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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 15732/2023 avente ad oggetto: Impugnativa di delibera assembleare.
TRA
- , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 [...]
, residente in [...], e , C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], codice fiscale residente in CodiceFiscale_2
Lacco Ameno alla via Mezzavia, 29 rappresentati a difesi dall'Avvocato Giuliano
Ferraro ( ) presso lo Studio del quale sito in Napoli alla Via CodiceFiscale_3
Paolo Emilio Imbriani, 33 eleggono domicilio;
E
- in OL (Na), C.F. n. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratrice pro tempore nata ad Controparte_2
Alessandria l'11.6.1994 residente in OL ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Francesco D'Ovidio n. 6 presso lo studio dell'Avv. Andrea Vele
( ) che lo rappresenta e difende C.F._4
CONCLUSIONI
Per il “1) dichiarare la cessata materia del CP_1 Controparte_1
contendere con compensazione delle spese di lite, per non aver parte attrice promosso
la dovuta mediazione obbligatoria prima della proposizione della domanda;
2) in via subordinata, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto inammissibile e/o
improcedibile e comunque infondata e non provata per tutti i motivi esposti in propri
scritti difensivi, con vittoria di spese e competenze di lite oltre oneri fiscali e
previdenziali, come per Legge” Per e : “ in via principale nel merito: dichiarare Parte_1 Parte_2
la cessazione della materia del contendere con la condanna al pagamento delle spese di lite a carico del OL (NA); in via subordinata Controparte_1 nel merito: dichiarare nulla e, quindi, inefficace, la delibera assembleare del per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione nella Parte_3
prima memoria 171 ter c.p.c.; in via ulteriormente subordinata nel merito: annullare e,
quindi, dichiarare priva di qualsivoglia effetto, la delibera assembleare del
[...] per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione e nella prima Parte_3 memoria 171 ter c.p.c.. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze
professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge con
attribuzione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2023, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il in OL
[...] Controparte_1
(Na) e, premettendo di essere la prima usufruttuaria per 2/3 e nuda proprietaria per 1/3
ed il secondo nudo proprietario per 1/3 degli immobili identificati al NCEU al foglio
44, particella 501, sub. 17,18,19,20 e al foglio 44, particella 501 e 503, sub. 23 e 1 siti nel menzionato edificio condominiale, impugnavano la delibera assembleare del
9.6.2023 per aver statuito sull'installazione dell'impianto ascensore e sulla modifica delle tabelle millesimali esistenti.
A sostegno dell'impugnazione, i condomini attori deducevano:1) l'assenza dell'indicazione dei condomini partecipanti all'assemblea e dei relativi valori millesimali;
2) la mancata indicazione dei condomini dissenzienti, di quelli contrari e il valore millesimale di quelli favorevoli alla votazione;
3) la sostanziale difformità tra l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione e quanto invece riportato nel verbale impugnato;
4) la violazione dell'art. 1136 cc per non aver l'assemblea raggiunto il quorum necessario per la modifica delle tabelle millesimali.
Si costituiva regolarmente il , il quale contestava l'assunto degli attori ed CP_1 in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per non avere effettuato il ricorrente il tentativo di mediazione oltre ad eccepire la cessata materia del contendere avendo il condominio, in data 22.9.2023, pur non ritenendo fondate le ragioni degli attori, ha revocato la delibera del 9.6.2023.
La revoca della delibera impugnata non può, quindi, che determinare la cessata materia del contendere con necessaria compensazione delle spese di lite, per non aver parte attorea fatto precedere la causa dal procedimento di mediazione, che avrebbe certamente sortito un effetto pacificatorio e deflattivo.
All'udienza del 25.03.2025 le parti si sono riportate ai propri atti e conclusioni chiedendo in primis la cessata materia del contendere. Alla luce di tale congiunta richiesta, deve dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”.
A tal fine si ritiene opportuno ricordare che l'istituto della “cessazione della materia del contendere” è di creazione giurisprudenziale, trova applicazione in ogni fase e grado del giudizio, deve essere pronunciata con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Per quanto concerne il regime delle spese va rilevato che da un lato la domanda proposta sconta la preclusione di improcedibilità ed inammissibilità mentre dall'altro la revoca del verbale assembleare impugnato è avvenuta in data 22.9.23 laddove la notifica dell'atto di citazione è avvenuta il 11.07.2023.
Stante la reciproca “soccombenza virtuale” le spese, pertanto, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Napoli 25.03.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi