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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/09/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 623/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Pescate, Via Alzaia n. 7/B con il patrocinio dell'avv. SCALISE SILVANA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Pescate, Via Alzaia n. 7/B, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
-Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
-Assegnare la casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli maggiorenni ma non autosufficienti;
-Disporre a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento del figlio nella misura Per_1 di € 350,00 al mese, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il tribunale di Lecco;
- Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio ex art. 3 comma 3, L. 898/1970;
-Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Napoli in data 9/5/1996, alle Parte_1 Controparte_1 medesime condizioni indicate per la domanda di separazione, ovvero: -assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà insieme ai figli maggiorenni ma non autosufficienti dal punto di vita economico;
-disporre a carico del padre contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 al mese, oltre Per_1 rivalutazione ex indici Istat, oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il tribunale di Lecco;
Con vittoria delle spese di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 8.5.1996 nel Comune di Napoli, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli al n. 29, p. parte II, serie A, dell'anno 1996. Dalla loro unione sono nati i figli (in data 17.8.2001), (in data 12.12.2003) ed (in data Per_2 Per_3 Per_1
21.3.2006), attualmente tutti maggiorenni.
Con ricorso depositato in data 16/04/2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, chiedendo in via urgente l'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale e, nel merito, la regolamentazione del contributo dello stesso al mantenimento del figlio in ragione di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Parte ricorrente ha esposto che dal 2013, anno in cui il marito ha perso il lavoro, egli non si è più adoperato per cercarne un altro, iniziando a vivere in modo parassitario in casa, senza contribuire in alcun modo al ménage famigliare e, anzi, mettendo in atto atteggiamenti di disturbo nei confronti della moglie e dei figli. Da più di un decennio, quindi, la ricorrente si è occupata da sola delle esigenze economiche e materiali della famiglia, fatto salvo l'aiuto ricevuto dai figli, che hanno contribuito alle necessità del nucleo famigliare trovando dei lavoretti estivi o comunque temporanei. Quanto alla prole, la ricorrente ha chiarito che e percepiscono delle entrate utili alla Per_2 Per_3 soddisfazione delle spese di vitto e alloggio che devono sostenere ( ancora studentessa, Per_2 lavora con un contratto part time in fascia serale, mentre si è trasferita a Roma per frequentare Per_3
l'accademia di pasticceria, per la quale riceve un rimborso spese); mentre è studente. Per_1
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Alla prima udienza del 27.5.2025, il Giudice ha ordinato l'allontanamento del resistente dall'abitazione coniugale. Rilevato che, tuttavia, la notifica per compiuta giacenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza non era stata effettuata entro i termini assegnati, ha disposto la rinotifica degli stessi, assegnando nuovo termine alla ricorrente.
All'udienza del 23.9.2025, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia del resistente e, in via temporanea e urgente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, la casa famigliare è stata assegnata alla ricorrente e a carico del resistente è stato posto un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 250,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A questo punto, il procuratore attoreo ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo, ma rinunciando alle richieste istruttorie e alla domanda di addebito della separazione. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito, di modo che nulla deve essere disposto in tal senso.
3. Contributo al mantenimento del figlio Rilevato che tutti e tre i figli della coppia sono Per_1 maggiorenni, nulla si deve disporre in ordine all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita degli stessi. Peraltro, preso atto delle entrate che la ricorrente ha dichiarato essere percepite dalle figlie e e vista la mancanza di una domanda di mantenimento a carico del padre per Per_2 Per_3 le stesse, si può ora disporre del contributo al mantenimento del solo figlio . Per_1
In questa sede, il Collegio ritiene di confermare l'importo di euro 250,00 mensili rivalutabili secondo indici ISTAT disposto in via temporanea e urgente: ciò in conseguenza della conclamata assenza di redditi in capo al resistente, che renderebbe la richiesta della ricorrente (euro 350,00 mensili) eccessivamente gravosa, tenuto conto del contesto economico del padre. Le spese straordinarie vengono anch'esse ripartite secondo quanto stabilito all'udienza del 23.9.2025 e quindi poste a carico del resistente nella misura del 50%, secondo la regolamentazione offerta dal Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Assegnazione della casa famigliare. Il tenore degli atti del giudizio e la descrizione precisa e coerente dei rapporti dei figli con il padre portano a ritenere che i figli – benchè maggiorenni – abbiano interesse a coabitare con la madre, con la quale hanno instaurato un rapporto solido di affetto e collaborazione. Pertanto, anche in questa sede viene confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa famigliare sita in Pescate, Via Alzaia n. 7/B.
5. Spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario a NAPOLI il 08/05/1996, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, n. 29, p. parte II, serie A, dell'anno 1996;
DISPONE che versi a , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , di € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30/09/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 623/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Pescate, Via Alzaia n. 7/B con il patrocinio dell'avv. SCALISE SILVANA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Pescate, Via Alzaia n. 7/B, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
-Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
-Assegnare la casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli maggiorenni ma non autosufficienti;
-Disporre a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento del figlio nella misura Per_1 di € 350,00 al mese, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il tribunale di Lecco;
- Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio ex art. 3 comma 3, L. 898/1970;
-Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Napoli in data 9/5/1996, alle Parte_1 Controparte_1 medesime condizioni indicate per la domanda di separazione, ovvero: -assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà insieme ai figli maggiorenni ma non autosufficienti dal punto di vita economico;
-disporre a carico del padre contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 al mese, oltre Per_1 rivalutazione ex indici Istat, oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il tribunale di Lecco;
Con vittoria delle spese di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 8.5.1996 nel Comune di Napoli, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli al n. 29, p. parte II, serie A, dell'anno 1996. Dalla loro unione sono nati i figli (in data 17.8.2001), (in data 12.12.2003) ed (in data Per_2 Per_3 Per_1
21.3.2006), attualmente tutti maggiorenni.
Con ricorso depositato in data 16/04/2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, chiedendo in via urgente l'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale e, nel merito, la regolamentazione del contributo dello stesso al mantenimento del figlio in ragione di euro 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Parte ricorrente ha esposto che dal 2013, anno in cui il marito ha perso il lavoro, egli non si è più adoperato per cercarne un altro, iniziando a vivere in modo parassitario in casa, senza contribuire in alcun modo al ménage famigliare e, anzi, mettendo in atto atteggiamenti di disturbo nei confronti della moglie e dei figli. Da più di un decennio, quindi, la ricorrente si è occupata da sola delle esigenze economiche e materiali della famiglia, fatto salvo l'aiuto ricevuto dai figli, che hanno contribuito alle necessità del nucleo famigliare trovando dei lavoretti estivi o comunque temporanei. Quanto alla prole, la ricorrente ha chiarito che e percepiscono delle entrate utili alla Per_2 Per_3 soddisfazione delle spese di vitto e alloggio che devono sostenere ( ancora studentessa, Per_2 lavora con un contratto part time in fascia serale, mentre si è trasferita a Roma per frequentare Per_3
l'accademia di pasticceria, per la quale riceve un rimborso spese); mentre è studente. Per_1
La ricorrente ha formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Alla prima udienza del 27.5.2025, il Giudice ha ordinato l'allontanamento del resistente dall'abitazione coniugale. Rilevato che, tuttavia, la notifica per compiuta giacenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza non era stata effettuata entro i termini assegnati, ha disposto la rinotifica degli stessi, assegnando nuovo termine alla ricorrente.
All'udienza del 23.9.2025, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia del resistente e, in via temporanea e urgente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, la casa famigliare è stata assegnata alla ricorrente e a carico del resistente è stato posto un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 250,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A questo punto, il procuratore attoreo ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo, ma rinunciando alle richieste istruttorie e alla domanda di addebito della separazione. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
2. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Il Collegio prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito, di modo che nulla deve essere disposto in tal senso.
3. Contributo al mantenimento del figlio Rilevato che tutti e tre i figli della coppia sono Per_1 maggiorenni, nulla si deve disporre in ordine all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita degli stessi. Peraltro, preso atto delle entrate che la ricorrente ha dichiarato essere percepite dalle figlie e e vista la mancanza di una domanda di mantenimento a carico del padre per Per_2 Per_3 le stesse, si può ora disporre del contributo al mantenimento del solo figlio . Per_1
In questa sede, il Collegio ritiene di confermare l'importo di euro 250,00 mensili rivalutabili secondo indici ISTAT disposto in via temporanea e urgente: ciò in conseguenza della conclamata assenza di redditi in capo al resistente, che renderebbe la richiesta della ricorrente (euro 350,00 mensili) eccessivamente gravosa, tenuto conto del contesto economico del padre. Le spese straordinarie vengono anch'esse ripartite secondo quanto stabilito all'udienza del 23.9.2025 e quindi poste a carico del resistente nella misura del 50%, secondo la regolamentazione offerta dal Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Assegnazione della casa famigliare. Il tenore degli atti del giudizio e la descrizione precisa e coerente dei rapporti dei figli con il padre portano a ritenere che i figli – benchè maggiorenni – abbiano interesse a coabitare con la madre, con la quale hanno instaurato un rapporto solido di affetto e collaborazione. Pertanto, anche in questa sede viene confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa famigliare sita in Pescate, Via Alzaia n. 7/B.
5. Spese di lite. Le spese di lite verranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario a NAPOLI il 08/05/1996, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, n. 29, p. parte II, serie A, dell'anno 1996;
DISPONE che versi a , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , di € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che le spese di lite siano liquidate al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 30/09/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada