TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2506/2020, promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, _1 C.F._1
dall'Avv. Mario Tramontana;
-ricorrente- contro
, (c.f. , nella qualità della omonima ditta individuale, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gabriele Rizzo;
-resistente-
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Premessa
Con ricorso depositato in data 17.3.2020, premesso di aver lavorato alle _1
dipendenze di dal 29.08.2017 sino al 5.03.2018 svolgendo mansioni di cuoco, CP_1 ascrivibili al livello IV del CCNL Turismo e Confcommercio, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutto il superiore periodo, in parte non regolarizzato, e per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per il maggiore orario di lavoro prestato, delle maggiorazioni per il lavoro festivo, della tredicesima, della quattordicesima, dell'indennità per ferie non godute e del TFR.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto:
- di aver svolto l'attività lavorativa dal 29.08.2017 al 18.10.2020 senza essere stata regolarizzata ai fini assicurativi e previdenziali;
successivamente, di essere stata regolarizzata con contratto di lavoro part time al 60% a tempo determinato sino al 31.12.2017 (poi prorogato sino al 31.3.2018) con la mansione di cuoco, nel livello IV del CCNL Turismo e Confcommercio;
- di aver lavorato, di fatto, dal 29.08.2017 al 22.12.17, dal lunedì alla domenica per 12 ore al giorno, con turni dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e dalle ore 16:30 alle ore 23:30;
- dal 23.12.2017 al 5.03.2018, dal lunedì alla domenica per 10 ore al giorno, con turni dalle 11 alle
15 e dalle 17.30 alle 23.30;
- di aver complessivamente percepito per l'attività lavorativa svolta una retribuzione, corrisposta in contanti, pari all'importo di € 1.250,00 (suddivisa in due tranches, rispettivamente di € 600 e €
650);
- di non aver goduto nel corso del rapporto di lavoro di giornate di ferie né di aver ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
- di non aver percepito, altresì, gli importi a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto maturato in costanza del rapporto di lavoro;
di essere stata licenziata oralmente e senza preavviso in data 6.03.2018;
- di avere impugnato, con lettera A.R. del 13.3.2018, il licenziamento illegittimamente irrogato.
Sulla scorta di tale prospettazione in fatto ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare che il sig. nella qualità di titolare e legale rappresentante CP_1 dell'omonima ditta individuale “ ”, era datore di lavoro della ricorrente;
• CP_1
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato, stabilmente e non occasionalmente, attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del sig. , nella qualità di titolare e CP_1 legale rappresentante dell'omonima ditta individuale “ ” accertare e dichiarare CP_1
che le mansioni svolte dalla ricorrente, sono correttamente inquadrabili nella qualifica di operaio, livello 4 del C.C.N.L. dei Lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo, tenuto conto dell'attività svolta;
• conseguentemente condannare il sig. , nella qualità di titolare CP_1
e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale “ ”, a corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma complessiva di € 20.986,05 a titolo di differenze retributive, ratei di 13ª mensilità, 14ª mensilità, permessi/ex festività non godute, ferie non godute, straordinario diurno maggiorato al 30%, straordinario festivo maggiorato al 20%, TFR non percepito, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
• condannare il sig. nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima CP_1 ditta individuale ”, a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa CP_1 contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
• condannare il sig. CP_1 nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale “
[...]
, alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle CP_1
spese generali ed accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi…”.
Costituitasi in giudizio tempestivamente, parte resistente ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione, la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda ivi formulata, stante la genericità
dei fatti e degli elementi di diritto utili a riscontrare quanto asserito dalla ricorrente;
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso proponendo, altresì, domanda riconvenzionale.
