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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO SA Presidente
Dott.ssa LL ET Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 35/2025 promossa congiuntamente dai coniugi
( ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]d'Avorio, Grand Bassam/Modeste km 12 Cite Corail villa 5,
e nata a [...] il [...], (C. F. ), e residente in Parte_2 C.F._2
San Giorgio Canavese, via Iavelli n. 52,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Bianco, che li rappresenta e difende giuste procure alle liti in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.
e in San Francesco al Campo in data 8.06.1996, Parte_3 Parte_2
trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Torino atto n. 444/2, P.
2. S.B., anno 1996
in data 7.08.1996; ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Francesco al
Campo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza sui
pubblici registri anagrafici;
alle seguenti:
CONDIZIONI
1) L'abitazione coniugale sita in San Giorgio Canavese, via Iavelli 52, di proprietà esclusiva
della sig.ra rimane nella sua esclusiva disponibilità, con l'arredo ivi contenuto. Pt_2
2) Il sig. si impegna a versare alla moglie la somma mensile pari alla rata del mutuo Pt_1
ipotecario gravante sulla casa coniugale sino ad estinzione dello stesso.
3) Darsi atto che i figli della coppia - (n. Torino il 1.11.1996) e (n. Per_1 Persona_2
Ivrea 28.01.1999) - sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
4) I coniugi si danno vicendevolmente atto di aver risolto ogni altra questione economica
eventualmente pendente tra di loro e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
5) I coniugi dichiarano, infine, di concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del
passaporto e per ogni altra autorizzazione amministrativa.”
Il P.M. così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data
26.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.01.2025,
[...]
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in San Francesco al
Campo (TO), in data 8.06.1996 con atto trascritto il 10.06.1996 nei registri dello stato civile dello stesso Comune al n.7, Parte II, Serie A, Anno 1996;
- dall'unione coniugale sono nati i figli (a Torino il 1.01.1996) e Per_1 [...]
(a Ivrea il 28.01.1999) entrambi maggiorenni e economicamente Per_2
autosufficienti;
- le parti si sono separate consensualmente dinanzi al Tribunale di Ivrea in data
23.04.2013, il verbale di separazione veniva omologato con decreto n. 2177/2013 in data
9.05.2013;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
Il P.M. con provvedimento del 26.03.2025 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 23.04.2013, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n.2177/2013 del 9.05.2013; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi. La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo la per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali tra loro (essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal
Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e celebrato con rito concordatario in San Francesco Parte_1 Parte_2
al Campo (TO), in data 8.06.1996 con atto trascritto il 10.06.1996 nei registri dello stato civile dello stesso Comune al n.7, Parte II, Serie A, Anno 1996; ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'abitazione coniugale sita in
San Giorgio Canavese, via Iavelli 52, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane Pt_2
nella sua esclusiva disponibilità, con l'arredo ivi contenuto.
3) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il sig. si impegna a Pt_1
versare alla moglie la somma mensile pari alla rata del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale sino ad estinzione dello stesso.
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i figli della coppia - Per_1
(n. Torino il 1.11.1996) e (n. Ivrea 28.01.1999) - sono entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si danno vicendevolmente atto di aver risolto ogni altra questione economica eventualmente pendente tra di loro e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
6) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e per ogni altra autorizzazione amministrativa.
7) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
LL ET TO SA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)