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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
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R.G. 362/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 362/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla Via Virgilio n. 15 in 84018 Scafati (SA) presso lo studio dell'avv. Emiliana Matrone che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore;
- ATTORE -
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio Bertoloni n. 55 presso lo studio dell'avv. Matteo Corbò come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e 2052 c.c.
IN FATTO
In data 23.11.2022 il sig. notificava atto di citazione Parte_1 con il quale ha convenuto in giudizio la , dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Sulmona, per accertare la responsabilità extracontrattuale
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della stessa per il sinistro occorsogli e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti sia al veicolo che alla propria persona.
Il suddetto atto veniva depositato in cancelleria, ma per un errore del sistema non veniva iscritto a ruolo, pertanto il effettuava nuovo Pt_1
atto di citazione in riassunzione.
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- In data 15/11/2021, verso le ore 05:45 ca, in località “Piano delle
Cinque Miglia”, nel territorio del Comune di Rocca Pia, al Km
129+II della S.S. 17, l'autovettura modello Ford Ecosport tg FJ 839 BF del sig. procedeva a velocità moderata, nel rispetto del Pt_1 limite segnalato, con direzione verso Sulmona quando, all'improvviso, veniva investita da un cervo che si avventava di corsa sulla carreggiata;
- Nell'occorso, pur procedendo a velocità moderata e a fari accesi, anche per l'ora in cui percorreva la suddetta strada, il Pt_1 nulla poteva fare per evitare l'impatto, atteso che l'attraversamento stradale dell'animale, era improvviso e repentino e peraltro non impedito da recinzioni o altre forme di barriera;
- il tratto di strada percorso era del tutto sprovvisto delle più elementari, adeguate e diligenti misure di gestione e tutela della fauna nonché di protezione degli utenti della strada;
- La collisione del cervo avveniva contro la parte anteriore della vettura con maggiore evidenza di danno al lato anteriore destro ove, di fatto, si realizzava l'impatto.
- a causa e per effetto del sinistro, l'animale decedeva e l'autovettura del sig. riportava ingenti danni a tutta la parte anteriore Pt_1 ed alla meccanica, tanto da rendersi necessaria la rimozione del veicolo con il carro attrezzi.
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- Per il ristoro di tutti i danni materiali, è necessaria la somma di €
17.486,88, come da relazione tecnica di parte redatta dal P.A.
[...]
Controparte_2
- Sul luogo del sinistro, interveniva il Corpo Forestale “ e CP_1
Molise” dei Carabinieri della Stazione di Castel di Sangro;
- Subito dopo il sinistro, l'istante non sembrava aver avuto conseguenze fisiche ma, con il passare delle ore, lo stesso avvertiva dolori al rachide cervicale e lombosacrale tanto che, rientrato presso la propria residenza, si recava al più vicino Presidio Ospedaliero, quello di Sarno, ove gli veniva diagnosticato:” Trauma da contraccolpo con prognosi di giorni sette (7); seguivano altri giorni di cura e terapia”;
- Nonostante i ripetuti solleciti, l'ente rimaneva inerte.
Con comparsa del 25.7.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva essendo il luogo dove è avvenuto il sinistro di competenza dell'Ente Parco Nazionale, nonché l'infondatezza della domanda, l'assenza di responsabilità della e contestava i danni richiesti. Controparte_1
Con ordinanza del 13.3.2023 il Giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione e la conseguente richiesta di estromissione formulata dalla
. Controparte_1
Espletata l'istruttoria mediante l'audizione dei testi e l'effettuazione di una
CTU medico-legale e di una tecnica, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 18.11.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del
19.6.2025 all'esito dei termini ex art. 189 c.p.c..
IN DIRITTO
Venendo al merito, come indicato in premessa, il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità e risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del
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sinistro avvenuto a causa, a suo dire, dell'attraversamento di un cervo
(fauna selvatica) sul territorio della Regione Abruzzo.
Storicamente, la fauna selvatica è sempre stata considerata una res nullius, che poteva essere liberamente cacciata da chiunque. Nel nostro ordinamento, questo suo "status" venne formalizzato dal R.D. n. 1016/1939, art. 2, comma 1. In tale situazione, nessuno poteva essere chiamato a rispondere per i danni da essa provocata. Le cose cambiarono con la L. 27 dicembre 1977 n. 968, la quale stabilì (art. 1) che "la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale". La successiva "legge sulla caccia" n. 157/1992, nel sancire che i danni causati dalla fauna di proprietà dello stato devono essere risarciti dal medesimo, ha precisamente individuato l'Amministrazione responsabile per il risarcimento: le Regioni.
Quanto alla natura della responsabilità della PA e del criterio di imputazione utilizzabile nella fattispecie, la giurisprudenza costante della
Suprema Corte e la Corte Costituzionale hanno finora statuito che si tratterebbe di responsabilità aquiliana "pura", da valutare secondo i principi generali dell'art. 2043 c.c..
La Corte di Cassazione, in numerose sentenze, ha rilevato che l'art. 2052 c.c.
è utilizzabile solo per danni provocati da animali domestici o in cattività.
Questo sulla base di diverse ragioni tra cui, fondamentalmente, l'assenza in capo al soggetto caricato di tale responsabilità di specifici poteri giuridici e fattuali di uso, governo e controllo dell'animale, capaci di limitare la potenzialità dannosa, e nella stessa ratio dell'art. 2052 c.c., che lo renderebbe inapplicabile al caso in esame.
Il 2052 c.c., secondo l'opinione dominante per lungo tempo, è stato creato per i casi in cui un animale sfugge al controllo del proprietario e causa danni alle persone, mentre i parchi naturali ed in generale le amministrazioni competenti hanno piuttosto il compito di evitare che siano le persone a causare danni agli animali.
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La Corte Costituzionale (sentenza 4 gennaio 2001, n. 4, in Foro it. 2001, I,
377), a sua volta, ha stabilito che l'art. 2052 "è applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece l'art. 2043 c.c.: infatti, nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di imputazione ex art. 2052
c.c., laddove i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.".
Secondo la Consulta, dunque, il danno da fauna selvatica rappresenta un'eclatante eccezione al principio ubi commoda, ibi incommoda, giustificata dal fatto che lo Stato non diventerebbe proprietario degli animali selvatici per utilizzarli o usufruirne in un qualunque modo (e quindi per trarne i commoda), ma unicamente per proteggerli e tutelarli, nell'interesse comune ed a spese della collettività.
Si deve, però, dare atto che la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza di merito sono propense ad accettare l'applicazione dell'art. 2052 c.c., perché lo Stato, in quanto proprietario della fauna, deve rispondere dei danni da essa provocati, in base al già esaminato principio ubi commoda, ibi incommoda ed anche all'interpretazione letterale dell'art. 2052, che non stabilisce alcuna distinzione e la cui mancata applicazione, anzi, viene da tempo considerata una sorta di ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione.
Tale orientamento è quello recentemente accolto dalla giurisprudenza di legittimità Secondo la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sex. III, sentenza 20 aprile 2020, n. 7969) la scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità, operata sul presupposto della impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., fondata
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sull'assunto secondo cui la norma riguarderebbe esclusivamente agli animali domestici e non quelli selvatici non è fondata posto che, non solo l'art. 2052 c.c. non contiene alcuna espressa limitazione agli animali domestici, ma perché la norma, contrariamente all'art. 2051 c.c., non presuppone la sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, sicché, diversamente dal 2051, il criterio di imputazione della responsabilità è fondato non sulla "custodia", ma sulla stessa proprietà dell'animale. Ne consegue che il diritto di proprietà sancito, in relazione ad alcune specie di animali selvatici dalla L. n. 157 del
1992, in capo allo Stato (quale suo patrimonio indisponibile) è idoneo a determinare l'applicabilità del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., a pena di un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
Invero: “In particolare, in questo caso, poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo
Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione
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di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito.” (cfr. sentenza n. 7969/2020 già citata).
Ciò posto, sempre secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, l'ente responsabile per i danni cagionati dalla fauna selvatica è la “ dal momento che sono le Regioni gli enti CP_1 territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. sentenza già citata).
Con la L. 27 dicembre 1977, n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost..
Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda "le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale", con le eccezioni specificate (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole) ed avviene anche nell'interesse della comunità internazionale, precisando, sul piano delle competenze, che le Regioni a statuto ordinario:
- provvedono "ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica" (art. 1); "esercitano le funzioni
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amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria";
- "svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali" (art. 9); "attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali" (art. 9);
- "... nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province..." (art. 10);
- "... provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", controllo che "esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici" (art. 19);
- istituiscono e disciplinano il fondo destinato al "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria", per "far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta" (art. 26).
Alle Province, invece:
- "spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge" (art. 9);
- ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, art. 19 (che ha sostituito la L.
n. 142 del 1990), alle Province spettano "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nei settori della
"protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali", nonché della
"caccia e pesca nelle acque interne".
Una volta stabilita l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che - in linea di principio – il
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soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la quale ente CP_1 competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, resta da chiarire: i presupposti per l'imputazione della responsabilità, in applicazione del suddetto criterio;
b) la individuazione dell'effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla c) l'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni CP_1 amministrative delegate o proprie, da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province).
Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
E' opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto
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il possibile per evitare il danno, quest'ultimo -per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
D'altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13016 del
09/12/1992, Rv. 479950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv.
505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459 - 01 e Rv.
551460 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 – 01.)
La conclusione che generalmente se ne è tratta è che vi sia una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la
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presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito;
secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una "presunzione di pari responsabilità" derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in verità, dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, poichè essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1.
Pertanto, l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054
c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con
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particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici).
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla CP_1
essa deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito" (la questione, come appena precisato, può venire in rilievo solo laddove l'attore abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica dell'incidente e cioè che la condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno). L'oggetto di tale prova liberatoria, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049
c.c.). La per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato CP_1
dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (secondo la nozione di caso fortuito elaborata dalla Suprema Corte, specie con riguardo alla analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia
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estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno;
cfr. ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del
18/06/2019, Rv. 654350 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
6326 del 05/03/2019, Rv. 653121 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1725 del
23/01/2019, Rv. 652290 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018,
Rv. 648489 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017, Rv. 643822 -
01; per la analitica sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall'art. 2051 c.c., si vedano anche: Cass., Sez. 3,
Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, Rv. 647934 - 01; per quelle di cui all'art. 2049 c.c., si veda: Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del
16/05/2019, Rv. 654026 - 01).
Laddove, in altri termini, la dimostri che la condotta dell'animale, CP_1
che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità.
Alla luce di tali considerazioni, può in primo luogo analizzarsi il merito della controversia in esame.
In primo luogo, alla luce delle considerazioni suesposte, risulta dimostrato che il sinistro è stato cagionato dall'attraversamento di animali selvatici
(nella specie di un cervo) e che l'attore ha adottato ogni opportuna cautela
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nella propria condotta di guida non sufficiente, tuttavia, ad evitare l'impatto posto che la condotta dell'animale selvatico ha avuto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non è stato comunque possibile evitare l'impatto.
La dinamica riferita dall'attore, infatti, trova conferma dalla annotazione di servizio Carabinieri del Corpo Forestale della Stazione di Castel di Sangro dalla quale trovano conferma i danni riportati dal veicolo al motore, al parabrezza, al paraurti anteriore, al parafango, al gruppo fanaleria con apertura degli airbags nonché la presenza dell'animale (un cervo maschio adulto) nella scarpata stradale.
Inoltre, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna condotta di guida imprudente del conducente il quale non poteva evitare l'impatto con l'animale in quanto percorreva la strada a una velocità non eccessiva (non essendo stata rilevata alcuna infrazione da parte degli organi preposti) e non poteva vedere (stante anche l'assenza di illuminazione) l'arrivo e l'attraversamento dell'animale.
I testi escussi, presenti al momento del sinistro in quanto occupanti veicolo che precedeva quello del hanno confermato che l'animale Pt_1 improvvisamente balzava sulla strada e impattava con il veicolo del
Pt_1
Di contro, la non ha fornito prova liberatoria posto che non risulta CP_1
che sul tratto di strada in esame fossero state adottate misure idonee ad evitare che la fauna si avvicinasse alle strade (non risulta infatti che vi fossero reti di protezione, illuminazione, un guardrail adeguato o muretto di contenimento) o che l'animale ha adottato una condotta totalmente imprevedibile.
Pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità dell'ente per i danni determinati dal sinistro de quo proposta dall'attore va senz'altro accolta.
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Venendo alla quantificazione dei danni, va riconosciuto all'attore il danno patrimoniale pari € 17.486,88 IVA inclusa, per i danni subiti dal veicolo, somma ritenuta congrua dal CTU, secondo il quale i danni e le riparazioni indicate dall'attore sono compatibili con la dinamica del sinistro e con le fotografie del veicolo.
In relazione ai danni non patrimoniali deve premettersi che la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente avvenuto ed i danni subiti dall'attore, è stato confermato, sotto il profilo medico legale, dal consulente d'ufficio dott. - incaricato di redigere la relazione medico legale Persona_1
avente ad oggetto i danni psico-fisici subiti dal (relazione Pt_1 depositata in data 11.2.2025 a alla quale segnatamente ci si riporta) - il quale ha affermato che il “riportava trauma distorsivo del rachide Pt_1
cervicale e trauma da contraccolpo rachide L-S, trattati con terapia medica, collare cervicale, riposo e riabilitazione fisiokinesiterapica, seppur non documentata. Non risulta influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul decorso ed evoluzione dei postumi descritti. Lo stato anatomo-funzionale del periziando, per quanto emerso dalla visita e dall'esame dei reperti strumentali, risulta attualmente stabilizzato, ed apparentemente non suscettibile di evoluzione migliorativa o peggiorativa futura. Dalla raccolta anamnestica, dalla documentazione sanitaria prodotta, e dalle risultanze della visita medico-legale esperita, risulta la riconducibilità delle lesioni accertate al sinistro del 15.11.2021, sussistendo nesso di causalità tra il quadro sintomatologico e disfunzionale, constatato sulla persona in esame, ed il fatto traumatico di riferimento. “
L'evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione
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adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Ciò posto, sulla entità dei danni patiti dall'attore, la consulenza medico legale ha accertato innanzitutto che il a causa dell'evento Pt_1
dannoso sopra descritto, non ha riportato una ITA, mentre ha riportato una
ITP di giorni 7 al 75%, giorni 10 al 50%, giorni 10 al 25% ed un'invalidità permanente (danno biologico cronico) pari al 1,5 %.
Con riferimento alla concreta determinazione dei suddetti danni, ritiene questo Tribunale di applicare i criteri di liquidazione stabiliti nel DM 22 luglio 2019 per il danno biologico di lieve entità (al di sotto della percentuale del 9 %) .
Pertanto:
- Invalidità temporanea. Sulla scorta di quanto premesso, il risarcimento, nel caso di specie, è astrattamente quantificato in un importo pari a complessivi € 716,30.
- Invalidità permanente. In base ai criteri di cui sopra, tenuto conto del valore base del punto di invalidità, della percentuale di invalidità (1,5%), dell'età del danneggiato (anni 46 al momento del sinistro e comunque alla fine del periodo di invalidità temporanea) si determina astrattamente il danno in complessivi € 1.263,98.
Nel caso di specie, non appare riconoscibile alcun danno morale stante la mancanza di prova sul punto.
Ad ogni modo vanno riconosciuti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Invero, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia
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gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi.
Non sussiste quindi alcuna incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito (v. Cass. n. 10251 del 2002).
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il Tribunale in accoglimento della domanda attorea, condanna la al pagamento delle Controparte_1
somme predette in favore di come meglio precisato Parte_1
nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, seguono la soccombenza.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio possono essere poste a carico della ritenuta soccombente. Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità ex art. 2052 c.c. della per il Controparte_1 sinistro del 15.11.2021 avvenuto in località “Piano delle Cinque
Miglia”, nel territorio del Comune di Rocca Pia, al Km 129+II della
S.S. 17 in cui è risultato coinvolto il veicolo Ford Ecosport tg FJ 839
BF di proprietà di per scontro con la fauna Parte_1
selvatica;
- per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento della somma di € 17.486,88
IVA inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo a titolo del risarcimento del danno patrimoniale subito da in conseguenza del Parte_1
sinistro de quo;
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- per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento della somma di € 1980,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data dell'infortunio alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ai soli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da n conseguenza del sinistro del 15.11.2021; Parte_1
- AN la , in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000
(scaglione da 5.201 a 26.000 € fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, c.p.a., spese esenti e rimborso spese forfettarie come per legge.
- Pone definitivamente a carico della Regione Abruzzo, in persona del
Presidente pro tempore, le spese dei consulenti tecnici d'ufficio liquidati come da separato decreto e la condanna al rimborso di quanto eventualmente anticipato dall'attore per i predetti
CC.TT.UU.
