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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 688/2023 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...], e residente a Parte_1
Mondaino (RN) alla via Roma n. 5;
CF: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Rossella Omiccioli del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU) al viale C. Colombo n. 36;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI Avv. , nato a [...] il [...]; Controparte_1
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ancona al C.so Garibaldi n. 43;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_2
Milano al C.so Como n. 17;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Orlano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano alla via Chiossetto n. 18;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 719/2023 del 20.06.2023 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 5178/2019 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
pag. 2/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale è stata Parte_1
respinta la propria domanda di risarcimento danni per responsabilità
professionale nei confronti dell'avv. il quale a sua volta Controparte_1
aveva evocato in giudizio in garanzia la propria compagnia assicuratrice
[...]
. Controparte_2
Si sono costituite nel grado entrambe le parti appellate per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata. La compagnia assicurativa ha altresì riproposto le eccezioni di inoperatività della polizza, nei confronti del contraente assicurato, già sollevate in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata una serie di censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
pag. 3/13 Con una prima doglianza il lamenta che la sentenza gravata abbia Pt_1
riscontrato, nella domanda proposta, una grave lacuna di allegazione e prova circa il danno subito. Secondo l'appellante invece, già con le prime memorie ex art. 183 cpc egli specificava come la contestazione mossa all'avv. CP_1
riguardasse in particolar modo il mancato trasferimento, in sede di rogito notarile del 10.11.2010, di due frustoli di terreno (F. 14 partt. 432 e 790 dell'agro di Monte Porzio) che dovevano considerarsi ricompresi nel compendio del
“ oggetto di compravendita e comunque erano specificamente CP_3
previsti nel preliminare inter partes del 09.04.2009. Il danno subito dal Pt_1
per effetto del mancato trasferimento di detti beni sarebbe peraltro ricavabile dalle contestazioni e richieste di risarcimento danni indirizzate al medesimo dalla sig.ra Messore, cui il ridetto compendio immobiliare era stato successivamente trasferito in permuta. Ancora nel secondo e terzo motivo di appello il ribadisce come l'intervenuto acquisto del complesso Pt_1
immobiliare “ privo dei due terreni indicati abbia costituito, di CP_3
per sé, un indiscutibile danno per l'acquirente il cui patrimonio sarebbe stato privato del relativo accrescimento previsto e dovuto. Nel quarto motivo di doglianza l'appellante ripropone le deduzioni già svolte in primo grado circa l'inadempimento dell'avv. che gli avrebbe impedito di acquistare tutte CP_1
le proprietà originariamente indicate nel preliminare di compravendita e poi non trasferite, consentendo così anche ad una delle promittenti venditrici pag. 4/13 ( di donare a terzi la propria quota di quei medesimi beni. Con il CP_4
quinto mezzo di impugnazione poi il contesta l'affermazione della Pt_1
sentenza secondo cui le ulteriori deduzioni dal medesimo svolte nelle prime memorie istruttorie in primo grado costituirebbero una inammissibile mutatio libelli, mentre con il sesto motivo censura la decisione nella parte in cui ritiene ultroneo ed inutile l'accertamento del contenuto effettivo del mandato conferito all'avv. Conseguentemente, e mediante il settimo motivo, l'appellante CP_1
ripropone le istanze istruttorie (prove orali) già avanzate in primo grado e non accolte dal Tribunale di Ancona.
Costituendosi nel grado, gli appellati hanno evidenziato le ragioni di infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito.
La compagnia ha anche contestato, nei confronti Controparte_2
dell'avv. l'inoperatività della polizza (operante in base alla clausola CP_1
claims made) e in ogni caso la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto alla copertura assicurativa.
L'appello proposto è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma per le ragioni di seguito chiarite.
Occorre muovere preliminarmente dal dato per cui la sentenza gravata, sulla dichiarata applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (e dunque pag. 5/13 non scendendo ad esaminare altri aspetti della domanda, pur logicamente e/o giuridicamente preliminari), ha ritenuto di respingere le pretese del Pt_1
evidenziando come non fosse stata fornita adeguata prova, ed anzi neppure adeguata allegazione, della sussistenza stessa del danno reclamato. Ciò perché,
ferma la mancata indicazione finanche degli stessi terreni promessi in vendita e non trasferiti con il definitivo, quel che difettava radicalmente era la prova del valore degli stessi, così come del rapporto tra quest'ultimo ed il prezzo convenuto per l'acquisto dei medesimi. Ora, la motivazione sul punto della sentenza gravata è stata di fatto censurata in appello con i primi tre motivi di impugnazione, nessuno dei quali però è in grado di far neppure vacillare le argomentazioni al riguardo del giudice di prime cure. Se è vero, difatti –
passando così all'esame dei primi tre motivi di appello - che con le memorie ex art. 183, n. 1), cpc in primo grado l'appellante ebbe a specificare che nell'atto pubblico di compravendita del 10.11.2010 non erano stati trasferiti i due piccoli terreni censiti alle partt. 432 e 790 dell'agro di Monte Porzio, altrettanto vero però che ciò non è affatto sufficiente a dimostrare la sussistenza del danno reclamato. Anche se difatti, indiscutibilmente, tali beni non appaiono entrati nel patrimonio dell'acquirente, ciò però non integra automaticamente e di per sé
stesso un danno perché – come già correttamente osservato dalla sentenza gravata – quel che al riguardo l'attore appellante avrebbe dovuto dedurre e provare è, piuttosto, che il prezzo previsto per il trasferimento di detti beni (ed pag. 6/13 evidentemente non pagato, visto il loro mancato acquisto) fosse inferiore al loro effettivo valore di mercato;
oppure che, con la disponibilità degli stessi (poi invece mancata) il promissario acquirente avrebbe potuto concretamente ed attualmente concludere uno specifico vantaggioso affare tale da incrementare conseguentemente il proprio patrimonio. Tali circostanze, invece, non sono state minimamente dedotte e tantomeno provate dall'attore appellante. Né è
possibile sostenere – come in qualche modo, seppur piuttosto ellittico,
l'appellante ha provato a dedurre – che il prezzo dei due piccoli terreni non trasferiti in sede di definitivo fosse stato dal promissario acquirente già pagato all'atto del preliminare (il che ovviamente allora costituirebbe sì un automatico danno); non solo, difatti, il preliminare, che prevede solo un prezzo complessivo per l'intero, numeroso, compendio immobiliare (costituito da fabbricati urbani, rurali e terreni agricoli), non specifica minimamente quale fosse il prezzo degli specifici terreni in questione, ma soprattutto, all'atto del preliminare non era stata corrisposta che una parte del prezzo, come ben chiarito tanto dal rogito definitivo del 10.11.2010 (in cui è palese che il prezzo pagato è relativo solo agli immobili nello stesso trasferiti, in cui non sono appunto compresi i due terreni in questione), quanto dalla coeva scrittura privata integrativa inter partes, che appunto rimanda ad un successivo momento non solo il trasferimento dei beni ulteriori originariamente previsti in pag. 7/13 preliminare e non trasferiti con il rogito, ma anche il pagamento del relativo prezzo.
Ma ad una possibile individuazione del supposto danno non si perviene neppure volendo utilizzare – ciò si aggiunge per mera completezza di disamina della questione e scrupolo motivazionale – la relazione estimativa di parte dell'agronomo depositata agli atti dal (e peraltro neppure CP_5 Pt_1
invocata ai fini che occupano in appello). Il valore di mercato del compendio immobiliare in questione, come stimato dalla citata perizia (documento peraltro non solo di parte, ma fatta redigere nell'interesse dei venditori) – pari a circa €
7.000.000,00= - non appare infatti difforme dal prezzo complessivo originariamente (in preliminare) pattuito tra le parti, e pari ad € 6.325.000,00=,
sol che si consideri che un riduzione del prezzo del 10% circa costituisce un effetto inevitabile e fisiologico nel passaggio da una stima teorica (peraltro di parte venditrice) alle condizioni del mercato reale. Non si può dunque affermare, neppure sulla base di questo dato, che il prezzo pattuito fosse tale da costituire, per il promissario acquirente, un “affare” di portata tale da costituire un evidente danno economico per il caso della sua mancata (parziale)
conclusione.
Ancora per mera completezza di analisi va ulteriormente osservato che in nessun modo potrebbe soccorrere all'accertamento della sussistenza del danno la circostanza per cui la subacquirente per permuta del “ abbia CP_3
pag. 8/13 contestato all'odierno appellante la mancanza, nel complesso immobiliare acquisito, dei due terreni. A parte, come è ovvio, che le contestazioni in questione non costituiscono ovviamente di per sé sole delle perdite economiche per il (né è dato sapere come la vicenda sia andata a finire, e anzi Pt_1
l'attore appellante non produce agli atti neppure l'atto di permuta), il punto è
che non si vede come la subacquirente avrebbe potuto contestare alcunchè al permutante dal momento che – indiscutibilmente – il titolo di acquisto Pt_1
di questi non comprendeva i due terreni e dunque quest'ultimo mai avrebbe potuto trasferire alla subacquirente beni di cui non era proprietario.
Non vi è alcun modo, dunque, sulla base della prospettazione e della documentazione fornita dall'attore appellante, di individuare l'effettiva sussistenza (e men che mai l'ammontare) del danno reclamato, con la conseguenza che la relativa domanda del così come riproposta in Pt_1
appello, non può che essere respinta.
Ciò è dunque ampiamente sufficiente per rigettare l'impugnazione e confermare la decisione gravata, dovendosi ritenere le ulteriori doglianze proposte in appello di carattere non decisorio e comunque assorbite.
Ferme ed impregiudicate le considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover comunque qui evidenziare ulteriori ragioni dell'evidente infondatezza delle pretese dell'attore appellante.
pag. 9/13 Anche difatti volendo ritenere – per mera ipotesi di ragionamento – che il mandato conferito all'avv. comprendesse, tra l'altro, la verifica della CP_1
effettiva titolarità, da parte dei promittenti venditori, di tutti i cespiti immobiliari promessi in compravendita, e anche volendo dare per provato che diverse unità immobiliari originariamente oggetto di promessa non abbiano potuto costituire oggetto di trasferimento finale perché già vendute a terzi dai promittenti venditori e/o comunque intestate a terzi, non si vede comunque come la responsabilità dell'accaduto – e il risarcimento del relativo danno qualora fosse stato provato – sarebbero mai potute ricadere sull'avv. CP_1
consulente del promittente acquirente, avendo quest'ultimo – senza fornire al riguardo la benchè minima spiegazione – omesso di far valere la responsabilità
per inadempimento dei promittenti venditori. Prima cioè di predicare la responsabilità dell'avvocato, il avrebbe necessariamente dovuto far Pt_1
valere i propri diritti – tra cui certamente anche quello al risarcimento del danno – nei confronti dei promittenti venditori che, palesemente, avevano promesso di vendere ciò che non potevano poi effettivamente alienare. Solo
dopo aver esperito in maniera infruttuosa un'azione risarcitoria verso i promittenti venditori, il promittente acquirente avrebbe potuto Pt_1
fondatamente sostenere di aver ricevuto un danno dal comportamento omissivo e inadempiente (anche) dell'avvocato. L'avvenuta stipula dell'atto pubblico del 10.11.2010 – relativa ad una parte ben più ridotta dell'originario pag. 10/13 compenso immobiliare promesso in vendita - dimostra anzi piuttosto che le parti ebbero volontariamente e consapevolmente (è impensabile che il Pt_1
pur assistito dal proprio avvocato, non abbia percepito, sottoscrivendo l'atto, la sostanziale differenza di ciò che effettivamente comprava rispetto a ciò che originariamente era stato promesso) a modificare l'accordo originario contenuto nel preliminare (e del resto nel caso di difformità tra preliminare e definitivo è
quest'ultimo che prevale, dimostrando la sussistenza di un nuovo accordo tra le parti – cfr. Cass. 30735/2017) scegliendo di comune accordo di procedere alla sola compravendita di una parte del compendio originariamente promesso, e rimandando ad una (eventuale) fase successiva l'acquisto (laddove possibile)
delle ulteriori unità immobiliari previo pagamento del relativo prezzo. La
circostanza che poi successivamente tali ulteriori acquisti non siano effettivamente seguiti, senza alcuna contestazione da parte del promittente acquirente verso i promittenti venditori, lascia ragionevolmente ipotizzare che entrambe le parti abbiano di fatto in seguito perso interesse all'affare, con la conseguenza che la domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. appare CP_1
anche per questo aspetto palesemente infondata.
