza in riferimento all'azione possessoria, e per lo effetto, il ripristino dello stato di fatto già avanzato nella relativa domanda e la condanna alle spese per il giudizio possessorio, ed in subordine, in ogni caso, la condanna alle spese del giudizio possessorio ripartita, solidalmente, anche in danno delle parti convenute che hanno aderito alla domanda;
- infine, si chiede condannare parte ritenuta soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari a tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi al sottoscritto Avv. Renato D'Isa che se ne dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c. con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto.
17. Con ordinanza del 15.12.2020, il giudizio iscritto al n. di r.g. 1438/2020 è stato riunito al giudizio iscritto al n. di r.g. 1162/2020.
18. A seguito del decesso di , si sono costituite, in qualità di eredi, Persona_2
e , riportandosi a tutto quanto richiesto e dedotto dal dante Controparte_6 CP_7
causa.
19. Non si sono costituiti e il condominio . CP_8 CP_9
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di e del condominio . CP_8 CP_9
1.1.Nonostante nei confronti di questi si sia perfezionata la notifica degli atti di appello, essi non si sono costituiti.
2. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità degli appelli per violazione dell'art. 342 cpc, sollevata da CP_17
[...]
[...
. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. e hanno eccepito la non integrità del contraddittorio CP_4 CP_3
in primo grado.
L'eccezione è infondata.
3.1. Va affermata la legittimazione attiva in capo al singolo condomino per fare accertare la condominialità di un bene (v. Cass. 335/1970; 3507/1979; 5220/1980; 3862/1988;
5119/1994; 8546/1998; 25350/2009).
Nella specie, dunque, era pienamente legittimata a chiedere di accertare Controparte_5
che la part. 293 è un bene appartenente al condomino . CP_9
3.2 Il soggetto che lamenta la non integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ha l'onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice di rilevare d'ufficio la questione, sia pure a seguito di sollecitazione di parte (v. Cass.
5679/2020;25810/2013).
Nella specie, e non hanno indicato chi sarebbero i condomini non CP_3 CP_4
convenuti nel presente giudizio;
né tale dato emerge dagli atti. La a dedotto che i CP_5
condomini del sono: , , , Controparte_9 Parte_1 Persona_2 CP_8
, : dal verbale dell'assemblea del 31 gennaio CP_3 RT Controparte_5
2009 (prodotto in primo grado dalla v. doc. 3), emerge effettivamente che i soggetti CP_5 elencati sono titolari, nell'insieme, di tutti i millesimi del . Atteso che Controparte_9
tutti i soggetti indicati sono parti del presente giudizio, deve escludersi che il contraddittorio non sia stato esteso a tutti i condomini.
3.3. Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_18
va osservato che nel presente giudizio non si discute di alcuna alienazione
[...] dell'area a parcheggio, ma dell'accertamento della natura comune o condominiale dell'area.
Va ricordato che lo scioglimento giudiziale di comunione non è un atto di alienazione (v.
Cass. 26351/2017), ma è composta da una prima fase con natura dichiarativa, quella dedicata all'accertamento della comunione, e di una seconda fase esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune (v. Cass. 2951/2018; 21013/2011). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (v. Cass. 20645/2005).
Pertanto, in assenza di alcuna domanda di alienazione della part. 293, non era necessario che il Ministero fosse evocato in giudizio.
4. ed ripropongono, ex art. 346 cpc, l'eccezione di estinzione CP_4 CP_3
del giudizio di primo grado.
L'eccezione è inammissibile.
4.1. In primo luogo, va osservato che l'eccezione di estinzione del giudizio è stata espressamente rigettata dal tribunale in primo grado;
per cui, era necessario, a pena di inammissibilità, che gli appellanti e avanzassero specifico motivo di CP_3 CP_4
gravame e non si limitassero alla riproposizione, ex art. 346 cpc, della eccezione (v. tra tante, Cass. 25876/2024; 9505/2024).
4.2. Inoltre, gli appellanti non hanno minimamente criticato le motivazioni poste a fondamento del rigetto della eccezione di estinzione, ma si sono limitati a riportare pedissequamente quanto già eccepito in primo grado.
L'eccezione, dunque, è inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc, il quale impone che le argomentazioni su cui si fondano le statuizioni di primo grado vengano efficacemente e specificamente contestate (v. Cass. 21566/2017; 12280/2016).
5. ed eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado nella CP_4 CP_3
parte in cui ha provveduto allo scioglimento della comunione, in quanto la relativa domanda era improponibile, per carenza di produzione dei certificati storici e delle visure ipocatastali.
La censura è infondata.
5.1. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate (v. Cass. 10067/2020;
622872023).
7. , la e contestano che Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_4
- come erratamente accertato dal tribunale – la particella 293 sia di proprietà dei condomini dell'edificio , e affermano che la particella sia di proprietà esclusiva di CP_9 CP_4
(usufruttuario ), , – oggi,
[...] CP_3 Persona_2 RT Controparte_1
- e . Parte_1
La contestazione non è fondata.
7.1. “Con atto di divisione per TA , Rep. N° 4397 del 30 Persona_10
Dicembre 1953, registrato all'Ufficio Atti Pubblici di PO il 18.01.1954 al N° 13668, le costituite parti: -NE SA in proprio e quatemus opus nella qualità di legale rappresentante dei figli minori NE, , e , nonchè CP_3 Per_3 Persona_13
dei figli nascituri;
fu nella qualità di curatrice speciale dei su nominati figli nati e Controparte_12 Per_3 di quelli nascituri dell'Avv. NE SA fu;
Per_3
fu in qualità di proprietaria;
Controparte_19 Per_3
-i coniugi IG.ri fu e fu in qualità di Persona_14 Per_15 CP_10 Per_3
proprietari, sulla base di un comodo progetto di divisione preparato dallo zio e prozio e ritenuto di loro convenienza comune, e sulla rinunzia della IG.ra in favore del fratello Controparte_19
NE SA della parte di quota ereditaria della compianta pervenutagli con Per_16
istrumento del 04.03.1940 per TA , hanno deciso di addivenire ad una bonaria Per_17 divisione dell'eredità del genitore Cav. fu NE. In particolare, a Persona_3
provvedere a distaccare soltanto le quote di spettanza delle germane ed CP_19 CP_10
lasciando, invece, comune ed indivisa una terza quota comprensiva di quanto
[...]
spettante sia al coerede NE SA, sia ai suoi figli nati e nascituri. Infatti, da detto atto, si evince che sono state elaborate tre quote ovvero:
-la quota del coerede NE SA e figli viventi e nascituri chiamata “QUOTA A”, formata da un terzo della legittima e da un terzo della disponibile netta detratto un sessantesimo della disponibile;
-la quota della coerede chiamata “QUOTA B”, formata da un terzo della Controparte_19
legittima e da un terzo della disponibile netta;
-la quota della coerede chiamata “QUOTA C”, formata da un terzo della CP_10
legittima, da un terzo della disponibile netta e da un sessantesimo della disponibile.
Di seguito si riporta testualmente la descrizione della “QUOTA A” e parte della “QUOTA B” del citato atto, ovvero solo di quelle quote in cui sono state attribuite delle proprietà facenti parte del fabbricato denominato “ ” e del fondo in cui ricade il bene da dividere. CP_9
“QUOTA A”:
a) “parte del fabbricato civile descritto innanzi (mappale 4451) terranei vani otto, primo piano vani undici, con gli imponibili di lire millesettecentosettantotto, e precisamente degli scantinati, dell'intero piano terraneo e dello intero primo piano, con le limitazioni e servitù attive e passive indicate nel Regolamento di condominio, che si allega al presente atto sotto la lettera H. b) fabbricato colonico (particella 78 di centiare quarantasei) senza imponibile e della parte nord-ovest del fondo originario indicato con la particella 64/a, agrumeto di terza classe, di are ventinove, e centiare quaranta, con un imponibile dominicale di lire novecentoquaranta
e 80 centesimi e reddito agrario di lire duecentocinquantasette e venticinque centesimi.
c) due giardinetti antistanti la casa civile aggraffati presentemente al fabbricato stesso, della estensione complessiva di are cinque e centiare quaranta, senza imponibile.
Detta quota confina..............................................................................
Dichiarano le costituite parti che nello stabilire il predetto valore della quota, in conformità del progetto di divisione Cosenza, è stato tenuto presente lo stato di conservazione dei fabbricati, dell'importo dei lavori da eseguirsi e di ogni obbligo, vincolo, limitazione e servitù attiva e passiva indicata qui appresso ai numeri 2 e 3 e nel regolamento di condominio..................................................................
“QUOTA B”:
a) parte della villa anzidescritta e, cioè, dell'intero secondo piano – degli ambienti di terzo piano – tetti – sottotetti – lastrici e terrazzi di copertura e belvedere, riportati al mappale 446/2 – secondo piano vani undici e terzo piano vani due, con imponibile di lire millecentocinquantasei.
b) fabbricato civile detto “ ” riportato..................................... CP_20
c) fabbricato colonico particella 83 di are zero.......................................
d) parte centrale del fondo originario costituito dalla particella 64/b (agrumeto di terza classe) di are quarantasei e centiare cinquantotto con imponibile dominicale di lire ........................................................
Dichiarano le costituite parti che nello stabilire il predetto valore della quota, in conformità del ripetuto progetto di divisione Cosenza, è stato tenuto conto dello stato di conservazione dei fabbricati, dell'importo dei lavori da eseguirsi e di ogni obbligo, vincolo, limitazione e servitù, attiva e passiva indicata qui appresso ai numeri tre e quattro e nel regolamento di condominio....................
Di seguito si riporta testualmente, di detto atto, sia l'articolo 11 che recita:
Articolo 11°
A regolare il che viene a costituirsi in virtù della presente divisione ed CP_9
attribuzione di quote, le costituite parti approvano ed accettano il Regolamento di
Condominio che viene allegato al presente atto sotto la lettera H perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale. sia la descrizione delle parti comuni riportata nel REGOLAMENTO DI CONDOMINIO PER
IL FABBRICATO IN PIANO DI SORRENTO ALLA VIA BAGNULO (Quota A e Quota B):
PARTI COMUNI: Sono comuni a tutti i condomini della villa (quota A e quota B) il viale carrozzabile di accesso con ingresso dalla Via Bagnulo, l'androne della Villa, le scale di accesso dal pianterreno al primo piano, compreso il riposo al detto piano, gli impianti idrici. Ad evitare, invece, interferenze e possibilità di futuri litigi, si assegnano anche in deroga alle comuni prescrizioni di legge, all'una ed all'altra quota le seguenti unità immobiliari.
ALLA QUOTA A.: I due giardinetti laterali alla detta via carrozzabile di accesso, la corte ( o emiciclo) e gli avancorpi antistanti il fabbricato, gli interi scantinati con la scala di accesso dal pianterreno agli stessi.
ALLA QUOTA B.: Tutto quanto si estende al di sopra del primo piano, compreso i tetti, sottotetti, terrazzi, lastrici, e coperture in genere del fabbricato e con le scale di accesso a partire dal riposo del primo piano (escluso)”. (v. CTU, pgg. 60-64)
7.2. Con testamento pubblico per notaio del 7 dicembre 1954, Persona_18
passato agli atti tra vivi con verbale dello stesso notaio del 2 marzo 1956 registrato a PO il 13 marzo 1956, , fu , nominava erede universale dei suoi beni Controparte_19 Per_3
la sorella , fu , precisando che tali beni residui le erano pervenuti CP_10 Per_3
dalla successione del genitore , fu NE, deceduto il 17 agosto 1936 e con Persona_3
il successivo atto di divisione per notaio del 30 dicembre 1953 Persona_10
(v. doc. 19 della produzione . Controparte_5
7.3. In data 8 dicembre 1968 decedeva ab intestato SA NE, fu , lasciando a Per_3
sé superstiti, quali eredi, la moglie per il diritto di usufrutto uxorio, ed i figli Parte_2
NE fu leone, , e . Quest'ultimo, con atto per notaio CP_3 Per_2 Per_3 Persona_19 del 26 novembre 1969, trascritto il 13 dicembre 1969 al n. 54366, rinunciava all'eredità paterna, andando con ciò a determinare l'accrescimento in parti uguali delle quote che sul compendio denominato quota “A” avevano i suoi fratelli NE fu leone, e . A CP_3 Per_2
seguito della rinuncia di , i germani risultavano comproprietari, sulla Persona_3 Per_3 quota “A”, delle seguenti quote:
SA NE, fu NE, per 30,77%;
, fu NE, per 30,78%; CP_3 , fu NE, per 10,25%; Persona_3
, fu NE, per 28,20%. Persona_2
Pertanto, era titolare della quota di 10,25% di comproprietà sulla quota “A”, Persona_3
per effetto della successione al nonno che aveva disposto, come detto, Persona_3
con testamento del 27 luglio 1936 per notaio . Persona_20
7.4. Con atto per notaio del 26 ottobre 1978 (v. doc. 19 prodotto da Persona_21 [...]
), , fu NO, donava al nipote (nato nel 1938), CP_5 CP_10 Persona_3 parte della quota “B”.
In data 25.9.1983, i quattro germani raggiungevano e sottoscrivevano un accordo – Per_3
al fine di risolvere stragiudizialmente la lite pendente per la lo scioglimento della comunione
- intitolato “appunti concordati tra germani massa per la divisione dei beni immobili in Piano di Sorrento via Bagnulo, 111”.
In tale atto si legge:
“2) parti e servizi condominiali
2/a) l'area compresa tra il pollaio e il Vico 3° Bagnulo e sui lati maggiori tra Viale carrabile di accesso e muretto delimitante il cosiddetto giardino di “ ” è destinata a Persona_8
parcheggio comune e a costruzione della casa del custode, la cui superficie coperta non dovrà superare 80 mq (…).
2/b) Tutte le altre parti non comprese nelle quattro quote come identificate e descritte al n.
1, restano condominiali. In particolare restano condominiali a tutti i cespiti di singola proprietà compresi nel complesso in oggetto tutte le parti condominiali come innanzi indicato
e partecipano ad esse indistintamente tutti i cespiti di proprietà singola senza distinzione alcuna neppure tra primo e secondo piano del fabbricato. Si precisa, pertanto, che androne
e intera scala nonché pianerottolo del detto fabbricato sono condominiali senza limitazione alcuna e che pertanto partecipano al relativo condominio tutti i cespiti di singola proprietà, sia quelli tali per effetto della divisione in questione sia quelli ubicati al secondo piano del fabbricato” (v. doc. 5 prodotto da CP_5
7.5. Su incarico conferito dai quattro germani con missiva del 15.10.1984 (v. doc. 6 Per_3 depositato dalla l'avv. Mensitieri redigeva un regolamento condominiale (v. doc. 8 CP_5 prodotto da Romani) che all'art. 3 recitava: 7.6. “Con atto di divisione per TA di PO del 15.10.1984, registrato Persona_6 all'Ufficio del Registro Atti Privati di PO il 30.10.1984 al N° 12730/2°, i germani NE,
, e , con l'intervento ed assenso della loro genitrice IG.ra CP_3 Per_3 Persona_2
sono venuti nella determinazione di procedere consensualmente sia: Parte_2
- allo scioglimento della comunione tra loro esistente sui beni facenti parte della “QUOTA A” come stabilito dall'atto per TA del 30.12.1953 con le seguenti quote: Persona_7
NE SA fu NE 30,7692%;
fu NE 30,7692%; CP_3
fu NE 10,2564%; Persona_3
fu NE 28,2052%. Persona_2
in dettaglio:
Al IG.re NE SA viene attribuito in proprietà esclusiva:
quartinetto a primo piano di sette vani catastali a destra di chi sale le scale, sovrastante alla porzione di fabbricato attribuita a CP_3
, e nel quale è attualmente ubicata la Cappella..........................
[...]
Vi è annessa porzione di cantina a piano seminterrato contraddistinta con il numero interno due.
In catasto urbano partita 823 foglio 3 n. 80/4 – cat. A/2 – classe 4.
La porzione di cantina è stata denunziata per l'accatastamento con scheda registrata al numero di protocollo 2136 del 25 Gennaio 1984 cui è seguita denuncia di variazione n. 18791/1984 in data 6 Luglio
1984.
porzione di terreno di are 02.75 posta a sinistra del cancello su Via
Botta ed in angolo col vicoletto facente parte della maggiore consistenza della particella 79 del foglio 3 di Piano di Sorrento..........
Al IG.re viene attribuito in proprietà esclusiva: CP_3
quartinetto di quattro locali con accessorio, con porticato anteriore e area scoperta posteriore pavimentata fino al limite di quella compresa nella quota attribuita a Per_3
il tutto a pianterreno posto a sinistra per chi entra nell'androne con annesso
[...] spazio scoperto nell'angolo formato dalle fabbriche e porzione di cantina a piano seminterrato contraddistinta col numero interno tre.
Confina con l'androne..........................................................................
Il pianterreno è riportato nel catasto urbano alla partita 823 foglio 3 n. 80/1 piano T – cat.
A/4 – classe 5 – vani 4 – r.c. £ 800; la porzione di cantina è stata denunziata per l'accatastamento con scheda registrata al numero di protocollo 2136 del 25 Gennaio 1984 cui è seguita denuncia di variazione n. 18791/1984 in data 6 Luglio 1984.
porzione di terreno di are 23.07 (su parte della quale insiste manufatto colonico identificato con la particella 78 del foglio 3) facente parte della maggiore consistenza della particella 64 foglio 3 dei terreni di Piano di Sorrento.............................................................
Al IG.re viene attribuito in proprietà esclusiva: Persona_3
quartinetto di tre locali con porticato anteriore e posteriore, compresa l'area scoperta ivi,
e pavimentata, insistente tra il fabbricato e la zona di terreno di cui al successivo punto, il tutto a pianterreno a destra per chi entra nell'androne.
Confina con emiciclo, con vicoletto privato, .......................................
In catasto urbano alla partita 823 foglio 3 n. 80/2 di maggiore consistenza da cui è stato distaccato con scheda di variazione e planimetria in data 25 Gennaio 1984 n. 2139 di protocollo.
porzione di terreno di are 00.83 posta a confine con il porticato posteriore e l'area scoperta di cui al precedente punto e facente parte della maggior consistenza della particella 64 del foglio 3 dei terreni di Piano di
Sorrento..............................................................................
Al IG.re viene attribuito in proprietà esclusiva: Persona_2 quartinetto a primo piano di cinque vani catastali a sinistra di chi sale le scale, sovrastante alla porzione di fabbricato assegnata a . Persona_3
Confina con ripiano di scala, con terreno attribuito ............................
Vi è annessa porzione di cantina a piano seminterrato contraddistinta con il numero interno uno.
In catasto urbano alla partita 823 foglio 3 n. 80/3 cat. A/2 – classe 4
– vani 5 – r.c. £ 1340.
La porzione di cantina è stata denunziata per l'accatastamento con scheda registrata al numero di protocollo 2136 del 25 Gennaio 1984 cui è seguita denuncia di variazione n. 18791/1984 in data 6 Luglio
1984.
porzione di terreno di are 02.75 posta a sinistra del cancello su Via Botta e facente parte della maggior consistenza della particella 79 del foglio 3 di Piano di
Sorrento...........................................................” (v- pgg 67-68 della CTU).
All'art. 4 dell'atto divisorio del 1984 si legge:
“Ciascuna attribuzione è fatta ed accettata col gravame di usufrutto uxorio in favore della sig. per quanto di ragione nello stato in cui i beni si trovano e segue con ogni Pt_2
accessorio e pertinenza e con la proporzionale quota di condominio e/o comunione (cui i beni compresi nelle attribuzioni hanno diritto con i beni siti al secondo piano del fabbricato per abitazione, e ciò anche in deroga a quanto regolamentato e stabilito al riguardo con
l'atto di divisione TA 30/12/1953): Persona_7
-al cancello di ingresso con via Botta al viale che dal cancello conduce all'emiciclo antistante il fabbricato, all'emiciclo stesso, all'androne, alle scale ed ai corrispondenti pianerottoli al primo e secondo piano, alla scala di accesso al piano seminterrato ove sono ubicate le cantine, compreso il vano ivi ove mena la scala stessa;
resta escluso l'intero secondo piano
(ad eccezione del pianerottolo della scala come sopra detto) ed i sovrastanti terrazzi, sottotetti e coperture che si appartengono a terzi da epoca remota;
-alle zone di terreno destinate a giardino poste a destra ed a sinistra del viale di accesso da via Botta e comprese tra detta via Botta, l'emiciclo ed il terreno in catasto con la particella originaria 79 ed il vicoletto privato a destra di chi da via Botta guarda il fabbricato;
-all'estensione di terreno di are 03.30 distaccata in mappa con la particella derivata 293 dalla maggiore consistenza della particella 64 del folio 3; -alla stanza in pianterreno da destinarsi a , distaccata dalla maggior consistenza Per_22
urbana di fol. 3 n. 80/2 con scheda e planimetria in data 25 gennaio 1984 n. 2138 di protocollo;
-al vicoletto privato ubicato ad est (a destra di chi da via Botta guarda il fabbricato), al vialetto che dall'emiciclo dà accesso alla zona di terreno distinta con la particella derivata 293 e che corre ad ovest della porzione di fabbricato a pianterreno attribuita ad;
CP_3
-ad ogni altra area, spazio e quant'altro non compreso nelle quattro quote”.
L'art. 5 dello stesso atto del 1984 recita:
“i condividenti stabiliscono e convengono unto segue:
1)il manufatto colonico identificato con la particella 78 del folio 3 potrà essere recuperato (a seguito di ottenimento delle occorrenti autorizzazioni amministrative) nei limiti di un'latezza massima di metri 8 e di una superficie coperta massima di mq. 80. Qualora fosse consentita una minore edificabilità o addirittura fosse negato il recupero per effetto anche di sopravveniente normativa urbanistica l'assegnataraio sig. ed i suoi aventi CP_3
causa a qualunque titolo, non avranno diritto al risarcimento o rimborso alcuno nei confronti degli altri condividenti.
2)il terreno di are 03.30 identificato in catasto con la particella derivata 293 (ex 64/b) del folio 3 viene destinato a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime della costruenda casa del custode la cui superficie coperta non dovrà superare mq. 80, previo ottenimento della prescritta concessione amministrativa (…)
8)per la redazione di un regolamento e disciplinare delle parti condominiali e di uso ad interesse comune dell'intero complesso, compresa la predisposizione di tabelle millesimali, sarà conferito mandato irrevocabile a persona da tutti ben vista con preventiva approvazione del suo operato.
9) la partecipazione al e/o alla comunione è pari a quote corrispondenti CP_9 proporzionalmente ai mq. di superficie coperta di ogni singola proprietà” (v. doc. 4 prodotto da CP_5
“Con atto per TA , Rep. N° 139390 Racc. N° 4232 del 10.03.1988 e registrato Persona_4
a PO Ufficio Atti Pubblici il 17.00.1988 al N° 4913/V, il IG.re NE SA fu NE donava al proprio figlio IG.re (nato a [...] il [...]) la nuda proprietà, Parte_1 in quanto grava l'usufrutto a favore della IG.ra vedova del Parte_2 Per_3 seguente cespite, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “quartino in
Piano di Sorrento alla Via Giovanni Bocca n° 111, già Via Bagnuolo o Bagnulo, con altro accesso da Vicoletto Bagnulo e precisamente quello sito al primo piano, a destra di chi sale le scale, composto di sette vani catastali e confinante con ripiano di scala, con quartinetto contiguo di proprietà , con emiciclo e con terreno di . Persona_2 CP_3
Annessa al quartino vi è la porzione di cantina al piano seminterrato contraddistinta con il numero interno 2.
Detta unità è riportata in Catasto alla partita 823, foglio3, particella 80, subalterno 4, categoria A/2, vani 7, rendita catastale £ 846.
La porzione di cantina è stata denunziata con scheda registrata il 25 Gennaio 1984 con il n.
2136 successivamente variata con denunzia n. 18791 del 06.07.1984.
Gli immobili in oggetto vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza e con i proporzionali diritti sulle parti comuni dell'edificio così come per legge e così come al donante pervenuto e dallo stesso posseduto come innanzi detto..................”” (v. pgg. 70-71 della CTU).
7.7. “Con atto autenticato nelle firme dal TA di PO del 23.11.1989 Persona_6
registrato il 27.11.1989 al n. 12475/2° e trascritto il 04.12.1989 al n. 35433/26531, la IG.ra ha riconosciuto di non aver alcun titolo per accampare diritti sui beni Parte_2 provenienti dall'eredità del suocero fu NE deceduto il 17.08.1936 ed ha Persona_3
quindi riconosciuto al proprio figlio il diritto a possedere e disporre da Persona_3 proprietario assoluto e pieno dei beni attribuitigli con l'atto autenticato dal TA del Per_6
12-15 Ottobre 1984, così cessando ogni e qualsiasi sua ingerenza, a qualunque titolo riferentesi, sui beni oggetto dell'attribuzione ad esso ” (v. pg. 71 della CTU). Persona_3
“Con atto per TA , Rep. N° 153208 Racc. N° 4582 del 12.03.1990, il Persona_4
IG.re fu NE vendeva in favore: Persona_3
del IG.re (nato a [...] il [...]) la nuda proprietà, dei seguenti CP_8 cespiti, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “appartamento sito al
II piano del fabbricato in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo 111 (oggi Via G. Botta 41/43) composto di vani catastali cinque e mezzo confinante con appartamento di proprietà SA
NE e cassa scale, da altri due lati con cortile ed aree scoperte comuni e dal quarto lato con terreno di proprietà . CP_3
Detta unità è riportata in catasto alla partita 1000740 foglio 3 particella 80 sub. 6 piano II categoria A2 classe IV vani 5,5 rendita catastale Lire 1474;
Locale sottotetto con relative superfici a terrazza sovrastante l'appartamento di cui sopra, di superficie corrispondente all'intera area occupata dallo stesso appartamento, al quale locale si accede dalla scala secondaria che dal II piano si diparte dalla scala principale. Sono compresi nella vendita la detta scala secondaria in uno con il vano in cui detta scala secondaria si sviluppa ed il sovrastante lastrico di copertura;
il tutto confinante con cassa scale, cortile ed aree scoperte comuni e con locale in verticale della cassa scale principale.
Viene stabilito che su detta scala secondaria viene costituita servitù di passaggio a favore del vano sovrastante la scala principale e relativi accessori e pertinenze.
Detta unità non risulta ancora censita in Catasto ma è stata denunziata all'U.T.E. di PO il 19.02.1990 n. 2435 ed è individuata al foglio 3 con la particella 80 sub. 8
dei IG.ri (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_8 Parte_1
05.04.1956) la nuda proprietà, dei seguenti cespiti, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “le unità site al piano terra del fabbricato in Piano di Sorrento alla
Via Bagnulo 111, ora Via G. Botta 111, poste a destra di chi entra nell'androne e precisamente i tre locali con porticato anteriore e posteriore, con annessa area scoperta pavimentata, insistente fra il fabbricato e la zonetta di terreno di cui appresso;
confinanti nel loro insieme con l'emiciclo, con vicoletto, con zonetta di terreno di cui appresso e con il locale terraneo destinata a Cappella;
Dette unità sono riportate in Catasto alla partita 823, foglio 3, particella 80 subalterno 9, piano T. Categoria C/2, mq 71, rendita catastale lire 497, successivamente variata per cambio di destinazione giusta denunzia n. 894 del 23.01.1990 ove è stata indicata con la categoria A/4................................
La zonetta di terreno di centiare 83, confinante con porticato posteriore ed area scoperta annessi all'appartamento di cui sopra, confinante con proprietà e con CP_3
proprietà aliena.
Detta zonetta è riportata in Catasto alla partita 2768 e nel tipo di frazionamento allegato al citato atto di divisioneper TA del 12-15 Ottobre 1984, individuata al foglio 3 con la Per_6
particella 294 (ex 64/c), reddito dominicale lire 5.520; precisando, come riportato nel suddetto atto che testualmente recita, “Entrambe le vendite hanno luogo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano e con ogni diritto, ragione ed azione, accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive, diritti di condominio o di comunione quali risultanti dallo stato dei luoghi, dai titoli di provenienza, nulla escluso od eccettuato, compreso i diritti di comproprietà sul locale destinato a al Per_22
piano terra, riportato........., sui locali già destinati a pollaio....................., sul cancello di ingresso da Via Botta, sul viale che dal cancello conduce all'emiciclo, sull'emiciclo stesso,
............................................, sulla zona di terreno individuata con la particella 293 del foglio 3 destinata a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime per la costruzione eventuale della casa del custode, sul vicoletto ubicato a destra di chi dalla Via Botta guarda il fabbricato, sul vialetto che dall'emiciclo da accesso alla detta zonetta individuata con la particella 293 del foglio 3 e su ogni altra area o spazio non assegnato in proprietà esclusiva con il citato atto di divisione.
Gli acquirenti dichiarano di essere coniugati: in regime di separazione dei CP_8
beni e in regime di comunione legale dei beni con nata a [...]_23
ES (Foggia) il 16 Agosto 1956, codice fiscale
[...]
.................................................”” (v. pgg. 71-73 della CTU). C.F._7
7.8. “Con atto per TA , Rep. N° 97099 Racc. N° 9060 del 02.02.2002 e Persona_24
registrato a Castellammare di Stabia il 07.02.2002 al N° 485/IV, il IG.re fu CP_3
NE donava ai propri figli e precisamente:
al figlio (nato a [...] il [...]) la nuda proprietà dei seguenti cespiti CP_4
immobiliari siti in comune di Piano di Sorrento, alla Via Bagnulo, facenti parte del compendio denominato “ ”, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, CP_9
“Appartamento a pianterreno con ingresso a sinistra per chi entra nell'androne, composto di quattro vani e accessori, con porticato antistante;
confinante con l'androne, con emiciclo, con vialetto condominiale e zona terreno (foglio 3, p.lla 471).
A tale appartamento è annessa la proprietà esclusiva di una porzione di cantina in piano seminterrato contraddistinta con il numero interno 3 (tre).
L'appartamento è riportato nel N.C.E.U. di Piano di Sorrento in ditta del donante, foglio 3, particella 80 sub. 1, piano T, inesattamente come Cat. C/2, R.C. euro 657,97, mentre in precedenza era riportato allo stesso foglio e particella come Cat. A/4, Cl. 5, vani 4, Rendita
Catastale L. 880, per cui le parti chiedono le necessarie rettifiche;
la porzione di cantina è riportata al foglio 3, particella 80 sub. 12, cat. C/2, Rendita Catastale euro 169,19;
Porzione di terreno agricolo della estensione catastale di are 2.32 / are due e trentadue); confinante con traversa Bagnulo, particella 474 e particella 475 del foglio 3; riportato nel N.C.T. di Piano di Sorrento al foglio 3, particella 471 (ex
64/A), are 2.32 R.D. L. 15.428 e R. A. L. 4.176;.............................................;
alla figlia (nato a [...] il [...]) ................................; Persona_25
alla figlia (nato a [...] il [...]) ...............................; CP_12 precisando come indicato all'art. 2 che testualmente recita, “le donazioni vengono fatte ed accettate nell'attuale stato di fatto e di diritto, con le relative accessioni e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, con la comproprietà proporzionale delle parti comuni dell'edificio nel quale i cespiti si trovano, ai sensi di legge” (v. pgg. 73-74 della CTU).
7.9. “Con atto per TA , Rep. N° 98063 Racc. N° 9117 del 19.06.2002 e Persona_24
registrato a Castellammare di Stabia il 25.06.2002 al N° 2829/IV, i IG.ri Parte_1
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Persona_23 CP_8
(nato a [...] il [...]), vendevano sotto condizione sospensiva alla società
[...]
“ , società italiana, con sede in Piano di Sorrento, Via Bagnulo n° 111, Controparte_15
iscritta presso il Registro delle Imprese di PO al n. , codice fiscale n. P.IVA_3
, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site in Piano di Sorrento P.IVA_3 alla Via G. Botta (già Via Bagnulo), n° 111, facenti parte del compendio denominato “ CP_9
che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “appartamento a piano
[...] terra, posto a destra di chi entra nell'androne, composto di tre camere e accessori, con porticato anteriore e posteriore, con annessa area scoperta pavimentata, insistente fra il fabbricato e la zonetta di terreno di cui appresso;
confinante con l'emiciclo, con vicoletto, con zonetta di terreno di cui appresso e con il locale terraneo destinata a;
Per_22
Riportato nel N.C.E.U. di Piano di Sorrento in ditta SA Stefano e SA Sergio, foglio 3, particella 80 sub. 9, Via Bagnulo, 111, piano T. Cat. A/4, Cl. 5, vani 3,5, R.C.
Euro......................................................................................................................
Zonetta di terreno della superficie di centiare ottantatrè (ca. 83); confinante con porticato posteriore ed area scoperta, annessa all'appartamento di cui sopra, con proprietà CP_3
e con proprietà aliena.
[...]
riportata nel N.C.T. di Piano di Sorrento al foglio 3, particella 294, are 00.83, R.D.
Euro 2,85 e R.A. Euro 0,77, in ditta SA Stefano e CP_8
............................................................................................................................
[...] precisando come indicato all'art. 3 del suddetto atto che testualmente recita, “I cespiti immobiliari in oggetto vengono venduti ed acquistati nell'attuale stato di fatto, a corpo, con tutte le relative accessioni e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, con la comproprietà proporzionale delle parti comuni dell'edificio nel quale gli immobili si trovano, ai sensi di legge e del vigente Regolamento di Condominio, e così come si possiede e come pervenuto con gli atti innanzi citati, nulla escluso od eccettuato, in particolare con i diritti di comproprietà: sul locale destinato a al piano terra (riportato.........); sui locali già destinati a Per_22
pollaio.....................; sul cancello di ingresso da Via Botta, sul viale che dal cancello conduce all'emiciclo, sull'emiciclo stesso, ............................................, sulla zona di terreno individuata con la particella 293 del foglio 3, destinata a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime per la costruzione eventuale della casa del custode, sul vicoletto ubicato
a destra di chi dalla Via Botta guarda il fabbricato, sul vialetto che dall'emiciclo da accesso alla detta zonetta individuata con la particella 293 del foglio 3 e su ogni altra area o spazio non assegnato in proprietà esclusiva.......................................................................................................” (v. pgg. 74-75 della CTU).
7.10. “Con atto di avveramento di condizione per TA , Rep. N° 98772 Persona_24
Racc. N° 9149 del 20.09.2002 e registrato a Castellammare di Stabia il 01.10.2002 al N°
4100/IV, i IG.ri (nato a [...] il [...]), (nata a [...]_23
ES (FG) il 16.08.1956), (nato a [...] il [...]), e la società “ CP_8 [...]
, società italiana, con sede in Piano di Sorrento, Via Bagnulo n° 111, iscritta CP_15
presso il Registro delle Imprese di PO al n. , codice fiscale n. P.IVA_3
, dichiaravano che si era verificata la condizione sospensiva cui era P.IVA_3 subordinato l'atto per TA , Rep. N° 98063 Racc. N° 9117 del 19.06.2002 Persona_24
e registrato a Castellammare di Stabia il 25.06.2002 al N° 2829/IV, per cui l'acquisto della società “ deve intendersi come definitivo ed efficace.............” (v. pg. 75 Controparte_15
della CTU).
7.11. “Con atto di scissione per TA , Rep. N° 99397 Racc. N° 9200 del Persona_24
18.12.2002 e registrato a Castellammare di Stabia il 20.12.2002 al N° 15795/I, la società
“ , società italiana, con sede in Piano di Sorrento, Via Bagnulo n° 111, Controparte_15
iscritta presso il Registro delle Imprese di PO al n. , codice fiscale n. P.IVA_3
veniva scissa e trasferisce alla società “ , con sede legale in P.IVA_3 RT
PO , Centro Direzionale, Isola E/2, scala B, iscritta presso il Registro delle Imprese di
PO al n. , codice fiscale n. R.E.A. n. 671.864, la piena P.IVA_4 P.IVA_4
proprietà delle seguenti unità immobiliari site in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo, n° 139 ex 111, facenti parte del compendio denominato “ ” che ripetendo testualmente CP_9 quello riportato nel suddetto atto, “appartamento a piano terra, posto a destra di chi entra nell'androne, composto di tre camere e accessori, con porticato anteriore e posteriore, con annessa area scoperta pavimentata, insistente fra il fabbricato e la zonetta di terreno di cui appresso;
confinante con l'emiciclo, con vicoletto, con zonetta di terreno di cui appresso e con il locale terraneo destinata a;
Per_22
riportato nel N.C.E.U. di Piano di Sorrento in ditta SA Stefano e SA Sergio, per ineseguita voltura, foglio 3, particella 80 sub. 9, Via Bagnulo, 111, piano T.
Cat. A/4, Cl. 5, vani 3,5, R.C. Euro 262,10..................................................................
Zonetta di terreno della superficie di centiare ottantatrè (ca. 83); confinante con porticato posteriore ed area scoperta, annessa all'appartamento di cui sopra, con proprietà CP_3
e con proprietà aliena.
[...]
riportata nel N.C.T. di Piano di Sorrento in ditta SA Stefano e SA Sergio per ineseguita voltura, foglio 3, particella 294, are 00.83, R.D. Euro 2,85 e R.A. Euro 0,77.
I cespiti immobiliari sopra descritti vengono trasferiti ed acquistati nell'attuale stato di fatto,
a corpo, con tutte le relative accessioni e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, con la comproprietà proporzionale delle parti comuni dell'edificio nel quale gli immobili si trovano, ai sensi di legge e del vigente Regolamento di Condominio, e così come si possiede
e come pervenuto con gli atti innanzi citati, nulla escluso od eccettuato, in particolare con i diritti di comproprietà: sul locale destinato a al piano terra (riportato.........); sui locali già destinati a Per_22
pollaio.....................; sul cancello di ingresso da Via Botta, sul viale che dal cancello conduce all'emiciclo, sull'emiciclo stesso, ............................................, sulla zona di terreno individuata con la particella 293 del foglio 3, destinata a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime per la costruzione eventuale della casa del custode, sul vicoletto ubicato
a destra di chi dalla Via Botta guarda il fabbricato, sul vialetto che dall'emiciclo da accesso alla detta zonetta individuata con la particella 293 del foglio 3 e su ogni altra area o spazio non assegnato in proprietà esclusiva.......................................................................................................” (v. pgg. 75-77 della CTU).
7.12. “In data 30.12.2003 mancava ai vivi il IG.re fu NE lasciando a sé Persona_3
superstiti il coniuge IG.ra ed i figli NE e . Controparte_5 CP_12 Con verbale di rinuncia all'eredità del 23.01.2004 innanzi al Cancelliere del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, il IG.re NE SA (nato a [...] il [...]) e la IG.ra
(nata a [...] il [...]) rinunciavano, puramente e semplicemente, CP_12 all'eredità lasciata dal defunto padre (nato a [...] il [...]). Persona_3 in data 26.05.2009 è stata presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua
Vetere la dichiarazione di successione del IG.re fu NE annotata col n° Persona_3
82 vol. 27 in rettifica di quella presentata in data 30.12.2004 annotata col 99 vol. 10” (v. pg.
77 della CTU).
7.13. Con l'atto di divisione del 1953, a SA NE (fu ) e ai quattro figli di questo Per_3
venne attribuita la quota A;
la particella 293 era compresa nella quota A.
La quota B, comprensiva del secondo piano, del terzo piano, dei tetti, sottotetti, lastrici e terrazzi di copertura e belvedere - in particolare: Tutto quanto si estende al di sopra del primo piano, compreso i tetti, sottotetti, terrazzi, lastrici, e coperture in genere del fabbricato
e con le scale di accesso a partire dal riposo del primo piano (escluso) – del condominio
, veniva attribuita a , che in seguito la lasciava alla sorella CP_9 Controparte_19
, la quale, infine, la donava a , fu NE. CP_10 Persona_3
rinunciava alla successione del padre SA NE, fu;
pertanto, Persona_3 Per_3
la partecipazione alla quota A di NO si riduceva alla quota pervenutagli Per_3
direttamente dalla successione del nonno SA NE, fu . Per_3
Al momento della divisione negoziale del 1984, dunque, fu NE, era Persona_3 contitolare della quota A – e quindi, anche della particella 293 -, insieme ai tre germani, in forza della sola successione del nonno SA NE, fu NO;
era anche titolare esclusivo di tutta la parte del condominio oltre il primo piano. CP_9
Con la scrittura del 1984 i quattro germani decisero di addivenire certamente allo Per_3
scioglimento della comunione sulla quota A: ma in quella occasione, decisero anche di regolare le proprietà in comune. E decisero di disciplinare le parti comuni anche in deroga a quanto era già in precedenza stato stabilito con la divisione del 1953: tanto è fatto chiaro dall'inciso contenuto nell'art. 4 dell'atto di divisione, ove si legge: Ove le parti avessero inteso regolare le parti comuni solo relativamente a quanto compreso nella quota A, non avrebbe avuto alcun senso evidenziare che le parti in comune o in condominio sarebbero spettate non solo ai beni compresi nelle quote attribuite con l'atto di divisione – quindi, ai beni compresi nella quota A -, ma anche ai beni siti al secondo piano, che non facevano parte della quota A, ma esclusivamente della quota B: ed infatti, le parti comprendevano nella attribuzione dei beni in comune anche i beni compresi nella quota B, in espressa deroga a quanto stabilito con l'atto del 1953, che aveva ovviamente statuito solo in ordine ai beni comuni relativi alla quota A: il riferimento alla deroga alla scrittura del 1953 assume senso solo ove le parti abbiano inteso esondare dalla separazione tra quota A e quota B.
Pertanto, a mezzo di quanto previsto nel detto art. 4, le parti negoziali decisero che la particella 293 – in precedenza in comunione solo ai contitolari della quota A – diveniva oggetto di comunione anche al titolare della quota B. Per altro, le parti decisero di mettere in comunione anche beni che erano di pertinenza esclusiva della quota B: il pianerottolo del secondo piano, infatti, era di proprietà esclusiva di , fu NE, in quanto Persona_3
titolare della quota B e, grazie alla scrittura del 1984, rientrò tra i beni in comunione.
7.14. Va chiarito subito che quanto appena concluso non è contraddetto da quanto previsto sempre dal detto art. 4:
Le parti, nell'elencare i beni che divenivano comuni tanto alla quota A, quanto alla quota B, escludevano espressamente il secondo piano e i terrazzi e i sottotetti, in quanto questi rimanevano di proprietà esclusiva del titolare della quota B, vale a dire , fu Persona_3
NE.
7.15. A fronte della espressa eccezione delle parti, secondo cui con la scrittura del 1984 non poteva procedersi ad attribuzioni di comproprietà, diverse da quelle del 1953, in quanto non erano presenti tutti i titolari dei diritti, è sufficiente osservare che alla scrittura del 1984 hanno invece partecipato tutti i proprietari della quota A e della quota B. Infatti, come detto,
era contitolare della quota A – in forza di successione del nonno – ed era Persona_3 titolare esclusivo della quota B – in forza di donazione da parte della zia;
d'altra CP_10
parte, parteciparono anche tutti gli altri contitolari della quota A, vale a gli altri tre germani
Per_3 Pertanto, i quattro germani erano pienamente legittimati a provvedere ad una Per_3
attribuzione di beni in comunione diversa rispetto a quella stabilita con la scrittura del 1953, atteso che tutti i proprietari della quota A e della quota B erano parti della scrittura.
7.16. Gli appellanti sostengono che la divisione del 1984 abbia riguardato solo la quota A, tanto è vero che a fu attribuito un bene ricompreso nella quota A: pertanto, Persona_3
trattandosi dello scioglimento della comunione gravante solo sui beni compresi nella quota
A, aveva partecipato alla scrittura solo in qualità di comunista della quota Persona_3
A.
Tale assunto non è condivisibile.
Certamente i quattro germani hanno proceduto, con la scrittura del 1984, a sciogliere la comunione gravante sui beni compresi nella quota A: e infatti a è stato Persona_3 attribuito in proprietà esclusiva, un “quartinetto di tre locali con porticato anteriore e posteriore, compresa l'area scoperta ivi, e pavimentata, insistente tra il fabbricato e la zona di terreno di cui alla lettera b) che segue, il tutto a pianterreno a destra per chi entra nell'androne” del valore di lire 25.000.000, facente parte della quota A.
Va però osservato che il riferimento alla deroga a quanto previsto con la scrittura del 1953 si giustifica solo con la volontà delle parti di regolare qualcosa in maniera diversa, rispetto a quanto convenuto nel 1953.
Nel 1953 non si era proceduto ad alcuno scioglimento della comunione gravante sui beni compresi nella quota A: quindi, se la scrittura del 1984 si fosse riferita solo ai beni compresi nella quota A, non ci sarebbe stato bisogno di fare riferimento alla volontà di derogare a quanto stabilito con la divisione del 1953.
Pertanto, la deroga alla scrittura del 1953 assume significato solo se riferita ad una diversa disciplina dei beni comuni compresi nella quota A e nella quota B.
7.17. Che con l'atto divisorio del 1984 i quattro germani avessero intenzione di Per_3
procedere ad una regolazione dei beni comune diversa rispetto a quanto previsto nel 1953 trova conferma in quanto segue.
La scrittura del 1984 fu conclusa al fine di porre fine, in via stragiudiziale, ad una controversia pendente tra i germani per lo scioglimento della comunione tra gli stessi esistente. Per_3
Il 25.9.1983 i quattro germani sottoscrissero un documento, intestato “appunti Per_3
concordati tra i germani per la divisione dei beni immobili in Piano di Sorrento via Per_3 Bagnulo, 111”. In tali appunti si legge, al punto 2/a, che tra i beni comuni era compresa proprio la particella 293
(v. doc. 5 prodotto da CP_5
Sempre tutti i fratelli lo stesso 15.10.1984 – giorno della redazione della scrittura Per_3 divisoria -, conferirono incarico irrevocabile all'avv. Mensitieri, perché questi redigesse un regolamento condominiale del complesso immobiliare in piano di Sorrento (v. doc. 6 prodotto da Nel regolamento redatto dall'avv Mensitieri, l'area destinata a CP_5 parcheggio, in questione, rientra tra i beni comuni dell'intero complesso condominiale (v. doc. 8 prodotto da CP_5
7.18. Ancora, ulteriore conferma che con l'atto del 1984 vi fosse stata una attribuzione in comproprietà della part. 293, diversa rispetto a quanto convenuto nel 1953, si ritrova nella circostanza che, sulla base della divisione autenticata nelle firme dal notaio Persona_6
del 1984, la particella 293 veniva accatastata in ditta NE SA, , CP_3 Per_3
e in quattro quote uguali (¼ per ciascun condividente, cfr. visura del
[...] Persona_2
31 marzo 2009, doc. 9 della produzione di 1° grado della CP_5
7.19. Questa Corte ritiene che con la scrittura del 1984 i quattro germani abbiano Per_3
provveduto a mettere in comune, tra loro quattro, sia beni compresi nella quota A, sia beni compresi nella quota B. In particolare, la part. 293, in precedenza bene comune relativo solo alla quota A, è stata attribuita in comunione anche ai beni (in proprietà esclusiva) della quota
B.
7.20. Ne discende che correttamente il tribunale ha individuato i contitolari della part. 293 in: , , , e Parte_1 CP_4 RT CP_8 Persona_2 [...]
, e non in (usufruttuario ), , CP_5 CP_4 CP_3 Persona_2 RT
e . Parte_1
7.21. La sentenza di primo grado va anche confermata quanto alle percentuali di comproprietà spettanti a ciascuno dei comproprietari, atteso che tali percentuali non sono state neanche contestate.
Infatti, gli appellanti hanno contestato che e fossero contitolari Controparte_5 CP_8
della part. 293; non hanno però contestato i calcoli esperiti dal CTU in ordine alle percentuali di comproprietà, una volta riconosciuta la comproprietà anche in capo a e Controparte_5
. CP_8
Pertanto, va confermato che:
a spettano 226,50 millesimi;
Parte_1
a spettano 105,50 millesimi;
CP_4
ad (ora spettano 65,00 millesimi;
RT Controparte_1
a spettano 174,50 millesimi;
CP_8
a spettano 192,00 millesimi;
Persona_2
a spettano 236,50 millesimi. Controparte_5
8. Una volta riconosciuta la natura condominiale del bene e, quindi, la comproprietà dello stesso in capo a tutti i condomini di , va confermato l'annullamento della CP_9 delibera del 4.4.2009 – come già pronunciato dalla sentenza di primo grado -, in quanto non
è contestato che non tutti i titolari sono stati convocati per la assemblea.
Pertanto, va rigettata la doglianza sollevata da , Parte_1 Controparte_1 CP_3
e .
[...] CP_4
9. ed chiedono, ove riconosciuta la natura non condominiale CP_4 CP_3
della part. 293, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'azione possessoria dagli stessi intentata nei confronti e . Controparte_5 CP_12
La domanda è infondata.
9.1. Premesso che, come visto, è stata riconosciuta la natura condominiale della part. 293, la domanda risulta assorbita.
9.2. In ogni caso, gli appellanti hanno dedotto che, una volta esclusa la natura condominiale dell'area, sarebbe derivato l'accoglimento della domanda di spoglio.
L'assunto è errato.
Indipendentemente dalla statuizione petitoria, infatti, e Controparte_5 CP_12 potevano esercitare, sull'area in questione, un potere di fatto, slegato da ogni situazione di diritto, meritevole di tutela in sede possessoria.
Ed infatti, il tribunale di Torre AT, con l'ordinanza del 30.9.2019, riconosceva in capo alla l'esercizio risalente di un compossesso sull'area a parcheggio e CP_5
valorizzava tale possesso al fine di rigettare la domanda di spoglio, e non invece alcuna posizione di diritto quale comproprietaria.
Pertanto, il riconoscimento o meno della natura condominiale dell'area a parcheggio non avrebbe inciso e non incide in alcun modo sull'esito dell'azione possessoria.
10. ed contestano che il tribunale sia andato ultra petita, CP_4 CP_3
procedendo allo scioglimento della comproprietà gravante su un bene condominiale, pur in assenza di alcuna domanda di scioglimento del condominio.
La doglianza è manifestamente infondata.
10.1. Preliminarmente, va osservato che nessuna parte ha mai chiesto lo scioglimento del condominio;
però ha chiesto lo scioglimento della comunione gravante sulla Controparte_5
part. 293.
E la sentenza di primo grado, infatti, ha statuito in ordine allo scioglimento della comunione gravante sulla part. 293, una volta riconosciuta la natura condominiale della stessa: pertanto, va escluso qualunque vizio di ultra petizione.
Appare evidente che ed non abbiano correttamente interpretato CP_4 CP_3
quanto richiesto da nel giudizio di primo grado. Controparte_5
11. ed , e la contestano CP_4 CP_3 Parte_1 Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la comoda divisibilità della part. 293 ed ha proceduto alla divisione in natura, con attribuzione di separati spazi a parcheggio e separate aree agricole, con il pagamento di conguagli.
Deducono che i beni condominiali non siano divisibili, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun comproprietario. Evidenziano anche che il tribunale, fondandosi sulla CTU, ha provveduto alla assegnazione di posti auto di dimensioni inferiori a quelle di legge.
contesta anche il progetto divisionale redatto dal CTU e fatto proprio dal Persona_2 tribunale, ed evidenzia che l'area parcheggio avrebbe potuto essere estesa anche alla zona agricola.
e insistono per l'attribuzione dell'intera area, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
720 c.c.
Le censure sono infondate.
11.1. L'art. 1119 c.c. – nella lettera ratione temporis applicabile, vale a dire prima della novella introdotta con la legge 220 del 2012, recita: “le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino”.
11.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “poiché l'uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 c.c. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione” (v. Cass. 867/2012; 7667/1995; 4806/1978).
È, dunque, stata prevista una eccezione soltanto per il caso in cui la divisione possa farsi, rendendo non solo possibile l'uso della cosa a ciascun condomino, ma rendendolo ugualmente comodo come nello stato di indivisione.
11.3. Nella specie, si osserva che la part. 293 è composta di un'area destinata a parcheggio e di un'area agricola.
L'area destinata a parcheggio aveva questa destinazione da gran tempo – come attestato dal fatto che già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado con delibere condominiali era stato regolato l'uso dell'area per parcheggiare, e comunque non contestato.
Con la divisione, l'area rimane destinata a parcheggio;
l'uso che di tale area veniva fatto in precedenza rimane identico e non viene limitato o ridotto in alcun modo, in forza della circostanza che per ciascun condomino venga individuato un posto auto specifico. Prima della domanda di scioglimento della comunione lo spazio era occupato sempre per parcheggiare, per cui era necessario uno spazio di manovra da lasciare libero e gli spazi ove parcheggiare erano i medesimi individuati dal CTU per i singoli posti auto da assegnare.
In sintesi, l'uso che dell'area a parcheggio veniva fatto prima della divisione è il medesimo che verrà fatto dopo l'assegnazione a ciascuno dei condomini di un posto auto specifico:
l'unica differenza sarà che ciascuno saprà quale è il suo esclusivo posto auto.
Deve dunque escludersi che non si possa provvedere alla divisione dell'area a parcheggio in forza del divieto imposto dall'art. 1119 c.c.
11.4. Per la individuazione dei posti auto non può estendersi l'area a parcheggio all'area agricola.
Nella specie, infatti, è stato chiesto lo scioglimento della comunione della part. 293, di proprietà , alla luce dello stato dei luoghi;
nè in sede di scioglimento di CP_21
comunione può mutarsi la destinazione delle due parti della particella 293, al fine di estendere l'area a parcheggio. Così facendo, si riconoscerebbe che l'area a parcheggio non può essere comodamente divisa, mentre, come detto, se era utilizzabile (e utilizzata) per parcheggiare prima della introduzione del giudizio divisorio, la stessa area può esserlo anche una volta proceduto alla assegnazione di singoli posti auto.
11.5. La evidenziata circostanza che gli stalli disegnati dal CTU e assegnati dal tribunale siano di dimensioni ridotte rispetto a quelle necessarie per poter comodamente parcheggiare senza eccessivi sforzi di manovra non rende indivisibile l'area a parcheggio.
Ancora una volta va osservato che prima della istanza di divisione, proprio l'area in questione era utilizzata per parcheggiare e senza che vi fossero contestazioni in merito alla estensione dell'area.
Allora, se era possibile parcheggiare in precedenza – tenendo conto della presenza della rampa di accesso e della necessaria zona di manovra – quando ciascuno dei condomini sceglieva liberamente il luogo ove parcheggiare, ugualmente deve essere possibile parcheggiare a seguito della assegnazione di specifici posti auto a ciascun condomino.
11.6. Va aggiunto che la necessità di procedere a manovra di retromarcia per parcheggiare non costituisce un elemento che rende non divisibile l'area, rendendo la necessità della manovra in questione solo più complicato il parcheggio, ma non impossibile. Per altro, si ripete, le stesse difficoltà si presentavano anche quando l'area non era divisa, atteso che non è contestato che dell'area facessero già uso tutti i condomini di . CP_9 11.7. Deve dunque confermarsi la divisibilità dell'area a parcheggio e anche la divisibilità – per altro, non contestata – dell'area agricola agrumeto, entrambe costituenti la part. 293.
Di conseguenza, va rigettata la domanda di attribuzione dell'intera area, formulata ex art. 720 cpc da . Parte_1
12. La sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale elaborato dal CTU, riportato in motivazione alle pagg. 7 e 8
e rappresentato nel prospetto grafico di cui alla Tav. 4 dell'allegato 3 alla perizia;
nella parte in cui ha assegnato, quanto alla zona agrumeto:
21,52 mq a;
Parte_1
10,02 mq a;
CP_4
6,17 mq ad RT
16,58 mq a;
CP_8
40,71 mq a e;
Persona_2 Controparte_5
quanto alla zona di parcheggio:
16,81 mq a;
Parte_1
7,83 mq a;
CP_4
4,83 mq a RT
12,95 mq a;
CP_8
31,81 mq a e . Persona_2 Controparte_5
Vanno anche confermati i conguagli, come stabiliti dal tribunale.
13. contesta l'erroneità della compensazione delle spese di lite tra Persona_2
ed i convenuti , , , Persona_2 Parte_1 CP_3 CP_4 CP_8
e nonché la condanna al pagamento delle spese di primo grado in favore di RT
. Controparte_5
Assume che il tribunale ha errato nel ritenere che la delibera del 4.4.2009 sia stata annullata per motivi diversi da quelli evidenziati da . Persona_2
Invero questi contestò la validità della delibera anche per omessa convocazione di tutti i soggetti legittimati a partecipare alla assemblea.
Inoltre, il Tribunale aveva pronunciato una condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ingiustamente, avendo comunque chiesto CP_5 Persona_2
l'accertamento degli effettivi titolari del diritto di comproprietà. Tutte le censure sono infondate.
13.1. ha chiesto l'annullamento della delibera del 4.4.2009 sul presupposto Persona_2
che la part. 293 fosse di proprietà comune solo a quattro titolari e che non fosse un bene condominiale. Per cui eccepiva che non erano stati convocati tutti i comunisti e non che non fossero stati convocati tutti i condomini.
Il tribunale ha accertato la natura condominiale della part. 293, riconoscendo dunque infondato l'assunto fondativo della domanda di annullamento della delibera del 4.4.2009 avanzata da . Dato che anche gli altri convenuti, diversi dalla Persona_2 CP_5
avevano sostenuto la natura comune (e non condominiale) della part. 293, può ritenersi giustificata la compensazione delle spese tra e gli altri convenuti – diversi Persona_2
dalla CP_5
13.2. Quanto ai rapporti tra e , va osservato che Persona_2 Controparte_5 [...]
ha sì chiesto lo scioglimento della comunione, ma di una comunione che egli aveva Per_2
limitato a quattro soli titolari, escludendo i condomini di . CP_9
chiese lo scioglimento della proprietà condominiale, da riconoscere Controparte_5
gravante sulla part. 293.
Pertanto, l'accoglimento della domanda formulata dalla a comportato il rigetto della CP_5 domanda divisoria formulata da , in quanto quest'ultima era incompatibile con Persona_2
la prima.
13.3. Che poi la abbia chiesto, in caso di accoglimento della sua domanda di CP_5
divisione, che le spese gravassero sulla massa è del tutto irrilevante, atteso che spetta al giudice decidere, motivando, come distribuire tra le parti l'onere delle spese di lite, senza che in questo adempimento sia vincolato dalla richiesta delle parti.
14. ed chiedono che le spese del giudizio possessorio gravino, CP_4 CP_3
in solido, anche sugli altri convenuti che aderirono alla domanda.
La domanda va rigettata in quanto inammissibile, oltre che infondata.
14.1. Preliminarmente, gli appellanti non hanno chiarito quali sono gli altri convenuti che hanno aderito alla loro domanda possessoria. Né tale dato emerge dalle conclusioni rassegante dalle altre parti in primo grado. 14.2. Va, poi, osservato che ed sono gli unici che hanno partecipato CP_3 CP_4
al giudizio possessorio, insieme, ovviamente, a e , Controparte_5 CP_12
convenute dai primi. Anche se vi è stata una adesione di altri soggetti - parti nel giudizio di scioglimento della comunione – alle tesi di ed , ciò non comporta che CP_4 CP_3
questi siano divenuti parti del giudizio possessorio.
Pertanto, atteso il rigetto della domanda possessoria, ed sono gli unici CP_3 CP_4
a dovere sostenere le spese.
Alla fine, correttamente il tribunale ha posto le spese del giudizio possessorio a carico di ed . CP_4 CP_3
15. e – quali eredi di -, , Controparte_6 Persona_26 Persona_2 Parte_1
la e devono essere condannati, in solido, al Controparte_1 CP_4 CP_3
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , secondo Controparte_5
soccombenza, ex art. 91 cpc.
15.1. La liquidazione delle spese deve avvenire secondo i parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m.147/2022.
15.2. Il valore della controversia deve ritenersi indeterminabile.
Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, cpc il valore delle cause per divisione è determinato in base al valore della massa attiva da dividersi.
Nella specie, non si ha agli atti una valutazione commerciale dell'intera particella 293.
Pertanto, deve concludersi he il valore della causa sia indeterminabile.
15.3. Ai sensi dell'art 5, comma 6, del d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione dei compensi, vanno ritenuto di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione dell'oggetto e della complessità della causa.
Nella specie, in considerazione dell'oggetto, nonchè del tenore delle questioni decise, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzai alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 15.4. Per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi. Pertanto, va liquidata la somma di euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
16. e - quali eredi di – devono pagare Parte_3 CP_7 Persona_2
le spese in favore del difensore antistatario di e e del Parte_1 Controparte_1
difensore antistatario di e , atteso il rigetto del motivo di appello CP_3 CP_4
relativo alla compensazione delle spese in primo grado.
16.1. si doleva della compensazione delle spese relativamente alla sua Persona_2
impugnazione della delibera del 4.4.2009.
16.2. Ove in primo grado il tribunale avesse liquidato le spese secondo soccombenza, in favore di , avrebbe dovuto valutare il valore della controversia. Persona_2
Tale valore sarebbe stato indeterminabile, atteso che l'oggetto della domanda era l'impugnazione di una delibera avente ad oggetto la regolazione dell'uso dell'area a parcheggio.
Dunque, il tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tabella dettata per i giudizi di valore indeterminabile.
Ai sensi del richiamato art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, il valore avrebbe potuto essere compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Pertanto, applicando i compensi medi, ridotti del 50%, si sarebbe dovuto liquidare il compenso di euro 2.538,50.
16.3. Tale è il valore della causa in sede di impugnazione - secondo il criterio del disputatum
- avendo chiesto la condanna degli altri convenuti al pagamento delle spese Persona_2
liquidabili secondo soccombenza in primo grado.
16.4. Visto il valore della controversia, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro
2.600,00.
16.5. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 16.6. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
17. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di tutti gli appellanti ( e e massa;
eredi Parte_1 Controparte_1 CP_4 CP_3
di ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Persona_2
per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di PO, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta gli appelli principali promossi da e (r.g. 1162/2020) Parte_1 Controparte_1
e da (r.g. 143872020), nonché gli appelli incidentali promossi da Persona_2 CP_4
e ;
[...] CP_3
b) condanna , , Parte_1 Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_6
e – queste due ultime, quali eredi di – al
[...] CP_7 Persona_2
pagamento in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_5
in euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa;
c) condanna e – quali eredi di – al Controparte_6 CP_7 Persona_2
pagamento, in favore del difensore antistatario di e delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) condanna e – quali eredi di – al Controparte_6 CP_7 Persona_2
pagamento, in favore del difensore antistatario di e , delle CP_3 CP_4
spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
e) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti e e Parte_1 Controparte_1 CP_4
; e – quali eredi di -, CP_3 Controparte_6 CP_7 Persona_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1162 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 società già per effetto dell'atto di fusione del 6 ottobre 2021 Controparte_1 RT
per notaio dr. n. rep. 11315 n. racc. 8553 e del successivo atto di Persona_1
scissione parziale del 30 dicembre 2021 per il medesimo notaio dr. n. rep Persona_1
11609 n. racc. 8762, con sede legale in PO, Centro Direzionale, Isola E/2, scala B (C.F., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di PO e P.I.: R.E.A. P.IVA_1
), difesi dall'avv. Daniele Acampora, giusta procura in atti P.IVA_2
Appellanti
E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 CP_4
), difesi dall'avv. Renato D'Isa, giusta procura in atti C.F._3
Appellati e appellanti incidentali
E (C.F. ), difesa dall'avv. NE SA, giusta procura Controparte_5 C.F._4
in atti
Appellata
E
(C.F. e (C.F. Controparte_6 CodiceFiscale_5 CP_7 C.F._6
– quali eredi di – difese dall'avv. Giuseppe Di Casola, giusta procura
[...] Persona_2
in atti
Appellate
E
e CP_8 Controparte_9
Appellati contumaci e nel giudizio riunito iscritto al numero 1438 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. e (C.F. Controparte_6 CodiceFiscale_5 CP_7 C.F._6
– quali eredi di – difese dall'avv. Giuseppe Di Casola, giusta procura
[...] Persona_2
in atti
Appellanti
E
(C.F. ), difesa dall'avv. NE SA, giusta procura Controparte_5 C.F._4
in atti
Appellata
E
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 CP_4
), difesi dall'avv. Renato D'Isa, giusta procura in atti C.F._3
Appellati e appellanti incidentali E
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società e Controparte_1 CP_8 Controparte_9
Appellanti contumaci
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 28 aprile - 4 maggio 2009, Persona_2
deduceva:
- di essere comproprietario, per la quota pari al 28,20% di una superficie di terreno ubicata nel Comune di Piano di Sorrento con ingresso dal vico III Bagnulo identificata in Catasto al foglio 3 p.lla 293 di circa mq. 330, in virtù della successione mortis causa del nonno paterno apertasi il 17 agosto 1936 e della successione paterna apertasi l'8 Persona_3
dicembre 1968;
- che detta zona di terreno era originariamente ricompresa nella maggiore consistenza della p.lla 64 dello stesso foglio di mappa, da cui è stata distaccata a seguito dell'atto di divisione intercorso tra i germani NE, , e in data 12 ottobre 1984; CP_3 Per_3 Persona_2
- che tale superficie, al momento della proposizione del giudizio, era di fatto suddivisa tra un'area destinata a rampa d'ingresso dalla pubblica strada, un'area destinata a parcheggio per autovetture e motocicli, con relativo spazio di manovra, ed una restante parte destinata ad uso agricolo;
- che i comproprietari della zona di terreno in questione erano gli originari condividenti del citato atto di divisione del 1984 con la sola eccezione di , la cui quota era Persona_3
posseduta dalla RT
- che la riunione assembleare del 4 aprile 2009, convocata da per discutere Parte_1 circa l'approvazione dell'allegato progetto di regolamentazione transitoria dell'utilizzo dell'area di parcheggio secondo turnazione periodica, era affetta da insanabile nullità;
- che tale nullità sarebbe derivata dall'irregolare costituzione della RT dall'inesistente e del tutto irrilevante costituzione di , quale delegato del figlio CP_3
, e dalla violazione dell'art. 1105, comma 3, c.c., per non essere stati informati CP_4
della riunione tutti gli effettivi partecipanti alla comunione e per avervi di contro partecipato soggetti che, secondo quanto risultante dai Pubblici Registri Immobiliari, non ne avrebbero avuto alcun diritto;
- che, in particolare, non avrebbe avuto alcun diritto sulla predetta superficie, Parte_1 per essere quest'ultima appartenente al suo genitore e dante causa, SA NE;
- che, di contro, , pur risultando comproprietario del predetto bene in virtù CP_8 dell'acquisto fattone con atto per notar del 12 marzo 1990 da , Persona_4 Persona_3 non sarebbe stato convocato all'assemblea.
Concludeva per l'annullamento del deliberato del 4 aprile 2009, nonché per l'accertamento dell'effettiva titolarità del diritto di comproprietà sull'area in questione in capo ai soggetti risultanti dall'istruttoria processuale ed il conseguente scioglimento della comunione esistente, con esclusione della superficie necessaria da destinarsi a rampa d'ingresso e spazio di manovra, e con assegnazione all'attore di una quota di superficie in proprietà esclusiva, pari alla quota di sua comproprietà, sia nella zona destinata a parcheggio sia nella zona ancora destinata ad uso agricolo.
2. Si costituivano – in proprio e quale l.r. della –, Parte_1 RT CP_8
e – in proprio e quale procuratore generale del figlio -
[...] CP_3 CP_4
e chiedevano di:
1) rigettare l'impugnazione proposta da avverso la delibera adottata Persona_2 dall'assemblea dei comproprietari il 4 aprile 2009, siccome inammissibile ed infondata;
2) accertarsi e dichiararsi il diritto alla divisione di cui sono titolari i comparenti tutti e per l'effetto, in caso di non comoda divisibilità della particella 293 del foglio 3, assegnarsi ex art. 720 c.c. a quelli tra i comparenti che ne hanno diritto congiuntamente la stessa area per l'intero con addebito a loro carico dell'eccedenza;
3) in subordine, nell'ipotesi di accertata comoda divisibilità, procedersi alla formazione di un progetto divisionale che, a norma degli artt. 718 e 727 c.c., preveda la formazione di un numero di quote pari a quella dei condividenti sia per quanto concerne le aree di parcheggio sia per le aree già destinate a verde deducendo quelle da destinarsi al varco d'accesso ed alla manovra;
4) in via riconvenzionale condizionata il IG , ove mai CP_8
la convenuta nel costituirsi in giudizio dovesse accampare pretese in ordine Controparte_5 alla comproprietà, alla comunanza d'uso o al compossesso della particella 293 del foglio 3, formula analoga domanda nei confronti di tutte le altre parti in causa volta all'accertamento in proprio favore dei medesimi proporzionali diritti di comproprietà o del compossesso vantato dalla sull'area per cui è causa;
Controparte_5
5) ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di PO di annotare le variazioni conseguenti alle variazioni della titolarità immobiliare conseguenti alle statuizioni dell'emananda sentenza con esonero da qualsivoglia responsabilità;
6) condannarsi l'attore alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa oltre epa, iva e rimborso spese generali in relazione al giudizio di impugnazione della delibera del 4 aprile 2009;
7) in caso di rigetto della domanda riconvenzionale eventualmente spiegata dalla IGa
n relazione alla presunta comproprietà o al presunto compossesso dell'area Controparte_5
in questione condannarsi la stessa alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa oltre epa, iva e rimborso spese generali in relazione al giudizio di divisione;
8) in caso di mancata proposizione di domande riconvenzionali da parte della IGa
n relazione alla presunta comproprietà o al presunto compossesso dell'area Controparte_5
in questione porsi le spese relative al giudizio di scioglimento della comunione a carico della massa secondo le rispettive quote.
3. Si costituiva . Controparte_5
Deduceva: di essere condomina del CP_9 CP_9
di essere titolare (quale unico avente causa a titolo universale di , deceduto Persona_3
il 30 dicembre 2003) di 236,50 millesimi, in virtù della esclusiva proprietà delle unità immobiliari al secondo piano dello stabile condominiale, contraddistinte in catasto dai numeri
80 sub. 5 ed 80 sub. 7; che l'attore era titolare di numero 192,00 millesimi, in virtù della proprietà esclusiva dell'unità immobiliare contraddistinta in catasto dal numero 80 sub. 4, a lui derivata dalla successione mortis causa del nonno e del padre NE SA. Restanti condomini di Persona_3
, sempre in virtù delle predette successioni mortis causa e dei successivi atti CP_9
dispositivi e divisionali, erano: (i) (con 226,50 millesimi, per l'unità 80 sub.3); Parte_1
(ii) (con 192,00 millesimi, per l'unità 80 sub.6); (iii) (con 105,00 CP_8 CP_4
millesimi, per l'unità 80 sub.1 su cui grava l'usufrutto vitalizio a favore di , CP_3 procuratore anche del di lui figlio nella riunione della “comunione” qui impugnata); (iv)
(con 65,00 millesimi per l'unità 80 sub.2); CP_2 CP_2 che l'amministrazione del era affidata al dott. , Controparte_9 Persona_5
con studio in Piano di Sorrento alla via Terza Traversa San Michele n.3, che era subentrato nel possesso, nella gestione ed amministrazione dell'area parcheggio contraddistinta in catasto dalla particella 293 derivata dall'originaria particella 64, in modo indiscusso e come da sempre rientrante nei compiti dell'amministratore del nell'ultimo decennio e/o CP_9
ventennio anteriore al 31 gennaio 2009, data ultima in cui si era discusso in assemblea di della regolamentazione transitoria e/o definitiva dell'area in questione;
CP_9
che parte dei condomini del (istante ), avevano Controparte_9 Parte_1
convocato e tenuto per la prima volta e dopo più di venticinque anni dalla divisione del 1984, una singolare “riunione della comunione esterna” sulla predetta area, il 4 aprile 2009 (subito dopo la riunione assembleare del 31 gennaio 2009, dove non era stato possibile trovare un accordo in sede di assemblea di Condominio circa l'utilizzo dell'area) - in totale assenza delle condizioni di legge ed in spregio della consolidata prassi condominiale -, avente ad oggetto “l'approvazione dell'allegato progetto di regolamentazione transitoria dell'utilizzo dell'area parcheggio pavimentata secondo turnazione”, area comune contraddistinta dalla particella numero 293 e dell'estensione di circa 330 mq;
ciò aveva comportato la lesione dei diritti soggettivi in capo al ed ai condomini di esclusi CP_9 CP_9 CP_9
dalla riunione (in particolare, e ); Controparte_5 CP_8 che: (i) l'intero fabbricato denominato “ ” e le relative aree pertinenziali era CP_9
addivenuto ai germani NE, , e in virtù dei seguenti titoli: CP_3 Per_3 Persona_2
A) successione mortis causa del nonno deceduto il 17 agosto 1936; B) Persona_3
successione mortis causa del genitore NE SA, deceduto l'8 dicembre 1968 (cui ha rinunziato); C) atto di donazione tra ed il defunto Persona_3 CP_10 Per_3
del 26 ottobre 1978; (ii) a fronte di tali diversi titoli (recte: plurime masse), il 12 ottobre
[...]
1984 si era proceduto concordemente ad un'unica divisione dei beni sull'intera consistenza dello stabile denominato “ ” e relative aree confinanti, in base ai vari titoli citati, CP_9
giusta atto di divisione autenticato nelle firme dal notaio , derogante, sotto Persona_6
diversi profili, alla precedente divisione per notaio del 1953 (ridefinizione Persona_7
delle parti comuni, tra cui la proprietà comune della scala principale sino al secondo piano, la cappella comune al piano terra, l'area parcheggio sulla p.lla 293, etc..) e redatto sulla base di un preliminare di accordo steso a cura dell'avv. Renato Mensitieri;
(iii) nella citata scrittura privata di divisione autenticata nelle sottoscrizioni, circa l'area comune destinata a parcheggio si legge all'art. 4: “Ciascuna attribuzione è fatta ed accettata …, nello stato di fatto in cui i beni si trovano e segue con ogni accessorio e pertinenza e con la proporzionale quota di condominio e/o comunione (cui i beni compresi nelle attribuzioni hanno diritto con i beni siti al secondo piano del fabbricato per abitazione, e ciò anche in deroga a quanto regolamentato e stabilito al riguardo con l'atto di divisione notar Persona_7
30/12/1953) ...all'estensione di terreno di cui are 03.30 distaccata in mappa con la particella derivata 293 dalla maggior consistenza della particella 64 del foglio 3 .....”; al successivo
Art. 5 della stessa scrittura di divisione si aggiungeva poi: “2) il terreno di are 03.30 identificato in catasto con la particella derivata 293 (ex 64b) del foglio 3 viene destinato a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime della costruenda casa del custode la cui superficie non dovrà superare mq 80, previo ottenimento della prescritta concessione amministrativa. …”. In precedenza e nel preliminare di accordo che precedeva la divisione, sempre circa l'area parcheggio in questione, si leggeva: “2) Parti e servizi condominiali...2/a
L'area compresa tra il pollaio e il Vico 3° Bagnulo e sui lati maggiori tra il Viale carrabile di accesso e al muretto delimitante in cosiddetto giardino di “ è destinata a Persona_8 parcheggio comune e a costruzione della casa del custode, … 2/b tutte le altre parti non comprese nelle quattro quote come identificate e descritte al n.1, restano condominiali, in particolare restano condominiali a tutti i cespiti di singola proprietà compresi nel complesso in oggetto tutte le parti condominiali come innanzi indicato e partecipano ad esse indistintamente tutti i cespiti di proprietà singola senza distinzione alcuna neppure tra primo piano e secondo piano del fabbricato. Si precisa, pertanto,.. che partecipano al condominio tutti i cespiti di singola proprietà, sia quelli tali per effetto della divisione in questione sia quelli ubicati al secondo piano del fabbricato.”; che all'avv. Renato Mensitieri fu affidato il mandato unanime e rato di redigere un regolamento di condominio avente ad oggetto anche l'area parcheggio oggetto di causa, mandato compiuto puntualmente mercé l'invio e la ricezione senza eccezioni sul regolamento predisposto, per quello che interessa del tutto significativo: “Cose Comuni
Articolo 3 formano oggetto di proprietà comune ed indivisibile di tutti i condomini dell'intero complesso edilizio, tutte le opere, le installazione ed i manufatti che sono destinati, o comunque indispensabili al godimento ed alla conservazione del complesso stesso, ed in particolare: a) il suolo su cui sorge l'intero complesso edilizio, inclusa l'apposita area sulla quale sono delimitati un congruo numero di posti macchina...”. (iv) Sulla base della divisione autenticata nelle firme dal notaio del 1984, la particella 293 veniva Persona_6
accatastata in ditta NE SA, , e in quattro CP_3 Persona_3 Persona_2 quote uguali (¼ per ciascun condividente), senza che mai alcuno per oltre “venticinque anni” opponesse nulla;
(v) nel 1990 , , già titolare di ¼ in piena proprietà dell'area, Persona_3 aveva provveduto a cedere ai germani e due delle quattro unità CP_8 Parte_1
immobiliari di Sua proprietà (e cioè l'unità al piano terra in catasto p.lla 80 sub.2 e quella al secondo-terzo piano in catasto p.lla 80 sub. 6) con i proporzionali diritti sull'area; (vi) di proprietà di sino alla sua morte restavano le altre due unità immobiliari, Persona_3
medio tempore possedute da NE SA (in virtù di titolo poi dichiarato nullo con provvedimento della Suprema Corte), contraddistinte dalle particelle 80 sub. 5 ed 80 sub.7, con tutti i relativi diritti anche sulla predetta area e giusta l'atto di divisione del 1984 sopra citato. (vii) dell'area parcheggio si era sempre occupato (recte: era stato sempre nel possesso di fatto e di diritto per conto dei condomini di ), per oltre “venticinque CP_9 anni” e senza che mai alcuno opponesse nulla in contrario, il in Controparte_11
persona del suo amministratore p.t., che di volta in volta aveva provveduto a compiere gli atti utili ed a ripartire ai condomini tutti (tra cui anche il defunto ed oggi Persona_3
le spese di manutenzione, illuminazione e fiscali gravanti su detta area;
Controparte_5 proprio, nel corso dell'anno 2008, in assemblea i condomini tutti avevano concordemente commissionato ad un tecnico di loro fiducia (nella specie l'ing. ) l'incarico di Persona_9
redigere un progetto di parcheggio interrato in gran parte a svilupparsi al di sotto dell'area in questione, con riparto di spese (nella specie per euro 2.500,00) tra tutti i condomini;
aveva puntualmente adempiuto alla richiesta di pagamento inoltrata Controparte_5
dall'amministratore di a seguito del concorde riparto Controparte_11
assembleare; che la delibera del 4 marzo 2009 era nulla o, in ogni caso, annullabile – non essendo stati convocati tutti i soggetti legittimati proprietari;
che l'area a parcheggio sulla p.lla 293, del foglio 3, in Comune Piano di Sorrento, apparteneva al ed ai suoi condomini tutti, secondo le quote Controparte_11
millesimali derivanti dalla scrittura privata del 15 ottobre 1984 e cioè, a: per 236,5 millesimi, in ragione della proprietà degli immobili in catasto al Controparte_5
foglio 2 p.lle 80 sub 5 ed 80 sub 7;
per 192,00 millesimi, in ragione della proprietà dell'immobile in catasto al Persona_2
foglio 2 p.lla 80 sub 4;
per 226,50 millesimi, per l'unità 80 sub.3; Parte_1
per 192,00 millesimi, per l'unità 80 sub.6; CP_8
per 105,00 millesimi, per l'unità 80 sub.1; CP_4
per 65,00 millesimi per l'unità 80 sub.2. CP_2 CP_2
Chiedeva di: -accertare e dichiarare la titolarità della proprietà dell'area in catasto contraddistinta dalla particella numero 293 adiacente al fabbricato condominiale, in favore del Controparte_11 in persona dell'amministratore p.t. e dei suoi condomini tutti, anche a titolo di
[...]
usucapione e mercé il possesso decennale e/o ultraventennale anteriore al 31 gennaio 2009 dell'amministratore p.t. del predetto ente per conto dei condomini tutti;
- comunque sempre in via riconvenzionale accertare il diritto di comproprietà sull'area per cui è lite della IG.ra mercé l'usucapione maturata in favore del Condominio Controparte_5
e dei suoi condomini tutti, ovvero in via subordinata in virtù dei titoli suoi di proprietà e degli accordi stipulati dal suo dante causa IG. con i suoi germani NE, Persona_3 CP_3
e e aventi causa;
Per_2
- in ogni caso ed all'esito, procedersi allo scioglimento della comunione sulla predetta area così come verrà accertata, sulla base di un progetto divisionale che preveda l'assegnazione di una quota a stralcio alla convenuta sia dell'area pavimentata che Controparte_5
dell'area ancora oggi ad uso agricolo;
- ordinarsi al conservatore della Provincia di PO di emendare le variazioni di intestazione sulla base della emananda sentenza;
- porre le spese di annullamento dell'assemblea a carico dei soggetti votanti a favore, quelle del giudizio di accertamento e divisione a carico della massa divisionale pro quota.
4. Non si costituiva il condominio . CP_9
5. Con memoria ex art. 183 – 6° co – c.p.c., primo termine, chiedeva: Persona_2
“A modifica delle domande e conclusioni rassegnate con l'atto di citazione – in via ulteriormente subordinata – in caso di accertata indivisibilità fra tutti i condividenti in funzione delle loro quote di comproprietà del cespite e nell'ipotesi, inoltre, che venga riconosciuto il diritto della IGa a far parte della comunione avente ad oggetto la Controparte_5
predetta particella iscritta in catasto nel Comune di Piano di Sorrento ed identificata al fol. 3
n. 293 di mq. 330, il IG , rinunziando alla domanda di divisione nei Persona_2
confronti della sola IGa e dichiarando di non voler sciogliere nei suoi soli Controparte_5 confronti, la comunione, chiede che il cespite sia diviso in due quote – da determinarsi secondo i rispettivi diritti di proprietà – ma da assegnarsi ai convenuti NE SA, CP_3
, e (sempre che la loro domanda sul
[...] CP_8 Parte_1 RT punto sia ritenuta ammissibile) e l'altra da assegnarsi congiuntamente ai IGi CP_5
”.
[...] Persona_2
6. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, formulava la Controparte_5
medesima nuova domanda già avanza da . Persona_2
7. Si costituiva , quale procuratore generale di . CP_3 CP_4
8. In data 14.1.2019, , in proprio e quale procuratore di , CP_3 CP_4
proponeva ricorso possessorio e chiedeva di ordinare a e alla figlia di Controparte_5 questa, , la reintegra nel possesso dell'area parcheggio, occupata da una CP_12
Fiat Panda.
9. Con la sentenza n. 2113, pubblicata il 30 settembre 2019, il tribunale di Torre
AT annullava la delibera assembleare del 4.4.2009; dichiarava lo scioglimento della comunione immobiliare sull'area esterna al condominio , in parte adibita a CP_9
parcheggio autovetture;
dichiarava esecutivo il progetto divisionale elaborato dal ctu, rappresentato nel prospetto grafico di cui alla tav. 4 dell'allegato 3 della consulenza;
disponeva il pagamento dei seguenti conguagli in danaro: euro 3.457,50 a , da corrispondere a cura degli altri comunisti in proporzione Parte_1
alle quote di questi;
euro 3.540,50 da versare a cura di agli ALTRI comunisti in proporzione alle CP_4
quote di questi;
euro 5.235,00 da versare a cura di agli altri comunisti in proporzione alle quote RT
di questi;
euro 712,50 a , da corrispondere a cura degli altri comunisti in proporzione CP_8
alle quote di questi;
euro 4.605,00 a e , da corrispondere a cura degli altri Persona_2 Controparte_5
comunisti in proporzione alle quote di questi;
compensava le spese del giudizio tra , , , Persona_2 Parte_1 CP_3 CP_4
, e
[...] CP_8 RT
condannava e i convenuti , , , Persona_2 Parte_1 CP_3 CP_4
ed in solo, al pagamento delle spese in favore di CP_8 RT [...]
; CP_5 condannava al pagamento delle spese relative al processo possessorio CP_3
instaurato nel corso del giudizio, in favore di e . Controparte_5 CP_12
In motivazione deduceva: che era infondata l'eccezione di estinzione del giudizio, come da motivazione delle ordinanze del 22.2.2010 e del 21.12.2011; che dai titoli di provenienza e dagli accertamenti effettuati dal consulente d'ufficio risultava che “il bene da dividere è un accessorio e pertinenza, con destinazione di parcheggio comune, del fabbricato denominato “ ”, la cui quota di appartenenza degli aventi CP_9
diritto, è pari ai valori millesimali attribuiti alle singole proprietà costituenti, nella sua interezza, il fabbricato medesimo”; che tanto emergeva dall'atto di divisione per TA del 15.10.1984, con il Persona_6
quale i germani NE, , NO e , eredi di SA NE fu , CP_3 Persona_2 Per_3
“anche in deroga a quanto stabilito nel precedente atto di divisione per notar Persona_7
del 1953”, attribuivano natura di “accessorio e pertinenza o con la proporzionale
[...] quota di condominio e/o comunione …… all'estensione di terreno di are 03.30 distaccata in mappa con la particella derivata 293 dalla maggiore consistenza della particella 64 del foglio
3. … il terreno di are 03.30 identificato in catasto con la particella derivata 293 (ex 64/b) del foglio 3 viene destinato a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime della costruenda casa del custode la cui superficie coperta non dovrà superare mq.80, previo ottenimento della prescritta concessione amministrativa. … La partecipazione al CP_9
e/o ala comunione è pari a quote corrispondenti proporzionalmente ai mq. di superficie coperta di ogni singola proprietà” (cfr. artt. 4 e 5 del citato atto); che l'attore e i convenuti sostenevano, invece, che la predetta scrittura privata aveva Per_3 riguardato soltanto i beni rientranti nell'eredità dell'avv. NE SA deceduto nel 1968
(Quota A nell'atto di divisione per TA del 30.12.1953) e, Persona_10
dunque, avrebbe escluso il coerede (proprietario della quota B), in quanto Persona_3 questi, con atto notarile del 26.11.1969, aveva rinunciato all'eredità paterna;
che tale assunto non convinceva, sia perchè contrastava con la lettura del predetto atto dell'84 che aveva rideterminato - anche in deroga di quanto stabilito con il precedente atto di divisione per notar el '53 - nuove attribuzioni in favore dei germani SA NE, Per_7
, e , nonché riconosciuto tra le parti comuni dell'intero fabbricato Per_2 CP_3 Per_3 denominato “ ” anche l'area per cui si controverte, sia perché smentito dal CP_9 regolamento di condominio e dai verbali di assemblea condominiale dell'1.3.2008 e del
31.1.2009, laddove si attestava la partecipazione di tutti i condomini di e veniva CP_9 discussa, tra l'altro, l'approvazione del progetto del parcheggio interrato e la regolamentazione transitoria dell'utilizzo dell'area di parcheggio;
che a supporto della natura condominiale della predetta area, era stata prodotta in atti la sentenza 2184/2000, con la quale il Tribunale di Torre AT aveva annullato la delibera del condominio del 15.3.1997, impugnata da , nella parte CP_9 Persona_2 in cui, “al punto 7) dell'O.d.g. concernente “regolamentazione parcheggio”, nonostante il voto contrario dei sigg.ri e , approvava il riparto tra tutti i Persona_2 Persona_3
condomini dei costi sopportati da alcuni di essi per lavori di trasformazione di un piazzale adibito a parcheggio”; che conseguiva l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta
, al fine di sentir accertare l'appartenenza del bene in contesa a tutti i Controparte_5
condomini e comproprietari di;
CP_9
che ciò assorbiva la domanda subordinata, spiegata dalla predetta convenuta, ed implicava l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera assembleare del 4.4.2009, non essendovi prova in atti dell'avvenuta convocazione di tutti i condomini di;
CP_9
che, quanto alla domanda di scioglimento della comunione sul bene in questione (area di parcheggio e zona agricola), il c.t.u. aveva individuato la quota ideale di spettanza di ciascun condividente, secondo lo schema riportato in perizia alle pagg. 98 e ss. della relazione tecnica in atti ed alla quale questo Tribunale rimandava:
- (nato il [...]): totale di millesimi 226,50; Parte_1
- (nato il [...]): totale di millesimi 105,50; CP_4
- totale millesimi 65,00; CP_2
- : totale millesimi 174,50; CP_8
- : totale millesimi 192,00; Persona_2
- totale millesimi 236,50; Controparte_5
che il consulente aveva concluso per la piena divisibilità e commerciabilità del bene, con la sola destinazione di parcheggio comune;
che le generiche contestazioni formulate dai convenuti circa l'indivisibilità del bene, Per_3 determinata, a loro dire, da un probabile deprezzamento dell'immobile in questione per effetto della divisione, non trovavano conforto probatorio in atti, oltre ad essere smentite dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in seguito alle valutazioni dei tecnici di parte e come emergeva dal prospetto grafico riportato alla Tav. 4 dell'allegato 3 alla perizia in atti;
che le parti non avevano svolto alcuna contestazione alla stima dell'area di parcheggio che il consulente, tenuto conto del valore di mercato per la vendita di un posto auto all'aperto, aveva valutato in euro 750,00 al metro quadro;
che, tenuto conto delle quote ideali di ciascun comproprietario, si avevano le seguenti quote reali di spettanza:
1. zona agrumeto:
- = 21,52 m2; Parte_1
- = 10,02 m2; CP_4
- 6,17 m2; CP_2
- = 16,58 m2; CP_8
- e 40,71 m2. Persona_2 Controparte_5
2. zona di parcheggio:
- = 16,81 m2; Parte_1
- = 7,83 m2; CP_4
- 4,83 m2; CP_2
- = 12,95 mt;
CP_8
- e 31,81 m2; Persona_2 Controparte_5
che considerata la differenza tra le quote ideali e quelle effettivamente ricevute dai condividenti attraverso il progetto divisionale, si avevano i seguenti corrispettivi in denaro:
- deve incassare 3.457,50 euro dagli altri comunisti in proporzione alle Parte_1
loro quote;
- deve versare 3.540,50 euro agli altri comunisti in proporzione alle loro CP_4
quote;
- deve versare 5.235,00 euro agli altri comunisti in proporzione alle loro CP_2
quote;
- deve incassare 712,50 euro dagli altri comunisti in proporzione alle loro CP_8
quote;
- e devono incassare 4.605,00 euro dagli altri Persona_2 Controparte_5
comunisti in proporzione alle loro quote;
che quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera del 4.4.2009 per ragioni diverse da quelle rappresentate dall'attore, e l'adesione delle parti convenute allo scioglimento della comunione, costituivano motivo per compensare le spese di lite tra ed i convenuti , Persona_2 Parte_1
, , e mentre, l'accoglimento della CP_3 CP_4 CP_8 RT domanda riconvenzionale determinava la condanna dell'attore e dei predetti convenuti al pagamento delle spese processuali sopportate dalla convenuta;
Controparte_5
che le spese del giudizio possessorio, instaurato in corso di causa, seguivano la soccombenza ed erano poste a carico di . CP_3
10. – in proprio e quale l.r. della già - Parte_1 Controparte_1 RT
ha promosso appello (iscritto al n. di r.g. 1162/20).
Con una prima censura, lamenta l'erroneità della interpretazione dell'art. 4 dell'atto di divisione per notaio del 15 ottobre 1984 che ha condotto il tribunale a ritenere Per_6 condominiale l'area a parcheggio, individuata al foglio 3, part. 293.
Deduce che la divisione del 1984 aveva riguardato solo i beni facenti parte della quota A e non anche quelli della quota B, come determinate nella scrittura di divisione per notaio del 1953. Persona_7
Con un secondo motivo, lamenta l'erronea interpretazione della sentenza n. 2184/2000 del tribunale di Torre AT.
Deduce che la sentenza non decise in merito alla natura condominiale dell'area di parcheggio, ma annullò la delibera del 15 marzo 1997 in merito al punto 7) dell'o.d.g., con cui era stato riconosciuto al il rimborso dei costi per lavori non CP_9 CP_8 autorizzati dall'assemblea.
Con un terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha annullato la delibera del 4 aprile 2009 per omessa convocazione di tutti i condomini dell'edificio CP_9
[...]
Deduce che, una volta accertato che l'area parcheggio appartiene solo ai comproprietari della quota A, deve prendersi atto che tutti i titolari del diritto di comproprietà hanno partecipato alla assemblea del 4.4.2009.
Aggiunge che la sentenza impugnata è in contrasto con la sentenza n. 1377/2019 del tribunale di Torre AT, pronunciata tra le parti in giudizio, tranne e Controparte_5
– con cui è stata rigettata l'impugnazione, avanzata da , CP_8 Persona_2 avverso la delibera del 22 ottobre 2014, con cui era stato disciplinato l'uso turnario dell'area di parcheggio – come già aveva fatto la delibera del 4.4.2009.
Con un quarto motivo di doglianza, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la comoda divisibilità dell'area di parcheggio.
Deduce che il parcheggio non può essere diviso, in quanto gli stalli, come disegnati dal CTU, non raggiungono le dimensioni minime legali. Ripropone, ex art. 346 cpc, l'eccezione di tardività delle domande formulate con le memorie istruttorie da e . Persona_2 Controparte_5
Evidenzia di avere corrisposto a la somma di euro 4.654,00 in esecuzione Controparte_5
della sentenza di primo grado.
Chiede di:
1) Accogliersi l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'impugnazione della delibera e le domande tutte proposte da avverso il deliberato dell'assemblea Persona_2
dei comproprietari del 4 aprile 2009;
2) Accogliersi l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dalla IGa Controparte_5
3) Accogliersi l'appello e accertarsi e dichiararsi il diritto alla divisione di cui sono titolari gli appellanti e, per l'effetto, in caso di ritenuta non comoda divisibilità della particella 293 del foglio 3, assegnarsi ex art. 720 c.c. la stessa area per l'intero alla e al dr. RT
con addebito a loro carico dei conguagli per l'eccedenza. Parte_1
4) Accogliersi l'appello e condannare la IGa restituire agli appellanti la Controparte_5 somma complessiva di € 4.654,00 dalla stessa incassata in forza della sentenza oggetto di gravame;
5) Condannare gli appellati e alla refusione delle spese di Persona_2 Controparte_5
lite e dei compensi di difesa relativi al doppio grado di giudizio, oltre C.P.A., I.V.A, e rimborso spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
11. si costituisce nel giudizio e chiede il rigetto dell'appello promosso Persona_2
da e da nella parte in cui gli appellanti hanno richiesto con il III Parte_1 RT motivo accogliere “la domanda di annullamento della delibera per non aver convocato tutti i condomini del sostituendo alla predetta erronea statuizione Controparte_11 quella di rigetto della predetta domanda di annullamento”, nonchè nella parte in cui con il IV motivo di appello gli appellanti hanno chiesto “l'assegnazione al dr. ed alla società Parte_1 CP_2
[... appellanti che ne hanno fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 720 c.c. e che hanno la maggior quota di proprietà”.
12. Si costituiscono e e propongono appello incidentale. CP_3 CP_4
Con il primo motivo di gravame, contestano l'errato accertamento del diritto di comproprietà, quale conseguenza dell'errata interpretazione degli atti divisori del 1953 e del 1984. Deducono che sulla part. 293 non vi è alcun diritto di comproprietà di e CP_8 CP_13
, essendo la particella oggetto di causa di proprietà solo di ,
[...] Persona_2 CP_4
, e .
[...] RT Parte_1
Con il secondo motivo lamentano l'errato accertamento in merito alla condominialità della particella 293, conseguente all'errata interpretazione della sentenza n. 2184/2000 del
Tribunale di Torre AT - tardivamente depositata dalla convenuta IG.ra CP_5
, nonché dell'atto di divisione del Notaio del 15.10.1984 e dei
[...] Persona_11 verbali di assemblea condominiale dell'1.3.2008 e del 31.1.2009.
Nell'ipotesi di riproposizione, da parte della della domanda di usucapione, CP_5 deducono l'infondatezza di questa, per carenza di prova.
Con il terzo motivo eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini di e del Ministero CP_9
dei CP_14
Con il quarto motivo eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado per avere pronunciato sulla domanda di scioglimento della proprietà condominiale gravante sulla area da parcheggio, benché non avanzata.
Deducono che non è mai stata convocata l'assemblea al fine di procedere alla divisione del condominio, condizione per poter adire l'autorità giudiziaria. Ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., lo scioglimento del condominio o è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Con il quinto motivo deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della comunione su un bene condominiale non comodamente divisibile.
Con il sesto motivo, lamentano l'erroneità della sentenza del tribunale nella parte in cui ha annullato la delibera del 4.4.2009 per omessa convocazione di tutti i soggetti legittimati a partecipare.
Eccepiscono, inoltre, l'inutilità della pronuncia, atteso che, nel medesimo contesto è stato pronunciato lo scioglimento della comunione gravante sul bene.
Ripropongono, ex art. 346 cpc, le domande ed eccezione già spiegate in primo grado.
In particolare, ripropongono:
l'eccezione di inammissibilità delle domande nuove avanzate da con la Controparte_5
prima memoria istruttoria;
l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio. Sul punto ribadiscono quanto già dedotto con la comparsa conclusionale in primo grado: “ogni volta che il Giudice dispone l'integrazione del contradditorio senza indicare termine perentorio entro il quale la notifica deve essere eseguita, il termine deve individuarsi in quello indicato dall'art. 163 bis c.p.c. tenendo conto dell'udienza di rinvio e sempre che tale termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusto il disposto dell'art. 307 c.p.c. (Cass.
26401/2009 Cass. 26570/2000 Cass. 2431/2002 Cass 15686/2006 e Cass 15675/2005).
Nella specie: l'udienza fissata era quella del 6.12.2010 la notifica all'estero non è stata eseguita entro i 150 giorni prima di tale udienza;
l'attore non ha, per tanto ottemperato al disposto del giudice nel termine perentorio dei centocinquanta giorni antecedenti l'udienza del 6.12.2010. Se è così, come è così, l'ordinanza con la quale in corsa di causa il Giudice ha respinta la eccezione di estinzione del giudizio deve essere vanificata dal corretto riesame della eccezione”;
l'eccezione di nullità, rilevabile anche d'ufficio, in ordine allo scioglimento della comunione e/o condominio, in assenza delle produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva ai fini dell'ammissibilità della domanda, così come richiesto dal
G.I. con provvedimento del 3.1.2001, a cui le parti non hanno ottemperato in riferimento alla particella al foglio 3, p.lla 293, se non con una relazione depositata oltre i termini previsti ex art. 183, VI comma.
Con un ultimo motivo, lamentano l'erroneità del rigetto della domanda possessoria avanzata nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di e della figlia di questa. Controparte_5
In caso di accoglimento dell'appello incidentale, chiedono la riforma della parte della sentenza relativa all'accoglimento della possessoria, con la conseguenziale restituzione e la refusione delle spese.
Hanno chiesto di:
- riformare la sentenza per l'errato accertamento del diritto di comproprietà conseguente all'errata interpretazione dell'Atto per Notaio del 30.12.1953 e dell'atto di Persona_12
divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per lo effetto, accertare e Persona_11
dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, così suddivisa:
(usufrutto) ed (nuda proprietà) per 30,78 centesimi;
CP_3 CP_4
(piena proprietà) per 28,20 centesimi;
Persona_2 (piena proprietà) per 10,25 centesimi;
RT
(piena proprietà) 30,78 centesimi. Parte_1
- riformare la sentenza per l'errato accertamento in merito alla condominialità della particella oggetto di causa, conseguente all'errata interpretazione della Sentenza n. 2184/2000 del
Tribunale di Torre AT (tardivamente depositata dalla convenuta IG.ra CP_5
nonché dell'atto di divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per
[...] Persona_11
l'effetto, accertare e dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, come già indicata in precedenza;
- accertare la nullità della sentenza per il mancato contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ovvero i singoli condomini del e rimettere la Controparte_9
causa al primo Giudice;
- riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata accerta che la particella oggetto di causa ha natura condominiale, procedendo quindi per tale via allo scioglimento del condominio, senza che ciò fosse stato mai domandato da alcuna parte in causa, e per l'effetto, annullare la parte della sentenza con la quale è stata disposta la divisione del bene condominiale;
- riformare la parte di sentenza con cui il Giudice di primo Grado ha accertato la comoda divisibilità sull'unità immobiliare ubicata in Vico III Bagnulo, identificata in Catasto al foglio
3, p.lla 293, stante, invece, la modifica della destinazione dell'area per essere gli stalli non a norma regolamentare e per il conseguente ridotto spazio di manovra, e per lo effetto, accertare e dichiarare la non comoda divisibilità, dell'unità immobiliare ubicata in Vico III
Bagnulo, identificata in Catasto al foglio 3, p.lla 293 e di assegnare ai sensi dell'art. 720 c.c. tale particella agli odierni appellanti con addebito dell'eccedenza, oppure in subordine disporsi nuova CTU, affinchè provveda alla ridistribuzione degli spazi, tenendo conto degli spazi di manovra e dell'effettivo utilizzo che ogni singolo comproprietario potrà fare del bene assegnato in divisione;
- riformare la parte della sentenza con la quale è stata annullata la delibera del 4.4.2009;
- accogliere le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate e/o ritenute assorbite;
- conseguentemente, riformare la sentenza in riferimento all'azione possessoria, e per lo effetto, ripristinare lo stato di fatto e condannare alle spese per il giudizio possessorio, ed, in subordine, in ogni caso, ripartire la condanna alle spese del giudizio possessorio anche in danno delle parti convenute che hanno aderito alla domanda;
- condannare parte ritenuta soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti gradi di giudizio, da attribuirsi, con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica.
13. Si costituisce . Controparte_5
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Eccepisce la carenza di interesse in capo agli appellanti e la infondatezza dell'appello, per non avere essi provato l'esistenza di una comunione sull'area.
Contesta la fondatezza di tutti i motivi di appello.
Chiede di: rigettare in rito, ovvero nel merito, l'appello principale, come proposto da e Parte_1
perché inammissibile ed infondato, ovvero non provato, confermando la RT
sentenza n. 2113/2019 del Tribunale di Torre AT del 30 settembre 2019, anche sulla base dell'ordinanza nel sub procedimento possessorio r.g. 500438-1/2009 non gravata da alcuna delle parti (e perciò divenuta cosa giudicata), con vittoria di competenze, spese generali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, valutando il comportamento processuale degli appellanti e delle altre parti appellate (ove appellanti anche in via incidentale), a mente degli artt. 88, 92, 96 e 116 c.p.c.
14. ha promosso appello (iscritto al n. di r.g. 1438/2020). Persona_2
Con un primo motivo lamenta l'erronea individuazione dei proprietari dell'area parcheggio.
Deduce che con l'atto di divisione del 1984 si è disposto esclusivamente dei beni compresi nella quota A), come determinata nell'atto di divisione del 1953. Per cui, , Persona_3 avendo in seguito disposto di quanto a lui attribuito con l'atto divisorio del 1984 in favore di e – i quali, poi, avevano disposto in favore della e CP_8 Pt_1 Controparte_15 questa in favore della – non poteva avere trasmesso alcun diritto di RT comproprietà sull'area parcheggio a , sua avente causa mortis causa. Controparte_5
Con il secondo motivo lamenta l'erronea interpretazione dei titolo di provenienza.
Deduce che la sentenza n. 2184/2000 è stata tardivamente depositata dalla vale a CP_5 dire quando erano già spirati i termini di cui all'art. 183 cpc;
in ogni caso, la sentenza non di pronunciava in ordine al regime di proprietà del bene.
Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda della di riconoscimento della sua comproprietà sull'area a CP_5
parcheggio. Deduce che la on ha fornito alcuna prova della maturazione della usucapione. CP_5
Con il quarto motivo si duole della erroneità del progetto divisionale redatto dal CTU.
Deduce che gli stalli disegnati dal CTU hanno una superficie insufficiente per un comodo parcheggio e che non vi è un sufficiente spazio di manovra.
Con il quinto motivo, lamenta l'erroneità della regolazione delle spese.
Deduce di avere impugnato la delibera del 4.4.2009 anche per la mancata convocazione di tutti i soggetti legittimati;
per cui, non vi erano motivi per la compensazione delle spese.
Quanto alla condanna al pagamento delle spese in favore di , deduce di Controparte_5 avere chiesto anch'egli l'accertamento dei titolari del diritto di comproprietà sull'area parcheggio. Inoltre, la on aveva mai chiesto la condanna di al CP_5 Persona_2
pagamento delle spese.
Formula le seguenti conclusioni:
“1) In accoglimento del I motivo di impugnazione, si chiede che la Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, dichiari che i sigg.ri e non hanno CP_8 Controparte_5 alcun diritto di comproprietà sulla particella 293 foglio 3, oggetto di causa, e per l'effetto non hanno alcun diritto a partecipare alla divisione di tale cespite che andrà ripartito soltanto tra i comproprietari , e , per Persona_2 Controparte_16 CP_4 Parte_1
l'effetto vorrà la Corte di Appello convocare il CTU al fine di procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione che tenga conto soltanto dei suindicati partecipanti.
2) In accoglimento del secondo motivo di impugnazione voglia la Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare che sulla particella n.293 foglio 3 non vi è alcun diritto di condominialità da parte del , e per l'effetto dichiari che i sigg.ri Controparte_9
e non hanno alcun diritto di comproprietà sulla particella 293 CP_8 Controparte_5
foglio 3, oggetto di causa, e non hanno quindi alcun diritto a partecipare alla divisione di tale cespite che andrà ripartito soltanto tra i comproprietari , Persona_2 Controparte_16
e ; per l'effetto vorrà la Corte di Appello convocare il CTU al CP_4 Parte_1
fine di procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione che tenga conto soltanto dei suindicati partecipanti.
3) In accoglimento del terzo motivo di appello, voglia la Corte rigettare entrambe le domande riconvenzionali proposte dalla sig. ra tendenti al riconoscimento della Controparte_5 comproprietà sull'unità immobiliare oggetto del giudizio, per intervenuta usucapione;
4) In accoglimento del IV motivo di appello si chiede pertanto, in riforma della impugnata sentenza che il C.T.U. già nominato nel giudizio di primo grado, o in subordine che sia nominato un nuovo CTU, affinchè provveda al totale rifacimento dell'elaborato peritale alla luce di un nuovo e più preciso accertamento sui titolari del diritto di proprietà del bene oggetto di causa alla luce dei titoli di provenienza versati in atti, suddividendo la zona di cui
è causa esclusivamente tra le quatto quote rappresentate dai comproprietari documentali del bene e cioè: , , ed secondo Persona_2 Parte_1 CP_4 RT le loro quote di comproprietà, suddividendo l'area in stalli consentendo un facile accesso e lascino a disposizione una sufficiente area di manovra;
in via subordinata qualora sia ritenuta legittima la suddivisione della particella 293 foglio 3 tra i comproprietari indicati nella sentenza impugnata, proceda il CTU ad una modifica del progetto di divisione dell'area parcheggio e dell'area agricola tenendo conto di quanto dedotto suddividendo l'area in stalli consentendo un facile accesso e lascino a disposizione una sufficiente area di manovra.
5) In accoglimento del quinto motivo di appello, si chiede pertanto, in riforma della impugnata sentenza, che la Corte Appello revochi la condanna di al pagamento delle Persona_2 spese di lite nei confronti di e, in considerazione dell'accoglimento della Controparte_5
domanda di annullamento della delibera assembleare del 4/4/2009 disponga la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite del I e II grado di giudizio in favore dell'appellante”.
15. Si è costituita . Controparte_5
Eccepisce che tutte le domande formulate da , nell'atto di appello, sono Persona_2
nuove e confliggenti con quelle dallo stesso formulate in primo grado, laddove
[...]
aveva chiesto di unire la propria quota di comunione a quella di Per_2 Controparte_5
(sull'evidente presupposto logico giuridico-della certa contitolarità di quest'ultima, oggi inammissibilmente ed incredibilmente contestata con tutti i motivi di appello, con grave comportamento, valutabile ex art. 88, 92, 96 e 116 c.p.c., oltre come evidente inadempimento e/o non corretta esecuzione dei patti divisionali del 15 ottobre 1984 ex art. 1375 c.c., riservato danno in separata sede).
Eccepisce l'inammissibilità dei motivi e chiede il rigetto dell'appello, svolto quasi integralmente nei confronti della CP_5
Stante l'inammissibilità delle domande come formulate dall'appellante, eccepisce il giudicato in relazione alla sentenza gravata.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e per carenza di interesse in capo a – avendo questi ottenuto il richiesto annullamento della Persona_2
delibera del 4.4.2009.
Deduce l'infondatezza dei motivi di appello. Chiede di: rigettare in rito, ovvero nel merito, l'appello principale proposto da perché Persona_2
inammissibile ed infondato, ovvero non provato, con conferma della sentenza n. 2113/2019 del Tribunale di Torre AT del 30 settembre 2019, con vittoria di competenze, spese generali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, valutando il comportamento processuale di a mente degli artt. 88, 92, 96 e 116 c.p.c. Persona_2
16. Si costituiscono e . CP_3 CP_4
Ripropongono le deduzioni e l'appello incidentale già proposti nel giudizio r.g. 1162/2020.
Rassegnano le seguenti conclusioni:
-in accoglimento del motivo n. 1), da pag. 22, in adesione al motivo I) a pag. 11 ed al motivo n 1) a pag. 15 della presente comparsa degli atti d'appello rispettivamente “ ” e Per_2
“ ” si chiede la riforma della sentenza per l'errato accertamento del diritto di Pt_1 Per_3 comproprietà conseguente all'errata interpretazione dell'Atto per Notaio Persona_12 del 30.12.1953 e dell'atto di divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per Persona_11 lo effetto voglia, l'Ecc.ma Corte accertare e dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, così suddivisa:
(usufrutto) ed (nuda proprietà) per 30,78 centesimi;
CP_3 CP_4
(piena proprietà) per 28,20 centesimi;
Persona_2
(piena proprietà) per 10,25 centesimi;
RT
(piena proprietà) 30,78 centesimi. Parte_1
- in accoglimento del motivo n. 2) da pag. 28, in parte in adesione ai motivi n. II) e III) e n.
2) degli appelli già menzionati, si chiede la riforma della sentenza per l'errato accertamento in merito alla condominialità della particella oggetto di causa, conseguente all'errata interpretazione della Sentenza n. 2184/2000 del Tribunale di Torre AT
(tardivamente depositata dalla convenuta IG.ra , nonché dell'atto di Controparte_5 divisione del Notaio del 15.10.1984 e, per lo effetto voglia, l'Ecc.ma Persona_11
Corte accertare e dichiarare la comproprietà della particella 293 del Foglio 3 oggetto del presente giudizio, come già indicata in precedenza;
- ritenuti assorbenti, in ogni caso i motivi di cui in precedenza, e senza alcun riconoscimento all'accertamento contenuto in sentenza in ordine alla contitolarità del bene oggetto di causa, in accoglimento del motivo n. 3) da pag. 31, con impugnativa incidentale autonoma e non essendo tardiva la relativa eccezione e/o inammissibile, si eccepisce la nullità della sentenza per il mancato contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, ovvero i singoli condomini del , e per lo effetto Voglia l'Ecc.ma Corte, ex art. Controparte_9
351 c.p.c. rimettere la causa al primo Giudice.
- fermi i motivi di cui ai punti precedenti e senza che si voglia avallare l'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, in via incidentale autonoma, in accoglimento del motivo n. 4) da pag. 33, si chiede la riforma dell'impugnata sentenza, nella parte in cui è stata accerta che la particella oggetto di causa ha natura condominiale, procedendo quindi per tale via allo scioglimento del senza che ciò fosse stato mai domandato da CP_9 alcuna parte in causa, e per lo effetto voglia l'Ecc.ma Corte annullare la parte della sentenza con la quale è stata disposta la divisione del bene condominiale:
- unitamente ai motivi d'appello “ ” e “ ” SA rispettivamente n. IV) a pag. Per_2 Pt_1
13 e n. 4) a pag. 18 della presente comparsa, in accoglimento del motivo n. 5) da pag. 35 si chiede la riforma della parte di sentenza con cui il Giudice di primo Grado ha accertato la comoda divisibilità sull'unità immobiliare ubicata in Vico III Bagnulo, identificata in Catasto al foglio 3, p.lla 293, stante, invece, la modifica della destinazione dell'area per essere gli stalli non a norma regolamentare e per il conseguente ridotto spazio di manovra, e per lo effetto, voglia l'Ecc.ma Corte accertare e dichiarare la non comoda divisibilità, dell'unità immobiliare ubicata in Vico III Bagnulo, identificata in Catasto al foglio 3, p.lla 293 e di assegnare ai sensi dell'art. 720 c.c. tale particella agli odierni appellanti con addebito dell'eccedenza, oppure in subordine disporsi nuova CTU, affinchè provveda alla ridistribuzione degli spazi, tenendo conto degli spazi di manovra e dell'effettivo utilizzo che ogni singolo comproprietario potrà fare del bene assegnato in divisione;
- solo in adesione al motivo n. 3) dell'atto d'appello “ ”, a pag. 17 della Parte_1 presente comparsa ed in contestazione al motivo V) dell'appello “ ”, in Persona_2
accoglimento del motivo n. 6) da pag. 39, si chiede la riforma della parte della sentenza con la quale è stata annullata la delibera del 4.4.2009;
- in accoglimento del motivo n. 7) da pag. 41, in riforma della sentenza impugnata, si chiede l'accoglimento dell'eccezioni sollevate in primo grado non esaminate e/o ritenute assorbite;
- conseguentemente, si chiede, in accoglimento dell'appello incidentale autonomo del motivo n. 8) di cui alla lettera E), da pag. 45, la riforma della sentenza in riferimento all'azione possessoria, e per lo effetto, il ripristino dello stato di fatto già avanzato nella relativa domanda e la condanna alle spese per il giudizio possessorio, ed in subordine, in ogni caso, la condanna alle spese del giudizio possessorio ripartita, solidalmente, anche in danno delle parti convenute che hanno aderito alla domanda;
- infine, si chiede condannare parte ritenuta soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari a tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi al sottoscritto Avv. Renato D'Isa che se ne dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c. con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto.
17. Con ordinanza del 15.12.2020, il giudizio iscritto al n. di r.g. 1438/2020 è stato riunito al giudizio iscritto al n. di r.g. 1162/2020.
18. A seguito del decesso di , si sono costituite, in qualità di eredi, Persona_2
e , riportandosi a tutto quanto richiesto e dedotto dal dante Controparte_6 CP_7
causa.
19. Non si sono costituiti e il condominio . CP_8 CP_9
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di e del condominio . CP_8 CP_9
1.1.Nonostante nei confronti di questi si sia perfezionata la notifica degli atti di appello, essi non si sono costituiti.
2. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità degli appelli per violazione dell'art. 342 cpc, sollevata da CP_17
[...]
[...
. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. e hanno eccepito la non integrità del contraddittorio CP_4 CP_3
in primo grado.
L'eccezione è infondata.
3.1. Va affermata la legittimazione attiva in capo al singolo condomino per fare accertare la condominialità di un bene (v. Cass. 335/1970; 3507/1979; 5220/1980; 3862/1988;
5119/1994; 8546/1998; 25350/2009).
Nella specie, dunque, era pienamente legittimata a chiedere di accertare Controparte_5
che la part. 293 è un bene appartenente al condomino . CP_9
3.2 Il soggetto che lamenta la non integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ha l'onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice di rilevare d'ufficio la questione, sia pure a seguito di sollecitazione di parte (v. Cass.
5679/2020;25810/2013).
Nella specie, e non hanno indicato chi sarebbero i condomini non CP_3 CP_4
convenuti nel presente giudizio;
né tale dato emerge dagli atti. La a dedotto che i CP_5
condomini del sono: , , , Controparte_9 Parte_1 Persona_2 CP_8
, : dal verbale dell'assemblea del 31 gennaio CP_3 RT Controparte_5
2009 (prodotto in primo grado dalla v. doc. 3), emerge effettivamente che i soggetti CP_5 elencati sono titolari, nell'insieme, di tutti i millesimi del . Atteso che Controparte_9
tutti i soggetti indicati sono parti del presente giudizio, deve escludersi che il contraddittorio non sia stato esteso a tutti i condomini.
3.3. Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_18
va osservato che nel presente giudizio non si discute di alcuna alienazione
[...] dell'area a parcheggio, ma dell'accertamento della natura comune o condominiale dell'area.
Va ricordato che lo scioglimento giudiziale di comunione non è un atto di alienazione (v.
Cass. 26351/2017), ma è composta da una prima fase con natura dichiarativa, quella dedicata all'accertamento della comunione, e di una seconda fase esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune (v. Cass. 2951/2018; 21013/2011). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (v. Cass. 20645/2005).
Pertanto, in assenza di alcuna domanda di alienazione della part. 293, non era necessario che il Ministero fosse evocato in giudizio.
4. ed ripropongono, ex art. 346 cpc, l'eccezione di estinzione CP_4 CP_3
del giudizio di primo grado.
L'eccezione è inammissibile.
4.1. In primo luogo, va osservato che l'eccezione di estinzione del giudizio è stata espressamente rigettata dal tribunale in primo grado;
per cui, era necessario, a pena di inammissibilità, che gli appellanti e avanzassero specifico motivo di CP_3 CP_4
gravame e non si limitassero alla riproposizione, ex art. 346 cpc, della eccezione (v. tra tante, Cass. 25876/2024; 9505/2024).
4.2. Inoltre, gli appellanti non hanno minimamente criticato le motivazioni poste a fondamento del rigetto della eccezione di estinzione, ma si sono limitati a riportare pedissequamente quanto già eccepito in primo grado.
L'eccezione, dunque, è inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc, il quale impone che le argomentazioni su cui si fondano le statuizioni di primo grado vengano efficacemente e specificamente contestate (v. Cass. 21566/2017; 12280/2016).
5. ed eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado nella CP_4 CP_3
parte in cui ha provveduto allo scioglimento della comunione, in quanto la relativa domanda era improponibile, per carenza di produzione dei certificati storici e delle visure ipocatastali.
La censura è infondata.
5.1. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate (v. Cass. 10067/2020;
622872023).
7. , la e contestano che Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_4
- come erratamente accertato dal tribunale – la particella 293 sia di proprietà dei condomini dell'edificio , e affermano che la particella sia di proprietà esclusiva di CP_9 CP_4
(usufruttuario ), , – oggi,
[...] CP_3 Persona_2 RT Controparte_1
- e . Parte_1
La contestazione non è fondata.
7.1. “Con atto di divisione per TA , Rep. N° 4397 del 30 Persona_10
Dicembre 1953, registrato all'Ufficio Atti Pubblici di PO il 18.01.1954 al N° 13668, le costituite parti: -NE SA in proprio e quatemus opus nella qualità di legale rappresentante dei figli minori NE, , e , nonchè CP_3 Per_3 Persona_13
dei figli nascituri;
fu nella qualità di curatrice speciale dei su nominati figli nati e Controparte_12 Per_3 di quelli nascituri dell'Avv. NE SA fu;
Per_3
fu in qualità di proprietaria;
Controparte_19 Per_3
-i coniugi IG.ri fu e fu in qualità di Persona_14 Per_15 CP_10 Per_3
proprietari, sulla base di un comodo progetto di divisione preparato dallo zio e prozio e ritenuto di loro convenienza comune, e sulla rinunzia della IG.ra in favore del fratello Controparte_19
NE SA della parte di quota ereditaria della compianta pervenutagli con Per_16
istrumento del 04.03.1940 per TA , hanno deciso di addivenire ad una bonaria Per_17 divisione dell'eredità del genitore Cav. fu NE. In particolare, a Persona_3
provvedere a distaccare soltanto le quote di spettanza delle germane ed CP_19 CP_10
lasciando, invece, comune ed indivisa una terza quota comprensiva di quanto
[...]
spettante sia al coerede NE SA, sia ai suoi figli nati e nascituri. Infatti, da detto atto, si evince che sono state elaborate tre quote ovvero:
-la quota del coerede NE SA e figli viventi e nascituri chiamata “QUOTA A”, formata da un terzo della legittima e da un terzo della disponibile netta detratto un sessantesimo della disponibile;
-la quota della coerede chiamata “QUOTA B”, formata da un terzo della Controparte_19
legittima e da un terzo della disponibile netta;
-la quota della coerede chiamata “QUOTA C”, formata da un terzo della CP_10
legittima, da un terzo della disponibile netta e da un sessantesimo della disponibile.
Di seguito si riporta testualmente la descrizione della “QUOTA A” e parte della “QUOTA B” del citato atto, ovvero solo di quelle quote in cui sono state attribuite delle proprietà facenti parte del fabbricato denominato “ ” e del fondo in cui ricade il bene da dividere. CP_9
“QUOTA A”:
a) “parte del fabbricato civile descritto innanzi (mappale 4451) terranei vani otto, primo piano vani undici, con gli imponibili di lire millesettecentosettantotto, e precisamente degli scantinati, dell'intero piano terraneo e dello intero primo piano, con le limitazioni e servitù attive e passive indicate nel Regolamento di condominio, che si allega al presente atto sotto la lettera H. b) fabbricato colonico (particella 78 di centiare quarantasei) senza imponibile e della parte nord-ovest del fondo originario indicato con la particella 64/a, agrumeto di terza classe, di are ventinove, e centiare quaranta, con un imponibile dominicale di lire novecentoquaranta
e 80 centesimi e reddito agrario di lire duecentocinquantasette e venticinque centesimi.
c) due giardinetti antistanti la casa civile aggraffati presentemente al fabbricato stesso, della estensione complessiva di are cinque e centiare quaranta, senza imponibile.
Detta quota confina..............................................................................
Dichiarano le costituite parti che nello stabilire il predetto valore della quota, in conformità del progetto di divisione Cosenza, è stato tenuto presente lo stato di conservazione dei fabbricati, dell'importo dei lavori da eseguirsi e di ogni obbligo, vincolo, limitazione e servitù attiva e passiva indicata qui appresso ai numeri 2 e 3 e nel regolamento di condominio..................................................................
“QUOTA B”:
a) parte della villa anzidescritta e, cioè, dell'intero secondo piano – degli ambienti di terzo piano – tetti – sottotetti – lastrici e terrazzi di copertura e belvedere, riportati al mappale 446/2 – secondo piano vani undici e terzo piano vani due, con imponibile di lire millecentocinquantasei.
b) fabbricato civile detto “ ” riportato..................................... CP_20
c) fabbricato colonico particella 83 di are zero.......................................
d) parte centrale del fondo originario costituito dalla particella 64/b (agrumeto di terza classe) di are quarantasei e centiare cinquantotto con imponibile dominicale di lire ........................................................
Dichiarano le costituite parti che nello stabilire il predetto valore della quota, in conformità del ripetuto progetto di divisione Cosenza, è stato tenuto conto dello stato di conservazione dei fabbricati, dell'importo dei lavori da eseguirsi e di ogni obbligo, vincolo, limitazione e servitù, attiva e passiva indicata qui appresso ai numeri tre e quattro e nel regolamento di condominio....................
Di seguito si riporta testualmente, di detto atto, sia l'articolo 11 che recita:
Articolo 11°
A regolare il che viene a costituirsi in virtù della presente divisione ed CP_9
attribuzione di quote, le costituite parti approvano ed accettano il Regolamento di
Condominio che viene allegato al presente atto sotto la lettera H perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale. sia la descrizione delle parti comuni riportata nel REGOLAMENTO DI CONDOMINIO PER
IL FABBRICATO IN PIANO DI SORRENTO ALLA VIA BAGNULO (Quota A e Quota B):
PARTI COMUNI: Sono comuni a tutti i condomini della villa (quota A e quota B) il viale carrozzabile di accesso con ingresso dalla Via Bagnulo, l'androne della Villa, le scale di accesso dal pianterreno al primo piano, compreso il riposo al detto piano, gli impianti idrici. Ad evitare, invece, interferenze e possibilità di futuri litigi, si assegnano anche in deroga alle comuni prescrizioni di legge, all'una ed all'altra quota le seguenti unità immobiliari.
ALLA QUOTA A.: I due giardinetti laterali alla detta via carrozzabile di accesso, la corte ( o emiciclo) e gli avancorpi antistanti il fabbricato, gli interi scantinati con la scala di accesso dal pianterreno agli stessi.
ALLA QUOTA B.: Tutto quanto si estende al di sopra del primo piano, compreso i tetti, sottotetti, terrazzi, lastrici, e coperture in genere del fabbricato e con le scale di accesso a partire dal riposo del primo piano (escluso)”. (v. CTU, pgg. 60-64)
7.2. Con testamento pubblico per notaio del 7 dicembre 1954, Persona_18
passato agli atti tra vivi con verbale dello stesso notaio del 2 marzo 1956 registrato a PO il 13 marzo 1956, , fu , nominava erede universale dei suoi beni Controparte_19 Per_3
la sorella , fu , precisando che tali beni residui le erano pervenuti CP_10 Per_3
dalla successione del genitore , fu NE, deceduto il 17 agosto 1936 e con Persona_3
il successivo atto di divisione per notaio del 30 dicembre 1953 Persona_10
(v. doc. 19 della produzione . Controparte_5
7.3. In data 8 dicembre 1968 decedeva ab intestato SA NE, fu , lasciando a Per_3
sé superstiti, quali eredi, la moglie per il diritto di usufrutto uxorio, ed i figli Parte_2
NE fu leone, , e . Quest'ultimo, con atto per notaio CP_3 Per_2 Per_3 Persona_19 del 26 novembre 1969, trascritto il 13 dicembre 1969 al n. 54366, rinunciava all'eredità paterna, andando con ciò a determinare l'accrescimento in parti uguali delle quote che sul compendio denominato quota “A” avevano i suoi fratelli NE fu leone, e . A CP_3 Per_2
seguito della rinuncia di , i germani risultavano comproprietari, sulla Persona_3 Per_3 quota “A”, delle seguenti quote:
SA NE, fu NE, per 30,77%;
, fu NE, per 30,78%; CP_3 , fu NE, per 10,25%; Persona_3
, fu NE, per 28,20%. Persona_2
Pertanto, era titolare della quota di 10,25% di comproprietà sulla quota “A”, Persona_3
per effetto della successione al nonno che aveva disposto, come detto, Persona_3
con testamento del 27 luglio 1936 per notaio . Persona_20
7.4. Con atto per notaio del 26 ottobre 1978 (v. doc. 19 prodotto da Persona_21 [...]
), , fu NO, donava al nipote (nato nel 1938), CP_5 CP_10 Persona_3 parte della quota “B”.
In data 25.9.1983, i quattro germani raggiungevano e sottoscrivevano un accordo – Per_3
al fine di risolvere stragiudizialmente la lite pendente per la lo scioglimento della comunione
- intitolato “appunti concordati tra germani massa per la divisione dei beni immobili in Piano di Sorrento via Bagnulo, 111”.
In tale atto si legge:
“2) parti e servizi condominiali
2/a) l'area compresa tra il pollaio e il Vico 3° Bagnulo e sui lati maggiori tra Viale carrabile di accesso e muretto delimitante il cosiddetto giardino di “ ” è destinata a Persona_8
parcheggio comune e a costruzione della casa del custode, la cui superficie coperta non dovrà superare 80 mq (…).
2/b) Tutte le altre parti non comprese nelle quattro quote come identificate e descritte al n.
1, restano condominiali. In particolare restano condominiali a tutti i cespiti di singola proprietà compresi nel complesso in oggetto tutte le parti condominiali come innanzi indicato
e partecipano ad esse indistintamente tutti i cespiti di proprietà singola senza distinzione alcuna neppure tra primo e secondo piano del fabbricato. Si precisa, pertanto, che androne
e intera scala nonché pianerottolo del detto fabbricato sono condominiali senza limitazione alcuna e che pertanto partecipano al relativo condominio tutti i cespiti di singola proprietà, sia quelli tali per effetto della divisione in questione sia quelli ubicati al secondo piano del fabbricato” (v. doc. 5 prodotto da CP_5
7.5. Su incarico conferito dai quattro germani con missiva del 15.10.1984 (v. doc. 6 Per_3 depositato dalla l'avv. Mensitieri redigeva un regolamento condominiale (v. doc. 8 CP_5 prodotto da Romani) che all'art. 3 recitava: 7.6. “Con atto di divisione per TA di PO del 15.10.1984, registrato Persona_6 all'Ufficio del Registro Atti Privati di PO il 30.10.1984 al N° 12730/2°, i germani NE,
, e , con l'intervento ed assenso della loro genitrice IG.ra CP_3 Per_3 Persona_2
sono venuti nella determinazione di procedere consensualmente sia: Parte_2
- allo scioglimento della comunione tra loro esistente sui beni facenti parte della “QUOTA A” come stabilito dall'atto per TA del 30.12.1953 con le seguenti quote: Persona_7
NE SA fu NE 30,7692%;
fu NE 30,7692%; CP_3
fu NE 10,2564%; Persona_3
fu NE 28,2052%. Persona_2
in dettaglio:
Al IG.re NE SA viene attribuito in proprietà esclusiva:
quartinetto a primo piano di sette vani catastali a destra di chi sale le scale, sovrastante alla porzione di fabbricato attribuita a CP_3
, e nel quale è attualmente ubicata la Cappella..........................
[...]
Vi è annessa porzione di cantina a piano seminterrato contraddistinta con il numero interno due.
In catasto urbano partita 823 foglio 3 n. 80/4 – cat. A/2 – classe 4.
La porzione di cantina è stata denunziata per l'accatastamento con scheda registrata al numero di protocollo 2136 del 25 Gennaio 1984 cui è seguita denuncia di variazione n. 18791/1984 in data 6 Luglio
1984.
porzione di terreno di are 02.75 posta a sinistra del cancello su Via
Botta ed in angolo col vicoletto facente parte della maggiore consistenza della particella 79 del foglio 3 di Piano di Sorrento..........
Al IG.re viene attribuito in proprietà esclusiva: CP_3
quartinetto di quattro locali con accessorio, con porticato anteriore e area scoperta posteriore pavimentata fino al limite di quella compresa nella quota attribuita a Per_3
il tutto a pianterreno posto a sinistra per chi entra nell'androne con annesso
[...] spazio scoperto nell'angolo formato dalle fabbriche e porzione di cantina a piano seminterrato contraddistinta col numero interno tre.
Confina con l'androne..........................................................................
Il pianterreno è riportato nel catasto urbano alla partita 823 foglio 3 n. 80/1 piano T – cat.
A/4 – classe 5 – vani 4 – r.c. £ 800; la porzione di cantina è stata denunziata per l'accatastamento con scheda registrata al numero di protocollo 2136 del 25 Gennaio 1984 cui è seguita denuncia di variazione n. 18791/1984 in data 6 Luglio 1984.
porzione di terreno di are 23.07 (su parte della quale insiste manufatto colonico identificato con la particella 78 del foglio 3) facente parte della maggiore consistenza della particella 64 foglio 3 dei terreni di Piano di Sorrento.............................................................
Al IG.re viene attribuito in proprietà esclusiva: Persona_3
quartinetto di tre locali con porticato anteriore e posteriore, compresa l'area scoperta ivi,
e pavimentata, insistente tra il fabbricato e la zona di terreno di cui al successivo punto, il tutto a pianterreno a destra per chi entra nell'androne.
Confina con emiciclo, con vicoletto privato, .......................................
In catasto urbano alla partita 823 foglio 3 n. 80/2 di maggiore consistenza da cui è stato distaccato con scheda di variazione e planimetria in data 25 Gennaio 1984 n. 2139 di protocollo.
porzione di terreno di are 00.83 posta a confine con il porticato posteriore e l'area scoperta di cui al precedente punto e facente parte della maggior consistenza della particella 64 del foglio 3 dei terreni di Piano di
Sorrento..............................................................................
Al IG.re viene attribuito in proprietà esclusiva: Persona_2 quartinetto a primo piano di cinque vani catastali a sinistra di chi sale le scale, sovrastante alla porzione di fabbricato assegnata a . Persona_3
Confina con ripiano di scala, con terreno attribuito ............................
Vi è annessa porzione di cantina a piano seminterrato contraddistinta con il numero interno uno.
In catasto urbano alla partita 823 foglio 3 n. 80/3 cat. A/2 – classe 4
– vani 5 – r.c. £ 1340.
La porzione di cantina è stata denunziata per l'accatastamento con scheda registrata al numero di protocollo 2136 del 25 Gennaio 1984 cui è seguita denuncia di variazione n. 18791/1984 in data 6 Luglio
1984.
porzione di terreno di are 02.75 posta a sinistra del cancello su Via Botta e facente parte della maggior consistenza della particella 79 del foglio 3 di Piano di
Sorrento...........................................................” (v- pgg 67-68 della CTU).
All'art. 4 dell'atto divisorio del 1984 si legge:
“Ciascuna attribuzione è fatta ed accettata col gravame di usufrutto uxorio in favore della sig. per quanto di ragione nello stato in cui i beni si trovano e segue con ogni Pt_2
accessorio e pertinenza e con la proporzionale quota di condominio e/o comunione (cui i beni compresi nelle attribuzioni hanno diritto con i beni siti al secondo piano del fabbricato per abitazione, e ciò anche in deroga a quanto regolamentato e stabilito al riguardo con
l'atto di divisione TA 30/12/1953): Persona_7
-al cancello di ingresso con via Botta al viale che dal cancello conduce all'emiciclo antistante il fabbricato, all'emiciclo stesso, all'androne, alle scale ed ai corrispondenti pianerottoli al primo e secondo piano, alla scala di accesso al piano seminterrato ove sono ubicate le cantine, compreso il vano ivi ove mena la scala stessa;
resta escluso l'intero secondo piano
(ad eccezione del pianerottolo della scala come sopra detto) ed i sovrastanti terrazzi, sottotetti e coperture che si appartengono a terzi da epoca remota;
-alle zone di terreno destinate a giardino poste a destra ed a sinistra del viale di accesso da via Botta e comprese tra detta via Botta, l'emiciclo ed il terreno in catasto con la particella originaria 79 ed il vicoletto privato a destra di chi da via Botta guarda il fabbricato;
-all'estensione di terreno di are 03.30 distaccata in mappa con la particella derivata 293 dalla maggiore consistenza della particella 64 del folio 3; -alla stanza in pianterreno da destinarsi a , distaccata dalla maggior consistenza Per_22
urbana di fol. 3 n. 80/2 con scheda e planimetria in data 25 gennaio 1984 n. 2138 di protocollo;
-al vicoletto privato ubicato ad est (a destra di chi da via Botta guarda il fabbricato), al vialetto che dall'emiciclo dà accesso alla zona di terreno distinta con la particella derivata 293 e che corre ad ovest della porzione di fabbricato a pianterreno attribuita ad;
CP_3
-ad ogni altra area, spazio e quant'altro non compreso nelle quattro quote”.
L'art. 5 dello stesso atto del 1984 recita:
“i condividenti stabiliscono e convengono unto segue:
1)il manufatto colonico identificato con la particella 78 del folio 3 potrà essere recuperato (a seguito di ottenimento delle occorrenti autorizzazioni amministrative) nei limiti di un'latezza massima di metri 8 e di una superficie coperta massima di mq. 80. Qualora fosse consentita una minore edificabilità o addirittura fosse negato il recupero per effetto anche di sopravveniente normativa urbanistica l'assegnataraio sig. ed i suoi aventi CP_3
causa a qualunque titolo, non avranno diritto al risarcimento o rimborso alcuno nei confronti degli altri condividenti.
2)il terreno di are 03.30 identificato in catasto con la particella derivata 293 (ex 64/b) del folio 3 viene destinato a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime della costruenda casa del custode la cui superficie coperta non dovrà superare mq. 80, previo ottenimento della prescritta concessione amministrativa (…)
8)per la redazione di un regolamento e disciplinare delle parti condominiali e di uso ad interesse comune dell'intero complesso, compresa la predisposizione di tabelle millesimali, sarà conferito mandato irrevocabile a persona da tutti ben vista con preventiva approvazione del suo operato.
9) la partecipazione al e/o alla comunione è pari a quote corrispondenti CP_9 proporzionalmente ai mq. di superficie coperta di ogni singola proprietà” (v. doc. 4 prodotto da CP_5
“Con atto per TA , Rep. N° 139390 Racc. N° 4232 del 10.03.1988 e registrato Persona_4
a PO Ufficio Atti Pubblici il 17.00.1988 al N° 4913/V, il IG.re NE SA fu NE donava al proprio figlio IG.re (nato a [...] il [...]) la nuda proprietà, Parte_1 in quanto grava l'usufrutto a favore della IG.ra vedova del Parte_2 Per_3 seguente cespite, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “quartino in
Piano di Sorrento alla Via Giovanni Bocca n° 111, già Via Bagnuolo o Bagnulo, con altro accesso da Vicoletto Bagnulo e precisamente quello sito al primo piano, a destra di chi sale le scale, composto di sette vani catastali e confinante con ripiano di scala, con quartinetto contiguo di proprietà , con emiciclo e con terreno di . Persona_2 CP_3
Annessa al quartino vi è la porzione di cantina al piano seminterrato contraddistinta con il numero interno 2.
Detta unità è riportata in Catasto alla partita 823, foglio3, particella 80, subalterno 4, categoria A/2, vani 7, rendita catastale £ 846.
La porzione di cantina è stata denunziata con scheda registrata il 25 Gennaio 1984 con il n.
2136 successivamente variata con denunzia n. 18791 del 06.07.1984.
Gli immobili in oggetto vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza e con i proporzionali diritti sulle parti comuni dell'edificio così come per legge e così come al donante pervenuto e dallo stesso posseduto come innanzi detto..................”” (v. pgg. 70-71 della CTU).
7.7. “Con atto autenticato nelle firme dal TA di PO del 23.11.1989 Persona_6
registrato il 27.11.1989 al n. 12475/2° e trascritto il 04.12.1989 al n. 35433/26531, la IG.ra ha riconosciuto di non aver alcun titolo per accampare diritti sui beni Parte_2 provenienti dall'eredità del suocero fu NE deceduto il 17.08.1936 ed ha Persona_3
quindi riconosciuto al proprio figlio il diritto a possedere e disporre da Persona_3 proprietario assoluto e pieno dei beni attribuitigli con l'atto autenticato dal TA del Per_6
12-15 Ottobre 1984, così cessando ogni e qualsiasi sua ingerenza, a qualunque titolo riferentesi, sui beni oggetto dell'attribuzione ad esso ” (v. pg. 71 della CTU). Persona_3
“Con atto per TA , Rep. N° 153208 Racc. N° 4582 del 12.03.1990, il Persona_4
IG.re fu NE vendeva in favore: Persona_3
del IG.re (nato a [...] il [...]) la nuda proprietà, dei seguenti CP_8 cespiti, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “appartamento sito al
II piano del fabbricato in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo 111 (oggi Via G. Botta 41/43) composto di vani catastali cinque e mezzo confinante con appartamento di proprietà SA
NE e cassa scale, da altri due lati con cortile ed aree scoperte comuni e dal quarto lato con terreno di proprietà . CP_3
Detta unità è riportata in catasto alla partita 1000740 foglio 3 particella 80 sub. 6 piano II categoria A2 classe IV vani 5,5 rendita catastale Lire 1474;
Locale sottotetto con relative superfici a terrazza sovrastante l'appartamento di cui sopra, di superficie corrispondente all'intera area occupata dallo stesso appartamento, al quale locale si accede dalla scala secondaria che dal II piano si diparte dalla scala principale. Sono compresi nella vendita la detta scala secondaria in uno con il vano in cui detta scala secondaria si sviluppa ed il sovrastante lastrico di copertura;
il tutto confinante con cassa scale, cortile ed aree scoperte comuni e con locale in verticale della cassa scale principale.
Viene stabilito che su detta scala secondaria viene costituita servitù di passaggio a favore del vano sovrastante la scala principale e relativi accessori e pertinenze.
Detta unità non risulta ancora censita in Catasto ma è stata denunziata all'U.T.E. di PO il 19.02.1990 n. 2435 ed è individuata al foglio 3 con la particella 80 sub. 8
dei IG.ri (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_8 Parte_1
05.04.1956) la nuda proprietà, dei seguenti cespiti, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “le unità site al piano terra del fabbricato in Piano di Sorrento alla
Via Bagnulo 111, ora Via G. Botta 111, poste a destra di chi entra nell'androne e precisamente i tre locali con porticato anteriore e posteriore, con annessa area scoperta pavimentata, insistente fra il fabbricato e la zonetta di terreno di cui appresso;
confinanti nel loro insieme con l'emiciclo, con vicoletto, con zonetta di terreno di cui appresso e con il locale terraneo destinata a Cappella;
Dette unità sono riportate in Catasto alla partita 823, foglio 3, particella 80 subalterno 9, piano T. Categoria C/2, mq 71, rendita catastale lire 497, successivamente variata per cambio di destinazione giusta denunzia n. 894 del 23.01.1990 ove è stata indicata con la categoria A/4................................
La zonetta di terreno di centiare 83, confinante con porticato posteriore ed area scoperta annessi all'appartamento di cui sopra, confinante con proprietà e con CP_3
proprietà aliena.
Detta zonetta è riportata in Catasto alla partita 2768 e nel tipo di frazionamento allegato al citato atto di divisioneper TA del 12-15 Ottobre 1984, individuata al foglio 3 con la Per_6
particella 294 (ex 64/c), reddito dominicale lire 5.520; precisando, come riportato nel suddetto atto che testualmente recita, “Entrambe le vendite hanno luogo nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano e con ogni diritto, ragione ed azione, accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive, diritti di condominio o di comunione quali risultanti dallo stato dei luoghi, dai titoli di provenienza, nulla escluso od eccettuato, compreso i diritti di comproprietà sul locale destinato a al Per_22
piano terra, riportato........., sui locali già destinati a pollaio....................., sul cancello di ingresso da Via Botta, sul viale che dal cancello conduce all'emiciclo, sull'emiciclo stesso,
............................................, sulla zona di terreno individuata con la particella 293 del foglio 3 destinata a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime per la costruzione eventuale della casa del custode, sul vicoletto ubicato a destra di chi dalla Via Botta guarda il fabbricato, sul vialetto che dall'emiciclo da accesso alla detta zonetta individuata con la particella 293 del foglio 3 e su ogni altra area o spazio non assegnato in proprietà esclusiva con il citato atto di divisione.
Gli acquirenti dichiarano di essere coniugati: in regime di separazione dei CP_8
beni e in regime di comunione legale dei beni con nata a [...]_23
ES (Foggia) il 16 Agosto 1956, codice fiscale
[...]
.................................................”” (v. pgg. 71-73 della CTU). C.F._7
7.8. “Con atto per TA , Rep. N° 97099 Racc. N° 9060 del 02.02.2002 e Persona_24
registrato a Castellammare di Stabia il 07.02.2002 al N° 485/IV, il IG.re fu CP_3
NE donava ai propri figli e precisamente:
al figlio (nato a [...] il [...]) la nuda proprietà dei seguenti cespiti CP_4
immobiliari siti in comune di Piano di Sorrento, alla Via Bagnulo, facenti parte del compendio denominato “ ”, che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, CP_9
“Appartamento a pianterreno con ingresso a sinistra per chi entra nell'androne, composto di quattro vani e accessori, con porticato antistante;
confinante con l'androne, con emiciclo, con vialetto condominiale e zona terreno (foglio 3, p.lla 471).
A tale appartamento è annessa la proprietà esclusiva di una porzione di cantina in piano seminterrato contraddistinta con il numero interno 3 (tre).
L'appartamento è riportato nel N.C.E.U. di Piano di Sorrento in ditta del donante, foglio 3, particella 80 sub. 1, piano T, inesattamente come Cat. C/2, R.C. euro 657,97, mentre in precedenza era riportato allo stesso foglio e particella come Cat. A/4, Cl. 5, vani 4, Rendita
Catastale L. 880, per cui le parti chiedono le necessarie rettifiche;
la porzione di cantina è riportata al foglio 3, particella 80 sub. 12, cat. C/2, Rendita Catastale euro 169,19;
Porzione di terreno agricolo della estensione catastale di are 2.32 / are due e trentadue); confinante con traversa Bagnulo, particella 474 e particella 475 del foglio 3; riportato nel N.C.T. di Piano di Sorrento al foglio 3, particella 471 (ex
64/A), are 2.32 R.D. L. 15.428 e R. A. L. 4.176;.............................................;
alla figlia (nato a [...] il [...]) ................................; Persona_25
alla figlia (nato a [...] il [...]) ...............................; CP_12 precisando come indicato all'art. 2 che testualmente recita, “le donazioni vengono fatte ed accettate nell'attuale stato di fatto e di diritto, con le relative accessioni e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, con la comproprietà proporzionale delle parti comuni dell'edificio nel quale i cespiti si trovano, ai sensi di legge” (v. pgg. 73-74 della CTU).
7.9. “Con atto per TA , Rep. N° 98063 Racc. N° 9117 del 19.06.2002 e Persona_24
registrato a Castellammare di Stabia il 25.06.2002 al N° 2829/IV, i IG.ri Parte_1
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Persona_23 CP_8
(nato a [...] il [...]), vendevano sotto condizione sospensiva alla società
[...]
“ , società italiana, con sede in Piano di Sorrento, Via Bagnulo n° 111, Controparte_15
iscritta presso il Registro delle Imprese di PO al n. , codice fiscale n. P.IVA_3
, la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site in Piano di Sorrento P.IVA_3 alla Via G. Botta (già Via Bagnulo), n° 111, facenti parte del compendio denominato “ CP_9
che ripetendo testualmente quello riportato nel suddetto atto, “appartamento a piano
[...] terra, posto a destra di chi entra nell'androne, composto di tre camere e accessori, con porticato anteriore e posteriore, con annessa area scoperta pavimentata, insistente fra il fabbricato e la zonetta di terreno di cui appresso;
confinante con l'emiciclo, con vicoletto, con zonetta di terreno di cui appresso e con il locale terraneo destinata a;
Per_22
Riportato nel N.C.E.U. di Piano di Sorrento in ditta SA Stefano e SA Sergio, foglio 3, particella 80 sub. 9, Via Bagnulo, 111, piano T. Cat. A/4, Cl. 5, vani 3,5, R.C.
Euro......................................................................................................................
Zonetta di terreno della superficie di centiare ottantatrè (ca. 83); confinante con porticato posteriore ed area scoperta, annessa all'appartamento di cui sopra, con proprietà CP_3
e con proprietà aliena.
[...]
riportata nel N.C.T. di Piano di Sorrento al foglio 3, particella 294, are 00.83, R.D.
Euro 2,85 e R.A. Euro 0,77, in ditta SA Stefano e CP_8
............................................................................................................................
[...] precisando come indicato all'art. 3 del suddetto atto che testualmente recita, “I cespiti immobiliari in oggetto vengono venduti ed acquistati nell'attuale stato di fatto, a corpo, con tutte le relative accessioni e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, con la comproprietà proporzionale delle parti comuni dell'edificio nel quale gli immobili si trovano, ai sensi di legge e del vigente Regolamento di Condominio, e così come si possiede e come pervenuto con gli atti innanzi citati, nulla escluso od eccettuato, in particolare con i diritti di comproprietà: sul locale destinato a al piano terra (riportato.........); sui locali già destinati a Per_22
pollaio.....................; sul cancello di ingresso da Via Botta, sul viale che dal cancello conduce all'emiciclo, sull'emiciclo stesso, ............................................, sulla zona di terreno individuata con la particella 293 del foglio 3, destinata a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime per la costruzione eventuale della casa del custode, sul vicoletto ubicato
a destra di chi dalla Via Botta guarda il fabbricato, sul vialetto che dall'emiciclo da accesso alla detta zonetta individuata con la particella 293 del foglio 3 e su ogni altra area o spazio non assegnato in proprietà esclusiva.......................................................................................................” (v. pgg. 74-75 della CTU).
7.10. “Con atto di avveramento di condizione per TA , Rep. N° 98772 Persona_24
Racc. N° 9149 del 20.09.2002 e registrato a Castellammare di Stabia il 01.10.2002 al N°
4100/IV, i IG.ri (nato a [...] il [...]), (nata a [...]_23
ES (FG) il 16.08.1956), (nato a [...] il [...]), e la società “ CP_8 [...]
, società italiana, con sede in Piano di Sorrento, Via Bagnulo n° 111, iscritta CP_15
presso il Registro delle Imprese di PO al n. , codice fiscale n. P.IVA_3
, dichiaravano che si era verificata la condizione sospensiva cui era P.IVA_3 subordinato l'atto per TA , Rep. N° 98063 Racc. N° 9117 del 19.06.2002 Persona_24
e registrato a Castellammare di Stabia il 25.06.2002 al N° 2829/IV, per cui l'acquisto della società “ deve intendersi come definitivo ed efficace.............” (v. pg. 75 Controparte_15
della CTU).
7.11. “Con atto di scissione per TA , Rep. N° 99397 Racc. N° 9200 del Persona_24
18.12.2002 e registrato a Castellammare di Stabia il 20.12.2002 al N° 15795/I, la società
“ , società italiana, con sede in Piano di Sorrento, Via Bagnulo n° 111, Controparte_15
iscritta presso il Registro delle Imprese di PO al n. , codice fiscale n. P.IVA_3
veniva scissa e trasferisce alla società “ , con sede legale in P.IVA_3 RT
PO , Centro Direzionale, Isola E/2, scala B, iscritta presso il Registro delle Imprese di
PO al n. , codice fiscale n. R.E.A. n. 671.864, la piena P.IVA_4 P.IVA_4
proprietà delle seguenti unità immobiliari site in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo, n° 139 ex 111, facenti parte del compendio denominato “ ” che ripetendo testualmente CP_9 quello riportato nel suddetto atto, “appartamento a piano terra, posto a destra di chi entra nell'androne, composto di tre camere e accessori, con porticato anteriore e posteriore, con annessa area scoperta pavimentata, insistente fra il fabbricato e la zonetta di terreno di cui appresso;
confinante con l'emiciclo, con vicoletto, con zonetta di terreno di cui appresso e con il locale terraneo destinata a;
Per_22
riportato nel N.C.E.U. di Piano di Sorrento in ditta SA Stefano e SA Sergio, per ineseguita voltura, foglio 3, particella 80 sub. 9, Via Bagnulo, 111, piano T.
Cat. A/4, Cl. 5, vani 3,5, R.C. Euro 262,10..................................................................
Zonetta di terreno della superficie di centiare ottantatrè (ca. 83); confinante con porticato posteriore ed area scoperta, annessa all'appartamento di cui sopra, con proprietà CP_3
e con proprietà aliena.
[...]
riportata nel N.C.T. di Piano di Sorrento in ditta SA Stefano e SA Sergio per ineseguita voltura, foglio 3, particella 294, are 00.83, R.D. Euro 2,85 e R.A. Euro 0,77.
I cespiti immobiliari sopra descritti vengono trasferiti ed acquistati nell'attuale stato di fatto,
a corpo, con tutte le relative accessioni e pertinenze, con tutte le servitù attive e passive, con la comproprietà proporzionale delle parti comuni dell'edificio nel quale gli immobili si trovano, ai sensi di legge e del vigente Regolamento di Condominio, e così come si possiede
e come pervenuto con gli atti innanzi citati, nulla escluso od eccettuato, in particolare con i diritti di comproprietà: sul locale destinato a al piano terra (riportato.........); sui locali già destinati a Per_22
pollaio.....................; sul cancello di ingresso da Via Botta, sul viale che dal cancello conduce all'emiciclo, sull'emiciclo stesso, ............................................, sulla zona di terreno individuata con la particella 293 del foglio 3, destinata a parcheggio comune ed in proiezione ad area di sedime per la costruzione eventuale della casa del custode, sul vicoletto ubicato
a destra di chi dalla Via Botta guarda il fabbricato, sul vialetto che dall'emiciclo da accesso alla detta zonetta individuata con la particella 293 del foglio 3 e su ogni altra area o spazio non assegnato in proprietà esclusiva.......................................................................................................” (v. pgg. 75-77 della CTU).
7.12. “In data 30.12.2003 mancava ai vivi il IG.re fu NE lasciando a sé Persona_3
superstiti il coniuge IG.ra ed i figli NE e . Controparte_5 CP_12 Con verbale di rinuncia all'eredità del 23.01.2004 innanzi al Cancelliere del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, il IG.re NE SA (nato a [...] il [...]) e la IG.ra
(nata a [...] il [...]) rinunciavano, puramente e semplicemente, CP_12 all'eredità lasciata dal defunto padre (nato a [...] il [...]). Persona_3 in data 26.05.2009 è stata presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua
Vetere la dichiarazione di successione del IG.re fu NE annotata col n° Persona_3
82 vol. 27 in rettifica di quella presentata in data 30.12.2004 annotata col 99 vol. 10” (v. pg.
77 della CTU).
7.13. Con l'atto di divisione del 1953, a SA NE (fu ) e ai quattro figli di questo Per_3
venne attribuita la quota A;
la particella 293 era compresa nella quota A.
La quota B, comprensiva del secondo piano, del terzo piano, dei tetti, sottotetti, lastrici e terrazzi di copertura e belvedere - in particolare: Tutto quanto si estende al di sopra del primo piano, compreso i tetti, sottotetti, terrazzi, lastrici, e coperture in genere del fabbricato
e con le scale di accesso a partire dal riposo del primo piano (escluso) – del condominio
, veniva attribuita a , che in seguito la lasciava alla sorella CP_9 Controparte_19
, la quale, infine, la donava a , fu NE. CP_10 Persona_3
rinunciava alla successione del padre SA NE, fu;
pertanto, Persona_3 Per_3
la partecipazione alla quota A di NO si riduceva alla quota pervenutagli Per_3
direttamente dalla successione del nonno SA NE, fu . Per_3
Al momento della divisione negoziale del 1984, dunque, fu NE, era Persona_3 contitolare della quota A – e quindi, anche della particella 293 -, insieme ai tre germani, in forza della sola successione del nonno SA NE, fu NO;
era anche titolare esclusivo di tutta la parte del condominio oltre il primo piano. CP_9
Con la scrittura del 1984 i quattro germani decisero di addivenire certamente allo Per_3
scioglimento della comunione sulla quota A: ma in quella occasione, decisero anche di regolare le proprietà in comune. E decisero di disciplinare le parti comuni anche in deroga a quanto era già in precedenza stato stabilito con la divisione del 1953: tanto è fatto chiaro dall'inciso contenuto nell'art. 4 dell'atto di divisione, ove si legge: Ove le parti avessero inteso regolare le parti comuni solo relativamente a quanto compreso nella quota A, non avrebbe avuto alcun senso evidenziare che le parti in comune o in condominio sarebbero spettate non solo ai beni compresi nelle quote attribuite con l'atto di divisione – quindi, ai beni compresi nella quota A -, ma anche ai beni siti al secondo piano, che non facevano parte della quota A, ma esclusivamente della quota B: ed infatti, le parti comprendevano nella attribuzione dei beni in comune anche i beni compresi nella quota B, in espressa deroga a quanto stabilito con l'atto del 1953, che aveva ovviamente statuito solo in ordine ai beni comuni relativi alla quota A: il riferimento alla deroga alla scrittura del 1953 assume senso solo ove le parti abbiano inteso esondare dalla separazione tra quota A e quota B.
Pertanto, a mezzo di quanto previsto nel detto art. 4, le parti negoziali decisero che la particella 293 – in precedenza in comunione solo ai contitolari della quota A – diveniva oggetto di comunione anche al titolare della quota B. Per altro, le parti decisero di mettere in comunione anche beni che erano di pertinenza esclusiva della quota B: il pianerottolo del secondo piano, infatti, era di proprietà esclusiva di , fu NE, in quanto Persona_3
titolare della quota B e, grazie alla scrittura del 1984, rientrò tra i beni in comunione.
7.14. Va chiarito subito che quanto appena concluso non è contraddetto da quanto previsto sempre dal detto art. 4:
Le parti, nell'elencare i beni che divenivano comuni tanto alla quota A, quanto alla quota B, escludevano espressamente il secondo piano e i terrazzi e i sottotetti, in quanto questi rimanevano di proprietà esclusiva del titolare della quota B, vale a dire , fu Persona_3
NE.
7.15. A fronte della espressa eccezione delle parti, secondo cui con la scrittura del 1984 non poteva procedersi ad attribuzioni di comproprietà, diverse da quelle del 1953, in quanto non erano presenti tutti i titolari dei diritti, è sufficiente osservare che alla scrittura del 1984 hanno invece partecipato tutti i proprietari della quota A e della quota B. Infatti, come detto,
era contitolare della quota A – in forza di successione del nonno – ed era Persona_3 titolare esclusivo della quota B – in forza di donazione da parte della zia;
d'altra CP_10
parte, parteciparono anche tutti gli altri contitolari della quota A, vale a gli altri tre germani
Per_3 Pertanto, i quattro germani erano pienamente legittimati a provvedere ad una Per_3
attribuzione di beni in comunione diversa rispetto a quella stabilita con la scrittura del 1953, atteso che tutti i proprietari della quota A e della quota B erano parti della scrittura.
7.16. Gli appellanti sostengono che la divisione del 1984 abbia riguardato solo la quota A, tanto è vero che a fu attribuito un bene ricompreso nella quota A: pertanto, Persona_3
trattandosi dello scioglimento della comunione gravante solo sui beni compresi nella quota
A, aveva partecipato alla scrittura solo in qualità di comunista della quota Persona_3
A.
Tale assunto non è condivisibile.
Certamente i quattro germani hanno proceduto, con la scrittura del 1984, a sciogliere la comunione gravante sui beni compresi nella quota A: e infatti a è stato Persona_3 attribuito in proprietà esclusiva, un “quartinetto di tre locali con porticato anteriore e posteriore, compresa l'area scoperta ivi, e pavimentata, insistente tra il fabbricato e la zona di terreno di cui alla lettera b) che segue, il tutto a pianterreno a destra per chi entra nell'androne” del valore di lire 25.000.000, facente parte della quota A.
Va però osservato che il riferimento alla deroga a quanto previsto con la scrittura del 1953 si giustifica solo con la volontà delle parti di regolare qualcosa in maniera diversa, rispetto a quanto convenuto nel 1953.
Nel 1953 non si era proceduto ad alcuno scioglimento della comunione gravante sui beni compresi nella quota A: quindi, se la scrittura del 1984 si fosse riferita solo ai beni compresi nella quota A, non ci sarebbe stato bisogno di fare riferimento alla volontà di derogare a quanto stabilito con la divisione del 1953.
Pertanto, la deroga alla scrittura del 1953 assume significato solo se riferita ad una diversa disciplina dei beni comuni compresi nella quota A e nella quota B.
7.17. Che con l'atto divisorio del 1984 i quattro germani avessero intenzione di Per_3
procedere ad una regolazione dei beni comune diversa rispetto a quanto previsto nel 1953 trova conferma in quanto segue.
La scrittura del 1984 fu conclusa al fine di porre fine, in via stragiudiziale, ad una controversia pendente tra i germani per lo scioglimento della comunione tra gli stessi esistente. Per_3
Il 25.9.1983 i quattro germani sottoscrissero un documento, intestato “appunti Per_3
concordati tra i germani per la divisione dei beni immobili in Piano di Sorrento via Per_3 Bagnulo, 111”. In tali appunti si legge, al punto 2/a, che tra i beni comuni era compresa proprio la particella 293
(v. doc. 5 prodotto da CP_5
Sempre tutti i fratelli lo stesso 15.10.1984 – giorno della redazione della scrittura Per_3 divisoria -, conferirono incarico irrevocabile all'avv. Mensitieri, perché questi redigesse un regolamento condominiale del complesso immobiliare in piano di Sorrento (v. doc. 6 prodotto da Nel regolamento redatto dall'avv Mensitieri, l'area destinata a CP_5 parcheggio, in questione, rientra tra i beni comuni dell'intero complesso condominiale (v. doc. 8 prodotto da CP_5
7.18. Ancora, ulteriore conferma che con l'atto del 1984 vi fosse stata una attribuzione in comproprietà della part. 293, diversa rispetto a quanto convenuto nel 1953, si ritrova nella circostanza che, sulla base della divisione autenticata nelle firme dal notaio Persona_6
del 1984, la particella 293 veniva accatastata in ditta NE SA, , CP_3 Per_3
e in quattro quote uguali (¼ per ciascun condividente, cfr. visura del
[...] Persona_2
31 marzo 2009, doc. 9 della produzione di 1° grado della CP_5
7.19. Questa Corte ritiene che con la scrittura del 1984 i quattro germani abbiano Per_3
provveduto a mettere in comune, tra loro quattro, sia beni compresi nella quota A, sia beni compresi nella quota B. In particolare, la part. 293, in precedenza bene comune relativo solo alla quota A, è stata attribuita in comunione anche ai beni (in proprietà esclusiva) della quota
B.
7.20. Ne discende che correttamente il tribunale ha individuato i contitolari della part. 293 in: , , , e Parte_1 CP_4 RT CP_8 Persona_2 [...]
, e non in (usufruttuario ), , CP_5 CP_4 CP_3 Persona_2 RT
e . Parte_1
7.21. La sentenza di primo grado va anche confermata quanto alle percentuali di comproprietà spettanti a ciascuno dei comproprietari, atteso che tali percentuali non sono state neanche contestate.
Infatti, gli appellanti hanno contestato che e fossero contitolari Controparte_5 CP_8
della part. 293; non hanno però contestato i calcoli esperiti dal CTU in ordine alle percentuali di comproprietà, una volta riconosciuta la comproprietà anche in capo a e Controparte_5
. CP_8
Pertanto, va confermato che:
a spettano 226,50 millesimi;
Parte_1
a spettano 105,50 millesimi;
CP_4
ad (ora spettano 65,00 millesimi;
RT Controparte_1
a spettano 174,50 millesimi;
CP_8
a spettano 192,00 millesimi;
Persona_2
a spettano 236,50 millesimi. Controparte_5
8. Una volta riconosciuta la natura condominiale del bene e, quindi, la comproprietà dello stesso in capo a tutti i condomini di , va confermato l'annullamento della CP_9 delibera del 4.4.2009 – come già pronunciato dalla sentenza di primo grado -, in quanto non
è contestato che non tutti i titolari sono stati convocati per la assemblea.
Pertanto, va rigettata la doglianza sollevata da , Parte_1 Controparte_1 CP_3
e .
[...] CP_4
9. ed chiedono, ove riconosciuta la natura non condominiale CP_4 CP_3
della part. 293, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'azione possessoria dagli stessi intentata nei confronti e . Controparte_5 CP_12
La domanda è infondata.
9.1. Premesso che, come visto, è stata riconosciuta la natura condominiale della part. 293, la domanda risulta assorbita.
9.2. In ogni caso, gli appellanti hanno dedotto che, una volta esclusa la natura condominiale dell'area, sarebbe derivato l'accoglimento della domanda di spoglio.
L'assunto è errato.
Indipendentemente dalla statuizione petitoria, infatti, e Controparte_5 CP_12 potevano esercitare, sull'area in questione, un potere di fatto, slegato da ogni situazione di diritto, meritevole di tutela in sede possessoria.
Ed infatti, il tribunale di Torre AT, con l'ordinanza del 30.9.2019, riconosceva in capo alla l'esercizio risalente di un compossesso sull'area a parcheggio e CP_5
valorizzava tale possesso al fine di rigettare la domanda di spoglio, e non invece alcuna posizione di diritto quale comproprietaria.
Pertanto, il riconoscimento o meno della natura condominiale dell'area a parcheggio non avrebbe inciso e non incide in alcun modo sull'esito dell'azione possessoria.
10. ed contestano che il tribunale sia andato ultra petita, CP_4 CP_3
procedendo allo scioglimento della comproprietà gravante su un bene condominiale, pur in assenza di alcuna domanda di scioglimento del condominio.
La doglianza è manifestamente infondata.
10.1. Preliminarmente, va osservato che nessuna parte ha mai chiesto lo scioglimento del condominio;
però ha chiesto lo scioglimento della comunione gravante sulla Controparte_5
part. 293.
E la sentenza di primo grado, infatti, ha statuito in ordine allo scioglimento della comunione gravante sulla part. 293, una volta riconosciuta la natura condominiale della stessa: pertanto, va escluso qualunque vizio di ultra petizione.
Appare evidente che ed non abbiano correttamente interpretato CP_4 CP_3
quanto richiesto da nel giudizio di primo grado. Controparte_5
11. ed , e la contestano CP_4 CP_3 Parte_1 Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la comoda divisibilità della part. 293 ed ha proceduto alla divisione in natura, con attribuzione di separati spazi a parcheggio e separate aree agricole, con il pagamento di conguagli.
Deducono che i beni condominiali non siano divisibili, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun comproprietario. Evidenziano anche che il tribunale, fondandosi sulla CTU, ha provveduto alla assegnazione di posti auto di dimensioni inferiori a quelle di legge.
contesta anche il progetto divisionale redatto dal CTU e fatto proprio dal Persona_2 tribunale, ed evidenzia che l'area parcheggio avrebbe potuto essere estesa anche alla zona agricola.
e insistono per l'attribuzione dell'intera area, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
720 c.c.
Le censure sono infondate.
11.1. L'art. 1119 c.c. – nella lettera ratione temporis applicabile, vale a dire prima della novella introdotta con la legge 220 del 2012, recita: “le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino”.
11.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “poiché l'uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 c.c. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione” (v. Cass. 867/2012; 7667/1995; 4806/1978).
È, dunque, stata prevista una eccezione soltanto per il caso in cui la divisione possa farsi, rendendo non solo possibile l'uso della cosa a ciascun condomino, ma rendendolo ugualmente comodo come nello stato di indivisione.
11.3. Nella specie, si osserva che la part. 293 è composta di un'area destinata a parcheggio e di un'area agricola.
L'area destinata a parcheggio aveva questa destinazione da gran tempo – come attestato dal fatto che già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado con delibere condominiali era stato regolato l'uso dell'area per parcheggiare, e comunque non contestato.
Con la divisione, l'area rimane destinata a parcheggio;
l'uso che di tale area veniva fatto in precedenza rimane identico e non viene limitato o ridotto in alcun modo, in forza della circostanza che per ciascun condomino venga individuato un posto auto specifico. Prima della domanda di scioglimento della comunione lo spazio era occupato sempre per parcheggiare, per cui era necessario uno spazio di manovra da lasciare libero e gli spazi ove parcheggiare erano i medesimi individuati dal CTU per i singoli posti auto da assegnare.
In sintesi, l'uso che dell'area a parcheggio veniva fatto prima della divisione è il medesimo che verrà fatto dopo l'assegnazione a ciascuno dei condomini di un posto auto specifico:
l'unica differenza sarà che ciascuno saprà quale è il suo esclusivo posto auto.
Deve dunque escludersi che non si possa provvedere alla divisione dell'area a parcheggio in forza del divieto imposto dall'art. 1119 c.c.
11.4. Per la individuazione dei posti auto non può estendersi l'area a parcheggio all'area agricola.
Nella specie, infatti, è stato chiesto lo scioglimento della comunione della part. 293, di proprietà , alla luce dello stato dei luoghi;
nè in sede di scioglimento di CP_21
comunione può mutarsi la destinazione delle due parti della particella 293, al fine di estendere l'area a parcheggio. Così facendo, si riconoscerebbe che l'area a parcheggio non può essere comodamente divisa, mentre, come detto, se era utilizzabile (e utilizzata) per parcheggiare prima della introduzione del giudizio divisorio, la stessa area può esserlo anche una volta proceduto alla assegnazione di singoli posti auto.
11.5. La evidenziata circostanza che gli stalli disegnati dal CTU e assegnati dal tribunale siano di dimensioni ridotte rispetto a quelle necessarie per poter comodamente parcheggiare senza eccessivi sforzi di manovra non rende indivisibile l'area a parcheggio.
Ancora una volta va osservato che prima della istanza di divisione, proprio l'area in questione era utilizzata per parcheggiare e senza che vi fossero contestazioni in merito alla estensione dell'area.
Allora, se era possibile parcheggiare in precedenza – tenendo conto della presenza della rampa di accesso e della necessaria zona di manovra – quando ciascuno dei condomini sceglieva liberamente il luogo ove parcheggiare, ugualmente deve essere possibile parcheggiare a seguito della assegnazione di specifici posti auto a ciascun condomino.
11.6. Va aggiunto che la necessità di procedere a manovra di retromarcia per parcheggiare non costituisce un elemento che rende non divisibile l'area, rendendo la necessità della manovra in questione solo più complicato il parcheggio, ma non impossibile. Per altro, si ripete, le stesse difficoltà si presentavano anche quando l'area non era divisa, atteso che non è contestato che dell'area facessero già uso tutti i condomini di . CP_9 11.7. Deve dunque confermarsi la divisibilità dell'area a parcheggio e anche la divisibilità – per altro, non contestata – dell'area agricola agrumeto, entrambe costituenti la part. 293.
Di conseguenza, va rigettata la domanda di attribuzione dell'intera area, formulata ex art. 720 cpc da . Parte_1
12. La sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale elaborato dal CTU, riportato in motivazione alle pagg. 7 e 8
e rappresentato nel prospetto grafico di cui alla Tav. 4 dell'allegato 3 alla perizia;
nella parte in cui ha assegnato, quanto alla zona agrumeto:
21,52 mq a;
Parte_1
10,02 mq a;
CP_4
6,17 mq ad RT
16,58 mq a;
CP_8
40,71 mq a e;
Persona_2 Controparte_5
quanto alla zona di parcheggio:
16,81 mq a;
Parte_1
7,83 mq a;
CP_4
4,83 mq a RT
12,95 mq a;
CP_8
31,81 mq a e . Persona_2 Controparte_5
Vanno anche confermati i conguagli, come stabiliti dal tribunale.
13. contesta l'erroneità della compensazione delle spese di lite tra Persona_2
ed i convenuti , , , Persona_2 Parte_1 CP_3 CP_4 CP_8
e nonché la condanna al pagamento delle spese di primo grado in favore di RT
. Controparte_5
Assume che il tribunale ha errato nel ritenere che la delibera del 4.4.2009 sia stata annullata per motivi diversi da quelli evidenziati da . Persona_2
Invero questi contestò la validità della delibera anche per omessa convocazione di tutti i soggetti legittimati a partecipare alla assemblea.
Inoltre, il Tribunale aveva pronunciato una condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ingiustamente, avendo comunque chiesto CP_5 Persona_2
l'accertamento degli effettivi titolari del diritto di comproprietà. Tutte le censure sono infondate.
13.1. ha chiesto l'annullamento della delibera del 4.4.2009 sul presupposto Persona_2
che la part. 293 fosse di proprietà comune solo a quattro titolari e che non fosse un bene condominiale. Per cui eccepiva che non erano stati convocati tutti i comunisti e non che non fossero stati convocati tutti i condomini.
Il tribunale ha accertato la natura condominiale della part. 293, riconoscendo dunque infondato l'assunto fondativo della domanda di annullamento della delibera del 4.4.2009 avanzata da . Dato che anche gli altri convenuti, diversi dalla Persona_2 CP_5
avevano sostenuto la natura comune (e non condominiale) della part. 293, può ritenersi giustificata la compensazione delle spese tra e gli altri convenuti – diversi Persona_2
dalla CP_5
13.2. Quanto ai rapporti tra e , va osservato che Persona_2 Controparte_5 [...]
ha sì chiesto lo scioglimento della comunione, ma di una comunione che egli aveva Per_2
limitato a quattro soli titolari, escludendo i condomini di . CP_9
chiese lo scioglimento della proprietà condominiale, da riconoscere Controparte_5
gravante sulla part. 293.
Pertanto, l'accoglimento della domanda formulata dalla a comportato il rigetto della CP_5 domanda divisoria formulata da , in quanto quest'ultima era incompatibile con Persona_2
la prima.
13.3. Che poi la abbia chiesto, in caso di accoglimento della sua domanda di CP_5
divisione, che le spese gravassero sulla massa è del tutto irrilevante, atteso che spetta al giudice decidere, motivando, come distribuire tra le parti l'onere delle spese di lite, senza che in questo adempimento sia vincolato dalla richiesta delle parti.
14. ed chiedono che le spese del giudizio possessorio gravino, CP_4 CP_3
in solido, anche sugli altri convenuti che aderirono alla domanda.
La domanda va rigettata in quanto inammissibile, oltre che infondata.
14.1. Preliminarmente, gli appellanti non hanno chiarito quali sono gli altri convenuti che hanno aderito alla loro domanda possessoria. Né tale dato emerge dalle conclusioni rassegante dalle altre parti in primo grado. 14.2. Va, poi, osservato che ed sono gli unici che hanno partecipato CP_3 CP_4
al giudizio possessorio, insieme, ovviamente, a e , Controparte_5 CP_12
convenute dai primi. Anche se vi è stata una adesione di altri soggetti - parti nel giudizio di scioglimento della comunione – alle tesi di ed , ciò non comporta che CP_4 CP_3
questi siano divenuti parti del giudizio possessorio.
Pertanto, atteso il rigetto della domanda possessoria, ed sono gli unici CP_3 CP_4
a dovere sostenere le spese.
Alla fine, correttamente il tribunale ha posto le spese del giudizio possessorio a carico di ed . CP_4 CP_3
15. e – quali eredi di -, , Controparte_6 Persona_26 Persona_2 Parte_1
la e devono essere condannati, in solido, al Controparte_1 CP_4 CP_3
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , secondo Controparte_5
soccombenza, ex art. 91 cpc.
15.1. La liquidazione delle spese deve avvenire secondo i parametri dettati dal d.m.
55/2014, come integrato dal d.m.147/2022.
15.2. Il valore della controversia deve ritenersi indeterminabile.
Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, cpc il valore delle cause per divisione è determinato in base al valore della massa attiva da dividersi.
Nella specie, non si ha agli atti una valutazione commerciale dell'intera particella 293.
Pertanto, deve concludersi he il valore della causa sia indeterminabile.
15.3. Ai sensi dell'art 5, comma 6, del d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione dei compensi, vanno ritenuto di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, in considerazione dell'oggetto e della complessità della causa.
Nella specie, in considerazione dell'oggetto, nonchè del tenore delle questioni decise, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzai alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. 15.4. Per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi. Pertanto, va liquidata la somma di euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
16. e - quali eredi di – devono pagare Parte_3 CP_7 Persona_2
le spese in favore del difensore antistatario di e e del Parte_1 Controparte_1
difensore antistatario di e , atteso il rigetto del motivo di appello CP_3 CP_4
relativo alla compensazione delle spese in primo grado.
16.1. si doleva della compensazione delle spese relativamente alla sua Persona_2
impugnazione della delibera del 4.4.2009.
16.2. Ove in primo grado il tribunale avesse liquidato le spese secondo soccombenza, in favore di , avrebbe dovuto valutare il valore della controversia. Persona_2
Tale valore sarebbe stato indeterminabile, atteso che l'oggetto della domanda era l'impugnazione di una delibera avente ad oggetto la regolazione dell'uso dell'area a parcheggio.
Dunque, il tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tabella dettata per i giudizi di valore indeterminabile.
Ai sensi del richiamato art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, il valore avrebbe potuto essere compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Pertanto, applicando i compensi medi, ridotti del 50%, si sarebbe dovuto liquidare il compenso di euro 2.538,50.
16.3. Tale è il valore della causa in sede di impugnazione - secondo il criterio del disputatum
- avendo chiesto la condanna degli altri convenuti al pagamento delle spese Persona_2
liquidabili secondo soccombenza in primo grado.
16.4. Visto il valore della controversia, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro
2.600,00.
16.5. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 16.6. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
17. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di tutti gli appellanti ( e e massa;
eredi Parte_1 Controparte_1 CP_4 CP_3
di ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Persona_2
per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di PO, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta gli appelli principali promossi da e (r.g. 1162/2020) Parte_1 Controparte_1
e da (r.g. 143872020), nonché gli appelli incidentali promossi da Persona_2 CP_4
e ;
[...] CP_3
b) condanna , , Parte_1 Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_6
e – queste due ultime, quali eredi di – al
[...] CP_7 Persona_2
pagamento in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_5
in euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa;
c) condanna e – quali eredi di – al Controparte_6 CP_7 Persona_2
pagamento, in favore del difensore antistatario di e delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
d) condanna e – quali eredi di – al Controparte_6 CP_7 Persona_2
pagamento, in favore del difensore antistatario di e , delle CP_3 CP_4
spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
e) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti e e Parte_1 Controparte_1 CP_4
; e – quali eredi di -, CP_3 Controparte_6 CP_7 Persona_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini