Art. 2.
All'onere di lire 150 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di Utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 150 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di Utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.