In conseguenza del rigetto dell'appello non vi è luogo a valutare il rapporto tra
Contr l'appellato avv. l'altra appellata compagnia di assicurazioni CP_1
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e di causalità (nei confronti della terza chiamata appellata) e sono liquidate in dispositivo.
pag. 11/13 Non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante stante l'ammissione dello stesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in complessivi € 23.000,00= di cui € 7.000,00= per fase di studio, € 4.000,00= per fase introduttiva, € 12.000,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Condanna a rifondere alla Compagnia Parte_1 [...]
le spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_2
23.000,00= di cui € 7.000,00= per fase di studio, € 4.000,00= per fase introduttiva, € 12.000,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP
e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 688/2023 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...], e residente a Parte_1
Mondaino (RN) alla via Roma n. 5;
CF: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Rossella Omiccioli del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU) al viale C. Colombo n. 36;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI Avv. , nato a [...] il [...]; Controparte_1
CF: ; C.F._2
rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ancona al C.so Garibaldi n. 43;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_2
Milano al C.so Como n. 17;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Orlano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano alla via Chiossetto n. 18;
(altra appellata)
AVVERSO la sentenza n. 719/2023 del 20.06.2023 del Tribunale di Ancona,
resa in procedimento n. 5178/2019 RGC.
OGGETTO: responsabilità professionale.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
pag. 2/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale è stata Parte_1
respinta la propria domanda di risarcimento danni per responsabilità
professionale nei confronti dell'avv. il quale a sua volta Controparte_1
aveva evocato in giudizio in garanzia la propria compagnia assicuratrice
[...]
. Controparte_2
Si sono costituite nel grado entrambe le parti appellate per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata. La compagnia assicurativa ha altresì riproposto le eccezioni di inoperatività della polizza, nei confronti del contraente assicurato, già sollevate in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta, con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata una serie di censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
pag. 3/13 Con una prima doglianza il lamenta che la sentenza gravata abbia Pt_1
riscontrato, nella domanda proposta, una grave lacuna di allegazione e prova circa il danno subito. Secondo l'appellante invece, già con le prime memorie ex art. 183 cpc egli specificava come la contestazione mossa all'avv. CP_1
riguardasse in particolar modo il mancato trasferimento, in sede di rogito notarile del 10.11.2010, di due frustoli di terreno (F. 14 partt. 432 e 790 dell'agro di Monte Porzio) che dovevano considerarsi ricompresi nel compendio del
“ oggetto di compravendita e comunque erano specificamente CP_3
previsti nel preliminare inter partes del 09.04.2009. Il danno subito dal Pt_1
per effetto del mancato trasferimento di detti beni sarebbe peraltro ricavabile dalle contestazioni e richieste di risarcimento danni indirizzate al medesimo dalla sig.ra Messore, cui il ridetto compendio immobiliare era stato successivamente trasferito in permuta. Ancora nel secondo e terzo motivo di appello il ribadisce come l'intervenuto acquisto del complesso Pt_1
immobiliare “ privo dei due terreni indicati abbia costituito, di CP_3
