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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7251/2024 promossa da:
con l'Avv. ALBANESE CLAUDIO Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. ROGAI GIANNA Controparte_1
con l'avv. CLAUDIO GRISANTI Controparte_2
con l'avv. CRISTIANO PELLEGRINI Controparte_3 CP_4 on l'avv. NUVOLA DI MAURO Controparte_5
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
con l'avv. LUCIANINA RUBEGNI Controparte_9
con l'avv. SOPHIA DEMASI Controparte_10 con l'avv. ANNALISA FUCILI Controparte_11 on l'avv. ADRIANO GIULIANO Controparte_12
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_13
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_14 on l'AVVOCATURADELLO STATO Controparte_15
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1 015120249004466943000, notificatagli dall' e Controparte_2 relativa plurime cartelle di pagamento tutte relative alla violazione del Codice della Strada. L'opponente eccepiva la mancata notifica dei verbali di contravvenzione (emesse dai vari Comuni e Province e Prefetture costituite nel presente giudizio) entro 90 giorni dall'infrazione. L'opponente chiedeva fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 209 cds ex art. 28 Legge 689/81 ex art. 2948 cc, in assenza di atti validi ad interrompere i termini perentori di prescrizione .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio L Controparte_2
, la quale evidenziava l'inammissibilità e l'improponibilità della presente opposizione
[...] per tardività dell'impugnazione degli atti ,carenza di legittimazione passiva dell' e Controparte_16
l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione delle cartelle di pagamento . Tutti i vari Comuni costituiti e le Prefetture e le chiedevano il rigetto della Controparte_17 presente opposizione , evidenziando la correttezza del loro operato in relazione alla notifica delle diverse sanzioni amministrative .
Alcuni Comuni , tra i quali , , , CP_18 Controparte_5 Controparte_11
, hanno eccepito l'incompetenza per materia del TRIBUNALE in favore del Controparte_7
Giudice di Pace .
Il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione ( anche in considerazione della natura documentale della causa ) , rinviava la stessa all'udienza del 06.5.2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
Si ritiene che l'incompetenza per materia , sollevata dal , Controparte_19 [...]
, sia fondata . CP_5 Controparte_11 Controparte_7
Infatti come affermato dalla giurisprudenza di legittimità : “ l'opposizione alla cartella di pagamento
,emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada , va proposta ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 , n.150
e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc , qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada .
Il termine per la proponibilità del ricorso , a pena di inammissibilità , è quello di trenta giorni a decorrere dalla data di notificazione della cartella di pagamento (Cass. SS.UU. n. 22080/17;Cass n.26843/2018 ; Cass n. 14266/2021 ).
Tenuto conto che l'art 7 , comma II del D.lgs 150/2011 dispone che l'opposizione si propone davanti al
Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione , va quindi indicata la competenza per materia del Giudice di Pace dei vari luoghi in cui sono state commesse le violazioni al DS .
Si evidenzia , pertanto , che devono essere concessi i termini per la riassunzione della presente causa . In relazione alla liquidazione delle spese di lite , si ritiene che le stesse , in questa fase , vadano compensate , lasciando la liquidazione delle spese avanti il Giudice di Pace dei vari territori dove sono state commesse le infrazioni al DS .
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di RG , definitivamente pronunciando ,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Dichiara l'incompetenza per materia dell'intestato TRIBUNALE DI MO in favore del
GIUDICE DI PACE dei vari luoghi indicati nell'opposizione , dove sono state commesse le violazioni al Codice della Strada .
2. Assegna i termini di legge per la riassunzione
3. Compensa le spese di lite .
RG , 09/6/2025 IL GIUDICE
( dr. Giuseppe Liotta )
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7251/2024 promossa da:
con l'Avv. ALBANESE CLAUDIO Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. ROGAI GIANNA Controparte_1
con l'avv. CLAUDIO GRISANTI Controparte_2
con l'avv. CRISTIANO PELLEGRINI Controparte_3 CP_4 on l'avv. NUVOLA DI MAURO Controparte_5
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
con l'avv. LUCIANINA RUBEGNI Controparte_9
con l'avv. SOPHIA DEMASI Controparte_10 con l'avv. ANNALISA FUCILI Controparte_11 on l'avv. ADRIANO GIULIANO Controparte_12
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_13
con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_14 on l'AVVOCATURADELLO STATO Controparte_15
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1 015120249004466943000, notificatagli dall' e Controparte_2 relativa plurime cartelle di pagamento tutte relative alla violazione del Codice della Strada. L'opponente eccepiva la mancata notifica dei verbali di contravvenzione (emesse dai vari Comuni e Province e Prefetture costituite nel presente giudizio) entro 90 giorni dall'infrazione. L'opponente chiedeva fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 209 cds ex art. 28 Legge 689/81 ex art. 2948 cc, in assenza di atti validi ad interrompere i termini perentori di prescrizione .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio L Controparte_2
, la quale evidenziava l'inammissibilità e l'improponibilità della presente opposizione
[...] per tardività dell'impugnazione degli atti ,carenza di legittimazione passiva dell' e Controparte_16
l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione delle cartelle di pagamento . Tutti i vari Comuni costituiti e le Prefetture e le chiedevano il rigetto della Controparte_17 presente opposizione , evidenziando la correttezza del loro operato in relazione alla notifica delle diverse sanzioni amministrative .
Alcuni Comuni , tra i quali , , , CP_18 Controparte_5 Controparte_11
, hanno eccepito l'incompetenza per materia del TRIBUNALE in favore del Controparte_7
Giudice di Pace .
Il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione ( anche in considerazione della natura documentale della causa ) , rinviava la stessa all'udienza del 06.5.2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
Si ritiene che l'incompetenza per materia , sollevata dal , Controparte_19 [...]
, sia fondata . CP_5 Controparte_11 Controparte_7
Infatti come affermato dalla giurisprudenza di legittimità : “ l'opposizione alla cartella di pagamento
,emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada , va proposta ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 , n.150
e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc , qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada .
Il termine per la proponibilità del ricorso , a pena di inammissibilità , è quello di trenta giorni a decorrere dalla data di notificazione della cartella di pagamento (Cass. SS.UU. n. 22080/17;Cass n.26843/2018 ; Cass n. 14266/2021 ).
Tenuto conto che l'art 7 , comma II del D.lgs 150/2011 dispone che l'opposizione si propone davanti al
Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione , va quindi indicata la competenza per materia del Giudice di Pace dei vari luoghi in cui sono state commesse le violazioni al DS .
Si evidenzia , pertanto , che devono essere concessi i termini per la riassunzione della presente causa . In relazione alla liquidazione delle spese di lite , si ritiene che le stesse , in questa fase , vadano compensate , lasciando la liquidazione delle spese avanti il Giudice di Pace dei vari territori dove sono state commesse le infrazioni al DS .
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di RG , definitivamente pronunciando ,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
1. Dichiara l'incompetenza per materia dell'intestato TRIBUNALE DI MO in favore del
GIUDICE DI PACE dei vari luoghi indicati nell'opposizione , dove sono state commesse le violazioni al Codice della Strada .
2. Assegna i termini di legge per la riassunzione
3. Compensa le spese di lite .
RG , 09/6/2025 IL GIUDICE
( dr. Giuseppe Liotta )
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4