Articolo 20 del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
Articolo 19Articolo 21
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17 giugno 2000
Art. 20. Retribuzione di posizione 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati,e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.
Entrata in vigore il 17 giugno 2000
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