Così deciso in Sulmona il 30.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 362/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 362/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla Via Virgilio n. 15 in 84018 Scafati (SA) presso lo studio dell'avv. Emiliana Matrone che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore;
- ATTORE -
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Antonio Bertoloni n. 55 presso lo studio dell'avv. Matteo Corbò come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e 2052 c.c.
IN FATTO
In data 23.11.2022 il sig. notificava atto di citazione Parte_1 con il quale ha convenuto in giudizio la , dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Sulmona, per accertare la responsabilità extracontrattuale
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della stessa per il sinistro occorsogli e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti sia al veicolo che alla propria persona.
Il suddetto atto veniva depositato in cancelleria, ma per un errore del sistema non veniva iscritto a ruolo, pertanto il effettuava nuovo Pt_1
atto di citazione in riassunzione.
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- In data 15/11/2021, verso le ore 05:45 ca, in località “Piano delle
Cinque Miglia”, nel territorio del Comune di Rocca Pia, al Km
129+II della S.S. 17, l'autovettura modello Ford Ecosport tg FJ 839 BF del sig. procedeva a velocità moderata, nel rispetto del Pt_1 limite segnalato, con direzione verso Sulmona quando, all'improvviso, veniva investita da un cervo che si avventava di corsa sulla carreggiata;
- Nell'occorso, pur procedendo a velocità moderata e a fari accesi, anche per l'ora in cui percorreva la suddetta strada, il Pt_1 nulla poteva fare per evitare l'impatto, atteso che l'attraversamento stradale dell'animale, era improvviso e repentino e peraltro non impedito da recinzioni o altre forme di barriera;
- il tratto di strada percorso era del tutto sprovvisto delle più elementari, adeguate e diligenti misure di gestione e tutela della fauna nonché di protezione degli utenti della strada;
- La collisione del cervo avveniva contro la parte anteriore della vettura con maggiore evidenza di danno al lato anteriore destro ove, di fatto, si realizzava l'impatto.
- a causa e per effetto del sinistro, l'animale decedeva e l'autovettura del sig. riportava ingenti danni a tutta la parte anteriore Pt_1 ed alla meccanica, tanto da rendersi necessaria la rimozione del veicolo con il carro attrezzi.
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- Per il ristoro di tutti i danni materiali, è necessaria la somma di €
17.486,88, come da relazione tecnica di parte redatta dal P.A.
[...]
Controparte_2
- Sul luogo del sinistro, interveniva il Corpo Forestale “ e CP_1
Molise” dei Carabinieri della Stazione di Castel di Sangro;
- Subito dopo il sinistro, l'istante non sembrava aver avuto conseguenze fisiche ma, con il passare delle ore, lo stesso avvertiva dolori al rachide cervicale e lombosacrale tanto che, rientrato presso la propria residenza, si recava al più vicino Presidio Ospedaliero, quello di Sarno, ove gli veniva diagnosticato:” Trauma da contraccolpo con prognosi di giorni sette (7); seguivano altri giorni di cura e terapia”;
- Nonostante i ripetuti solleciti, l'ente rimaneva inerte.
Con comparsa del 25.7.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva essendo il luogo dove è avvenuto il sinistro di competenza dell'Ente Parco Nazionale, nonché l'infondatezza della domanda, l'assenza di responsabilità della e contestava i danni richiesti. Controparte_1
Con ordinanza del 13.3.2023 il Giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione e la conseguente richiesta di estromissione formulata dalla
. Controparte_1
Espletata l'istruttoria mediante l'audizione dei testi e l'effettuazione di una
CTU medico-legale e di una tecnica, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 18.11.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del
19.6.2025 all'esito dei termini ex art. 189 c.p.c..
IN DIRITTO
Venendo al merito, come indicato in premessa, il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità e risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del
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sinistro avvenuto a causa, a suo dire, dell'attraversamento di un cervo
(fauna selvatica) sul territorio della Regione Abruzzo.
Storicamente, la fauna selvatica è sempre stata considerata una res nullius, che poteva essere liberamente cacciata da chiunque. Nel nostro ordinamento, questo suo "status" venne formalizzato dal R.D. n. 1016/1939, art. 2, comma 1. In tale situazione, nessuno poteva essere chiamato a rispondere per i danni da essa provocata. Le cose cambiarono con la L. 27 dicembre 1977 n. 968, la quale stabilì (art. 1) che "la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale". La successiva "legge sulla caccia" n. 157/1992, nel sancire che i danni causati dalla fauna di proprietà dello stato devono essere risarciti dal medesimo, ha precisamente individuato l'Amministrazione responsabile per il risarcimento: le Regioni.
