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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Venera Condorelli Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 3251/2025 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. PEREZ
IMMACOLATA ( ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliata;
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
( , rappr. e dif. come in atti dall'Avv. LENTINI SERAFINA C.F._3
( ) presso il cui studio legale è domiciliato;
C.F._4
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.11.2025 sulle conclusioni precisate come in atti congiuntamente tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c. il 24/03/2025, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
[...]
. Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 02.05.2013 a Gravina di Catania
e dal quale sono nati i figli gemelli (28/06/2013 C.F. ( ) - Per_1 C.F._5 affetta da sindrome di Down - e (28/06/2013 8C.F. Persona_2
), era entrato irrimediabilmente in crisi. C.F._6
Chiedeva, quindi, di statuire l'affido condiviso dei due figli minori e sul mantenimento.
Si costituiva parte resistente aderendo alla domanda di separazione e depositando accordo stipulato tra le parti nelle more della comparizione, in data 22.04.25.
All'udienza del 26.11.2025 le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni tra di esse concordate, precisando le conclusioni come da verbale in atti e chiedendo la conversione del rito da giudiziale in consensuale.
Quindi il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte
[...]
e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti e sottoscritte il 22.04.25, così come depositate al fascicolo telematico e reiterate in seno al verbale del 26.11.2025, che prevedono affidamento condiviso e collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori, secondo uno schema riportato in accordo, che prevede eguali tempi di permanenza seguendo un'alternanza di 2/3 giorni, e ciò in ragione delle peculiari esigenze della figlia per come esplicitate dalle parti in Per_1
seno al verbale di udienza, stante che la minore necessita di un costante rapporto con entrambi i genitori, che abitano molto vicino, e hanno attestato che da diverso tempo stanno sperimentando con successo tale modalità organizzativa, che rassicura emotivamente la minore la cui sindrome la pone in condizioni di particolare fragilità.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti in seno Controparte_1 all'accordo del 22.04.2025 confermate a verbale di udienza del 26.11.25.
Spese compensate.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Gravina di Catania (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto. N. 6 P 1 anno 2013, ai sensi del
DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 05/12/2025 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AC RO NE ND
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Venera Condorelli Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 3251/2025 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. PEREZ
IMMACOLATA ( ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliata;
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
( , rappr. e dif. come in atti dall'Avv. LENTINI SERAFINA C.F._3
( ) presso il cui studio legale è domiciliato;
C.F._4
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.11.2025 sulle conclusioni precisate come in atti congiuntamente tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c. il 24/03/2025, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
[...]
. Controparte_1
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 02.05.2013 a Gravina di Catania
e dal quale sono nati i figli gemelli (28/06/2013 C.F. ( ) - Per_1 C.F._5 affetta da sindrome di Down - e (28/06/2013 8C.F. Persona_2
), era entrato irrimediabilmente in crisi. C.F._6
Chiedeva, quindi, di statuire l'affido condiviso dei due figli minori e sul mantenimento.
Si costituiva parte resistente aderendo alla domanda di separazione e depositando accordo stipulato tra le parti nelle more della comparizione, in data 22.04.25.
All'udienza del 26.11.2025 le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni tra di esse concordate, precisando le conclusioni come da verbale in atti e chiedendo la conversione del rito da giudiziale in consensuale.
Quindi il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte
[...]
e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti e sottoscritte il 22.04.25, così come depositate al fascicolo telematico e reiterate in seno al verbale del 26.11.2025, che prevedono affidamento condiviso e collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori, secondo uno schema riportato in accordo, che prevede eguali tempi di permanenza seguendo un'alternanza di 2/3 giorni, e ciò in ragione delle peculiari esigenze della figlia per come esplicitate dalle parti in Per_1
seno al verbale di udienza, stante che la minore necessita di un costante rapporto con entrambi i genitori, che abitano molto vicino, e hanno attestato che da diverso tempo stanno sperimentando con successo tale modalità organizzativa, che rassicura emotivamente la minore la cui sindrome la pone in condizioni di particolare fragilità.
Le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei i coniugi e Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti in seno Controparte_1 all'accordo del 22.04.2025 confermate a verbale di udienza del 26.11.25.
Spese compensate.
Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Gravina di Catania (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto. N. 6 P 1 anno 2013, ai sensi del
DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 05/12/2025 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
AC RO NE ND