TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7972 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 07 aprile 2025 e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Giudici del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Rho (MI), Via Goglio n. 1, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Teresa Locuoco del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Via Airolo n. 44, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
(C.F.: ), con sede centrale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma-EUR, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Valeria Capotorti ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell' ; CP_2
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 7 OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
CONCLUSIONI: COME DA CONCLUSIONI CONGIUNTE RAGGIUNTE E PRECISATE DALLA PARTE RICORRENTE
E DALLA PARTE RESISTENTE ALL'UDIENZA DEL 10 OTTOBRE 2025 Parte_1 Controparte_1
“Sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti e tenuto conto dei criteri del
Tribunale la signora e la signora si accordano alla suddivisione Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del defunto signor Persona_1 CP_ Le parti chiedono concordemente che l proceda sulla base degli accordi intervenuti.”
CP_ CONCLUSIONI DELL' COME IN ATTI
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande delle parti. Il processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07 aprile 2025, la signora , in qualità di ex coniuge del Parte_1 de cuius (deceduto in data 12 febbraio 2025), essendo titolare di assegno divorzile ai sensi Persona_1 dell'art. 5, Legge n. 898/1970, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla stessa, dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2°, Legge n. 898/1970; di attribuirle la quota pari al 90% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge a decorrere dalla data di decesso di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la pensione di reversibilità. CP_2
In particolare, la ricorrente esponeva che, in data 12 giugno 1971, aveva contratto matrimonio concordatario in
Milano con (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al numero 2281, Persona_1 anno 1971, Parte 2, Serie A, R. 03); che, con sentenza n. 5623/2018, pubblicata il 18 maggio 2018, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai medesimi;
che tale sentenza aveva posto a carico di l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile nella Persona_1 misura complessiva di euro 200,00 al mese, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente (che con rivalutazione Giugno 2024, risultava essere € 234,00); che, successivamente al divorzio, in data 01 luglio 2023,
aveva contratto nuovo matrimonio con;
che, in data 12 febbraio 2025, Persona_1 Controparte_1
era deceduto;
che, al momento del decesso, era titolare dei trattamenti Persona_1 Persona_1 pensionistici . CP_2
deduceva, poi, da una parte, di essere titolare, all'epoca del decesso, dell'assegno Parte_1 divorzile, dall'altra parte, di non aver contratto, dopo il divorzio, nuove nozze;
domandava, quindi, al Tribunale
pagina 2 di 7 il riconoscimento di una quota della pensione ai superstiti, c.d. reversibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 3°, l. n.
898/1970.
A tal riguardo, esponeva, inoltre, che il matrimonio contratto da con la Parte_1 Persona_1 stessa era durato quarantasette anni, mentre il matrimonio con aveva avuto una durata di soli Controparte_1
1 anno e 8 mesi e che, di tale circostanza, sarebbe stato necessario tenerne conto ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità.
Con decreto n. 9940/2025 del 06 maggio 2025, il Presidente Relatore fissava, per la trattazione in camera di consiglio e la comparizione personale delle parti, l'udienza del 16 ottobre 2025, mandando alla parte ricorrente di notificare alle controparti il ricorso insieme al decreto di fissazione dell'udienza, assegnando alle parti resistenti termine sino all'08 settembre 2025 per la costituzione in giudizio, nonché ordinando alle parti di depositare, in telematico, nel termine per la costituzione in giudizio dei resistente, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni e il modello per la disclosure della situazione economica/reddituale/patrimoniale.
