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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2033/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15993/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011551182000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2173/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato a [...] il [...] – residente in [...] alla Indirizzo_1
– CF_Ricorrente_1, Rapp.to e difeso da Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AE DP II e ADER in persona dei rispettivi legali rapp.tanti avente per oggetto l'annullamento intimazione di pagamento n. 07120259011551182000 notificato in data 26.5.2025 correlato ad avviso di accertamento n.
250TEVM001068 relativo alle imposte anno 2016 asserito notificato in data 02/12/2022. I motivi della impugnativa erano : prescrizione , mancata notifica atti prodromici, mancata esibizione della delega di firma di chi ha sottoscritto l'atto.
La parte concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corre rileva la procedibilità del ricorso ex art 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21 e 22 dlgs 546/1992): invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data 26.5.2025 , il ricorrente inoltrava il ricorso agli Uffici convenuti in data 22.7.2025 con contestuale recezione dell'atto in tale data , infine il ricorso veniva depositato presso la segreteria della Corte in data 22.9.2025 con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente .
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della IO ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento non preceduto dalla notifica della cartella
è affetta da nullità.
Si evidenzia che incombe su Ente convenuto l'onere probatorio di aver ritualmente notificato al contribuente l'atto prodromico alla intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, trattandosi di atti nella disponibilità piena degli stessi .
Sul punto la Corte di legittimità ha espresso un ormai consolidato principio di diritto secondo il quale l'omissione della notifica di un atto precedente quale Cartella di pagamento e/o l'Avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021)
Il principio de quo è stato ribadito dalla pronuncia di Cass. n.12832/2022 che così ha statuito:
“ L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non Banca_1 un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5^,
18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021,
n. 3952; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 884).
1.12 Per cui, il giudice di appello può ritenere inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'ingiunzione fiscale soltanto dopo aver accertato, dandone conto in motivazione, l'effettiva conoscenza dei prodromici atti di accertamento da parte del medesimo e, quindi, la loro mancata tempestiva opposizione (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 565).
1.13 In conclusione, la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata).
Ebbene per il caso di specie a fronte della nodale contestazione di parte ricorrente , l'Ufficio costituito non comprovato la compiuta notifica al contribuente dell'atto prodromico alla intimazione impugnata ovvero avviso di accertamento n. 6712301789547300100 asserito notificato 3.12.2022 per IRPEF 2016 -
Identificativo atto 250TEVM001068.
Alla luce delle considerazioni svolte dunque la intimazione di pagamento priva della prova della compiuta notifica degli atti prodromici è nulla.
Inoltre dato atto che parte ricorrente svolge anche eccezione di prescrizione della pretesa tributaria correlata alla fattispecie che ci occupa , considerato dunque che il primo atto di richiesta tributaria nei confronti del contribuente risulta formalmente l' intimazione di pagamento oggetto di impugnativa , la Corte osserva che rispetto alla richiesta tributaria correlata ad IRPEF annualità 2016 è maturata la prescrizione decennale motivo per cui detta pretesa è da reputarsi estinta.
Il ricorso va accolto Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA L'UFFICIO ALLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN
COMPLESSIVI EURO 800,00 OLTRE ONERI COME PER LEGGE CON ATTRIBUZIONE AL
DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO .
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15993/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011551182000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2173/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato a [...] il [...] – residente in [...] alla Indirizzo_1
– CF_Ricorrente_1, Rapp.to e difeso da Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
AE DP II e ADER in persona dei rispettivi legali rapp.tanti avente per oggetto l'annullamento intimazione di pagamento n. 07120259011551182000 notificato in data 26.5.2025 correlato ad avviso di accertamento n.
250TEVM001068 relativo alle imposte anno 2016 asserito notificato in data 02/12/2022. I motivi della impugnativa erano : prescrizione , mancata notifica atti prodromici, mancata esibizione della delega di firma di chi ha sottoscritto l'atto.
La parte concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corre rileva la procedibilità del ricorso ex art 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21 e 22 dlgs 546/1992): invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data 26.5.2025 , il ricorrente inoltrava il ricorso agli Uffici convenuti in data 22.7.2025 con contestuale recezione dell'atto in tale data , infine il ricorso veniva depositato presso la segreteria della Corte in data 22.9.2025 con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente .
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della IO ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento non preceduto dalla notifica della cartella
è affetta da nullità.
Si evidenzia che incombe su Ente convenuto l'onere probatorio di aver ritualmente notificato al contribuente l'atto prodromico alla intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, trattandosi di atti nella disponibilità piena degli stessi .
Sul punto la Corte di legittimità ha espresso un ormai consolidato principio di diritto secondo il quale l'omissione della notifica di un atto precedente quale Cartella di pagamento e/o l'Avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021)
Il principio de quo è stato ribadito dalla pronuncia di Cass. n.12832/2022 che così ha statuito:
“ L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non Banca_1 un nuovo atto impositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5^,
18 aprile 2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021,
n. 3952; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 884).
1.12 Per cui, il giudice di appello può ritenere inammissibile il ricorso del contribuente avverso l'ingiunzione fiscale soltanto dopo aver accertato, dandone conto in motivazione, l'effettiva conoscenza dei prodromici atti di accertamento da parte del medesimo e, quindi, la loro mancata tempestiva opposizione (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 565).
1.13 In conclusione, la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata).
Ebbene per il caso di specie a fronte della nodale contestazione di parte ricorrente , l'Ufficio costituito non comprovato la compiuta notifica al contribuente dell'atto prodromico alla intimazione impugnata ovvero avviso di accertamento n. 6712301789547300100 asserito notificato 3.12.2022 per IRPEF 2016 -
Identificativo atto 250TEVM001068.
Alla luce delle considerazioni svolte dunque la intimazione di pagamento priva della prova della compiuta notifica degli atti prodromici è nulla.
Inoltre dato atto che parte ricorrente svolge anche eccezione di prescrizione della pretesa tributaria correlata alla fattispecie che ci occupa , considerato dunque che il primo atto di richiesta tributaria nei confronti del contribuente risulta formalmente l' intimazione di pagamento oggetto di impugnativa , la Corte osserva che rispetto alla richiesta tributaria correlata ad IRPEF annualità 2016 è maturata la prescrizione decennale motivo per cui detta pretesa è da reputarsi estinta.
Il ricorso va accolto Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA L'UFFICIO ALLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN
COMPLESSIVI EURO 800,00 OLTRE ONERI COME PER LEGGE CON ATTRIBUZIONE AL
DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO .