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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3238/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11800/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014080176000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3084/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 07120259014080176000, limitatamente alla tassa auto anno 2009, per l'importo di euro 236,13 notificatagli il 1° aprile 2025.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento asseritamente notificata il 14/7/2014 e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituta in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando la fondatezza del ricorso deducendo l'intervenuta rituale notifica della cartella di pagamento notificata nel 2014 come da documentazione prodotta in atti ed eccependo, altresì, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Campania.
In data 23 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato note illustrative precisando di avere notificato il ricorso alla Regione Campania a mezzo pec all'indirizzo istituzionale, ed ha, quindi, eccepito l'intervenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione
Campania.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha, difatti, prodotto in atti unicamente documentazione probatoria da cui emerge che la cartella di pagamento è stata notificata nel 2014, per cui in assenza di prova documentale della notifica al contribuente di un ulteriore e successivo atto interruttivo della prescrizione, deve ritenersi sia decorso, dal 2017 alla data di notifica dell'atto impugnato, il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria Il ricorso va pertanto accolto essendo prescritta la pretesa tributaria azionata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 100,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11800/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014080176000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3084/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 07120259014080176000, limitatamente alla tassa auto anno 2009, per l'importo di euro 236,13 notificatagli il 1° aprile 2025.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento asseritamente notificata il 14/7/2014 e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituta in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando la fondatezza del ricorso deducendo l'intervenuta rituale notifica della cartella di pagamento notificata nel 2014 come da documentazione prodotta in atti ed eccependo, altresì, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Campania.
In data 23 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato note illustrative precisando di avere notificato il ricorso alla Regione Campania a mezzo pec all'indirizzo istituzionale, ed ha, quindi, eccepito l'intervenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione
Campania.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 16 febbraio 2026 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha, difatti, prodotto in atti unicamente documentazione probatoria da cui emerge che la cartella di pagamento è stata notificata nel 2014, per cui in assenza di prova documentale della notifica al contribuente di un ulteriore e successivo atto interruttivo della prescrizione, deve ritenersi sia decorso, dal 2017 alla data di notifica dell'atto impugnato, il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria Il ricorso va pertanto accolto essendo prescritta la pretesa tributaria azionata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 100,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.