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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/07/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 29/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per separazione consensuale, promosso da
, nata il [...], a [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente a[...], int. 7, in RE OR (Sa), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Cosimo Iannone
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 professionale, in Battipaglia (SA), alla Via Olevano, n. 20;
e
, nato il [...] a Praia a [...], (C.F.: Parte_2
), residente a[...], int. 7, in RE OR C.F._3
(Sa) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Elena Anna Gerardo (C.F.: ),), ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio professionale, in Sapri (SA), alla Via Kennedy n. 39; RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 10.02.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 20.01.2025 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di RE
OR (Sa), in data 21.07.2001 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di RE OR (Sa), al n. 4, parte II, serie A, Ufficio 1, volume 1, dell' anno
2001, in regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano il
01.11.2000, a Sapri (Sa), la primogenita della coppia, (C.F. Persona_1
); il 31.05.2003 a Sapri (Sa), (C.F. C.F._5 Parte_3
); il 24.05.2007 a Sapri (Sa), (C.F. C.F._6 Parte_4
); il 25.03.2009 a Sapri (Sa), , (C.F. C.F._7 Parte_5
) ed il 15.11.2012 ad Agropoli (Sa), , (C.F. C.F._8 Parte_6
); che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si C.F._9 logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: “…1. autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi , (matrimonio Parte_7 contratto in RE OR in data 21/07/2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001; 3. la sig.ra Parte_1 si è già trasferita presso un immobile in locazione sito in RE OR alla via San
Sebastiano n.3 e quindi provvederà nell'immediatezza a richiedere il cambio di residenza;
mentre il sig. continuerà a vivere presso la propria residenza in Pt_2
RE OR alla via Dante Alighieri n.51, presso l'immobile popolare di proprietà . In caso di cambio di residenza e/o domicilio i coniugi saranno obbligati a CP_1 comunicare rispettivamente il nuovo indirizzo;
4. stabilire che i figli minori
, ed saranno affidati ad entrambi i genitori in maniera Parte_4 Pt_5 Parte_6 condivisa, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. i tempi di permanenza dei minori presso i genitori saranno stabiliti dai ricorrenti di comune accordo. In mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé i minori, per 15 giorni continuativi, presso la casa coniugale, mentre per i restanti 15 giorni, in maniera continuativa, i minori resteranno con la madre presso la nuova abitazione, fatta salva la loro preminente volontà come previsto dalla legge;
5.1) RELATIVAMENTE ALLE
FESTIVITÀ DI NATALE i genitori si alterneranno in compagnia dei figli nei giorni del
24/12 e 25/12 secondo il seguente calendario: un anno il padre trascorrerà in compagnia dei figli la notte del santo Natale e precisamente dalle ore 18.30 del 24/12 sino alle ore 12.00 del 25/12, mentre la madre resterà insieme ai figli dalle ore 12.00 del 25/12 sino alle ore 19.00 della sera successiva. Il diritto di visita si invertirà
l'anno successivo. 5.2) RELATIVAMENTE AL i genitori si alterneranno Per_2 in compagnia dei figli nei giorni del 31/12 e 01/01 secondo il seguente calendario: un anno la madre trascorrerà in compagnia dei figli la notte del Capodanno e precisamente dalle 18.30 del 31/12 sino alle ore 12.00 del 01/01, mentre il padre terrà con sé i figli il 01/01 dalle ore 12.00 del mattino sino alle ore 19.00. Il diritto di visita si invertirà l'anno successivo. 5.3) RELATIVAMENTE ALL' i figli Pt_8 trascorreranno un anno in compagnia del padre dalle ore 10.00 del 6 gennaio sino alle ore 17.00, fermandosi anche per pranzo, mentre la madre starà con i ragazzi sempre il giorno 6 gennaio dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00 fermandosi per cena.
Il diritto di visita si invertirà l'anno successivo. Ovviamente così facendo i ragazzi potranno ricevere i doni da entrambi i genitori. Tanto, si ribadisce, solo in caso di mancato diverso accordo tra i genitori che potrebbe essere più adeguato alle richieste dei figli. 5.4) RELATIVAMENTE ALLE FESTIVITÀ DELLA PASQUA i genitori saranno in compagnia dei loro figli nel seguente modo: un anno i figli saranno in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 12.00 del mattino e sino alle ore 19.00, mentre saranno in compagnia della madre il giorno del Lunedì in Albis dalle ore 9.00 del mattino e sino alle ore 21.00. Il diritto di visita si invertirà l'anno successivo. Tanto, si ribadisce, solo in caso di mancato diverso accordo tra i genitori che potrebbe essere più adeguato alle richieste dei figli. 5.5) RELATIVAMENTE AL PERIODO ESTIVO considerato che i genitori saranno in compagnia dei loro figli per 15 giorni consecutivi ogni mese, provvederanno a fissare ed organizzare le loro vacanze estive da trascorrere con i figli, nel rispetto dei periodi scaturenti dall'alternanza quindicinale già prevista. Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra Giudice le date di cui Pt_2 sopra, entro il 31 maggio di ogni anno, mentre la sig.ra Giudice comunicherà le date di cui sopra entro il 15 giugno;
5.6) RELATIVAMENTE ALLE ALTRE FESTIVITÀ il criterio dell'alternanza andrà applicato anche a tutte le altre festività, alternandosi,
i genitori, di anno in anno;
5.7) RELATIVAMENTE AI GIORNI DELL'ONOMASTICO E
DEL COMPLEANNO DEI MINORI i genitori – in caso di mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto – consumeranno un pasto con ognuno dei festeggiati, alternandosi con loro a pranzo e cena (compatibilmente con i loro impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti); 5.8) RELATIVAMENTE AI GIORNI
DELL'ONOMASTICO E DEL COMPLEANNO DEI GENITORI E DELLA FESTA DEL PAPÀ
E DELLA MAMMA i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà, mentre trascorreranno con la mamma i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma (compatibilmente con i loro impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti). Tanto, indipendentemente dal diritto di visita e collocazione dei minori in quei giorni particolari, ove verrà data prevalenza alla ricorrenza;
6. entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno i figli presso di sé, avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa ai ragazzi;
di riferire le località nelle quali risiederanno con loro nei periodi di vacanza;
di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri;
di controllare il regolare svolgimento dei compiti assegnati dagli Istituti scolastici;
di accompagnargli alle varie attività sportive. Entrambi i genitori avranno cura di non far frequentare i figli con persone che potrebbero creare disagio e minare alla loro serenità, nel loro esclusivo e preminente interesse;
7. in considerazione dei tempi paritetici dei minori presso entrambi i genitori, non vi sarà alcun versamento di mantenimento ordinario da parte dei ricorrenti per il sostentamento dei figli. Per tali ragioni ognuno provvederà alle spese dei figli allorquando essi saranno presso di loro. Ovviamente tale regolamentazione interesserà anche le figlie maggiorenni della coppia, le quali sebbene maggiorenni non sono ancora autonome economicamente;
8. i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie riferibili ai figli, previo accordo tra loro e purché debitamente giustificate, da intendersi per tali: LE SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI
ENTRAMBI I GENITORI, SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra RE OR e la Città scelta per compiere il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. LE SPESE STRAORDINARIE “OBBLIGATORIE”, PER LE
QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE: - libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
9. stante la rispettiva autosufficienza economica di ciascun coniuge, avendo sufficienti redditi e mezzi a loro disposizione, provvederanno personalmente al loro mantenimento, senza avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione o titolo (all. B); 10. le parti concordano che l'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra i coniugi come per legge;
11. le parti concordano, altresì, che il rimborso del modello 730/2024, che spetta ad entrambi i coniugi, verrà diviso al 50% tra gli stessi;
12. l'autovettura Fiat 500, intestata alla sig.ra Giudice, rimarrà nella disponibilità della stessa la quale continuerà a pagare le rate del prestito ad ella intestato;
13. le parti chiedono di essere autorizzate a richiedere il rilascio del proprio passaporto e della propria carta di identità valida per l'espatrio per se stessi…”.
La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 06.03.2025 veniva sostituita con il deposito di note su richiesta congiunta delle parti. SI dà atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione dei ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio e del piano genitoriale sottoscritto ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (atto del 05.03.2025 depositato nel fascicolo telematico). All'esito la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi agli interessi della prole. Deve, difatti, darsi atto che le parti hanno inteso concordare nella regolamentazione del calendario di visita un collocamento paritario della figli ancora allo stato minorenni con conseguente previsione di un loro mantenimento diretto secondo il principio dell'alternanza. Non vi sono ragioni ostative, stante la concorde richiesta in tal senso avanzata dai genitori, al recepimento in questa sede del suddetto accordo di cui si deve presumere, in assenza di elementi di segno contrario, la conformità all'interesse della prole. Milita in ordine alla recepibilità in questa sede anche l'età della prole in quanto Parte_4 ha ormai raggiunto nelle more dell'udienza la maggiore età, mentre i più giovani,
e hanno rispettivamente 16 e 13 anni. Pt_5 Parte_6
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale alle condizioni concordate tra i signori e , coniugi per matrimonio celebrato nel Parte_1 Parte_2
Comune RE OR (Sa), in data 21.07.2001 e trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di RE OR (Sa), al n. 4, parte II, serie A, Ufficio
1, volume 1, dell' anno 2001 alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune RE OR (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 7.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni