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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1457/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2024 da:
Parte_1
con l'avv. VOICU ELENA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato la parte ha chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di
1 divorzio di cui alla sentenza ottenuta dalle parti in Romania, che stabiliva un calendario di visite per favorire gli incontri tra il padre e la figlia , ad oggi quattordicenne, ed un contributo al Per_1
mantenimento, da parte dello stesso, di 250 euro mensili.
Rappresenta la ricorrente che, successivamente alla pronuncia, il padre si è trasferito in Romania ed ha interrotto i rapporti con la figlia, che riusciva a vedere, qualche volta, in estate, quando le due si recavano a trovare i nonni in Romania.
Tali circostanze sono state confermate dalla minore in sede di audizione.
Ella ha peraltro aggiunto che nel mese di ottobre 2024 il padre le ha detto di non volerla più sentire ed ha bloccato il suo contatto;
successivamente, per le vacanze di Natale, è andata a trovare i Per_1
nonni ed il padre non si è fatto sentire, né vedere.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che la gestione della minore è stata difficile, poiché, in ragione dell'affidamento condiviso della stessa, così come disposto in sentenza, ella ha avuto bisogno di autorizzazioni da parte del padre che egli ha negato, con ciò rendendo necessario l'intervento del
Tribunale.
Anche nel corso di tale procedimento è stato necessario l'intervento del giudice per autorizzare l'intervento di uno psicologo dal quale la minore aveva necessità di essere presa in carico.
Il padre si è inoltre disinteressato della figlia anche dal punto di vista economico, avendo costretto la madre ad agire in via esecutiva per vedere adempiuto il proprio credito.
Le esigenze della figlia, inoltre, ormai cresciuta, sarebbero mutate ed imporrebbero una revisione dell'assegno.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha dimostrato, con la propria condotta, anche processuale, il proprio disinteresse nei confronti della figlia.
Egli nega ormai da anni le proprie visite, ha preferito tornare in Romania, ha scelto di non sentirla più
2 dal mese di ottobre, si è fatto una nuova famiglia, di cui ha scelto di non rendere partecipe la figlia (che ha dichiarato di aver visto la nuova moglie e di averci parlato forse due volte), non ha dato le necessarie autorizzazioni, non ha pagato quanto dovuto per il mantenimento.
Le previsioni di cui alla sentenza di divorzio possono essere modificate poichè sono intervenute nuove circostanze a consentirlo.
Il padre, infatti, non rispetta il calendario di visite sulla cui base era stato individuato l'assegno di mantenimento, con ciò delegando per intero alla madre la gestione della minore e la figlia, che con il passare del tempo, ha mutato le proprie esigenze, con maggior spesa per la madre.
Ritiene quindi il Collegio, in assenza di informazioni circa i redditi del resistente, che il contributo paterno possa essere individuato nella misura di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre l'assenza paterna suggerisce di disporre l'affidamento in via super esclusiva della minore, in modo tale da rendere meno difficoltosa alla madre la gestione della stessa.
Gli esiti processuali conducono alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
Dispone che la minore venga affidata in via super esclusiva alla madre, con potere della Persona_2
stessa di prendere decisioni in materia di istruzione, educazione, residenza e salute;
Dispone che il padre versi, in favore della madre, ai fini di contribuire al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come intese dal protocollo in uso presso il Tribunale;
Dispone che il padre possa vedere la figlia in spazio neutro, sulla base di un calendario eventualmente strutturato dai servizi sociali;
3 Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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