Nel merito, in sintesi, parte resistente ha contestato la fondatezza degli assunti attorei, deducendo:
- che la ricorrente non ha prestato attività lavorativa nel periodo compreso tra il 29.08.2017 ed il
18.10.2017, essendo stata assunta con contratto part time al 60% a tempo determinato solo a decorrere dal 19.10.2017, con scadenza fissata al 31.12.2017 e poi prorogata al 31.03.2018;
- che, segnatamente, la ricorrente si è occupata di svolgere la mansione di aiuto cuoco;
- che nessuna somma è dovuta alla ricorrente a titolo di differenze retributive e i relativi conteggi generici non possono oltretutto ritenersi adeguati in quanto muovono dal presupposto errato della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltretutto comprensivo di un inesistente periodo di lavoro non regolarizzato, nonché l'osservanza di un orario di lavoro, di fatto mai prestato;
- che la ricorrente in data 6.3.2018 ha presentato improvvisamente le dimissioni, ragion per cui il resistente ha chiesto in via riconvenzionale la somma di € 800,00 a titolo indennità sostitutiva per il mancato preavviso.
Ha formulato testualmente le seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio assolutamente generico e privo di riscontri normativi e contabili;
dichiarare la improcedibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine disposto dal Giudice per la notifica dello stesso;
rigettare le domande tutte formulate dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché destituite di prova. In via riconvenzionale condannare
al pagamento,in favore del convenuto della somma di € 800,00 (ottocento/00) oltre _1
rivalutazione ed interessi, o dell'altra maggiore o minore ritenuta per indennità sostitutiva del mancato preavviso e mancato rispetto del termine di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato. Spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione”. Differita la prima udienza di trattazione ex art 418 c.p.c.; non avendo sortito esito positivo il tentativo della chiusura in via conciliativa della lite, la causa è stata istruita mediante prove documentali, e orali.
Con provvedimento del 16.06.2023, è stato nominato il giudice scrivente, quale unico relatore, nel presente giudizio e nel giudizio n. 2437/2020 R.G., per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
L'udienza del 29.1.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
*******************************
2. Questioni preliminari.
2.1. In via preliminare, va esaminata e rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (cfr. C. Cass. 3126/2011; C.
Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass. 11318/1994).
Muovendo dalle coordinate esegetiche sopra esposte, occorre notare che il ricorso contiene l'indicazione degli elementi essenziali del rapporto negoziale che assume intercorso _1
con il resistente (ossia, la rivendicata natura subordinata di esso, il periodo in cui si sarebbe svolto, la durata oraria delle mansioni asseritamente espletate e la consistenza delle medesime, il livello preteso ed attribuito, la contrattazione collettiva di cui invoca l'applicazione, le causali dei dedotti crediti) nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria, ponendo così la parte resistente nella condizione di poter esplicare le proprie deduzioni ed allegazioni difensive.
A fronte del tenore della prospettazione difensiva avanzata dalla parte ricorrente, dell'esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati ad esso, del resto, il resistente è riuscito ad impostare ed a svolgere compiute argomentazioni volte a confutarne la fondatezza, mostrando così di aver ben compreso, tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio, le pretese formulate nei suoi confronti.
Pertanto, la doglianza in parola non merita accoglimento.
2.2. In via preliminare va rigettata, altresì, l'eccezione di improcedibilità, posto che la ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini di legge.
2.3. In merito all'eccepita prescrizione dei crediti retributivi, anch'essa va rigettata.
Non trova applicazione, nella specie, l'applicazione dell'articolo 2956 c.c., in materia di prescrizione presuntiva.
Si osserva che la lettera A.R. del 13.03.2018 depositata dalla ricorrente, poiché priva della relativa attestazione di ricevimento, non rileva ai fini interruttivi della prescrizione;
tuttavia, il ricorso notificato a controparte in data 23.06.2020, è interruttivo del termine di prescrizione quinquennale.
3. Merito
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle differenze retributive de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle pretese spettanze.
