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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Specializzata Agraria
VERBALE D'UDIENZA del procedimento R.G. n° 1068/2025, promosso da
Parte_1 attore/i contro
Controparte_1 convenuto/i
All'udienza del giorno 17/10/2025, avanti al Tribunale nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Ivana Morandin presidente dott. Marco Saran giudice dott. Carlo Baggio giudice relatore dott. Alessandro Barbaro esperto dott. Rinaldo Veronese esperto ed alla presenza del funzionario giudiziario dott.ssa Serena Baccolini, sono comparsi: personalmente procuratore di con l'avv. GARATTI Persona_1 Parte_1 ANDREA, il quale ribadisce la specificità della contestazione degli inadempimenti e la prova per documenti degli stessi;
sottolinea che il recente sopralluogo recentemente effettuato da si è concluso con un decreto di estirpo, come da documentazione Pt_2 depositata in vista della scorsa udienza;
dal verbale di sopralluogo emerge chiaramente il cattivo stato di coltivazione o, meglio, di totale abbandono del fondo (oltre al rischio della flavescenza dorata, che comporterebbe anche rischi per i terreni confinanti); la documentazione depositata rende anche superflua la CTU, pur richiesta in atti;
quanto alla variazione dell'orientamento colturale del fondo, sottolinea che l'art. 2 del contratto va visto in correlazione con l'art. 7, che parla di colture arboree (termine del tutto generico e privo di significato), mentre i vigneti non sono stati specificamente autorizzati;
la possibilità di subaffitto era limitata a determinate condizioni;
i due subaffitti non erano mai stati comunicati alla locatrice;
ribadisce poi che la maggior
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1 parte delle coltivazioni effettuate dall'affittuario sono di tipo ortivo;
con riferimento agli inadempimenti contestati alla locatrice, si sottolinea che i reciproci inadempimenti devono essere comparati e senz'altro è di maggior rilevanza quello dell'affittuario; il cattivo stato di coltivazione dimostra l'incapacità dell'affittuario di coltivare un fondo di tale estensione;
ribadisce che l'affittuario non ha nemmeno adempiuto all'ordinanza di estirpo dell'AVEPA, allo stato non impugnata;
chiede di produrre chiavetta USB contenente riprese video del fondo anteriori al deposito del ricorso, non possibili da produrre in PCT, come già richiesto in ricorso;
con l'avv. SA ROBERTO, il quale CP_2 Controparte_1 si riporta al ricorso;
ribadisce che la comunicazione ex art. 5 è del tutto generica e, per di più, dovrebbe essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto, mentre nel caso di specie l'attrice dava già per scontata l'avvenuta risoluzione del contratto, sicché la stessa non può considerarsi valida, in mancanza della diffida a porre rimedio alle inadempienze nel termine di legge;
l'avv. Garatti sottolinea che la diffida era stata impostata in quel modo data l'esistenza delle clausole risolutive espresse;
il pagamento del canone è intervenuto solo a sei anni di distanza e, dati i rapporti tra le parti, doveva intendersi anche quale adempimento del terzo, con riferimento ai canoni non pagati dal padre dell'odierno conduttore.
È presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_2
Il collegio si ritira brevemente in camera di consiglio, al termine della quale rigetta le istanze istruttorie formulate in atti in quanto irrilevanti ai fini della decisione e invita pertanto le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti si riportano agli atti.
Il collegio si ritira quindi in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Tribunale dà lettura del dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 429 CPC.
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso – Sezione Specializzata Agraria, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Ivana Morandin presidente dott. Marco Saran giudice dott. Carlo Baggio giudice relatore dott. Alessandro Barbaro esperto dott. Rinaldo Veronese esperto ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA ai sensi dell'art. 429 CPC nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1068/2025 in data 28.2.2025, promossa
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2 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GARATTI ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA TONIOLO, 1 - TREVISO attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2 SA ROBERTO e SA ED convenuto
***
PQM
Il Tribunale di Treviso – Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza e deduzione:
1. dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di affitto agrario oggetto di causa;
2. per l'effetto, condanna l'affittuario al rilascio dei fondi oggetto Controparte_1 di causa, liberi da cose e persone anche interposte, in favore della locatrice
[...]
a far data dalla fine dell'annata agraria in corso (10.11.2025); Pt_1
3. condanna l'affittuario al pagamento in favore della locatrice Controparte_1
a scadere sino all'effettivo rilascio dei fondi;
Controparte_3
4. rigetta tutte le ulteriori domande attoree;
5. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente procedimento liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e spese generali al 15% ex DM 55/2014;
6. motivazione riservata in 60 giorni.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il giudice relatore Il presidente
- Dott. Carlo Baggio -
- Dott.ssa Ivana Morandin -
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