per sé, un indiscutibile danno per l'acquirente il cui patrimonio sarebbe stato privato del relativo accrescimento previsto e dovuto. Nel quarto motivo di doglianza l'appellante ripropone le deduzioni già svolte in primo grado circa l'inadempimento dell'avv. che gli avrebbe impedito di acquistare tutte CP_1
le proprietà originariamente indicate nel preliminare di compravendita e poi non trasferite, consentendo così anche ad una delle promittenti venditrici pag. 4/13 ( di donare a terzi la propria quota di quei medesimi beni. Con il CP_4
quinto mezzo di impugnazione poi il contesta l'affermazione della Pt_1
sentenza secondo cui le ulteriori deduzioni dal medesimo svolte nelle prime memorie istruttorie in primo grado costituirebbero una inammissibile mutatio libelli, mentre con il sesto motivo censura la decisione nella parte in cui ritiene ultroneo ed inutile l'accertamento del contenuto effettivo del mandato conferito all'avv. Conseguentemente, e mediante il settimo motivo, l'appellante CP_1
ripropone le istanze istruttorie (prove orali) già avanzate in primo grado e non accolte dal Tribunale di Ancona.
Costituendosi nel grado, gli appellati hanno evidenziato le ragioni di infondatezza dell'appello e di conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito.
La compagnia ha anche contestato, nei confronti Controparte_2
dell'avv. l'inoperatività della polizza (operante in base alla clausola CP_1
claims made) e in ogni caso la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto alla copertura assicurativa.
L'appello proposto è infondato e la sentenza gravata merita integrale conferma per le ragioni di seguito chiarite.
Occorre muovere preliminarmente dal dato per cui la sentenza gravata, sulla dichiarata applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (e dunque pag. 5/13 non scendendo ad esaminare altri aspetti della domanda, pur logicamente e/o giuridicamente preliminari), ha ritenuto di respingere le pretese del Pt_1
evidenziando come non fosse stata fornita adeguata prova, ed anzi neppure adeguata allegazione, della sussistenza stessa del danno reclamato. Ciò perché,
ferma la mancata indicazione finanche degli stessi terreni promessi in vendita e non trasferiti con il definitivo, quel che difettava radicalmente era la prova del valore degli stessi, così come del rapporto tra quest'ultimo ed il prezzo convenuto per l'acquisto dei medesimi. Ora, la motivazione sul punto della sentenza gravata è stata di fatto censurata in appello con i primi tre motivi di impugnazione, nessuno dei quali però è in grado di far neppure vacillare le argomentazioni al riguardo del giudice di prime cure. Se è vero, difatti –
passando così all'esame dei primi tre motivi di appello - che con le memorie ex art. 183, n. 1), cpc in primo grado l'appellante ebbe a specificare che nell'atto pubblico di compravendita del 10.11.2010 non erano stati trasferiti i due piccoli terreni censiti alle partt. 432 e 790 dell'agro di Monte Porzio, altrettanto vero però che ciò non è affatto sufficiente a dimostrare la sussistenza del danno reclamato. Anche se difatti, indiscutibilmente, tali beni non appaiono entrati nel patrimonio dell'acquirente, ciò però non integra automaticamente e di per sé
stesso un danno perché – come già correttamente osservato dalla sentenza gravata – quel che al riguardo l'attore appellante avrebbe dovuto dedurre e provare è, piuttosto, che il prezzo previsto per il trasferimento di detti beni (ed pag. 6/13 evidentemente non pagato, visto il loro mancato acquisto) fosse inferiore al loro effettivo valore di mercato;
oppure che, con la disponibilità degli stessi (poi invece mancata) il promissario acquirente avrebbe potuto concretamente ed attualmente concludere uno specifico vantaggioso affare tale da incrementare conseguentemente il proprio patrimonio. Tali circostanze, invece, non sono state minimamente dedotte e tantomeno provate dall'attore appellante. Né è
possibile sostenere – come in qualche modo, seppur piuttosto ellittico,
l'appellante ha provato a dedurre – che il prezzo dei due piccoli terreni non trasferiti in sede di definitivo fosse stato dal promissario acquirente già pagato all'atto del preliminare (il che ovviamente allora costituirebbe sì un automatico danno); non solo, difatti, il preliminare, che prevede solo un prezzo complessivo per l'intero, numeroso, compendio immobiliare (costituito da fabbricati urbani, rurali e terreni agricoli), non specifica minimamente quale fosse il prezzo degli specifici terreni in questione, ma soprattutto, all'atto del preliminare non era stata corrisposta che una parte del prezzo, come ben chiarito tanto dal rogito definitivo del 10.11.2010 (in cui è palese che il prezzo pagato è relativo solo agli immobili nello stesso trasferiti, in cui non sono appunto compresi i due terreni in questione), quanto dalla coeva scrittura privata integrativa inter partes, che appunto rimanda ad un successivo momento non solo il trasferimento dei beni ulteriori originariamente previsti in pag. 7/13 preliminare e non trasferiti con il rogito, ma anche il pagamento del relativo prezzo.
Ma ad una possibile individuazione del supposto danno non si perviene neppure volendo utilizzare – ciò si aggiunge per mera completezza di disamina della questione e scrupolo motivazionale – la relazione estimativa di parte dell'agronomo depositata agli atti dal (e peraltro neppure CP_5 Pt_1
invocata ai fini che occupano in appello). Il valore di mercato del compendio immobiliare in questione, come stimato dalla citata perizia (documento peraltro non solo di parte, ma fatta redigere nell'interesse dei venditori) – pari a circa €
7.000.000,00= - non appare infatti difforme dal prezzo complessivo originariamente (in preliminare) pattuito tra le parti, e pari ad € 6.325.000,00=,
sol che si consideri che un riduzione del prezzo del 10% circa costituisce un effetto inevitabile e fisiologico nel passaggio da una stima teorica (peraltro di parte venditrice) alle condizioni del mercato reale. Non si può dunque affermare, neppure sulla base di questo dato, che il prezzo pattuito fosse tale da costituire, per il promissario acquirente, un “affare” di portata tale da costituire un evidente danno economico per il caso della sua mancata (parziale)
conclusione.
Ancora per mera completezza di analisi va ulteriormente osservato che in nessun modo potrebbe soccorrere all'accertamento della sussistenza del danno la circostanza per cui la subacquirente per permuta del “ abbia CP_3
pag. 8/13 contestato all'odierno appellante la mancanza, nel complesso immobiliare acquisito, dei due terreni. A parte, come è ovvio, che le contestazioni in questione non costituiscono ovviamente di per sé sole delle perdite economiche per il (né è dato sapere come la vicenda sia andata a finire, e anzi Pt_1
l'attore appellante non produce agli atti neppure l'atto di permuta), il punto è
che non si vede come la subacquirente avrebbe potuto contestare alcunchè al permutante dal momento che – indiscutibilmente – il titolo di acquisto Pt_1
di questi non comprendeva i due terreni e dunque quest'ultimo mai avrebbe potuto trasferire alla subacquirente beni di cui non era proprietario.
Non vi è alcun modo, dunque, sulla base della prospettazione e della documentazione fornita dall'attore appellante, di individuare l'effettiva sussistenza (e men che mai l'ammontare) del danno reclamato, con la conseguenza che la relativa domanda del così come riproposta in Pt_1
appello, non può che essere respinta.
Ciò è dunque ampiamente sufficiente per rigettare l'impugnazione e confermare la decisione gravata, dovendosi ritenere le ulteriori doglianze proposte in appello di carattere non decisorio e comunque assorbite.
Ferme ed impregiudicate le considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover comunque qui evidenziare ulteriori ragioni dell'evidente infondatezza delle pretese dell'attore appellante.
pag. 9/13 Anche difatti volendo ritenere – per mera ipotesi di ragionamento – che il mandato conferito all'avv. comprendesse, tra l'altro, la verifica della CP_1
effettiva titolarità, da parte dei promittenti venditori, di tutti i cespiti immobiliari promessi in compravendita, e anche volendo dare per provato che diverse unità immobiliari originariamente oggetto di promessa non abbiano potuto costituire oggetto di trasferimento finale perché già vendute a terzi dai promittenti venditori e/o comunque intestate a terzi, non si vede comunque come la responsabilità dell'accaduto – e il risarcimento del relativo danno qualora fosse stato provato – sarebbero mai potute ricadere sull'avv. CP_1
consulente del promittente acquirente, avendo quest'ultimo – senza fornire al riguardo la benchè minima spiegazione – omesso di far valere la responsabilità
per inadempimento dei promittenti venditori. Prima cioè di predicare la responsabilità dell'avvocato, il avrebbe necessariamente dovuto far Pt_1
valere i propri diritti – tra cui certamente anche quello al risarcimento del danno – nei confronti dei promittenti venditori che, palesemente, avevano promesso di vendere ciò che non potevano poi effettivamente alienare. Solo
dopo aver esperito in maniera infruttuosa un'azione risarcitoria verso i promittenti venditori, il promittente acquirente avrebbe potuto Pt_1
fondatamente sostenere di aver ricevuto un danno dal comportamento omissivo e inadempiente (anche) dell'avvocato. L'avvenuta stipula dell'atto pubblico del 10.11.2010 – relativa ad una parte ben più ridotta dell'originario pag. 10/13 compenso immobiliare promesso in vendita - dimostra anzi piuttosto che le parti ebbero volontariamente e consapevolmente (è impensabile che il Pt_1
pur assistito dal proprio avvocato, non abbia percepito, sottoscrivendo l'atto, la sostanziale differenza di ciò che effettivamente comprava rispetto a ciò che originariamente era stato promesso) a modificare l'accordo originario contenuto nel preliminare (e del resto nel caso di difformità tra preliminare e definitivo è
quest'ultimo che prevale, dimostrando la sussistenza di un nuovo accordo tra le parti – cfr. Cass. 30735/2017) scegliendo di comune accordo di procedere alla sola compravendita di una parte del compendio originariamente promesso, e rimandando ad una (eventuale) fase successiva l'acquisto (laddove possibile)
delle ulteriori unità immobiliari previo pagamento del relativo prezzo. La
circostanza che poi successivamente tali ulteriori acquisti non siano effettivamente seguiti, senza alcuna contestazione da parte del promittente acquirente verso i promittenti venditori, lascia ragionevolmente ipotizzare che entrambe le parti abbiano di fatto in seguito perso interesse all'affare, con la conseguenza che la domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. appare CP_1
anche per questo aspetto palesemente infondata.
In conseguenza del rigetto dell'appello non vi è luogo a valutare il rapporto tra
Contr l'appellato avv. l'altra appellata compagnia di assicurazioni CP_1
Le spese del grado seguono il principio di soccombenza e di causalità (nei confronti della terza chiamata appellata) e sono liquidate in dispositivo.
pag. 11/13 Non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante stante l'ammissione dello stesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in complessivi € 23.000,00= di cui € 7.000,00= per fase di studio, € 4.000,00= per fase introduttiva, € 12.000,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Condanna a rifondere alla Compagnia Parte_1 [...]
le spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_2
23.000,00= di cui € 7.000,00= per fase di studio, € 4.000,00= per fase introduttiva, € 12.000,00= per fase decisoria, il tutto oltre al 15% LP, CAP
e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
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