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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7403/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 7403 dell'anno 2018
TRA
in persona del suo l egale rappresent ant e pro t empore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Saverio
Belvi so, che l a rappres ent a e di fende i n virtù di m andat o a margine del la com pars a di cost ituzione di nuovo di fensore del 21.5.2019
- ATTRICE -
E
, in persona del suo legal e rappresent ant e legal e pro CP_1
tempore, elettivamente domiciliata in Bari presso l'Avvocatura
Regi onale, rappresentat a e di fesa, congiunt am ent e e di sgi unt ament e,
dagli avv.ti Leonilde Francesconi e , in vi rtù di Controparte_2
mandat o all egato al l a com parsa di cost ituzione e ri sposta
Controparte_3 in persona del s uo l egal e rappresent ant e l egal e pro tem pore,
elettivamente domiciliata in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato
- CONVEN UTE -
Oggetto: canon e concessorio
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, la titolare di concessione Parte_1
demaniale marittima del 9.6.2008, rilasciata dalla per la realizzazione di CP_1
un porto turistico nel Comune di Manfredonia, assumendo che la avesse CP_1
chiesto canoni demaniali erroneamente determinati, conveniva in giudizio la CP_1
e, per quanto di interesse, l' , Filiale di ,
[...] Controparte_3 Controparte_3
al fine di ottenere accertamento dell'indebita richiesta di pagamento dei canoni per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché declaratoria di illegittimità della pretesa di cui ai corrispondenti ordini di pagamento inviatile, con conseguente rideterminazione dei canoni nella misura effettivamente dovuta.
Costituitesi in giudizio, la contestava la domanda, concludendo per il CP_1
suo rigetto, mentre l' , contestando a sua volta la domanda, Controparte_3
chiedeva di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e subiva diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 6.3.2025, l'attrice, “avendo concordato il canone dovuto dalla società attrice ed ogni altra questione della pag. 2/4 controversia”, chiedeva “di dichiarare la cessata materia del contendere”, istanza alla quale si associava, nell'udienza del 6.3.2025, anche la con richiesta CP_1
congiunta “di disporre la compensazione integrale delle spese e competenze legali”.
Con ordinanza resa nell'udienza del 6 marzo 2025, veniva disposta la trattazione della causa nell'udienza odierna mediante il deposito di note scritte, note ritualmente depositate dalle parti costituite.
Nell'udienza odierna, quindi, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Rileva il giudicante che l'istituto della cessazione della materia del contendere,
introdotto normativamente nel processo amministrativo ed in quello tributario, in campo civilistico è di creazione giurisprudenziale, finalizzato alla dichiarazione di eventi che rappresentano il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, sulla scorta della rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte che abbiano determinato il venir meno di una pronuncia del giudice sulla domanda oggetto della controversia.
Orbene, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte in merito, “la
cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in
controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 27598 del
10/12/2013); la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel
corso del processo sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta
incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità
della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013). I fatti dedotti dai quali
poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da
pag. 3/4 far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo
venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del
7/5/2009)” (Cass., n. 16764/2020).
Nella fattispecie, le parti sono pervenute ad una rideterminazione dei canoni dovuti,
giusta il “Verbale incontro del 19/12/2022” ed il “Verbale di incontro del 21/11/2023”,
depositati dalla per cui è evidente che le stesse, avendo definito il CP_1
rapporto dedotto in giudizio, eliminando, in corso di causa, ogni posizione di contrasto tra di loro, non hanno più interesse ad una pronuncia sulla domanda proposta.
Ciò posto, nulla osta all'accoglimento dell'istanza, con spese integralmente compensate, giusta la richiesta formulata dalle parti in tal senso, sebbene senza che l' abbia preso posizione in merito, posto che la stessa, dopo aver Controparte_3
eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, non è più comparsa, così manifestando disinteresse alla decisione.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Bari, lì 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 7403 dell'anno 2018
TRA
in persona del suo l egale rappresent ant e pro t empore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Saverio
Belvi so, che l a rappres ent a e di fende i n virtù di m andat o a margine del la com pars a di cost ituzione di nuovo di fensore del 21.5.2019
- ATTRICE -
E
, in persona del suo legal e rappresent ant e legal e pro CP_1
tempore, elettivamente domiciliata in Bari presso l'Avvocatura
Regi onale, rappresentat a e di fesa, congiunt am ent e e di sgi unt ament e,
dagli avv.ti Leonilde Francesconi e , in vi rtù di Controparte_2
mandat o all egato al l a com parsa di cost ituzione e ri sposta
Controparte_3 in persona del s uo l egal e rappresent ant e l egal e pro tem pore,
elettivamente domiciliata in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato
- CONVEN UTE -
Oggetto: canon e concessorio
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, la titolare di concessione Parte_1
demaniale marittima del 9.6.2008, rilasciata dalla per la realizzazione di CP_1
un porto turistico nel Comune di Manfredonia, assumendo che la avesse CP_1
chiesto canoni demaniali erroneamente determinati, conveniva in giudizio la CP_1
e, per quanto di interesse, l' , Filiale di ,
[...] Controparte_3 Controparte_3
al fine di ottenere accertamento dell'indebita richiesta di pagamento dei canoni per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché declaratoria di illegittimità della pretesa di cui ai corrispondenti ordini di pagamento inviatile, con conseguente rideterminazione dei canoni nella misura effettivamente dovuta.
Costituitesi in giudizio, la contestava la domanda, concludendo per il CP_1
suo rigetto, mentre l' , contestando a sua volta la domanda, Controparte_3
chiedeva di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e subiva diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 6.3.2025, l'attrice, “avendo concordato il canone dovuto dalla società attrice ed ogni altra questione della pag. 2/4 controversia”, chiedeva “di dichiarare la cessata materia del contendere”, istanza alla quale si associava, nell'udienza del 6.3.2025, anche la con richiesta CP_1
congiunta “di disporre la compensazione integrale delle spese e competenze legali”.
Con ordinanza resa nell'udienza del 6 marzo 2025, veniva disposta la trattazione della causa nell'udienza odierna mediante il deposito di note scritte, note ritualmente depositate dalle parti costituite.
Nell'udienza odierna, quindi, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Rileva il giudicante che l'istituto della cessazione della materia del contendere,
introdotto normativamente nel processo amministrativo ed in quello tributario, in campo civilistico è di creazione giurisprudenziale, finalizzato alla dichiarazione di eventi che rappresentano il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, sulla scorta della rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte che abbiano determinato il venir meno di una pronuncia del giudice sulla domanda oggetto della controversia.
Orbene, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte in merito, “la
cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in
controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 27598 del
10/12/2013); la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel
corso del processo sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta
incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità
della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013). I fatti dedotti dai quali
poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da
pag. 3/4 far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo
venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del
7/5/2009)” (Cass., n. 16764/2020).
Nella fattispecie, le parti sono pervenute ad una rideterminazione dei canoni dovuti,
giusta il “Verbale incontro del 19/12/2022” ed il “Verbale di incontro del 21/11/2023”,
depositati dalla per cui è evidente che le stesse, avendo definito il CP_1
rapporto dedotto in giudizio, eliminando, in corso di causa, ogni posizione di contrasto tra di loro, non hanno più interesse ad una pronuncia sulla domanda proposta.
Ciò posto, nulla osta all'accoglimento dell'istanza, con spese integralmente compensate, giusta la richiesta formulata dalle parti in tal senso, sebbene senza che l' abbia preso posizione in merito, posto che la stessa, dopo aver Controparte_3
eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, non è più comparsa, così manifestando disinteresse alla decisione.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Bari, lì 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4