Dalla documentazione in atti e in ragione delle rispettive difese, risulta provato e incontestato il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, intercorso tra e parte resistente a _1
far data dal 19.10.2017 e fino al 31.03.2018 (rectius il 6.03.2018), part time al 60%, con inquadramento nel IV livello del CCNL Turismo – Confcommercio e la qualifica professionale di
“cuoco gastronomo” (cfr. Unilav., doc. allegato al ricorso). Sono invece oggetto di contestazione l'effettiva durata del rapporto, avendone parte ricorrente allegato una diversa data di inizio (rectius il 29.08.2017), nonché lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di ore superiore rispetto a quanto contrattualizzato.
3.1. Sul lavoro non regolarizzato
Reputa il Tribunale che non possa trovare accoglimento la domanda relativa all'accertamento della diversa durata del rapporto di lavoro, con inizio in epoca antecedente alla regolarizzazione, in quanto non sostenuta dall'assolvimento del relativo onere asservito e probatorio gravante su parte ricorrente.
A riguardo, parte ricorrente si è limitata a dedurre che “..dal 29.08.2017 al 18.10.2017 il rapporto di lavoro in questione si è svolto in mancanza di un regolare contratto di lavoro..”, senza nulla dedurre in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione per il periodo di lavoro non regolarizzato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il vincolo di subordinazione sussiste quando il lavoratore è sottoposto alle direttive, al controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro;
è necessario che il lavoro sia etero-diretto ed etero-organizzato dal datore di lavoro e che sussista quindi un vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, inteso come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n.
9251/2010).
Dunque, la parte che invoca la decorrenza anteriore del rapporto di lavoro è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione a decorrere dalla data rivendicata.
Tale onere non risulta assolto nel caso di specie, essendosi limitata parte ricorrente a dedurre che
“dal 29.08.2017 al 18.10.2017 il rapporto di lavoro in questione si è svolto in mancanza di un regolare contratto di lavoro” per un periodo più lungo rispetto a quello regolarizzato, senza tuttavia nulla specificare in merito all'estrinsecazione, nel ridetto lasso temporale, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, all'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali poter compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione (cfr. Cass. n. 2728/2010; Cass. n. 12909/2020; Cass. n. 9252/2010; Cass.
n. 8883/2017; Cass. n. 5436/2019). A ciò si aggiunga che il difetto di allegazione non può essere colmato dalle dichiarazioni del teste escusso, di per sé comunque insufficienti stante la formulazione generica e valutativa dei relativi capitoli di prova, carenti in punto di esercizio dei poteri datoriali1.
Invero, l'unico teste di parte ricorrente, il di lei figlio interrogato sulla circostanza, Persona_1 così ha risposto: “corrisponde al vero che ha lavorato (la ricorrente) dal 29.08.2017 fino al 06.03.2018, perché lavoravo con lei…. è vero fino al 18.10.2017 non vi era contratto, perché il resistente aveva promesso di fare il contratto successivamente. Non ho mai visto il contratto di mia madre, il resistente aveva detto che era a tempo indeterminato e che si lavorava almeno per dodici ore al giorno” (cfr. verbale del 11.5.2022).
Il contrasto tra le dichiarazioni rese dal resistente in sede di interrogatorio formale (si veda verbale dell'11.05.2022) e l'esistenza di ragioni di scarsa attendibilità dell'unico teste di parte ricorrente, per essere il figlio di quest'ultima e per avere anch'egli una causa in corso con il resistente (n.
2437/2020 R.G.), per le medesime ragioni, rendono le dichiarazioni del teste dubitabili e incerte.
Ed invero la circostanza sopra evidenziata, sebbene non determini un'incapacità a testimoniare,2 appare astrattamente idonea a influire sull'attendibilità e credibilità del testimone nonché sulla serenità del racconto, considerata la chiara comunanza di interessi rispetto all'esito della lite, anche in ragione della testimonianza “incrociata” nel giudizio di analogo oggetto instaurato dallo stesso.
Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi provato l'inizio dell'attività lavorativa in epoca antecedente alla data di assunzione così come incontestata tra le parti e documentata dall' , CP_2
vale a dire per il periodo precedente al 19.10.2017.
3.2. Sul lavoro supplementare
Risulta altresì infondata la domanda attinente allo svolgimento di un orario di lavoro (straordinario e supplementare) superiore rispetto a quello contrattualizzato. 12) la ricorrente ha prestato la propria attività alle dipendenze di parte resistente dal 29.08.2017 al 06.03.2018; più precisamente:
- dal 29.08.2017 al 18.10.2017 il rapporto di lavoro in questione si è svolto in mancanza di un regolare contratto di lavoro;
- successivamente, dal 19.10.2017 e sino alla sua cessazione, il rapporto di lavoro della lavoratrice è stato impropriamente formalizzato con contratto di lavoro a tempo determinato part-time, con qualifica di operaio, mansione cuoco gastronomico, livello 4 del C.C.N.L. dei Lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo;
Con specifico riferimento al riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di lavoro straordinario, i cui principi sono estensibili anche al lavoro supplementare, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. n.
4076/2018, Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; Cass. n. 19299/2014). Ancora, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 3714/2009).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal 29.08.2017 al 22.12.17, dal lunedì alla domenica per 12 ore al giorno con turni dalle ore 10:00 alle ore 15:00 o dalle ore 16:30 alle ore 23:30; dal 23.12.2017 al 5.03.2018, dal lunedì alla domenica per 10 ore al giorno, con turni dalle 11 alle 15 e dalle 17.30 alle 23.30, quindi per complessive 84/70 ore settimanali, a fronte delle
24 ore contrattualizzate.
Ritiene il Tribunale che tali circostanze non abbiano trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria, stante il contrasto tra le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal resistente e le dichiarazioni rese dall'unico testimone (cfr. il figlio della ricorrente) escusso, stante l'esistenza di ragioni di inattendibilità soggettiva del teste di parte ricorrente per, quanto sopra detto
(all'udienza del 23.11.2022 parte resistente ha rinunciato ai testi indicati e la ricorrente non si è opposta).
Se per un verso il teste di parte ricorrente, ha confermato i capitoli di prova n.7 e 13 del ricorso3, dichiarando “…confermo che fino al 22.12.2017 mia madre lavorava dalle ore 10:00 fino alle ore
15:00 e poi dalle 16:30 fino alle 23:30. ..dal 23.12.2017 fino al 06.03.2018 mia madre lavorava dalle
ore 11.00 fino alle ore 15:00 e poi dalle ore 17:30 fino alle 23:30, perché il ristorante non era più aperto a colazione… lavoravamo dalle ore 10:00 alle ore 15:00 poi un'ora di riposo per poi ritornare e lavorare fino alle ore 23:30, perché non c'erano più clienti”, tali circostanze sono state tuttavia sconfessate dal testimone di parte resistente AN HA ED, nel giudizio connesso
2437/2020 (si veda verbale del 6.10.2023), il quale, sentito a prova contraria, ha dichiarato di non aver mai visto il figlio della ricorrente lavorare nello stesso ristorante della madre.
Il contrasto tra le sopra riportate dichiarazioni non può essere risolto attraverso una valutazione di maggiore credibilità del teste rispetto al teste AN HA Persona_1
ED, ravvisandosi in capo al primo profilo di inattendibilità soggettiva.
È infatti documentato in atti che il testimone ha introdotto un giudizio nei confronti del medesimo resistente (cfr. R.G. 2437/2020, doc. allegato alla memoria del resistente), proponendo domande pressoché identiche a quelle avanzate dalla madre ricorrente nel presente procedimento, circostanza che non ne determina l'incapacità a testimoniare (non essendo la stessa legittimata a partecipare al giudizio ex art. 246 c.p.c.; cfr. Cass. 26044/2023, Cass. 7763/2020), ma ne limita tuttavia l'attendibilità, dovendo darsi rilievo al fatto che l'odierna ricorrente è stata indicata come testimone nel giudizio analogo 2437/2020 R.G., con conseguente possibilità di una testimonianza
“incrociata”, tenuto conto della comunanza di fatto degli interessi rispetto ad un certo esito della lite.
Ne discende l'infondatezza della domanda tesa all'accertamento del maggiore orario di lavoro e alla condanna al pagamento delle relative differenze retributive, dovendo condividersi sul punto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr.
C. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
3.3. Sulle restanti differenze retributive
Residuano da esaminare le domande relative alle spettanze maturate in forza del rapporto di lavoro regolarizzato e intercorso tra le parti dal 19.10.2017 al 5.03.2018, part time per 24 ore settimanali, con inquadramento nel IV livello del CCNL – Turismo Confcommercio e la qualifica di cuoco gastronomo, come risultante dall' in atti. CP_2
A tal riguardo, la ricorrente ha lamentato di aver percepito una retribuzione complessiva parziale di sole € 1250,00, inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, e ha altresì dedotto l'integrale inadempimento in ordine al pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità per ferie non godute e del TFR. Le superiori deduzioni, che possono qualificarsi come eccezione di inadempimento parziale della retribuzione, vanno risolte alla luce del diverso atteggiarsi dell'onus probandi incombente tra le parti.
Dovendo ritenersi provato il rapporto di lavoro per la durata e con le caratteristiche risultanti dalla documentazione in atti, fatti costitutivi del diritto a ottenere le somme non corrisposte sulla retribuzione ordinaria e il trattamento di fine rapporto, a fronte dell'allegato inadempimento parziale, la datrice di lavoro non ha dedotto o provato il corretto adempimento, sicché risulta fondata la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle differenze sulla retribuzione spettante in forza del CCNL applicato al rapporto, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR, detratte le somme che parte ricorrente ha allegato di avere percepito.
Ed infatti, con riferimento alle differenze retributive pretese per le causali suindicate, in ossequio ai citati principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001), la ricorrente ha provato, nei termini di cui sopra, il titolo della propria pretesa (consistente nel rapporto di lavoro intercorso con parte resistente) e allegato l'inadempimento parziale da parte del datore di lavoro, mentre quest'ultimo non ha assolto l'onere di provare l'esatto e integrale adempimento della propria prestazione.
Provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ed invece a fronte dell'allegazioni attoree, parte resistente ha dedotto genericamente che “Durante il rapporto ha ricevuto regolarmente le retribuzioni pattuite e riportate dalle buste paga quietanzate che si producono e non già solo € 1.250,00” salvo poi a depositare in allegato al ricorso unicamente due sole buste paga relative al mese di novembre 2017 e gennaio 2018.
Tra l'altro alla firma apposta dalla ricorrente alle suddette buste paga non può nemmeno attribuirsi valore di quietanza di pagamento ma conferma soltanto l'avvenuta consegna del documento.
Ed invero per costante giurisprudenza di legittimità la sottoscrizione apposta dal lavoratore alla busta paga non implica in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto il datore di lavoro – per essere effettivamente liberato dall'obbligazione retributiva – ha l'onere di dare la prova dell'avvenuto pagamento atteso che solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (Cud e modello 101) costituisce quietanza degli importi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati riportati ( cfr. cass.21699/2018). Il datore di lavoro pertanto non ha dato prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni lavorative rese dal 19.10.2017 al 6.03.2018 a titolo di retribuzione ordinaria contrattualmente prevista, ratei tredicesima e quattordicesima e TFR ed è tenuto a corrispondere alla ricorrente le spettanti differenze retributive.
In merito alla determinazione del quantum debeatur, reputa il tribunale contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'Ufficio una consulenza tecnica, in ragione del prospetto di calcolo allegato al ricorso e non specificatamente contestato4 dalla resistente la quale in contrasto con le risultanze in atti rappresenta che non sono presenti conteggi analitici.
Ciò posto tenuto conto che sulla scorta del prospetto di calcolo a titolo di differenze retributive per il lavoro prestato durante le ore contrattualmente previste, per i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e per il TFR l'ammontare dovuto è pari ad euro 7.931,09 e tenuto conto di quanto già percepito pari ad euro 1.250,00, il residuo dovuto dal resistente ammonta ad euro
6.238,09.
In applicazione dell'art. 429 c.p.c., sulle predette somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge.
Infondata invece risulta la domanda relativa alla indennità per ferie non godute, in quanto genericamente formulata.
A riguardo deve osservarsi che, pur condividendosi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore non è gravato dell'onere di provare il mancato godimento delle ferie (cfr. Cass. n. 23153/2022), la domanda deve comunque essere sorretta da una specifica allegazione dell'inadempimento. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto in modo generico di non aver goduto di ferie nel periodo di lavoro e di avere quindi diritto alla corresponsione di €
733,22, senza tuttavia indicare l'esatto ammontare dei giorni di ferie non goduti o i criteri di quantificazione degli importi richiesti, il che non consente di valutare la concreta portata dell'inadempimento lamentato né di valutare la correttezza dell'importo richiesto. Risulta infondata, altresì, la domanda relativa alle maggiorazioni per l'attività svolta in giorni festivi, in quanto la circostanza è stata solo genericamente allegata, non sono state indicate nel dettaglio le specifiche giornate lavorate.
3.4. Sulla domanda riconvenzionale
In merito all'esame della domanda in via riconvenzionale, si osserva che essa va rigettata.
Nel caso in esame non è dato intendere il motivo per cui il rapporto di lavoro è venuto a cessare.
Se il datore di lavoro chiede in via riconvenzionale l'indennità per il mancato preavviso a seguito delle dimissioni della ricorrente, dal canto suo, la ricorrente sostiene di essere stata licenziata illegittimamente per via orale.
Posto che non è stata data la prova né dell'illegittima irrogazione del di licenziamento né delle dimissioni senza preavviso, trova applicazione l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
4. Spese
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, dovendosi porre a carico di parte resistente la condanna al pagamento della restante metà in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Elisa Milazzo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2506 /2020 R.G. così statuisce: dichiara, in parziale accoglimento del ricorso, che ha lavorato alle dipendenze di _1
, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, dal CP_1
19.10.2017 al 6.03.2018, in virtù di contratto a tempo determinato part time al 60%, svolgendo le mansioni inquadrabili nella qualifica di operaio, livello 4 del C.C.N.L. dei Lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo;
dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive limitatamente al periodo di lavoro accertato, come meglio specificate in parte motiva, ratei di tredicesima e quattordicesima, TFR, per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del resistente dal
19.10.2017 al 3.03.2018; condanna, per l'effetto, parte resistente, al pagamento in favore di di euro 6.238,09 _1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione sino al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della metà delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.347,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge. compensa per la restante metà.
Catania, 06/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In proposito giova ricordare che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto), che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alle stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” ( Cass. Civ. n. 7763/2010; C. Cass. 3051/2011). 3 7) a) la lavoratrice durante il rapporto lavorativo ha osservato il seguente orario: a) dal 29.08.2017 al 22.12.2017 - dal lunedì alla domenica n. 12 ore/giorno c.ca, con il seguente orario: 10:00/15:00 - 16:30/23:30, il tutto senza il rispetto del giorno di riposo settimanale con soluzione di continuità; b) dal 23.12.2017 al 06.03.2018 - dal lunedì alla domenica n. 10 ore/giorno c.ca, con il seguente orario: 11:00/15:00 - 17:30/23:30, il tutto senza il rispetto del giorno di riposo settimanale con soluzione di continuità; 13) le prestazioni di lavoro straordinario non sono mai state retribuite;
4 “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009).
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).