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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 218/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrichetta Tamburrino Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Colangelo
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 09/01/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 21/08/2003 in Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellaneta (TA) al n. 59, parte II, serie
A, anno 2003; dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] in [...] e , nato Persona_1 Persona_2 il 30.04.2015 in Bari;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 20.05.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione. DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] Parte_1
Stabia (NA) e nata il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio Controparte_1 con rito concordatario in data 21/08/2003 in Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellaneta (TA) al n. 59, parte II, serie A, anno 2003 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il
09/01/2025 iscritto al n. r.g. 218/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 08/07/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo