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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1244/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1244/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Allegro Parte_1 ricorrente contro
contumace Controparte_1
e contro
RT s.p.a., con gli avv.ti Maresca, Bonomo, D'Onofrio resistente
pagina 1 di 12 Premesso che:
- il ricorrente agisce in giudizio per chiedere, in via principale:
a) l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di RT spa, con qualifica di autista livello G1 CCNL
Autotrasporto Merci, stante l'illiceità del contratto di appalto in forza del quale egli, previo contatto con il sig. della ditta ha lavorato presso RT nel Pt_2 CP_1 periodo compreso tra il 26.4.2023 ed il 29.12.2023;
b) la condanna di quest'ultima al pagamento del lavoro straordinario regolarmente prestato nel periodo per cui è causa, per l'importo di euro 8436,64;
c) l'accertamento dell'inefficacia/nullità del licenziamento intimatogli oralmente in data
29.12.2023, con condanna di RT alla propria reintegrazione e al pagamento di un'indennità parametrata alla retribuzione di euro 3115,45;
- in subordine egli contesta la legittimità del contratto a tempo determinato con domanda il riconoscimento delle tutele di cui all'art. 28 e ss. d. lgs. n. CP_1
23/2015 e la condanna di RT o in subordine delle convenute in solido al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 3.967,20 a titolo di retribuzioni maturate e non erogate tra febbraio 2024 e il 7.5.2024, data di scadenza dell'asserita proroga del suddetto contratto;
- in ulteriore subordine egli domanda l'accertamento della violazione da parte di RT, o in subordine della società del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo CP_1 indeterminato, con condanna di queste ultime al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni tra la data della “assunzione lesiva” e quella della sentenza, considerando una retribuzione di euro 1983,60;
- che ha ricevuto regolare notifica, non si è costituita in giudizio, e il suo CP_1 legale rappresentante non si è presentato nemmeno per rendere l'interpello disposto dal giudice;
- RT spa domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, sostenendo in primis la piena legittimità del contratto di appalto e l'assenza di qualsiasi responsabilità
a proprio carico;
quanto all'imputazione del rapporto di lavoro, rilevato che:
- il ricorrente allega che il rapporto de quo si sarebbe avviato nel seguente modo: nel mese pagina 2 di 12 di aprile 2023 egli avrebbe contattato telefonicamente “un certo , titolare della Pt_2 società chiedendogli se poteva farlo lavorare”; Controparte_1
- pochi giorni dopo il sig. lo avrebbe invitato a recarsi il mercoledì successivo alle ore Pt_2
8.00 presso la sede di HI della RT spa per svolgere attività di consegna/ritiro pacchi in affiancamento ad un certo;
Parte_3
- tale affiancamento si sarebbe effettivamente realizzato a partire dal 26.4.2023 e per una settimana circa, dopo di che al ricorrente sarebbe stato consegnato un furgone targato FB
123F2 con il logo RT, per lo svolgimento dell'attività di consegna e ritiro pacchi per conto di RT;
- egli allega poi che il responsabile del magazzino di RT, sig. (detto gli ha Per_1 CP_2 consegnato altresì la divisa di RT e il tesserino di riconoscimento di RT, e di aver ricevuto sempre da dapprima in cartaceo e poi tramite il palmare/smartphone CP_2 consegnatogli da RT, indicazioni sulle consegne giornaliere (v. docc. 1-4 ric.);
- nel corso della giornata, inoltre, i sigg.ri (già menzionato), e CP_2 Per_2 Per_3 dipendenti di RT, gli telefonavano per fornirgli indicazioni su modifiche alle consegne o aggiunta di nuovi ritiri (v. anche doc. 9 ricorrente);
- pur avendo ricevuto le buste paga dalla ditta egli riferisce di non aver mai CP_1 sottoscritto alcun contratto di lavoro con suddetta (nonostante abbia poi appreso di una denuncia di avvio di rapporto a tempo determinato, prorogato a settembre 2023 fino al
7.5.2024, doc. 15 ricorrente), di non essersi mai recato presso la sede di Treviso della società e che non si sia mai recato presso il magazzino RT di Controparte_1 Pt_2
HI;
- il sig. sostiene poi di aver lavorato, dopo il periodo di affiancamento, ogni giorno, Pt_1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00, quando arrivava presso il magazzino di RT di HI per caricare i pacchi da consegnare nei giri del mattino, alle ore 18:00, quando rientrava presso il magazzino dopo i giri di consegne e ritiri;
- ebbene, la decisione deve basarsi sulle scarne informazioni acquisite al processo, che scontano la lacunosa difesa della resistente in merito a molti dettagli del rapporto trilaterale concretamente realizzatosi;
- sul piano dogmatico va rilevato che, come noto, il contratto di appalto si caratterizza per il pagina 3 di 12 fatto che una parte assume un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio, in cambio di un corrispettivo in denaro;
- infatti, “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, “l'intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n.
12551 del 2020)” (Cass. n. 3768/2022);
- secondo Cass. n. 4828/2023, inoltre, “con riferimento agli appalti cosiddetti
“endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l' appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(in questi termini Cass. 21/07/2006 n. 16788)”;
- calando le predette considerazioni nel caso di specie, non è specificamente contestato – ed
è comunque provato dalle circostanze che saranno di seguito evidenziate) che sin dal primo giorno del rapporto il ricorrente abbia prestato la propria attività esclusivamente in favore di RT, svolgendo consegne e ritiri riferiti al magazzino di HI (punto 10 pag. 3, punto II pag. 8 del ricorso);
pagina 4 di 12 - che poi il ricorrente esponesse i loghi della resistente sul furgone utilizzato per i trasporti, sulla divisa e sul tesserino di riconoscimento è circostanza confermata ai punti 44-47 della memoria di RT, da cui risulta che addirittura quest'ultima versasse ad un CP_1 contributo economico “una tassa pubblicitaria” e “un contributo mensile per ogni singolo mezzo” al fine del “mantenimento in ottimo stato dei luoghi e per la relativa vernice”, come d'altra parte previsto dall'art. 18 del contratto sub doc. 2 della resistente;
- inoltre, se le indicazioni fornite al ricorrente tramite palmare e telefonate al cellulare nel corso dei giri possono, in astratto, ritenersi una fisiologica conformazione della prestazione dell'appaltatore alle esigenze dell'appaltante, unico interlocutore della propria clientela, va rilevato da un lato che nel caso di specie RT non si è limitata solo a questo, come si vedrà, e dall'altro che l'apporto di per quanto risulta dalle CP_1 allegazioni in atti, si è limitato all'inserimento del lavoratore nel magazzino RT di
HI, su richiesta di quest'ultima, previa minima formazione iniziale e consegna di un furgone;
- a partire dal 6.5.2024 (cioè dopo la settimana del c.d. affiancamento) si è CP_1 infatti totalmente eclissata dalla gestione del rapporto, occupandosi del mero adempimento retributivo (fino a febbraio 2024);
- né il legale rappresentante sig. , né altri soggetti suoi delegati hanno infatti svolto, Pt_2 per quanto risulta, attività di effettiva organizzazione della prestazione del ricorrente e gestione dei trasporti affidati all'impresa;
- le uniche indicazioni sulle specifiche attività da svolgere sono state date al ricorrente da
RT, attraverso il palmare e il telefono;
- in proposito va peraltro rilevato che se è vero che è rimasta contumace, e CP_1 che dalla contumacia in sé non possono ricavarsi elementi probatori, è anche vero che il suo legale rappresentante non è nemmeno comparso all'interpello del giudice, circostanza valorizzabile ex art. 232 e ex art. 116 c.p.c., e soprattutto che nemmeno RT ha allegato specifiche circostanze - senz'altro note in quanto riferite al proprio magazzino - in ordine alla presenza di soggetti che per organizzassero l'attività in loco del CP_1 personale dell'appaltatore. Non vale in tal senso l'allegazione di cui al punto 51 della memoria, essendo oltremodo vago il riferimento al “referente della sia CP_1 quanto alla sua identità che rispetto alla frequenza e al tenore delle sue visite al pagina 5 di 12 magazzino;
- è poi dirimente la considerazione del fatto che in caso di scarsità di consegne/ritiri programmati dall'appaltante, quest'ultima non solo abbia comunicato direttamente al ricorrente il fatto, ma ne abbia direttamente disposto anche il “riposo” per la giornata di riferimento riservandosi di comunicare la cosa ad che evidentemente si CP_1 limitava a prenderne atto ai fini della gestione amministrativa del rapporto di lavoro. Ciò risulta in modo inequivoco dalla considerazione dei messaggi sub doc. 11 di parte ricorrente e dalle buste paga del medesimo, da cui emerge che nelle corrispondenti giornate egli sia stato considerato in ferie, come allegato al punto 36 del ricorso e non contestato;
- è pertanto dimostrato non solo che il ricorrente sia stato adibito in via esclusiva all'appalto, tanto da risultare a riposo quando non impiegato presso RT, ma anche che la gestione della sua prestazione fosse totalmente dipendente dalle mutevoli esigenze dell'appaltante;
- il modus operandi che la resistente adotta (evidentemente non limitato al caso in esame stante il tenore della dichiarazione) è stato d'altra parte ben descritto dal teste Tes_1 responsabile operativo della filiale di HI di RT, che ha dichiarato: “Conosco il sig.
è stato un autista di picco, cioè assunto per il periodo natalizio, da Pt_1 settembre/agosto 2023 a dicembre 2023 o gennaio 2024. Il suo titolare si chiama , Pt_2
l'azienda mi sembra o Eurotranfer, non ricordo il nome preciso CP_1 dell'azienda. Noi avevamo fatto la richiesta al suo titolare, un mese prima circa, di implementare l'organico con una figura a tempo determinato per il periodo natalizio, che parte da settembre perché è da quel mese che si registra un picco dell'attività, e allora cerchiamo di implementare l'organico. Io avevo contatto diretto col suo titolare, . Pt_2
Lo sentivo al telefono, se non rispondeva gli scrivevo una mail”. Di tali scambi peraltro non risulta alcun riscontro in atti, sebbene si tratti di elementi che potrebbero concorrere a corroborare la tesi della resistente. Il teste ha addirittura aggiunto: “Quando chiediamo
l'aumento degli autisti indichiamo al vettore anche il termine finale dell'esigenza che di solito è 31/12 o 31 gennaio, salve criticità. Se ci sono esigenze peculiari (malattie, o altro) comunichiamo al datore di lavoro: guarda che la persona ci serve per altri due o tre mesi.”;
pagina 6 di 12 - egli ha dunque sostanzialmente chiarito che fosse RT a richiedere all'appaltatore risorse umane aggiuntive nei periodi di picco, decidendo persino la forma contrattuale e la durata del rapporto e riservandosi addirittura di richiedere personale per la sostituzione di addetti in malattia, così affidando non già un incarico per il raggiungimento di risultato operativo definito, da assicurare attraverso un'autonoma organizzazione imprenditoriale con assunzione dei relativi rischi, ma quello di mera somministrazione di manodopera secondo le proprie mutevoli necessità;
- gli aspetti sin qui delineati inducono infatti a ritenere che le parti abbiano inteso realizzare, in concreto, un'operazione di somministrazione di manodopera, con invio del ricorrente presso il magazzino di RT per lo svolgimento di una porzione indistinta delle attività dell'appaltante, di volta in volta modulata da quest'ultima in base alle proprie esigenze nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore, secondo il prevalente schema di un'obbligazione di mezzi;
- ne consegue che il simulato contratto di appalto va riqualificato in un'operazione di irregolare somministrazione di manodopera;
- merita a questo punto di essere attentamente affrontata la questione delle conseguenze;
- ai sensi del coma 3bis dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”;
- considerato il tenore della predetta disposizione, e il richiamo all'art. 27 comma 2 (oggi sostituito dall'art. art. 38 co. 3 d. lgs. n. 276/2015), può affermarsi che l'apparato sanzionatorio di ogni ipotesi di somministrazione non regolare sia agganciato ordinariamente alle previsioni di cui all'art. 38 d. lgs. n. 81/2015, che recita: “Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella
pagina 7 di 12 costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
- va quindi dichiarata la costituzione del rapporto in capo a RT spa a far data dal
26.4.2023;
- tale rapporto non può certo ritenersi a tempo determinato, per l'assorbente considerazione che il ricorrente contesta di aver mai sottoscritto alcun contratto con CP_1 pertanto la clausola appositiva del termine asseritamente apposto è nulla anche rispetto al rapporto con il formale datore di lavoro;
- quanto poi al livello di inquadramento, non sono condivisibili le censure mosse dalla resistente alla rivendicazione attorea, posto che dovendosi considerare pacifica l'applicazione del CCNL Trasporto merci e logistica anche da parte di RT, in base all'impostazione delle difese della resistente, il livello G1 richiesto (e riconosciuto da descrive esattamente il profilo dei lavoratori che, come il ricorrente, CP_1 svolgono attività di “conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti”; quanto al licenziamento, rilevato che:
- come già si è detto, il ricorrente allega che al termine della giornata di lavoro del
29.12.2023 il sig. gli avrebbe detto che non ci sarebbe stato più lavoro per lui e che Per_1 non poteva continuare a lavorare per RT (punti 37-39 ricorso);
- RT non contesta il fatto come descritto, ma piuttosto la sua qualificazione, negando che
“il responsabile operativo della filiale abbia comunicato al Ricorrente la cessazione del suo rapporto lavorativo, essendo questioni intercorse unicamente tra il sig. e il suo Pt_1 datore di lavoro” (punto 63 memoria);
- Sebbene nessun testimone abbia confermato la circostanza, anche perché il ricorrente non ne ha introdotto alcuno (v. verbale udienza del 18.7.2025), è pacifico che l'attività lavorativa del ricorrente presso RT sia cessata stabilmente sul piano di fatto, sebbene formalmente il ricorrente abbia ricevuto le buste paga da fino a febbraio CP_1
2024 e una comunicazione di pretesa proroga del contratto a tempo determinato fino al
7.5.2024 (punti 42-45 ricorso);
- si tratta quindi di verificare se la cessazione di fatto del rapporto sia avvenuta per la pagina 8 di 12 manifestazione, espressa o tacita, di una volontà unilateralmente manifestata oppure per risoluzione consensuale per fatti concludenti;
- la scadenza del termine apposto al contratto con non può invece nemmeno CP_1 essere ipotizzata come causa della cessazione dell'attività, per l'assorbente considerazione del fatto che risulta documentalmente che lo stesso fosse stato prorogato in data 13.9.2023
(doc. 15 ricorrente);
- in tale indagine appare dirimente per escludere sia la cessazione per risoluzione consensuale, sia quella per volontà del ricorrente, l'impugnazione del licenziamento e la messa a disposizione del ricorrente comunicate ad entrambe le odierne convenute in data
22.1.2024 (doc. 13 ricorrente) e del 29.5.2025 (doc. 19 ricorrente);
- a fronte della prova della cessazione di fatto del rapporto, della impugnazione del licenziamento nelle immediatezze del fatto allegato dal lavoratore e dell'assenza di alcun elemento da cui ricavare un allontanamento volontario da parte di quest'ultimo, va accolta la ricostruzione dei fatti prospettata in ricorso;
- il comportamento di RT deve allora qualificarsi come recesso vero e proprio, in quanto anche a voler ritenere che le parole effettivamente pronunciate dal sig. al ricorrente Per_1 alludessero alla scadenza del termine del rapporto con va nondimeno CP_1 ricordato che il sig. ha espressamente riferito che RT comunicasse i periodi di Tes_1 lavoro dei c.d. autisti di picco, pertanto la versione dei fatti narrata dal ricorrente secondo cui il sig. avrebbe dichiarato che il ricorrente non avrebbe più potuto lavorare per Per_1
RT appare del tutto verosimile, e stante l'assenza di un genuino rapporto di lavoro tra il ricorrente ed e comunque la nullità del termine apposto ad un eventuale CP_1 contratto tra le medesime parti essa va qualificata come un vero e proprio licenziamento orale, in quanto chiara manifestazione della volontà di non avvalersi più della prestazione del ricorrente non in forza di elementi estranei a quel rapporto, ma di una scelta propria;
- quanto agli effetti di tale recesso, alla luce dell'accoglimento della domanda di imputazione del rapporto in capo a RT e della suddetta ricostruzione dei fatti va applicata la tutela di cui all'art. 2 d. lgs. n. 23/2015, con riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla reintegrazione nonché al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
pagina 9 di 12 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza detrarre alcunchè in ragione dell'assenza di specifiche eccezioni sul punto (V. ex multis Cass. n. 3824/2022) e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- quanto alla base di calcolo dell'indennità, considerato il parametro individuato dall'art. 2
d. lgs. n. 23/2015, all'importo indicato dal ricorrente tenendo conto della retribuzione base, dello straordinario continuativo (di cui si dirà a breve), dei ratei di tredicesima e quattordicesima e dell' “importo accordo” va detratta solo la quota relativa a tale ultima voce. Al di là del fatto che il ricorrente non ha allegato alcunché in proposito, nemmeno in ordine alla fonte di tale erogazione, dalle buste paga sub doc. 10 (relative al periodo maggio-dicembre 2023) non risulta infatti che essa sia stata corrisposta nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2023;
- l'indennità va dunque determinata considerando come base l'importo di euro 2.965,45
(3115,45-150); quanto alle differenze retributive rivendicate per lo straordinario, rilevato che:
- come già si è detto il ricorrente ha allegato di aver lavorato dalle 6 alle 18 dal lunedì al venerdì. Nel ricorso ha altresì descritto nel dettaglio i diversi momenti della sua giornata lavorativa, inde dimostrare la continuità dell'attività;
- parte resistente non ha preso specifica posizione sul punto, negando in radice di essere a conoscenza delle particolari modalità di svolgimento della prestazione resa dal sig. Pt_1
(punto 52 memoria);
- va tuttavia rilevato che tale prospettazione non appare credibile, e che la società disponeva di informazioni quantomeno orientative considerato che:
a) l'avvio e il termine della prestazione giornaliera del ricorrente avvenivano all'interno del magazzino di HI, ed è allegato e non contestato che nel corso della giornata i dipendenti RT contattassero il ricorrente per aggiornamenti/comunicazioni/richieste urgenti (le uniche contestazioni svolte al punto 53 sono limitate alla frequenza delle chiamate);
b) RT ha pacificamente consegnato e richiesto in restituzione al ricorrente il palmare sul pagina 10 di 12 quale inviava sistematicamente i dati relativi a consegne e ritiri a lui assegnati, determinabili quindi almeno sotto il profilo quantitativo;
- l'importo rivendicato è stato correttamente calcolato considerando l'intero periodo lavorato, trattandosi di straordinario di carattere continuativo, e in applicazione del CCNL
Trasporto, merci e logistica;
- alla somma inizialmente richiesta va tuttavia detratta la quota di incidenza dello straordinario sul tfr, che la stessa procuratrice di parte ricorrente ha dichiarato nella discussione odierna come non dovuta sulla base dell'art. 37 CCNL, che elenca precisamente le singole voci da computare nel calcolo. Alla luce de conteggio prodotto
(doc. 25), non contestato sotto il profilo aritmetico, andrà dunque riconosciuta al ricorrente la somma di euro 7.854,80 (8.436,64 - 581,84);
- quanto invece all'incidenza dello straordinario su tredicesima e quattordicesima, rilevato che la determinazione di tali trattamenti va effettuata, in base agli artt. 18 e 19 CCNL, considerando “le voci previste dagli artt. 61 e 73”, cioè la retribuzione globale, nella cui nozione non rientrano le indennità aventi “carattere di indennizzo e non retributivo”, categoria alla quale non può dirsi appartenere la remunerazione dello straordinario, anche in applicazione mutatis mutandis dei principi espressi da Cass. n. 28937/2018 va rigettata l'eccezione avversaria svolta al punto 12 di pag. 24 della memoria;
- ogni ulteriore questione è assorbita, anche con riferimento a tutte le domande svolte in via subordinata;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e RT a far data dal 26.4.2023, con inquadramento al livello G1 CCNL
Trasporto, merci e logistica;
- accerta l'inefficacia del licenziamento;
- condanna RT alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del pagina 11 di 12 trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, considerando come base di calcolo l'importo di euro
2.965,45 e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna il datore di lavoro al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna RT al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 7.854,80 a titolo di retribuzione del lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì RT alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 9257,00 oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 31/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1244/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Allegro Parte_1 ricorrente contro
contumace Controparte_1
e contro
RT s.p.a., con gli avv.ti Maresca, Bonomo, D'Onofrio resistente
pagina 1 di 12 Premesso che:
- il ricorrente agisce in giudizio per chiedere, in via principale:
a) l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di RT spa, con qualifica di autista livello G1 CCNL
Autotrasporto Merci, stante l'illiceità del contratto di appalto in forza del quale egli, previo contatto con il sig. della ditta ha lavorato presso RT nel Pt_2 CP_1 periodo compreso tra il 26.4.2023 ed il 29.12.2023;
b) la condanna di quest'ultima al pagamento del lavoro straordinario regolarmente prestato nel periodo per cui è causa, per l'importo di euro 8436,64;
c) l'accertamento dell'inefficacia/nullità del licenziamento intimatogli oralmente in data
29.12.2023, con condanna di RT alla propria reintegrazione e al pagamento di un'indennità parametrata alla retribuzione di euro 3115,45;
- in subordine egli contesta la legittimità del contratto a tempo determinato con domanda il riconoscimento delle tutele di cui all'art. 28 e ss. d. lgs. n. CP_1
23/2015 e la condanna di RT o in subordine delle convenute in solido al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 3.967,20 a titolo di retribuzioni maturate e non erogate tra febbraio 2024 e il 7.5.2024, data di scadenza dell'asserita proroga del suddetto contratto;
- in ulteriore subordine egli domanda l'accertamento della violazione da parte di RT, o in subordine della società del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo CP_1 indeterminato, con condanna di queste ultime al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni tra la data della “assunzione lesiva” e quella della sentenza, considerando una retribuzione di euro 1983,60;
- che ha ricevuto regolare notifica, non si è costituita in giudizio, e il suo CP_1 legale rappresentante non si è presentato nemmeno per rendere l'interpello disposto dal giudice;
- RT spa domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, sostenendo in primis la piena legittimità del contratto di appalto e l'assenza di qualsiasi responsabilità
a proprio carico;
quanto all'imputazione del rapporto di lavoro, rilevato che:
- il ricorrente allega che il rapporto de quo si sarebbe avviato nel seguente modo: nel mese pagina 2 di 12 di aprile 2023 egli avrebbe contattato telefonicamente “un certo , titolare della Pt_2 società chiedendogli se poteva farlo lavorare”; Controparte_1
- pochi giorni dopo il sig. lo avrebbe invitato a recarsi il mercoledì successivo alle ore Pt_2
8.00 presso la sede di HI della RT spa per svolgere attività di consegna/ritiro pacchi in affiancamento ad un certo;
Parte_3
- tale affiancamento si sarebbe effettivamente realizzato a partire dal 26.4.2023 e per una settimana circa, dopo di che al ricorrente sarebbe stato consegnato un furgone targato FB
123F2 con il logo RT, per lo svolgimento dell'attività di consegna e ritiro pacchi per conto di RT;
- egli allega poi che il responsabile del magazzino di RT, sig. (detto gli ha Per_1 CP_2 consegnato altresì la divisa di RT e il tesserino di riconoscimento di RT, e di aver ricevuto sempre da dapprima in cartaceo e poi tramite il palmare/smartphone CP_2 consegnatogli da RT, indicazioni sulle consegne giornaliere (v. docc. 1-4 ric.);
- nel corso della giornata, inoltre, i sigg.ri (già menzionato), e CP_2 Per_2 Per_3 dipendenti di RT, gli telefonavano per fornirgli indicazioni su modifiche alle consegne o aggiunta di nuovi ritiri (v. anche doc. 9 ricorrente);
- pur avendo ricevuto le buste paga dalla ditta egli riferisce di non aver mai CP_1 sottoscritto alcun contratto di lavoro con suddetta (nonostante abbia poi appreso di una denuncia di avvio di rapporto a tempo determinato, prorogato a settembre 2023 fino al
7.5.2024, doc. 15 ricorrente), di non essersi mai recato presso la sede di Treviso della società e che non si sia mai recato presso il magazzino RT di Controparte_1 Pt_2
HI;
- il sig. sostiene poi di aver lavorato, dopo il periodo di affiancamento, ogni giorno, Pt_1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00, quando arrivava presso il magazzino di RT di HI per caricare i pacchi da consegnare nei giri del mattino, alle ore 18:00, quando rientrava presso il magazzino dopo i giri di consegne e ritiri;
- ebbene, la decisione deve basarsi sulle scarne informazioni acquisite al processo, che scontano la lacunosa difesa della resistente in merito a molti dettagli del rapporto trilaterale concretamente realizzatosi;
- sul piano dogmatico va rilevato che, come noto, il contratto di appalto si caratterizza per il pagina 3 di 12 fatto che una parte assume un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio, in cambio di un corrispettivo in denaro;
- infatti, “affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, “l'intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n.
12551 del 2020)” (Cass. n. 3768/2022);
- secondo Cass. n. 4828/2023, inoltre, “con riferimento agli appalti cosiddetti
“endoaziendali”, che sono caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 opera tutte le volte in cui l' appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(in questi termini Cass. 21/07/2006 n. 16788)”;
- calando le predette considerazioni nel caso di specie, non è specificamente contestato – ed
è comunque provato dalle circostanze che saranno di seguito evidenziate) che sin dal primo giorno del rapporto il ricorrente abbia prestato la propria attività esclusivamente in favore di RT, svolgendo consegne e ritiri riferiti al magazzino di HI (punto 10 pag. 3, punto II pag. 8 del ricorso);
pagina 4 di 12 - che poi il ricorrente esponesse i loghi della resistente sul furgone utilizzato per i trasporti, sulla divisa e sul tesserino di riconoscimento è circostanza confermata ai punti 44-47 della memoria di RT, da cui risulta che addirittura quest'ultima versasse ad un CP_1 contributo economico “una tassa pubblicitaria” e “un contributo mensile per ogni singolo mezzo” al fine del “mantenimento in ottimo stato dei luoghi e per la relativa vernice”, come d'altra parte previsto dall'art. 18 del contratto sub doc. 2 della resistente;
- inoltre, se le indicazioni fornite al ricorrente tramite palmare e telefonate al cellulare nel corso dei giri possono, in astratto, ritenersi una fisiologica conformazione della prestazione dell'appaltatore alle esigenze dell'appaltante, unico interlocutore della propria clientela, va rilevato da un lato che nel caso di specie RT non si è limitata solo a questo, come si vedrà, e dall'altro che l'apporto di per quanto risulta dalle CP_1 allegazioni in atti, si è limitato all'inserimento del lavoratore nel magazzino RT di
HI, su richiesta di quest'ultima, previa minima formazione iniziale e consegna di un furgone;
- a partire dal 6.5.2024 (cioè dopo la settimana del c.d. affiancamento) si è CP_1 infatti totalmente eclissata dalla gestione del rapporto, occupandosi del mero adempimento retributivo (fino a febbraio 2024);
- né il legale rappresentante sig. , né altri soggetti suoi delegati hanno infatti svolto, Pt_2 per quanto risulta, attività di effettiva organizzazione della prestazione del ricorrente e gestione dei trasporti affidati all'impresa;
- le uniche indicazioni sulle specifiche attività da svolgere sono state date al ricorrente da
RT, attraverso il palmare e il telefono;
- in proposito va peraltro rilevato che se è vero che è rimasta contumace, e CP_1 che dalla contumacia in sé non possono ricavarsi elementi probatori, è anche vero che il suo legale rappresentante non è nemmeno comparso all'interpello del giudice, circostanza valorizzabile ex art. 232 e ex art. 116 c.p.c., e soprattutto che nemmeno RT ha allegato specifiche circostanze - senz'altro note in quanto riferite al proprio magazzino - in ordine alla presenza di soggetti che per organizzassero l'attività in loco del CP_1 personale dell'appaltatore. Non vale in tal senso l'allegazione di cui al punto 51 della memoria, essendo oltremodo vago il riferimento al “referente della sia CP_1 quanto alla sua identità che rispetto alla frequenza e al tenore delle sue visite al pagina 5 di 12 magazzino;
- è poi dirimente la considerazione del fatto che in caso di scarsità di consegne/ritiri programmati dall'appaltante, quest'ultima non solo abbia comunicato direttamente al ricorrente il fatto, ma ne abbia direttamente disposto anche il “riposo” per la giornata di riferimento riservandosi di comunicare la cosa ad che evidentemente si CP_1 limitava a prenderne atto ai fini della gestione amministrativa del rapporto di lavoro. Ciò risulta in modo inequivoco dalla considerazione dei messaggi sub doc. 11 di parte ricorrente e dalle buste paga del medesimo, da cui emerge che nelle corrispondenti giornate egli sia stato considerato in ferie, come allegato al punto 36 del ricorso e non contestato;
- è pertanto dimostrato non solo che il ricorrente sia stato adibito in via esclusiva all'appalto, tanto da risultare a riposo quando non impiegato presso RT, ma anche che la gestione della sua prestazione fosse totalmente dipendente dalle mutevoli esigenze dell'appaltante;
- il modus operandi che la resistente adotta (evidentemente non limitato al caso in esame stante il tenore della dichiarazione) è stato d'altra parte ben descritto dal teste Tes_1 responsabile operativo della filiale di HI di RT, che ha dichiarato: “Conosco il sig.
è stato un autista di picco, cioè assunto per il periodo natalizio, da Pt_1 settembre/agosto 2023 a dicembre 2023 o gennaio 2024. Il suo titolare si chiama , Pt_2
l'azienda mi sembra o Eurotranfer, non ricordo il nome preciso CP_1 dell'azienda. Noi avevamo fatto la richiesta al suo titolare, un mese prima circa, di implementare l'organico con una figura a tempo determinato per il periodo natalizio, che parte da settembre perché è da quel mese che si registra un picco dell'attività, e allora cerchiamo di implementare l'organico. Io avevo contatto diretto col suo titolare, . Pt_2
Lo sentivo al telefono, se non rispondeva gli scrivevo una mail”. Di tali scambi peraltro non risulta alcun riscontro in atti, sebbene si tratti di elementi che potrebbero concorrere a corroborare la tesi della resistente. Il teste ha addirittura aggiunto: “Quando chiediamo
l'aumento degli autisti indichiamo al vettore anche il termine finale dell'esigenza che di solito è 31/12 o 31 gennaio, salve criticità. Se ci sono esigenze peculiari (malattie, o altro) comunichiamo al datore di lavoro: guarda che la persona ci serve per altri due o tre mesi.”;
pagina 6 di 12 - egli ha dunque sostanzialmente chiarito che fosse RT a richiedere all'appaltatore risorse umane aggiuntive nei periodi di picco, decidendo persino la forma contrattuale e la durata del rapporto e riservandosi addirittura di richiedere personale per la sostituzione di addetti in malattia, così affidando non già un incarico per il raggiungimento di risultato operativo definito, da assicurare attraverso un'autonoma organizzazione imprenditoriale con assunzione dei relativi rischi, ma quello di mera somministrazione di manodopera secondo le proprie mutevoli necessità;
- gli aspetti sin qui delineati inducono infatti a ritenere che le parti abbiano inteso realizzare, in concreto, un'operazione di somministrazione di manodopera, con invio del ricorrente presso il magazzino di RT per lo svolgimento di una porzione indistinta delle attività dell'appaltante, di volta in volta modulata da quest'ultima in base alle proprie esigenze nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore, secondo il prevalente schema di un'obbligazione di mezzi;
- ne consegue che il simulato contratto di appalto va riqualificato in un'operazione di irregolare somministrazione di manodopera;
- merita a questo punto di essere attentamente affrontata la questione delle conseguenze;
- ai sensi del coma 3bis dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”;
- considerato il tenore della predetta disposizione, e il richiamo all'art. 27 comma 2 (oggi sostituito dall'art. art. 38 co. 3 d. lgs. n. 276/2015), può affermarsi che l'apparato sanzionatorio di ogni ipotesi di somministrazione non regolare sia agganciato ordinariamente alle previsioni di cui all'art. 38 d. lgs. n. 81/2015, che recita: “Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella
pagina 7 di 12 costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
- va quindi dichiarata la costituzione del rapporto in capo a RT spa a far data dal
26.4.2023;
- tale rapporto non può certo ritenersi a tempo determinato, per l'assorbente considerazione che il ricorrente contesta di aver mai sottoscritto alcun contratto con CP_1 pertanto la clausola appositiva del termine asseritamente apposto è nulla anche rispetto al rapporto con il formale datore di lavoro;
- quanto poi al livello di inquadramento, non sono condivisibili le censure mosse dalla resistente alla rivendicazione attorea, posto che dovendosi considerare pacifica l'applicazione del CCNL Trasporto merci e logistica anche da parte di RT, in base all'impostazione delle difese della resistente, il livello G1 richiesto (e riconosciuto da descrive esattamente il profilo dei lavoratori che, come il ricorrente, CP_1 svolgono attività di “conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti”; quanto al licenziamento, rilevato che:
- come già si è detto, il ricorrente allega che al termine della giornata di lavoro del
29.12.2023 il sig. gli avrebbe detto che non ci sarebbe stato più lavoro per lui e che Per_1 non poteva continuare a lavorare per RT (punti 37-39 ricorso);
- RT non contesta il fatto come descritto, ma piuttosto la sua qualificazione, negando che
“il responsabile operativo della filiale abbia comunicato al Ricorrente la cessazione del suo rapporto lavorativo, essendo questioni intercorse unicamente tra il sig. e il suo Pt_1 datore di lavoro” (punto 63 memoria);
- Sebbene nessun testimone abbia confermato la circostanza, anche perché il ricorrente non ne ha introdotto alcuno (v. verbale udienza del 18.7.2025), è pacifico che l'attività lavorativa del ricorrente presso RT sia cessata stabilmente sul piano di fatto, sebbene formalmente il ricorrente abbia ricevuto le buste paga da fino a febbraio CP_1
2024 e una comunicazione di pretesa proroga del contratto a tempo determinato fino al
7.5.2024 (punti 42-45 ricorso);
- si tratta quindi di verificare se la cessazione di fatto del rapporto sia avvenuta per la pagina 8 di 12 manifestazione, espressa o tacita, di una volontà unilateralmente manifestata oppure per risoluzione consensuale per fatti concludenti;
- la scadenza del termine apposto al contratto con non può invece nemmeno CP_1 essere ipotizzata come causa della cessazione dell'attività, per l'assorbente considerazione del fatto che risulta documentalmente che lo stesso fosse stato prorogato in data 13.9.2023
(doc. 15 ricorrente);
- in tale indagine appare dirimente per escludere sia la cessazione per risoluzione consensuale, sia quella per volontà del ricorrente, l'impugnazione del licenziamento e la messa a disposizione del ricorrente comunicate ad entrambe le odierne convenute in data
22.1.2024 (doc. 13 ricorrente) e del 29.5.2025 (doc. 19 ricorrente);
- a fronte della prova della cessazione di fatto del rapporto, della impugnazione del licenziamento nelle immediatezze del fatto allegato dal lavoratore e dell'assenza di alcun elemento da cui ricavare un allontanamento volontario da parte di quest'ultimo, va accolta la ricostruzione dei fatti prospettata in ricorso;
- il comportamento di RT deve allora qualificarsi come recesso vero e proprio, in quanto anche a voler ritenere che le parole effettivamente pronunciate dal sig. al ricorrente Per_1 alludessero alla scadenza del termine del rapporto con va nondimeno CP_1 ricordato che il sig. ha espressamente riferito che RT comunicasse i periodi di Tes_1 lavoro dei c.d. autisti di picco, pertanto la versione dei fatti narrata dal ricorrente secondo cui il sig. avrebbe dichiarato che il ricorrente non avrebbe più potuto lavorare per Per_1
RT appare del tutto verosimile, e stante l'assenza di un genuino rapporto di lavoro tra il ricorrente ed e comunque la nullità del termine apposto ad un eventuale CP_1 contratto tra le medesime parti essa va qualificata come un vero e proprio licenziamento orale, in quanto chiara manifestazione della volontà di non avvalersi più della prestazione del ricorrente non in forza di elementi estranei a quel rapporto, ma di una scelta propria;
- quanto agli effetti di tale recesso, alla luce dell'accoglimento della domanda di imputazione del rapporto in capo a RT e della suddetta ricostruzione dei fatti va applicata la tutela di cui all'art. 2 d. lgs. n. 23/2015, con riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla reintegrazione nonché al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento inefficace, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
pagina 9 di 12 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza detrarre alcunchè in ragione dell'assenza di specifiche eccezioni sul punto (V. ex multis Cass. n. 3824/2022) e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- quanto alla base di calcolo dell'indennità, considerato il parametro individuato dall'art. 2
d. lgs. n. 23/2015, all'importo indicato dal ricorrente tenendo conto della retribuzione base, dello straordinario continuativo (di cui si dirà a breve), dei ratei di tredicesima e quattordicesima e dell' “importo accordo” va detratta solo la quota relativa a tale ultima voce. Al di là del fatto che il ricorrente non ha allegato alcunché in proposito, nemmeno in ordine alla fonte di tale erogazione, dalle buste paga sub doc. 10 (relative al periodo maggio-dicembre 2023) non risulta infatti che essa sia stata corrisposta nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2023;
- l'indennità va dunque determinata considerando come base l'importo di euro 2.965,45
(3115,45-150); quanto alle differenze retributive rivendicate per lo straordinario, rilevato che:
- come già si è detto il ricorrente ha allegato di aver lavorato dalle 6 alle 18 dal lunedì al venerdì. Nel ricorso ha altresì descritto nel dettaglio i diversi momenti della sua giornata lavorativa, inde dimostrare la continuità dell'attività;
- parte resistente non ha preso specifica posizione sul punto, negando in radice di essere a conoscenza delle particolari modalità di svolgimento della prestazione resa dal sig. Pt_1
(punto 52 memoria);
- va tuttavia rilevato che tale prospettazione non appare credibile, e che la società disponeva di informazioni quantomeno orientative considerato che:
a) l'avvio e il termine della prestazione giornaliera del ricorrente avvenivano all'interno del magazzino di HI, ed è allegato e non contestato che nel corso della giornata i dipendenti RT contattassero il ricorrente per aggiornamenti/comunicazioni/richieste urgenti (le uniche contestazioni svolte al punto 53 sono limitate alla frequenza delle chiamate);
b) RT ha pacificamente consegnato e richiesto in restituzione al ricorrente il palmare sul pagina 10 di 12 quale inviava sistematicamente i dati relativi a consegne e ritiri a lui assegnati, determinabili quindi almeno sotto il profilo quantitativo;
- l'importo rivendicato è stato correttamente calcolato considerando l'intero periodo lavorato, trattandosi di straordinario di carattere continuativo, e in applicazione del CCNL
Trasporto, merci e logistica;
- alla somma inizialmente richiesta va tuttavia detratta la quota di incidenza dello straordinario sul tfr, che la stessa procuratrice di parte ricorrente ha dichiarato nella discussione odierna come non dovuta sulla base dell'art. 37 CCNL, che elenca precisamente le singole voci da computare nel calcolo. Alla luce de conteggio prodotto
(doc. 25), non contestato sotto il profilo aritmetico, andrà dunque riconosciuta al ricorrente la somma di euro 7.854,80 (8.436,64 - 581,84);
- quanto invece all'incidenza dello straordinario su tredicesima e quattordicesima, rilevato che la determinazione di tali trattamenti va effettuata, in base agli artt. 18 e 19 CCNL, considerando “le voci previste dagli artt. 61 e 73”, cioè la retribuzione globale, nella cui nozione non rientrano le indennità aventi “carattere di indennizzo e non retributivo”, categoria alla quale non può dirsi appartenere la remunerazione dello straordinario, anche in applicazione mutatis mutandis dei principi espressi da Cass. n. 28937/2018 va rigettata l'eccezione avversaria svolta al punto 12 di pag. 24 della memoria;
- ogni ulteriore questione è assorbita, anche con riferimento a tutte le domande svolte in via subordinata;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e RT a far data dal 26.4.2023, con inquadramento al livello G1 CCNL
Trasporto, merci e logistica;
- accerta l'inefficacia del licenziamento;
- condanna RT alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del pagina 11 di 12 trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, considerando come base di calcolo l'importo di euro
2.965,45 e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna il datore di lavoro al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna RT al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 7.854,80 a titolo di retribuzione del lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì RT alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 9257,00 oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 31/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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