L' si costituiva ritualmente mediante deposito di memoria Controparte_2 di costituzione e dei relativi documenti, precisando che nessuna liquidazione della pensione di reversibilità era stata effettuata in quanto non era pervenuta alcuna domanda in merito, chiedendo, pertanto, la pronuncia di improcedibilità della domanda in via principale e rimettendosi al Tribunale in ordine all'attribuzione della quota della pensione di reversibilità ad ognuna delle parti in via subordinata.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale esponeva che già dall'anno 2000 la Sig.ra Controparte_1
e il Sig. avevano interrotto la loro relazione (difatti la pronuncia di separazione è stata emessa Pt_1 Per_1 in data 01 ottobre 2000); inoltre, sebbene lei stessa si fosse unita in matrimonio con il 01 Persona_1 luglio 2023, gli stessi avevano instaurato un rapporto di convivenza more uxorio dal 2014, protraendosi quindi la stabile unione con il defunto invariabilmente per dodici anni;
riferiva, inoltre, di non percepire alcuna pensione di reversibilità.
domandava quindi al Tribunale in via principale il rigetto della domanda di controparte e in Controparte_1 via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, di attribuirle una quota di pensione di reversibilità del coniuge deceduto . Persona_1
In data 09.09.2025 il Presidente Relatore fissava udienza al 25.09.2025, al fine di poter vagliare eventuali ipotesi transattive, da celebrarsi davanti al Giudice onorario
All'udienza suindicata le parti chiedevano un rinvio al fine di poter valutare ipotesi transattive;
la causa veniva quindi rinviata al 07.10.2025 e, a seguito di nuova richiesta delle parti in udienza, al 10.10.2025 (cfr Verbale del
07.10.2025).
pagina 3 di 7 All'udienza del 10.10.2025, celebrata davanti al Giudice Onoraio delegato, le parti raggiungevano un accordo per la suddivisione, nella misura del 50% ciascuna, della pensione di reversibilità del Sig. come Persona_1 sopra riportato.
Il Giudice onorario, dava atto dell'accordo raggiunto, rimetteva gli atti al Presidente Relatore.
Con provvedimento emesso il 14.10.2025 il Presidente Relatore, visti gli esiti dell'udienza celebrata davanti al
GOT, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire alla prima camera di consiglio utile.
Presupposti ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente di attribuzione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge possa trovare accoglimento sussistendone i presupposti di legge e le condizioni di ammissibilità.
Preliminarmente rispetto a quanto dedotto dall' , il Collegio ritiene che la sussistenza del diritto dell'ex CP_2 coniuge ad ottenere una quota di attribuzione della pensione del de cuius, non possa essere compresso per la mancata proposizione dell'istanza all'Ente erogatore, in quanto il suo diritto non può essere condizionato dalla scelta discrezionale del coniuge superstite di chiedere o meno la sua quota, in base ad una sua scelta del tutto insindacabile e discrezionale, non essendo tale condizione prevista dalla norma e in tal senso questo Tribunale si
è già più volte pronunciato (Tribunale Milano Sezione IX sentenza n. 4/2019 del 10/16.1.2019 Pres.
[...]
). CP_3 CP_ D'altronde, come da indicazione dell' la domanda amministrativa e la relativa liquidazione delle prestazioni previdenziali dovute alla coniuge superstite signora risultano avvenute in data 09/8/2025, con CP_1 decorrenza settembre 2025.
Ciò detto ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possano trovare accoglimento, rispondendo l'accordo ai parametri stabiliti dal dettato normativo di riferimento. In particolare, nella specie, sono pacifiche e comunque non oggetto di contestazione le seguenti circostanze che debbono quindi ritenersi provate
(art. 115 c.p.c.): , in qualità di ex coniuge di , non è passata a nuove Parte_1 Persona_1 nozze;
la medesima era titolare di assegno divorzile al momento del decesso dell'ex coniuge;
il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico risulta essere anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Trattasi, comunque, di circostanze documentalmente provate.
Determinazione della quota della pensione di reversibilità
Appurato il diritto di ad ottenere una quota del trattamento di reversibilità dell'ex marito Parte_1 defunto, per la quantificazione della quota stessa, non può non muoversi dalla effettiva e formale durata del matrimonio. pagina 4 di 7 Dagli atti e dai documenti di causa, è emerso che e , in data 12 giugno Parte_1 Persona_1
1971, contraevano matrimonio con rito cattolico in Milano;
che, dalla loro unione, nasceva il figlio (nato Per_2 il 17.07.1973); che, i coniugi si separavano consensualmente con verbale sottoscritto in data 05 giugno 2000, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 10 ottobre 2000 e che, con sentenza n. 5623/2018, pubblicata il 18 maggio 2018, R.G. n. 57109/2017, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo a carico di l'obbligo di versare a Persona_1 Parte_1
un assegno divorzile nella misura complessiva di euro 200,00 al mese, per dodici mensilità, importo
[...] annualmente rivalutato secondo i parametri ISTAT (che con rivalutazione Giugno 2024, risultava essere €
234,00).
Dagli atti di causa è emerso altresì che, in data 01 luglio 2023, contraeva nuove nozze con Persona_1
, con la quale rimaneva unito in matrimonio fino al decesso avvenuto in data 12 febbraio 2025. Controparte_1
Dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale risulta che l'importo netto in pagamento della pensione di cui è titolare il coniuge superstite è pari a e 972,82 mensili relativo alla pensione di Controparte_1 reversibilità categoria SDAI n. 06360052 e di € 154,69 relativo alla pensione di reversibilità categoria SOAUT
n. 1712830.
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, con riferimento alla signora , Parte_1 dai 730 depositati 2023, 2024 (anni di imposta, rispettivamente, 2022, 2023), risulta che il reddito lordo percepito sia il seguente: per l'anno 2023, reddito complessivo di € 53.255,00, di cui € 2.481,00 a titolo di assegno divorzile;
per l'anno 2024, reddito complessivo di € 54.818,00, di cui € 2.778,00 a titolo di assegno divorzile;
la stessa risulta, altresì, essere proprietaria di un immobile sito in Arese (MI). Quanto alla resistente
, la stessa, in sede di memoria di costituzione, ha depositato i 730 2023, 2024 e 2025 il cui Controparte_1 reddito lordo percepito risulta essere il seguente: per l'anno 2023, reddito complessivo di € 49.711,00, per l'anno
2024 reddito complessivo di € 51.581,00, per l'anno 2025 reddito complessivo di € 16.062,00 e anch'essa è proprietaria di immobile sito in Arese (MI).
Alla luce degli elementi esaminati, dei documenti in atti, delle valutazioni come sopra evidenziate, in un'ottica di equilibrio delle rispettive posizioni economiche e personali delle parti, il Collegio ritiene equa e congrua, rispetto ai parametri di legge, l'attribuzione delle quote del 50% della pensione di reversibilità per entrambe le parti,
Sig.ra e Sig.ra . Parte_1 Controparte_1
L'accordo raggiunto dalle parti, con le conclusioni congiunte, in merito alle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e al coniuge superstite, tiene quindi conto sia della durata dei matrimoni (considerato, altresì, il periodo successivo alla separazione del primo matrimonio e il periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio), sia di quegli ulteriori elementi correttivi, tra i quali vengono in rilievo tanto le condizioni economiche delle parti, quanto l'ammontare dell'assegno goduto dal pagina 5 di 7 coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 491 del 14 novembre 2000 e, prima ancora, con la sentenza n. 419 del 1999, aveva chiarito dovessero essere presi in considerazione ai fini della valutazione giudiziale in un'ottica di maggiore equità economica e sociale (cfr. Cass. nn. 15164/2003, 2092/2007, 23379/04, 6272/04, 1057/02 nonché Cass. sez. I, ordinanza 30.10.2014 n. 23102).
Quanto invece alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota pattuita dalle parti in suo favore, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte dell'ex marito deceduto in data 12 febbraio 2025, conseguentemente, dal 1° marzo 2025. Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso una quota o l'intera pensione di reversibilità, soggetto che, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati, difetta di legittimazione passiva. Si intende aderire, in tal modo, all'indirizzo costante di questo ufficio, coerente con l'interpretazione della Suprema Corte: «nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato
(sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013; Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092).
Sotto tale profilo, pertanto, il Tribunale non può che recepire le conclusioni congiunte rassegnate da Parte_1
e , come sopra riportate, disponendo pertanto l'attribuzione delle quote della
[...] Controparte_1 pensione ella percentuale concordata del tutto equa e congrua).
Sulle spese di lite
Stante la richiesta congiunta delle parti e , le spese di lite devono Parte_1 Controparte_1 essere integralmente compensate.
Quanto ai rapporti tra e parte ricorrente, nonché tra e parte resistente, non sussiste soccombenza CP_2 CP_2 in senso tecnico-giuridico: l'Ente erogatore è parte necessaria senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati. Le spese processuali relative alla costituzione in giudizio dell' restano, CP_2 pertanto, irripetibili.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, RECEPENDO L'ACCORDO
RAGGIUNTO COME DA CONCLUSIONI CONGIUNTE TRA LE PARTI e , così Parte_1 Controparte_1 decide:
1) ATTRIBUISCE a , in qualità di ex coniuge divorziato, la quota pari al 50% della Parte_1 pensione di reversibilità erogata a seguito del decesso di (deceduto in data 12 febbraio 2025) e Persona_1
a , in qualità di coniuge superstite, la rimanente quota del 50%; Controparte_1
2) ORDINA all' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, di corrispondere a la quota del 50% della pensione di Parte_1 reversibilità a lei spettante, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di (e così Persona_1 dalla mensilità di marzo 2025) e a la restante quota del 50%; Controparte_1
3) COMPENSA le spese processuali di lite tra le parti e;
Parte_1 Controparte_1
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali nei rapporti tra l' e le altre parti;
CP_2
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 07 aprile 2025 e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Deborah Giudici del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Rho (MI), Via Goglio n. 1, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Teresa Locuoco del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Via Airolo n. 44, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
(C.F.: ), con sede centrale in Controparte_2 P.IVA_1
Roma-EUR, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Valeria Capotorti ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell' ; CP_2
TERZO CHIAMATO pagina 1 di 7 OGGETTO: ATTRIBUZIONE QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
CONCLUSIONI: COME DA CONCLUSIONI CONGIUNTE RAGGIUNTE E PRECISATE DALLA PARTE RICORRENTE
E DALLA PARTE RESISTENTE ALL'UDIENZA DEL 10 OTTOBRE 2025 Parte_1 Controparte_1
“Sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti e tenuto conto dei criteri del
Tribunale la signora e la signora si accordano alla suddivisione Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del defunto signor Persona_1 CP_ Le parti chiedono concordemente che l proceda sulla base degli accordi intervenuti.”
CP_ CONCLUSIONI DELL' COME IN ATTI
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande delle parti. Il processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07 aprile 2025, la signora , in qualità di ex coniuge del Parte_1 de cuius (deceduto in data 12 febbraio 2025), essendo titolare di assegno divorzile ai sensi Persona_1 dell'art. 5, Legge n. 898/1970, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla stessa, dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2°, Legge n. 898/1970; di attribuirle la quota pari al 90% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge a decorrere dalla data di decesso di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la pensione di reversibilità. CP_2
In particolare, la ricorrente esponeva che, in data 12 giugno 1971, aveva contratto matrimonio concordatario in
Milano con (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al numero 2281, Persona_1 anno 1971, Parte 2, Serie A, R. 03); che, con sentenza n. 5623/2018, pubblicata il 18 maggio 2018, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai medesimi;
che tale sentenza aveva posto a carico di l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile nella Persona_1 misura complessiva di euro 200,00 al mese, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente (che con rivalutazione Giugno 2024, risultava essere € 234,00); che, successivamente al divorzio, in data 01 luglio 2023,
aveva contratto nuovo matrimonio con;
che, in data 12 febbraio 2025, Persona_1 Controparte_1
era deceduto;
che, al momento del decesso, era titolare dei trattamenti Persona_1 Persona_1 pensionistici . CP_2
deduceva, poi, da una parte, di essere titolare, all'epoca del decesso, dell'assegno Parte_1 divorzile, dall'altra parte, di non aver contratto, dopo il divorzio, nuove nozze;
domandava, quindi, al Tribunale
pagina 2 di 7 il riconoscimento di una quota della pensione ai superstiti, c.d. reversibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 3°, l. n.
