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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4536/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. AIRAGHI Parte_1 C.F._1
ANNA e MOIRAGHI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CATTI Controparte_1 C.F._2
LUCIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 le parti congiuntamente chiedevano di definire la presente controversia con pronuncia sul solo status. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Tradate in data 30.06.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano Magnago al n. 21, P. 2, serie B, anno
2007), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e individuando quale casa familiare l'immobile sito in Cassano Magnago, in via Marino Albino Bonicalza, n. 25, di esclusiva proprietà della SI.ra (v. doc. 5). Pt_1
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, di ordinare al SI. di rilasciare la casa coniugale, di CP_1
proprietà esclusiva della SI.ra liberandola dai suoi effetti personali, entro e non oltre 10 Pt_1
giorni dalla data di fissazione della prima udienza di comparizione.
In data 07.02.2025 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza dell'11.03.2025 le parti raggiungevano un accordo relativo alla data di rilascio della casa familiare da parte del resistente, che veniva fissata per il 20.4.2025, e chiedevano l'emissione di sentenza sullo status, rinunciando alle ulteriori istanze di tipo economico.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1
coniugatisi in Tradate in data 30.06.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano Magnago al n. 21, P. 2, serie B, anno 2007);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Pag. 2 di 3 3) come da accordi, dispone che rilasci e liberi dai suoi effetti personali Controparte_1
l'immobile sito in Cassano Magnago, in via Marino Albino Bonicalza, n. 25 entro e non oltre il
20.04.2025;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 marzo
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4536/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. AIRAGHI Parte_1 C.F._1
ANNA e MOIRAGHI MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CATTI Controparte_1 C.F._2
LUCIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 le parti congiuntamente chiedevano di definire la presente controversia con pronuncia sul solo status. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Tradate in data 30.06.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano Magnago al n. 21, P. 2, serie B, anno
2007), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e individuando quale casa familiare l'immobile sito in Cassano Magnago, in via Marino Albino Bonicalza, n. 25, di esclusiva proprietà della SI.ra (v. doc. 5). Pt_1
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, di ordinare al SI. di rilasciare la casa coniugale, di CP_1
proprietà esclusiva della SI.ra liberandola dai suoi effetti personali, entro e non oltre 10 Pt_1
giorni dalla data di fissazione della prima udienza di comparizione.
In data 07.02.2025 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza dell'11.03.2025 le parti raggiungevano un accordo relativo alla data di rilascio della casa familiare da parte del resistente, che veniva fissata per il 20.4.2025, e chiedevano l'emissione di sentenza sullo status, rinunciando alle ulteriori istanze di tipo economico.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1
coniugatisi in Tradate in data 30.06.2007 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano Magnago al n. 21, P. 2, serie B, anno 2007);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano Magnago di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Pag. 2 di 3 3) come da accordi, dispone che rilasci e liberi dai suoi effetti personali Controparte_1
l'immobile sito in Cassano Magnago, in via Marino Albino Bonicalza, n. 25 entro e non oltre il
20.04.2025;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 marzo
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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