Quanto alla natura della responsabilità della PA e del criterio di imputazione utilizzabile nella fattispecie, la giurisprudenza costante della
Suprema Corte e la Corte Costituzionale hanno finora statuito che si tratterebbe di responsabilità aquiliana "pura", da valutare secondo i principi generali dell'art. 2043 c.c..
La Corte di Cassazione, in numerose sentenze, ha rilevato che l'art. 2052 c.c.
è utilizzabile solo per danni provocati da animali domestici o in cattività.
Questo sulla base di diverse ragioni tra cui, fondamentalmente, l'assenza in capo al soggetto caricato di tale responsabilità di specifici poteri giuridici e fattuali di uso, governo e controllo dell'animale, capaci di limitare la potenzialità dannosa, e nella stessa ratio dell'art. 2052 c.c., che lo renderebbe inapplicabile al caso in esame.
Il 2052 c.c., secondo l'opinione dominante per lungo tempo, è stato creato per i casi in cui un animale sfugge al controllo del proprietario e causa danni alle persone, mentre i parchi naturali ed in generale le amministrazioni competenti hanno piuttosto il compito di evitare che siano le persone a causare danni agli animali.
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La Corte Costituzionale (sentenza 4 gennaio 2001, n. 4, in Foro it. 2001, I,
377), a sua volta, ha stabilito che l'art. 2052 "è applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece l'art. 2043 c.c.: infatti, nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di imputazione ex art. 2052
c.c., laddove i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.".
Secondo la Consulta, dunque, il danno da fauna selvatica rappresenta un'eclatante eccezione al principio ubi commoda, ibi incommoda, giustificata dal fatto che lo Stato non diventerebbe proprietario degli animali selvatici per utilizzarli o usufruirne in un qualunque modo (e quindi per trarne i commoda), ma unicamente per proteggerli e tutelarli, nell'interesse comune ed a spese della collettività.
Si deve, però, dare atto che la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza di merito sono propense ad accettare l'applicazione dell'art. 2052 c.c., perché lo Stato, in quanto proprietario della fauna, deve rispondere dei danni da essa provocati, in base al già esaminato principio ubi commoda, ibi incommoda ed anche all'interpretazione letterale dell'art. 2052, che non stabilisce alcuna distinzione e la cui mancata applicazione, anzi, viene da tempo considerata una sorta di ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione.
Tale orientamento è quello recentemente accolto dalla giurisprudenza di legittimità Secondo la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sex. III, sentenza 20 aprile 2020, n. 7969) la scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità, operata sul presupposto della impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., fondata
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sull'assunto secondo cui la norma riguarderebbe esclusivamente agli animali domestici e non quelli selvatici non è fondata posto che, non solo l'art. 2052 c.c. non contiene alcuna espressa limitazione agli animali domestici, ma perché la norma, contrariamente all'art. 2051 c.c., non presuppone la sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, sicché, diversamente dal 2051, il criterio di imputazione della responsabilità è fondato non sulla "custodia", ma sulla stessa proprietà dell'animale. Ne consegue che il diritto di proprietà sancito, in relazione ad alcune specie di animali selvatici dalla L. n. 157 del
1992, in capo allo Stato (quale suo patrimonio indisponibile) è idoneo a determinare l'applicabilità del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., a pena di un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
Invero: “In particolare, in questo caso, poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo
Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione
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di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito.” (cfr. sentenza n. 7969/2020 già citata).
Ciò posto, sempre secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, l'ente responsabile per i danni cagionati dalla fauna selvatica è la “ dal momento che sono le Regioni gli enti CP_1 territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. sentenza già citata).
Con la L. 27 dicembre 1977, n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost..
Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda "le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale", con le eccezioni specificate (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole) ed avviene anche nell'interesse della comunità internazionale, precisando, sul piano delle competenze, che le Regioni a statuto ordinario:
- provvedono "ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica" (art. 1); "esercitano le funzioni
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amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria";
- "svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali" (art. 9); "attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali" (art. 9);
- "... nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province..." (art. 10);
- "... provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", controllo che "esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici" (art. 19);
- istituiscono e disciplinano il fondo destinato al "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria", per "far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta" (art. 26).
Alle Province, invece:
- "spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge" (art. 9);
- ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, art. 19 (che ha sostituito la L.
n. 142 del 1990), alle Province spettano "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale" nei settori della
"protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali", nonché della
"caccia e pesca nelle acque interne".
Una volta stabilita l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che - in linea di principio – il
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soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la quale ente CP_1 competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, resta da chiarire: i presupposti per l'imputazione della responsabilità, in applicazione del suddetto criterio;
b) la individuazione dell'effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla c) l'ipotesi di negligente esercizio delle funzioni CP_1 amministrative delegate o proprie, da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province).
Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
E' opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto
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il possibile per evitare il danno, quest'ultimo -per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
D'altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13016 del
09/12/1992, Rv. 479950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv.
505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459 - 01 e Rv.
551460 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 – 01.)
La conclusione che generalmente se ne è tratta è che vi sia una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la
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presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito;
secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una "presunzione di pari responsabilità" derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in verità, dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, poichè essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1.
Pertanto, l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054
c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con
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particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici).
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla CP_1
essa deve consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito" (la questione, come appena precisato, può venire in rilievo solo laddove l'attore abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica dell'incidente e cioè che la condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno). L'oggetto di tale prova liberatoria, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049
c.c.). La per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato CP_1
dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (secondo la nozione di caso fortuito elaborata dalla Suprema Corte, specie con riguardo alla analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia
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estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno;
cfr. ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del
18/06/2019, Rv. 654350 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
6326 del 05/03/2019, Rv. 653121 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1725 del
23/01/2019, Rv. 652290 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018,
Rv. 648489 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017, Rv. 643822 -
01; per la analitica sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall'art. 2051 c.c., si vedano anche: Cass., Sez. 3,
Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, Rv. 647934 - 01; per quelle di cui all'art. 2049 c.c., si veda: Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del
16/05/2019, Rv. 654026 - 01).
Laddove, in altri termini, la dimostri che la condotta dell'animale, CP_1
che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità.
Alla luce di tali considerazioni, può in primo luogo analizzarsi il merito della controversia in esame.
In primo luogo, alla luce delle considerazioni suesposte, risulta dimostrato che il sinistro è stato cagionato dall'attraversamento di animali selvatici
(nella specie di un cervo) e che l'attore ha adottato ogni opportuna cautela
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nella propria condotta di guida non sufficiente, tuttavia, ad evitare l'impatto posto che la condotta dell'animale selvatico ha avuto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non è stato comunque possibile evitare l'impatto.
La dinamica riferita dall'attore, infatti, trova conferma dalla annotazione di servizio Carabinieri del Corpo Forestale della Stazione di Castel di Sangro dalla quale trovano conferma i danni riportati dal veicolo al motore, al parabrezza, al paraurti anteriore, al parafango, al gruppo fanaleria con apertura degli airbags nonché la presenza dell'animale (un cervo maschio adulto) nella scarpata stradale.
Inoltre, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna condotta di guida imprudente del conducente il quale non poteva evitare l'impatto con l'animale in quanto percorreva la strada a una velocità non eccessiva (non essendo stata rilevata alcuna infrazione da parte degli organi preposti) e non poteva vedere (stante anche l'assenza di illuminazione) l'arrivo e l'attraversamento dell'animale.
I testi escussi, presenti al momento del sinistro in quanto occupanti veicolo che precedeva quello del hanno confermato che l'animale Pt_1 improvvisamente balzava sulla strada e impattava con il veicolo del
Pt_1
Di contro, la non ha fornito prova liberatoria posto che non risulta CP_1
che sul tratto di strada in esame fossero state adottate misure idonee ad evitare che la fauna si avvicinasse alle strade (non risulta infatti che vi fossero reti di protezione, illuminazione, un guardrail adeguato o muretto di contenimento) o che l'animale ha adottato una condotta totalmente imprevedibile.
Pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità dell'ente per i danni determinati dal sinistro de quo proposta dall'attore va senz'altro accolta.
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Venendo alla quantificazione dei danni, va riconosciuto all'attore il danno patrimoniale pari € 17.486,88 IVA inclusa, per i danni subiti dal veicolo, somma ritenuta congrua dal CTU, secondo il quale i danni e le riparazioni indicate dall'attore sono compatibili con la dinamica del sinistro e con le fotografie del veicolo.
In relazione ai danni non patrimoniali deve premettersi che la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente avvenuto ed i danni subiti dall'attore, è stato confermato, sotto il profilo medico legale, dal consulente d'ufficio dott. - incaricato di redigere la relazione medico legale Persona_1
avente ad oggetto i danni psico-fisici subiti dal (relazione Pt_1 depositata in data 11.2.2025 a alla quale segnatamente ci si riporta) - il quale ha affermato che il “riportava trauma distorsivo del rachide Pt_1
cervicale e trauma da contraccolpo rachide L-S, trattati con terapia medica, collare cervicale, riposo e riabilitazione fisiokinesiterapica, seppur non documentata. Non risulta influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul decorso ed evoluzione dei postumi descritti. Lo stato anatomo-funzionale del periziando, per quanto emerso dalla visita e dall'esame dei reperti strumentali, risulta attualmente stabilizzato, ed apparentemente non suscettibile di evoluzione migliorativa o peggiorativa futura. Dalla raccolta anamnestica, dalla documentazione sanitaria prodotta, e dalle risultanze della visita medico-legale esperita, risulta la riconducibilità delle lesioni accertate al sinistro del 15.11.2021, sussistendo nesso di causalità tra il quadro sintomatologico e disfunzionale, constatato sulla persona in esame, ed il fatto traumatico di riferimento. “
L'evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione
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adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
Ciò posto, sulla entità dei danni patiti dall'attore, la consulenza medico legale ha accertato innanzitutto che il a causa dell'evento Pt_1
dannoso sopra descritto, non ha riportato una ITA, mentre ha riportato una
ITP di giorni 7 al 75%, giorni 10 al 50%, giorni 10 al 25% ed un'invalidità permanente (danno biologico cronico) pari al 1,5 %.
Con riferimento alla concreta determinazione dei suddetti danni, ritiene questo Tribunale di applicare i criteri di liquidazione stabiliti nel DM 22 luglio 2019 per il danno biologico di lieve entità (al di sotto della percentuale del 9 %) .
Pertanto:
- Invalidità temporanea. Sulla scorta di quanto premesso, il risarcimento, nel caso di specie, è astrattamente quantificato in un importo pari a complessivi € 716,30.
- Invalidità permanente. In base ai criteri di cui sopra, tenuto conto del valore base del punto di invalidità, della percentuale di invalidità (1,5%), dell'età del danneggiato (anni 46 al momento del sinistro e comunque alla fine del periodo di invalidità temporanea) si determina astrattamente il danno in complessivi € 1.263,98.
Nel caso di specie, non appare riconoscibile alcun danno morale stante la mancanza di prova sul punto.
Ad ogni modo vanno riconosciuti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Invero, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia
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gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi.
Non sussiste quindi alcuna incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito (v. Cass. n. 10251 del 2002).
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il Tribunale in accoglimento della domanda attorea, condanna la al pagamento delle Controparte_1
somme predette in favore di come meglio precisato Parte_1
nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge, seguono la soccombenza.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio possono essere poste a carico della ritenuta soccombente. Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità ex art. 2052 c.c. della per il Controparte_1 sinistro del 15.11.2021 avvenuto in località “Piano delle Cinque
Miglia”, nel territorio del Comune di Rocca Pia, al Km 129+II della
S.S. 17 in cui è risultato coinvolto il veicolo Ford Ecosport tg FJ 839
BF di proprietà di per scontro con la fauna Parte_1
selvatica;
- per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento della somma di € 17.486,88
IVA inclusa, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo a titolo del risarcimento del danno patrimoniale subito da in conseguenza del Parte_1
sinistro de quo;
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- per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento della somma di € 1980,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data dell'infortunio alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre ai soli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da n conseguenza del sinistro del 15.11.2021; Parte_1
- AN la , in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000
(scaglione da 5.201 a 26.000 € fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, c.p.a., spese esenti e rimborso spese forfettarie come per legge.
- Pone definitivamente a carico della Regione Abruzzo, in persona del
Presidente pro tempore, le spese dei consulenti tecnici d'ufficio liquidati come da separato decreto e la condanna al rimborso di quanto eventualmente anticipato dall'attore per i predetti
CC.TT.UU.
Così deciso in Sulmona il 30.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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