898/1970.
A tal riguardo, esponeva, inoltre, che il matrimonio contratto da con la Parte_1 Persona_1 stessa era durato quarantasette anni, mentre il matrimonio con aveva avuto una durata di soli Controparte_1
1 anno e 8 mesi e che, di tale circostanza, sarebbe stato necessario tenerne conto ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità.
Con decreto n. 9940/2025 del 06 maggio 2025, il Presidente Relatore fissava, per la trattazione in camera di consiglio e la comparizione personale delle parti, l'udienza del 16 ottobre 2025, mandando alla parte ricorrente di notificare alle controparti il ricorso insieme al decreto di fissazione dell'udienza, assegnando alle parti resistenti termine sino all'08 settembre 2025 per la costituzione in giudizio, nonché ordinando alle parti di depositare, in telematico, nel termine per la costituzione in giudizio dei resistente, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni e il modello per la disclosure della situazione economica/reddituale/patrimoniale.
L' si costituiva ritualmente mediante deposito di memoria Controparte_2 di costituzione e dei relativi documenti, precisando che nessuna liquidazione della pensione di reversibilità era stata effettuata in quanto non era pervenuta alcuna domanda in merito, chiedendo, pertanto, la pronuncia di improcedibilità della domanda in via principale e rimettendosi al Tribunale in ordine all'attribuzione della quota della pensione di reversibilità ad ognuna delle parti in via subordinata.
Si costituiva in giudizio la resistente , la quale esponeva che già dall'anno 2000 la Sig.ra Controparte_1
e il Sig. avevano interrotto la loro relazione (difatti la pronuncia di separazione è stata emessa Pt_1 Per_1 in data 01 ottobre 2000); inoltre, sebbene lei stessa si fosse unita in matrimonio con il 01 Persona_1 luglio 2023, gli stessi avevano instaurato un rapporto di convivenza more uxorio dal 2014, protraendosi quindi la stabile unione con il defunto invariabilmente per dodici anni;
riferiva, inoltre, di non percepire alcuna pensione di reversibilità.
domandava quindi al Tribunale in via principale il rigetto della domanda di controparte e in Controparte_1 via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, di attribuirle una quota di pensione di reversibilità del coniuge deceduto . Persona_1
In data 09.09.2025 il Presidente Relatore fissava udienza al 25.09.2025, al fine di poter vagliare eventuali ipotesi transattive, da celebrarsi davanti al Giudice onorario
All'udienza suindicata le parti chiedevano un rinvio al fine di poter valutare ipotesi transattive;
la causa veniva quindi rinviata al 07.10.2025 e, a seguito di nuova richiesta delle parti in udienza, al 10.10.2025 (cfr Verbale del
07.10.2025).
pagina 3 di 7 All'udienza del 10.10.2025, celebrata davanti al Giudice Onoraio delegato, le parti raggiungevano un accordo per la suddivisione, nella misura del 50% ciascuna, della pensione di reversibilità del Sig. come Persona_1 sopra riportato.
Il Giudice onorario, dava atto dell'accordo raggiunto, rimetteva gli atti al Presidente Relatore.
Con provvedimento emesso il 14.10.2025 il Presidente Relatore, visti gli esiti dell'udienza celebrata davanti al
GOT, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire alla prima camera di consiglio utile.
Presupposti ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente di attribuzione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge possa trovare accoglimento sussistendone i presupposti di legge e le condizioni di ammissibilità.
Preliminarmente rispetto a quanto dedotto dall' , il Collegio ritiene che la sussistenza del diritto dell'ex CP_2 coniuge ad ottenere una quota di attribuzione della pensione del de cuius, non possa essere compresso per la mancata proposizione dell'istanza all'Ente erogatore, in quanto il suo diritto non può essere condizionato dalla scelta discrezionale del coniuge superstite di chiedere o meno la sua quota, in base ad una sua scelta del tutto insindacabile e discrezionale, non essendo tale condizione prevista dalla norma e in tal senso questo Tribunale si
è già più volte pronunciato (Tribunale Milano Sezione IX sentenza n. 4/2019 del 10/16.1.2019 Pres.
[...]
). CP_3 CP_ D'altronde, come da indicazione dell' la domanda amministrativa e la relativa liquidazione delle prestazioni previdenziali dovute alla coniuge superstite signora risultano avvenute in data 09/8/2025, con CP_1 decorrenza settembre 2025.
Ciò detto ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possano trovare accoglimento, rispondendo l'accordo ai parametri stabiliti dal dettato normativo di riferimento. In particolare, nella specie, sono pacifiche e comunque non oggetto di contestazione le seguenti circostanze che debbono quindi ritenersi provate
(art. 115 c.p.c.): , in qualità di ex coniuge di , non è passata a nuove Parte_1 Persona_1 nozze;
la medesima era titolare di assegno divorzile al momento del decesso dell'ex coniuge;
il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico risulta essere anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Trattasi, comunque, di circostanze documentalmente provate.
Determinazione della quota della pensione di reversibilità
Appurato il diritto di ad ottenere una quota del trattamento di reversibilità dell'ex marito Parte_1 defunto, per la quantificazione della quota stessa, non può non muoversi dalla effettiva e formale durata del matrimonio. pagina 4 di 7 Dagli atti e dai documenti di causa, è emerso che e , in data 12 giugno Parte_1 Persona_1
1971, contraevano matrimonio con rito cattolico in Milano;
che, dalla loro unione, nasceva il figlio (nato Per_2 il 17.07.1973); che, i coniugi si separavano consensualmente con verbale sottoscritto in data 05 giugno 2000, omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 10 ottobre 2000 e che, con sentenza n. 5623/2018, pubblicata il 18 maggio 2018, R.G. n. 57109/2017, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo a carico di l'obbligo di versare a Persona_1 Parte_1
un assegno divorzile nella misura complessiva di euro 200,00 al mese, per dodici mensilità, importo
[...] annualmente rivalutato secondo i parametri ISTAT (che con rivalutazione Giugno 2024, risultava essere €
234,00).
Dagli atti di causa è emerso altresì che, in data 01 luglio 2023, contraeva nuove nozze con Persona_1
, con la quale rimaneva unito in matrimonio fino al decesso avvenuto in data 12 febbraio 2025. Controparte_1
Dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale risulta che l'importo netto in pagamento della pensione di cui è titolare il coniuge superstite è pari a e 972,82 mensili relativo alla pensione di Controparte_1 reversibilità categoria SDAI n. 06360052 e di € 154,69 relativo alla pensione di reversibilità categoria SOAUT
n. 1712830.
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, con riferimento alla signora , Parte_1 dai 730 depositati 2023, 2024 (anni di imposta, rispettivamente, 2022, 2023), risulta che il reddito lordo percepito sia il seguente: per l'anno 2023, reddito complessivo di € 53.255,00, di cui € 2.481,00 a titolo di assegno divorzile;
per l'anno 2024, reddito complessivo di € 54.818,00, di cui € 2.778,00 a titolo di assegno divorzile;
la stessa risulta, altresì, essere proprietaria di un immobile sito in Arese (MI). Quanto alla resistente
, la stessa, in sede di memoria di costituzione, ha depositato i 730 2023, 2024 e 2025 il cui Controparte_1 reddito lordo percepito risulta essere il seguente: per l'anno 2023, reddito complessivo di € 49.711,00, per l'anno
2024 reddito complessivo di € 51.581,00, per l'anno 2025 reddito complessivo di € 16.062,00 e anch'essa è proprietaria di immobile sito in Arese (MI).
