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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 598/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 598/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1158/2024, emessa dal Tribunale di Vallo della
Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n. 1376/2019 R.G., datata
17/10/2024, pubblicata in data 23/10/2024, avente ad oggetto “Divorzio –
Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Scotti per procura Parte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Agropoli (SA) al Viale Europa, n. 3;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. EP Controparte_1
Caceci per procura depositata in via telematica, domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Capaccio Paestum (SA) al Viale della Repubblica n.
70/F (pal. CP_2
APPELLATA
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 27/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/4/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1158/2024, emessa dal Tribunale di
Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n. 1376/2019 R.G., datata 17/10/2024, pubblicata in data 23/10/2024, nei confronti di
[...]
. Con tale atto ha chiesto, in particolare, Controparte_1 Parte_1 quanto segue: «CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di
Salerno adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti ed in riforma della sentenza impugnata, in particolare il capo n. 3 del dispositivo:
1. in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza n.
1158/2024 pubbl. il 23/10/2024, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania all'esito del giudizio RG n. 1376/2019, in quanto non venne disposto alcun accertamento sulle condizioni reddituali e patrimoniali della CP_1 nonostante la richiesta del marito;
2. nel merito, accertare e Parte_1
Con dichiarare che la sig.ra non ha diritto all'assegno Controparte_1 divorzile;
in via subordinata riconoscere l'importo dell'assegno divorzile nella misura di € 100,00 così come richiesto dalla stessa nel corso CP_1 del precedente grado di giudizio – ;
3. sempre nel merito, stabilire in € 150,00
l'importo del mantenimento dovuto per il minore , se confermato il Per_1 collocamento paritario;
in via subordinata, ridurre ad € 200,00 il mantenimento per così come richiesto dalla sig.ra nel Per_1 CP_1 precedente grado di giudizio e ridurre in ogni caso l'importo di € 200,00 visto il collocamento paritario con conseguenti maggiori spese per il e Parte_1 minori esborsi per la 3. con vittoria di spese del doppio grado di CP_1 giudizio».
La parte appellata si è costituita in Controparte_1 appello e, nella comparsa di costituzione in appello, ha formulato, in
2 particolare, le seguenti conclusioni: «CONCLUDE»: «Affinché l'Ecc.ma
Corte di Appello di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione reietta, previo rigetto della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, Voglia rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le argomentazioni dedotte nel presente atto che qui devono intendersi per ripetute e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 1158/2024 resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania – Giudice Dott. Esposito – nel procedimento civile RG 1376/2019 pubblicata il 23.10.2024. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. Il tutto con sentenza».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 27/11/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha così statuito:
«
PQM
»: «Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CAPACCIO (SA), il 24/07/1999, fra (C.F. Parte_1
), luogo di nascita: AGROPOLI, data di nascita: C.F._1
04/05/1973, e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 luogo di nascita: EBOLI, data di nascita: 22/12/1970; 1. affida il figlio minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità indicate Parte_1 in motivazione, con collocazione paritaria;
2. conferma l'assegnazione della casa familiare, sita in Agropoli (SA) alla via Malagenia nr. 11 a CP_1
;
3. dispone che , corrisponda a
[...] Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, a mezzo di vaglia postale Controparte_1
o altra modalità da concordarsi tra le parti, un assegno periodico di € 400,00, da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, di cui € 150,00 per
3 il mantenimento del coniuge, ed € 250,00, per il mantenimento del figlio
;
4. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di pagare Persona_2 il 50% delle spese d'istruzione, mediche, sportive nonché quelle straordinarie sostenute per il figlio;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, comprese quelle della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto reso in corso di causa;
6. - ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: con riguardo al capo 3 del dispositivo, sussiste violazione dell'artt. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché travisamento dei fatti e omessa istruttoria sulle condizione reddituali e patrimoniali della il Tribunale è incorso nel travisamento dei fatti o CP_1 errata lettura dei rapporti della Guardia di Finanza, in quanto il Parte_1 percepisce unicamente ogni due mesi un'indennità di € 1200,00 essendo stato vittima con gravi conseguenze di un errore sanitario;
l'importo dell'indennità ovviamente è impiegato per l'acquisto di medicinali, prodotti di erboristeria e per le analisi strumentali essendo affetto da cirrosi epatica: Parte_1 con riguardo agli immobili, si rinvia al rapporto della Guardia di Finanza che in realtà ridimensiona di molto la ricostruzione operata dal Tribunale, essendo il ricorrente comproprietario per trascurabili frazioni di immobili pervenuti da donazioni;
il non percepisce alcun reddito da lavoro, Parte_1 così come accertato in sede di indagini della Guardia di Finanza;
non sono corrispondenti al vero le circostanze accertate in sentenza dal Tribunale di
Vallo della Lucania inerenti alle condizioni economiche, reddituali e patrimoniali del;
la differenza reddituale tra gli ex coniugi non Parte_1 legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale,
4 abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto;
il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri su cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile;
la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze dovendo, piuttosto, la sua maggiore entità e la derivata sperequazione essere esito di scelte condivise di ruoli e rinunce maturate nel corso del matrimonio quanto al coniuge che alla cessazione del vincolo matrimoniale risulti economicamente più debole;
nelle sue memorie di replica la CP_1
«confessò che ha le capacità reddituali per sostenere da sola»; il Tribunale con l'ordinanza presidenziale riteneva che la resistente, anche se attualmente non lavora, è giovane ed abile al lavoro;
in sede di separazione consensuale, decreto di omologa n. 6968/2016, la «riconosceva la propria CP_1 indipendenza economica tanto da non richiedere alcun assegno di mantenimento: “ i coniugi dichiarano di non aver pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento reciproco”»; sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. in riguardo agli importi del mantenimento riconosciuto per il minore e dell'assegno divorzile;
sussiste la palese violazione Per_1 dell'art. 112 c.p.c. non solo con riguardo all'assegno divorzile, richiesto nella misura di € 100,00, ma soprattutto con riguardo al mantenimento del minore riconosciuto in € 250,00 a fronte di una richiesta di € 200,00, «ma Per_1 prospettando il collocamento esclusivo»; il Tribunale stabiliva l'importo in €
250,00 per il mantenimento di , ma disponendo il collocamento Per_1 paritario con conseguenti maggiori esborsi per l'attuale appellante e minori spese per la pertanto, se confermato il collocamento paritario, vista CP_1 la domanda della l'importo del mantenimento per il minore CP_1
va necessariamente stabilito in un importo inferiore a € 200,00 Per_1 ovvero va quantomeno ridotto a € 150,00.
La prospettazione della vicenda offerta dalla parte appellata.
L'appellante ha esposto quanto segue nella comparsa di costituzione
5 in appello: in via preliminare si eccepisce l'assoluta inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento dello spiegato gravame, mediante un giudizio prognostico, non essendo rinvenibile nell'atto di appello alcuna ragione per discostarsi dalla pronuncia appellata;
nel merito la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è pienamente motivata e fondata in fatto e in diritto e merita, pertanto, integrale riconferma in appello;
il Giudice di prime cure ha con estrema puntualità motivato la sentenza resa richiamando ampia e corposa giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della decisione adottata, con ogni conseguenza e declaratoria di legge;
in particolare per quanto attiene alla posizione economica dei figli, senza argomentare in ordine alla legittimità del mantenimento a favore di quello minore di nome , Per_1 va detto che il Giudice di prime cure dopo una attenta valutazione dei documenti e dei fatti di causa ha legittimamente ritenuto di riconoscere alla un mantenimento commisurato e proporzionato alla modesta CP_1 posizione reddituale della stessa che allo stato vive di piccoli redditi per di più derivanti da lavori occasionali;
l'assegno di mantenimento a favore della moglie è un sostegno economico destinato al coniuge più debole economicamente, se non ha redditi adeguati per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio;
come si evince dalle risultanze processuali del giudizio di primo grado (anche dall'accertamento Guardia di Finanza) il risulta essere titolare di due pensioni, una erogata ogni due mesi di Parte_1
€ 2.000,00 e un'altra di € 1.300,00 mensili, oltre ad essere proprietario di tre fabbricati e di 5 terreni;
la attuale appellata, invece, percepisce - quando e se riconosciuto - un mero reddito di inclusione e svolge piccoli lavori domestici;
nonostante le statuizioni del Tribunale – in corso di causa e con la sentenza definitiva – il ha sempre disatteso le stesse sia nei confronti dei figli Parte_1 che del coniuge, tanto è vero che la in enormi difficoltà CP_1 economiche, è stata costretta a presentare ricorso per decreto ingiuntivo;
il
Tribunale di Vallo della Lucania rendeva l'ingiunzione nr. 67/2025 sulla scorta di una attenta e precisa analisi delle richieste e della documentazione prodotta dalla CP_1
La decisione.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
6 è corretta e va confermata.
Non vi è impugnazione quanto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'impugnazione riguarda due profili: aa) il riconoscimento da parte del primo giudice dell'assegno divorzile in favore della bb) il riconoscimento da parte del primo giudice dell'assegno CP_1 divorzile in favore del figlio (nato in data [...]). Per_1
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico del in favore di Parte_1
o quale assegno divorzile in favore della Controparte_1 CP_1 stessa CP_1
In ordine alle condizioni economiche degli ex coniugi, si trova, in particolare, esposto quanto segue nella motivazione della sentenza impugnata: «Sulle condizioni economiche delle parti»: «Quanto alle condizioni economiche delle parti, dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata emerge una non autentica coincidenza delle rispettive situazioni reddituali (va precisato che con ricorso Controparte_1 depositato in data 15.6.2021, proponeva domanda, nei confronti del coniuge, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., di accertare e dichiarare l'inadempienza di al pagamento dell' assegno di mantenimento stabilito con il Parte_1 decreto di omologazione per la somma di € 400,00. Veniva pertanto instaurato il sub-procedimento n. 1371-1/2019 che sarà, considerato che la presente sentenza definisce anche il predetto sub-procedimento, archiviato con separato provvedimento). Va premesso che con i provvedimenti provvisori ed urgenti in data 2.2.2021 veniva sul punto disposto:
“…. ha dichiarato che è affetto da epatite cronica e che per le Tes_1 patologie da cui è affetto percepisce un vitalizio bimestrale di circa euro
1200,00; che parte di tali soldi sono spesi in farmaci. Nel ricorso si legge che per effetto di tali patologie invalidanti ha subito un notevole decremento dell'attività lavorativa e che anzi sarebbe disoccupato. La moglie sarebbe autosufficiente ed economicamente indipendente sul piano lavorativo. La resistente ha dichiarato che non lavora e che percepisce il reddito di cittadinanza per un ammontare di circa 450,00 euro mensili;
vive nella casa di proprietà del marito insieme ai due figli ….in precedenza svolgeva saltuariamente l'attività di domestica che attualmente non eserciterebbe per
7 aver subito un intervento chirurgico, per cui non può fare sforzi…. il marito in realtà svolgerebbe il lavoro di imbianchino e che non ha mai versato alcun mantenimento per i figli, tanto che lei sarebbe costretta a vivere in miseria.
Chiede un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili, di cui 200,00 euro a ciascuno dei figli ed euro 100,00 per lei. Ritiene il Giudice che le doglianze della resistente siano parzialmente fondate. Invero… considerato che la ricorrente è attualmente disoccupata e dispone solo del reddito di cittadinanza;
si è sempre occupata della gestione della casa e dei figli;
vive nella casa familiare di proprietà del ricorrente;
mentre il
.percepisce un vitalizio e molto verismilmente svolge attività Tes_1 lavorativa;
il Tribunale, ritiene, allo stato e salva diversa determinazione, equo determinare in euro 400,00 (quattrocento,00), ossia € 200,00 (duecento,
00) per ciascuno dei figli, l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare in favore della ricorrente per il mantenimento del figlio minore
e di US, maggiorenne ma non autosufficiente….da Per_1 rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il
50% delle spese straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione;
tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, e considerato, altresì, che la resistente, anche se attualmente non lavora, è giovane ed abile al lavoro, allo stato e salvo ulteriore approfondimento istruttorio, il Tribunale ritiene non ricorrere i presupposti per porre a carico del ricorrente in favore della resistente alcun assegno di mantenimento…”. In particolare, dalla documentazione depositata (v. dichiarazioni dei redditi in atti) e dalle indagini demandate in corso di causa alla Guardia di Finanza (v. nota depositata in data 11.3.2022 di cui in atti), risulta la percezione ad opera di (v. risultanza documentali Parte_1 citati) di due pensioni, una ogni due mesi di circa € 2.000,00, ed altra di €
1.300,00 mensili. E' proprietario di tre fabbricati (alcuni dei quali in comproprietà con i familiari) e di 5 terreni. E' proprietario di due autovetture ed è titolare di conto corrente bancario. percepisce il cd. Controparte_1 reddito di inclusione e svolge saltuariamente lavori da domestica. Nella valutazione di tali dati deve tuttavia tenersi conto dei vantaggi conseguenti all'intervenuta assegnazione della casa coniugale a di Controparte_1 proprietà di . Alla stregua della così ricostruite condizioni Parte_1
8 economiche delle parti si determinerà, nei termini e con le precisazioni di cui in seguito, la complessiva fisionomia dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi e con la prole».
Su questo punto va osservato che dalla nota della Guardia di
Finanza di Agropoli, fra l'altro, quanto qui di seguito esposto. Parte_1
(nato in data [...]) ha lavorato presso la ditta dal
[...] CP_3
2/8/2017 al 10/5/2018 e dal 12/11/2018 al 13/8/2019 con la qualifica di manovale edile. Dall'estratto conto previdenziale dell'INPS emergono, poi, in favore del , per vari periodi anche diversi da quelli appena Parte_1 indicati (compresi fra il 1997 e il 2018), contributi utili per la pensione (avuto riguardo a retribuzione e reddito) con riferimento a contribuzione da lavoro dipendente o quale “Titolare di impresa ART.” o quale “Titolare di impresa
COM.” o per malattia e/o infortunio o per “Contr. Figurativa NASpI”. Dalla nota della G.d.F. si desume che dalla dichiarazione IRPEF per l'anno 2018 risulta che il ha percepito € 11.151,51 per redditi da lavoro Parte_1 dipendente, oltre € 4.963,74 per indennità percepite dall'INPS, per un totale di € 16.115,25; dalla predetta nota si desume, inoltre, che dalla dichiarazione
IRPEF per l'anno 2019 risulta che il ha percepito € 11.165,87 per Parte_1 redditi da lavoro dipendente, oltre € 3.932,72 per indennità percepite dall'INPS, per un totale di € 15.098,59.
In ordine all'assegno divorzile disposto dal tribunale in favore della ex coniuge o va osservato quanto segue. Controparte_1 CP_1
La sentenza impugnata ha, fra l'altro, così motivato il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della «… CP_1
Sull'assegno divorzile »: «Per ciò che concerne l'assegno divorzile, invece, parimenti sussistenti si ritengono i presupposti per posizione a carico del coniuge ricorrente, , dell'obbligo di somministrare Parte_1 periodicamente a favore dell'altro un assegno a titolo di mantenimento. Dalla documentazione in atti e dall''attività istruttoria espletata, infatti, per quanto si è premesso, emerge la sussistenza in capo al coniuge richiedente dei requisiti, della parziale assenza di mezzi adeguati o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, espressamente richiesti dalla legge. Il
Tribunale, pertanto, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
9 conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, pertanto, dispone l'obbligo per di somministrare periodicamente a favore di Parte_1 CP_1
un assegno, che si reputa congruo determinare in euro 150,00
[...] mensili, da adeguarsi automaticamente in riferimento agli indici di svalutazione monetaria annualmente rilevati dall'ISTAT».
Questa motivazione va condivisa, con le precisazioni qui di seguito esposte. La sentenza impugnata è, su questo punto, corretta e va confermata quanto all'assegno divorzile riconosciuto in favore della CP_1
La cassazione ha affermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n.
18287 dell'11/7/2018].
La cassazione ha, inoltre, precisato che, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità [cfr. Cass. civ., sez.
1 -, ordinanza n. 32354 del 13/12/2024].
La cassazione ha anche puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece
10 necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente [cfr.
Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 29920 del 3/10/2022].
La cassazione ha, peraltro, affermato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 38362 del 3/12/2021].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente [cfr. Cass. civ., sez. 1
-, ordinanza n. 9144 del 31/3/2023].
La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di
11 una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 13420 del 16/5/2023].
La cassazione ha, poi, puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con la precisazione che il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 18287 dell'11/7/2018].
Sul piano probatorio la Suprema Corte ha, fra l'altro, affermato che, in tema di assegno di divorzio, il giudice può avvalersi di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti, può far uso di presunzioni e ricorrere a nozioni di comune esperienza per l'accertamento delle condizioni economiche delle parti e non è tenuto ad ammettere o disporre ulteriori mezzi di prova quando ricorrano elementi sufficienti per la formazione del suo convincimento, che si sottrae a censura in sede di legittimità quando sia logicamente e congruamente motivato [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 11059 del
10/8/2001].
Nella analoga materia della separazione, la cassazione ha affermato, sempre sul piano probatorio, che nella valutazione comparativa delle
12 situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice a presunzioni semplici, che deve ritenersi consentito nel concorso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità contemplate dall'art. 2729 c.c., non configura un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenendo conto che tale onere può essere assolto anche mediante la mera prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi [cfr. Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 2656 del 23/4/1985].
Nel caso qui esaminato il matrimonio concordatario risulta celebrato in data 24/7/1999, come si evince dalla sentenza che ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi / Parte_1
dalla medesima sentenza si desume che la comparizione innanzi al CP_1
Presidente del Tribunale (evidentemente in sede di giudizio di separazione) è avvenuta in data 16/6/2016; la sentenza di cessazione degli affetti civili del matrimonio è datata 17/10/2024. La vita matrimoniale ha avuto, quindi, una durata di circa diciassette anni sino alla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale. Dagli atti emerge che il ha dimostrato nel corso degli Parte_1 anni una buona capacità di reddito. Egli ha, inoltre, la qualifica di manovale edile e ha un'età di circa 52 anni. Il , quindi, ha capacità di reddito Parte_1 che gli assicurano una posizione economica sicuramente migliore rispetto alla
Il , inoltre, risulta essere proprietario di quote di beni CP_1 Parte_1 immobili. La sentenza impugnata, inoltre, precisa, in motivazione, che viene assegnata alla la casa coniugale «ove convivono il figlio CP_1 maggiorenne EP ed ». Già per la sola gestione dell'abitazione Per_1 che costituiva la casa coniugale la (in cui vivono i figli, in CP_1 particolare il figlio minorenne) va incontro a spese che impongono un contributo del in favore della La peraltro, Parte_1 CP_1 CP_1 appare essere titolare essenzialmente di reddito di cittadinanza / inclusione, salva la effettuazione di piccoli lavoretti.
L'assegno di € 150,00 mensili in favore della risulta, in CP_1 definitiva, un contributo senz'altro congruo innanzi tutto sotto il profilo assistenziale, a titolo di assegno divorzile. Dalla memoria integrativa della depositata in data 19/4/2021 nel proc. n, 1376/19 R.G. dinanzi al CP_1
13 Tribunale di Vallo della Lucania in vista dell'udienza del 20/4/2021, si evince che la aveva chiesto un assegno complessivo di € 800,00, di cui € CP_1
300,00 per il figlio € 300,00 per il figlio Parte_2 Per_3
ed € 200,00 in favore della .
[...] Controparte_1
Da tutto quanto sinora esposto emerge una situazione di squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi e una scarsità di mezzi di sostentamento a disposizione della ex moglie che, unite alla lunga durata del rapporto matrimoniale, depongono senz'altro nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della dell'assegno CP_1 divorzile di mantenimento, già fissato dal tribunale nella misura, congrua alla luce delle complessive risultanze processuali, di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT;
l'appello sul punto proposto dal va, pertanto, Parte_1 rigettato.
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico del in favore di Parte_1
quale assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1 minorenne (nato in data [...]). Persona_3
In ordine all' assegno di mantenimento per il figlio minorenne va osservato quanto segue. Persona_3
La sentenza impugnata ha esposto quanto segue in ordine al riconoscimento dell'assegno di mantenimento per il figlio minorenne
: «Sul mantenimento dei figli»: «Circa il mantenimento dei figli, Per_1 giova precisare come ai sensi dell'art. 337ter c.c., applicabile anche in tema di divorzio (v. art. 337bis c.c.), “salvo diversi accordi liberamente sottoscritti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Tanto premesso, va detto che il figlio maggiorenne Parte_2
14 svolge attività lavorativa ed è pertanto medio tempore divenuto economicamente autosufficiente. L'assegno di mantenimento a suo favore, disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti in data 2.2.2021, va revocato. Va aumentato invece l'assegno di mantenimento a carico del a favore del figlio minorenne (con un leggero aumento per Parte_1 Per_1 tenere conto delle accresciute esigenze dello stesso secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10720), che si reputa congruo fissare in euro 250,00, che dovrà versare in favore di per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore , entro il giorno cinque di ciascun Per_1 mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione».
Tenuto conto della rispettive condizioni patrimoniali degli ex coniugi alla luce di quanto più sopra esposto, l'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale per il figlio minorenne nella misura di € 250,00 Per_1 mensili risulta senz'altro congruo, anche in ragione delle presumibili esigenze di vita connesse con l'età di , il quale ha circa diciassette anni. Le Per_1 medesime considerazioni fanno ritenere senz'altro congrua anche la previsione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50 % alle spese di istruzione, mediche, sportive, nonché straordinarie sostenute per il figlio . Dalla memoria Per_1 integrativa della depositata in data 19/4/2021 nel proc. n, 1376/19 CP_1
R.G. dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania in vista dell'udienza del
20/4/2021, peraltro, si evince che la aveva chiesto un assegno CP_1 complessivo di € 800,00, di cui € 300,00 per il figlio , € Parte_2
300,00 per il figlio ed € 200,00 in favore della Persona_3 [...]
. Controparte_1
La sentenza impugnata va, quindi, confermata anche in relazione alle statuizioni concernenti l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne e la contribuzione dei genitori alle spese di istruzione, mediche, Per_1 sportive, nonché straordinarie sostenute per lo stesso figlio . Per_1
15 Anche su questo punto l'appello risulta infondato e va rigettato con conferma di quanto statuito dal primo giudice sul punto.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti. Va precisato che non emerge alcun elemento da cui possa scaturire la nullità della sentenza impugnata. Dalle complessive risultanze processuali, alla luce anche delle deduzioni delle parti, non si desume, inoltre, alcun elemento che faccia ritenere la opportunità di modificare la disciplina relativa all'assegnazione della casa coniugale, nonché all'affidamento e alla collocazione (paritaria) del figlio minorenne;
le relative Persona_3 statuizione vanno, quindi, senz'altro confermate.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado, comprese le spese relative all'espletamento di consulenza tecnica, in considerazione dei seguenti elementi: «le ragioni della decisione, il comune comportamento processuale delle parti, non indenne da profili dilatori, unitamente alla peculiarità e delicatezza della materia trattata, e alla situazione di soccombenza reciproca venutasi a creare e la non piena conformità delle statuizioni di cui in dispositivo alle rispettive richieste».
Questa motivazione va integralmente condivisa, alla luce delle complessive risultanze processuali, e le relative statuizioni del primo giudice vanno senz'altro confermate.
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico della parte appellante interamente soccombente in grado di appello;
tali spese vano liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00]. Il valore va determinato ai sensi dell'art. 13, primo
16 comma, c.p.c. [avendo riguardo alla somma degli assegni per i quali si contende]. Va applicato un importo minimo dell'onorario previsto in quanto non risultano trattate questioni di apprezzabile complessità.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di
, nei confronti di , essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1158/2024, emessa dal
Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nel proc. n.
1376/2019 R.G., datata 17/10/2024, pubblicata in data 23/10/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese e competenze del secondo grado di Controparte_1 giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi ed € 2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. EP Caceci;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n.
115 del 30/5/2002.
Salerno, 11/12/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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