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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/08/2025, n. 29509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29509 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del 30/4/2025, con la quale il Procuratore Generale Cristina Marzagalli ha concluso il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29509 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. GI RO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari che il 6/2/2025 ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani n. 651/2022 del 14/4/2022, pronunciata nei suoi confronti o, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza medesima ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., in quanto non aveva potuto proporre appello perché non informato della pronuncia dal difensore. la Corte di appello ha riconosciuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio era avvenuta a mani del difensore di fiducia del RO, indicato come domiciliatario, benché nessuna elezione di domicilio fosse stata effettuata presso il suo studio, ed ha però ritenuto non potersi ritenere l'incolpevole mancata conoscenza del processo, essendo indubbio l'effettivo instaurarsi di un rapporto professionale tra imputato e difensore, atteso che questo aveva partecipato a diverse udienze (la Corte ha ricordato a titolo di esempio le udienze del 4/12/2017 e del 26/6/2818). A conforto di tali valutazioni la Corte di appello ha anche rilevato che all'istanza di rescissione era stata allegata una nota redatta dal difensore di fiducia del RO nel predetto procedimento, con la quale si rappresentava di non aver comunicato l'esito del giudizio al suo rappresentato perché lo stesso non aveva mai preso contatti con il suo studio per informarsi dell'andamento del processo, così dandosi atto della mancata comunicazione della sentenza ma implicitamente riconoscendo, invece, la comunicazione della pendenza del procedimento a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, non avendo fatto alcun cenno il difensore ad una mancata comunicazione al suo assistito della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata a sue mani. Quanto alla richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha preliminarmente rilevato che la sentenza di cui si tratta è stata pronunciata in assenza dell'odierno ricorrente, e che la dichiarazione di assenza è stata effettuata antecedentemente all'entrata in vigore della riforma cd. Cartabia, sicché occorre far riferimento alle norme allora vigenti, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 89 comma 1 d. Igs. 150/2022, ed ha quindi rilevato che il mancato o inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano le restituzione nel termine, in quanto consiste in una falsa rappresentazione della realtà evitabile o superabile con la normale diligenza. 2. A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, il RO ha dedotto la L pro-Li___uier_hs. violazione della legge penale, in TéTé.7 -1--eA.éd vizionotivazione del provvedimento impugnato perché mancante, contraddittoria ed illogica. Il ricorrente riconosce di aver avuto effettiva di conoscenza della pendenza del processo penale e deduce che, per quanto sia vero che non ebbe ad interessarsi del processo dopo aver 2 conferito mandato al difensore, vi era stata comunque negligenza professionale ed imperizia di quest'ultimo per non averlo informato dell'intervenuta sentenza di condanna. Non potrebbe, pertanto, riconoscersi la violazione di un dovere di diligenza da parte dell'imputato, non essendo prevedibile anche I —imperizia" rivelata dal difensore con tale omissione, e richiama tal proposito alcune risalenti pronunzie di questa Corte secondo le quali è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871 - 01; Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747 - 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento. (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 - 01). Anche le sezioni unite di questa Corte di legittimità, nel rilevare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, possono non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, ha fatto salva la possibilità di richiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., però solo qualora ricorra "l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse". (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come non ricorra alcun caso di "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", risultando questa smentita anche dalla nota redatta dal difensore di fiducia del RO nel predetto procedimento, allegata all'istanza di rescissione, con la quale si rappresentava di non aver comunicato l'esito del giudizio al suo rappresentato perché lo stesso non aveva mai preso contatti con il suo studio per informarsi dell'andamento del processo, così dandosi atto della mancata comunicazione della sentenza ma implicitamente riconoscendo, invece, la comunicazione della pendenza del procedimento a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Lo stesso ricorso, del 3 resto, alla pag. 2 precisa di aver rappresentato "la sussistenza in capo al RO di una incolpevole mancata conoscenza della sentenza di condanna (non dell'esistenza di un processo a suo carico)", poi precisando che, "se è vero come è vero che l'aver ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio in uno all'aver conferito mandato a un difensore rappresentino un dato oggettivo di conoscenza del processo penale", la mancata comunicazione della sentenza di condanna da parte del difensore comunque può incidere sulla libertà personale. 2. Appare evidente, pertanto, che in questa sede non viene dedotta la mancata conoscenza del processo penale, per di più incolpevole, che legittimerebbe la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., bensì un mero "errore colpevole del difensore per imperizia (peraltro documentata a mezzo mail) il quale non ha coscientemente e consapevolmente comunicato l'intervenuta sentenza di condanna di primo grado", tanto che, a tal fine, sono state ricordate alcune risalenti pronunce di questa Corte di Cassazione che hanno riconosciuto l'illegittimità del diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871 - 01; Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747 - 01). Si tratta, però, di un orientamento giurisprudenziale risalente ed ormai superato da una pluralità di pronunce che hanno affermato, invece, il condivisibile principio - al quale occorre dare seguito - secondo il quale anche il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione (incarico che, peraltro, nel caso di specie nemmeno risulta conferito), a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 - 01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667; sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926 - 01; sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv. 263761 - 01; sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Rv. 257221 - 01). Non potendosi riconoscere, pertanto, alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore tale da legittimare la restituzione nel termine, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 Il relatore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 29 maggio 2025
letta la requisitoria del 30/4/2025, con la quale il Procuratore Generale Cristina Marzagalli ha concluso il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29509 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. GI RO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari che il 6/2/2025 ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani n. 651/2022 del 14/4/2022, pronunciata nei suoi confronti o, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza medesima ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., in quanto non aveva potuto proporre appello perché non informato della pronuncia dal difensore. la Corte di appello ha riconosciuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio era avvenuta a mani del difensore di fiducia del RO, indicato come domiciliatario, benché nessuna elezione di domicilio fosse stata effettuata presso il suo studio, ed ha però ritenuto non potersi ritenere l'incolpevole mancata conoscenza del processo, essendo indubbio l'effettivo instaurarsi di un rapporto professionale tra imputato e difensore, atteso che questo aveva partecipato a diverse udienze (la Corte ha ricordato a titolo di esempio le udienze del 4/12/2017 e del 26/6/2818). A conforto di tali valutazioni la Corte di appello ha anche rilevato che all'istanza di rescissione era stata allegata una nota redatta dal difensore di fiducia del RO nel predetto procedimento, con la quale si rappresentava di non aver comunicato l'esito del giudizio al suo rappresentato perché lo stesso non aveva mai preso contatti con il suo studio per informarsi dell'andamento del processo, così dandosi atto della mancata comunicazione della sentenza ma implicitamente riconoscendo, invece, la comunicazione della pendenza del procedimento a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, non avendo fatto alcun cenno il difensore ad una mancata comunicazione al suo assistito della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata a sue mani. Quanto alla richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha preliminarmente rilevato che la sentenza di cui si tratta è stata pronunciata in assenza dell'odierno ricorrente, e che la dichiarazione di assenza è stata effettuata antecedentemente all'entrata in vigore della riforma cd. Cartabia, sicché occorre far riferimento alle norme allora vigenti, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 89 comma 1 d. Igs. 150/2022, ed ha quindi rilevato che il mancato o inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano le restituzione nel termine, in quanto consiste in una falsa rappresentazione della realtà evitabile o superabile con la normale diligenza. 2. A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, il RO ha dedotto la L pro-Li___uier_hs. violazione della legge penale, in TéTé.7 -1--eA.éd vizionotivazione del provvedimento impugnato perché mancante, contraddittoria ed illogica. Il ricorrente riconosce di aver avuto effettiva di conoscenza della pendenza del processo penale e deduce che, per quanto sia vero che non ebbe ad interessarsi del processo dopo aver 2 conferito mandato al difensore, vi era stata comunque negligenza professionale ed imperizia di quest'ultimo per non averlo informato dell'intervenuta sentenza di condanna. Non potrebbe, pertanto, riconoscersi la violazione di un dovere di diligenza da parte dell'imputato, non essendo prevedibile anche I —imperizia" rivelata dal difensore con tale omissione, e richiama tal proposito alcune risalenti pronunzie di questa Corte secondo le quali è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871 - 01; Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747 - 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento. (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 - 01). Anche le sezioni unite di questa Corte di legittimità, nel rilevare che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, possono non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, ha fatto salva la possibilità di richiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., però solo qualora ricorra "l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse". (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come non ricorra alcun caso di "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", risultando questa smentita anche dalla nota redatta dal difensore di fiducia del RO nel predetto procedimento, allegata all'istanza di rescissione, con la quale si rappresentava di non aver comunicato l'esito del giudizio al suo rappresentato perché lo stesso non aveva mai preso contatti con il suo studio per informarsi dell'andamento del processo, così dandosi atto della mancata comunicazione della sentenza ma implicitamente riconoscendo, invece, la comunicazione della pendenza del procedimento a seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Lo stesso ricorso, del 3 resto, alla pag. 2 precisa di aver rappresentato "la sussistenza in capo al RO di una incolpevole mancata conoscenza della sentenza di condanna (non dell'esistenza di un processo a suo carico)", poi precisando che, "se è vero come è vero che l'aver ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio in uno all'aver conferito mandato a un difensore rappresentino un dato oggettivo di conoscenza del processo penale", la mancata comunicazione della sentenza di condanna da parte del difensore comunque può incidere sulla libertà personale. 2. Appare evidente, pertanto, che in questa sede non viene dedotta la mancata conoscenza del processo penale, per di più incolpevole, che legittimerebbe la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., bensì un mero "errore colpevole del difensore per imperizia (peraltro documentata a mezzo mail) il quale non ha coscientemente e consapevolmente comunicato l'intervenuta sentenza di condanna di primo grado", tanto che, a tal fine, sono state ricordate alcune risalenti pronunce di questa Corte di Cassazione che hanno riconosciuto l'illegittimità del diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871 - 01; Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747 - 01). Si tratta, però, di un orientamento giurisprudenziale risalente ed ormai superato da una pluralità di pronunce che hanno affermato, invece, il condivisibile principio - al quale occorre dare seguito - secondo il quale anche il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione (incarico che, peraltro, nel caso di specie nemmeno risulta conferito), a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 - 01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667; sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926 - 01; sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Rv. 263761 - 01; sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Rv. 257221 - 01). Non potendosi riconoscere, pertanto, alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore tale da legittimare la restituzione nel termine, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 Il relatore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 29 maggio 2025