TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. PESENTI ANDREA, PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, STERLI ANDREA
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante con sede in Controparte_1
RO Franca vicolo Oratorio
CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine Controparte_1 di sentirla condannare al pagamento di € 12.067,08 (di cui euro 1.601,07 a titolo di TFR) per retribuzioni ed emolumenti arretrati.
Ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta in forza di contratto a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 6.04.2023 al 17.02.2024, poi trasformato in indeterminato, come muratore inquadrato al 2°livello del CCNL Edili Industria.
Ha allegato di non avere ancora percepito le retribuzioni per i mesi di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 nonché la tredicesima mensilità per l'annualità 2023 e le ulteriori spettanze di fine rapporto ed il TFR, precisando altresì di non avere mai ricevuto i relativi cedolini paga.
pagina 1 di 4 Ha dedotto altresì di avere rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa a febbraio 2024 stante il mancato pagamento degli emolumenti arretrati.
Ha in definitiva concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, per le causali esposte, di complessivi € 12.067,08 lordi di cui € 1.601,08 per TFR.
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del 12.12.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia.
Il resistente, presente personalmente all'udienza, ha dato atto di avere già corrisposto al lavoratore delle somme e che ritiene che residui in debito di euro 6.000,00 a favore del lavoratore nonché di essere in possesso delle buste paga, rendendosi disponibile a trasmetterle a parte ricorrente.
All'udienza del 30.01.2025 parte ricorrente ha precisato di non avere ricevuto alcuna documentazione e pertanto la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito dei motivi.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento integrale.
Si osserva in primo luogo che la resistente è rimasta contumace e, comparsa personalmente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c., ha dichiarato di aver già corrisposto a mezzo bonifico al lavoratore parte delle somme rivendicate e di essere debitore di circa 6.000,00, euro senza tuttavia precisare se trattasi di somma lorda o netta né trasmettere al ricorrente documentazione attestante l'avvenuto pagamento, né le buste paga.
La contumacia della convenuta è una circostanza valutabile dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio (tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 9436 del
18.4.2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta per il periodo dall'aprile 2023 al febbraio 2024; delle mansioni di “operaio” affidategli, dell'inquadramento (Livello 2), del CCNL applicabile (Edili Industria) e della cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa.
Ciò è dimostrato dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e segnatamente dalla comunicazione di trasformazione del rapporto (doc. 1) e dalla comunicazione di dimissioni per giusta causa (doc. 2).
Parte ricorrente ha anche prodotto in giudizio il sollecito pagamento delle buste paga arretrate dell'11.01.2024 (doc. 4), con il quale la di MO ha intimato il datore di lavoro al pagamento CP_2
delle retribuzioni fino a fine rapporto di lavoro comprensive di ratei di fine rapporto e TFR.
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha poi allegato l'ammontare del credito vantato pari ad € 12.067,08 lordi calcolati come da conteggi contenuti nel ricorso introduttivo (per le mensilità per i mesi di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024, tredicesima mensilità 2023, spettanze di fine rapporto e
TFR e trattamento di fine rapporto). I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL
Edili Industria correttamente individuato e applicabile al rapporto in oggetto in difetto di contestazione di parte convenuta.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dal lavoratore, né ha contestato l'entità o la congruità del credito rivendicato.
Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Il legale rappresentante della convenuta, presente personalmente all'udienza del 12.12.2024, si è infatti limitato a riferire genericamente di aver già corrisposto importi di entità non precisata e di ritenere di essere ancora debitore di euro 6.000,00, ammettendo in giudizio l'esistenza del debito ed omettendo di portare all'attenzione del Tribunale documentazione attestante la entità delle somme effettivamente versate.
Tali elementi tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
Il ricorso merita quindi integrale accoglimento.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al
D.M.55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) stante la bassa complessità della controversia e quindi: € 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale
(esclusa la fase istruttoria, alla luce del mancato espletamento dell'interrogatorio formale), per complessivi € 2109,00,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
pagina 3 di 4 accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte convenuta a versare alla parte ricorrente l'importo di
€ 12.067,08 (di cui 1.601,07 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo compensa le spese di lite condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2109,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30/01/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. PESENTI ANDREA, PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, STERLI ANDREA
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante con sede in Controparte_1
RO Franca vicolo Oratorio
CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine Controparte_1 di sentirla condannare al pagamento di € 12.067,08 (di cui euro 1.601,07 a titolo di TFR) per retribuzioni ed emolumenti arretrati.
Ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta in forza di contratto a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 6.04.2023 al 17.02.2024, poi trasformato in indeterminato, come muratore inquadrato al 2°livello del CCNL Edili Industria.
Ha allegato di non avere ancora percepito le retribuzioni per i mesi di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 nonché la tredicesima mensilità per l'annualità 2023 e le ulteriori spettanze di fine rapporto ed il TFR, precisando altresì di non avere mai ricevuto i relativi cedolini paga.
pagina 1 di 4 Ha dedotto altresì di avere rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa a febbraio 2024 stante il mancato pagamento degli emolumenti arretrati.
Ha in definitiva concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, per le causali esposte, di complessivi € 12.067,08 lordi di cui € 1.601,08 per TFR.
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del 12.12.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia.
Il resistente, presente personalmente all'udienza, ha dato atto di avere già corrisposto al lavoratore delle somme e che ritiene che residui in debito di euro 6.000,00 a favore del lavoratore nonché di essere in possesso delle buste paga, rendendosi disponibile a trasmetterle a parte ricorrente.
All'udienza del 30.01.2025 parte ricorrente ha precisato di non avere ricevuto alcuna documentazione e pertanto la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, riservando a sessanta giorni il termine per il deposito dei motivi.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento integrale.
Si osserva in primo luogo che la resistente è rimasta contumace e, comparsa personalmente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c., ha dichiarato di aver già corrisposto a mezzo bonifico al lavoratore parte delle somme rivendicate e di essere debitore di circa 6.000,00, euro senza tuttavia precisare se trattasi di somma lorda o netta né trasmettere al ricorrente documentazione attestante l'avvenuto pagamento, né le buste paga.
La contumacia della convenuta è una circostanza valutabile dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio (tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 9436 del
18.4.2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta per il periodo dall'aprile 2023 al febbraio 2024; delle mansioni di “operaio” affidategli, dell'inquadramento (Livello 2), del CCNL applicabile (Edili Industria) e della cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa.
Ciò è dimostrato dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e segnatamente dalla comunicazione di trasformazione del rapporto (doc. 1) e dalla comunicazione di dimissioni per giusta causa (doc. 2).
Parte ricorrente ha anche prodotto in giudizio il sollecito pagamento delle buste paga arretrate dell'11.01.2024 (doc. 4), con il quale la di MO ha intimato il datore di lavoro al pagamento CP_2
delle retribuzioni fino a fine rapporto di lavoro comprensive di ratei di fine rapporto e TFR.
pagina 2 di 4 Il ricorrente ha poi allegato l'ammontare del credito vantato pari ad € 12.067,08 lordi calcolati come da conteggi contenuti nel ricorso introduttivo (per le mensilità per i mesi di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024, tredicesima mensilità 2023, spettanze di fine rapporto e
TFR e trattamento di fine rapporto). I menzionati conteggi, resisi necessari stante l'omessa consegna al lavoratore delle buste paga, sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL
Edili Industria correttamente individuato e applicabile al rapporto in oggetto in difetto di contestazione di parte convenuta.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dal lavoratore, né ha contestato l'entità o la congruità del credito rivendicato.
Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del 30.1.2001).
Il legale rappresentante della convenuta, presente personalmente all'udienza del 12.12.2024, si è infatti limitato a riferire genericamente di aver già corrisposto importi di entità non precisata e di ritenere di essere ancora debitore di euro 6.000,00, ammettendo in giudizio l'esistenza del debito ed omettendo di portare all'attenzione del Tribunale documentazione attestante la entità delle somme effettivamente versate.
Tali elementi tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
Il ricorso merita quindi integrale accoglimento.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al
D.M.55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) stante la bassa complessità della controversia e quindi: € 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale
(esclusa la fase istruttoria, alla luce del mancato espletamento dell'interrogatorio formale), per complessivi € 2109,00,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
pagina 3 di 4 accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte convenuta a versare alla parte ricorrente l'importo di
€ 12.067,08 (di cui 1.601,07 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo compensa le spese di lite condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2109,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30/01/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
pagina 4 di 4