Articolo 2 della Legge 9 febbraio 1963, n. 122
Articolo 1
Versione
16 marzo 1963
Art. 2.
Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si fara' fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 marzo 1963