Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Carla Hubler PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 16156/24 del Ruolo Generale degli Affari Civili avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. N. 29 (art. 9 l.div.) vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.Rosa Di Caprio giusta procura a margine del ricorso
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2024, il sign. – premesso di essersi Parte_1 unito in matrimonio con la sign.ra il 10.4.2006 e che con decreto Controparte_1 di omologa del 29.3.2002 era stata pronunciata la separazione consensuale – esponeva: (…) iIl Tribunale di Napoli, I Sezione Civile, con la Sentenza n. 2846/2007 del 6 Febbraio 2006, pubblicata in data 12 Marzo 2007, stabiliva a carico del sig.
un assegno divorzile a favore della ex coniuge Parte_1 Controparte_1 pari ad € 300,00. Il presente giudizio di revoca dell'assegno divorzile ovvero, in subordine, di diminuzione dello stesso, si è reso necessario a seguito del licenziamento del sig. per giustificato motivo oggettivo, comunicato con Pt_1 raccomandata del 6 Marzo 2024. Con raccomandata del 06/03/2024 la Società datrice di lavoro , comunicava al sig. la risoluzione Controparte_2 Pt_1 del contratto a causa di una riorganizzazione aziendale con conseguente soppressione della posizione di Area Manager ricoperta dal ricorrente, quindi interveniva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La perdita del lavoro incide significativamente sul reddito del Sig. atteso che, all'età di Pt_1 64 anni, risulta improbabile l'assunzione presso altro datore di lavoro. L'attuale incapacità economica del padre, incolpevole ed oggettiva, è pertanto irreversibile. In ultimo, si rappresenta che in data 04/06/2022 il sig. ha Pt_1 contratto matrimonio con la sig.ra , costituendo un nuovo nucleo Parte_2
1
familiare con gli obblighi che ne derivano. Per quanto di competenza, si sottolinea che la coniuge non lavora e non produce reddito, pertanto Pt_2 trattasi di famiglia monoreddito. (…) In tema di revoca dell'assegno divorzile, il licenziamento dell'obbligato integra i caratteri della circostanza sopravvenuta non prevedibile al momento della iniziale determinazione dell'assegno, che ha causato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, all'esito della quale, ove risulti notevolmente alterato il quadro reddituale complessivo dell'obbligato rispetto alla condizione economica sussistente al tempo della pronuncia di primo grado, il giudice può legittimamente modificare il pregresso assetto patrimoniale, revocando ovvero riducendo l'assegno divorzile. Nel caso in esame, il licenziamento del Sig. è una circostanza Pt_1 sopravvenuta non prevedibile al momento della iniziale determinazione dell'assegno divorzile, che ha causato un depauperamento delle sue sostanze da comportare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico- patrimoniale delle parti.
Alla prima udienza del 6.2.2025, - verificata la regolare notifica del ricorso alla resistente (a mani proprie)- il ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso. Sono stato licenziato a marzo 2024 e non percepisco neppure la Naspi. Chiedo la revoca dell'assegno divorzile alla resistente.
Verificata la regolarità della notifica alla resistente, il Gi ne ha dichiarato la contumacia.
Orbene, osserva il Collegio che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano "giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
2 3
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Avuto riguardo al merito, il Collegio ritiene provata la domanda di modifica della sentenza di divorzio come proposta dall' , alla luce dell'intervento CP_3 licenziamento (in atti allegato) che rende il ricorrente impossibilitato a continuare a corrispondere l'assegno divorzile alla moglie.
A ciò consegue la revoca del suddetto assegno a far data dal presente ricorso.
Le spese del giudizio - stante la contumacia della resistente – sono dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 2846/2007:
- Revoca l'assegno divorzile dovuto dal sign. alla sign.ra Parte_1
con decorrenza dal ricorso;
Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza;
- spese non ripetibili.
Napoli, 7 febbraio 2025.
Il G.rel. IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Ssa Carla Huber
3