Alla luce degli elementi esaminati, dei documenti in atti, delle valutazioni come sopra evidenziate, in un'ottica di equilibrio delle rispettive posizioni economiche e personali delle parti, il Collegio ritiene equa e congrua, rispetto ai parametri di legge, l'attribuzione delle quote del 50% della pensione di reversibilità per entrambe le parti,
Sig.ra e Sig.ra . Parte_1 Controparte_1
L'accordo raggiunto dalle parti, con le conclusioni congiunte, in merito alle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e al coniuge superstite, tiene quindi conto sia della durata dei matrimoni (considerato, altresì, il periodo successivo alla separazione del primo matrimonio e il periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio), sia di quegli ulteriori elementi correttivi, tra i quali vengono in rilievo tanto le condizioni economiche delle parti, quanto l'ammontare dell'assegno goduto dal pagina 5 di 7 coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 491 del 14 novembre 2000 e, prima ancora, con la sentenza n. 419 del 1999, aveva chiarito dovessero essere presi in considerazione ai fini della valutazione giudiziale in un'ottica di maggiore equità economica e sociale (cfr. Cass. nn. 15164/2003, 2092/2007, 23379/04, 6272/04, 1057/02 nonché Cass. sez. I, ordinanza 30.10.2014 n. 23102).
Quanto invece alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota pattuita dalle parti in suo favore, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte dell'ex marito deceduto in data 12 febbraio 2025, conseguentemente, dal 1° marzo 2025. Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso una quota o l'intera pensione di reversibilità, soggetto che, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati, difetta di legittimazione passiva. Si intende aderire, in tal modo, all'indirizzo costante di questo ufficio, coerente con l'interpretazione della Suprema Corte: «nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato
(sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013; Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092).
Sotto tale profilo, pertanto, il Tribunale non può che recepire le conclusioni congiunte rassegnate da Parte_1
e , come sopra riportate, disponendo pertanto l'attribuzione delle quote della
[...] Controparte_1 pensione ella percentuale concordata del tutto equa e congrua).
Sulle spese di lite
Stante la richiesta congiunta delle parti e , le spese di lite devono Parte_1 Controparte_1 essere integralmente compensate.
Quanto ai rapporti tra e parte ricorrente, nonché tra e parte resistente, non sussiste soccombenza CP_2 CP_2 in senso tecnico-giuridico: l'Ente erogatore è parte necessaria senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati. Le spese processuali relative alla costituzione in giudizio dell' restano, CP_2 pertanto, irripetibili.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, RECEPENDO L'ACCORDO
RAGGIUNTO COME DA CONCLUSIONI CONGIUNTE TRA LE PARTI e , così Parte_1 Controparte_1 decide:
1) ATTRIBUISCE a , in qualità di ex coniuge divorziato, la quota pari al 50% della Parte_1 pensione di reversibilità erogata a seguito del decesso di (deceduto in data 12 febbraio 2025) e Persona_1
a , in qualità di coniuge superstite, la rimanente quota del 50%; Controparte_1
2) ORDINA all' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, di corrispondere a la quota del 50% della pensione di Parte_1 reversibilità a lei spettante, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di (e così Persona_1 dalla mensilità di marzo 2025) e a la restante quota del 50%; Controparte_1
3) COMPENSA le spese processuali di lite tra le parti e;
Parte_1 Controparte_1
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali nei rapporti tra l' e le altre parti;
CP_2
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7