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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2408/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: nullità contratto di mutuo per usura e azione di ripetizione indebito bancario
TRA
AVV. NICOLA, difeso da sé medesimo;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Fabio Coco, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
5.06.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.04.2017 l'avv. Nicola
Annunziata esponeva che in data 29.07.2009, in Pagani presso lo studio del
Notaio rogante ebbe a stipulare il contratto di mutuo n° Persona_1
00/51/01692 in Rep. 96916 Racc. 37011, per il consolidamento di una serie di debiti e per una contestuale liquidità, il cui valore finanziato fu di euro
125.000,00 con un ritorno di capitale programmato in n° 300 rate mensili posticipate a partire dal 31.08.2009. Il mutuo fu regolato ad un tasso di interesse fisso per tutta la durata del contratto pari alla quotazione dell'IRS, con scadenza 25 anni pubblicato l'ultimo giorno lavorativo utile del mese precedente a quello indicato nella proposta contrattuale, maggiorata di 1.35 punti percentuali in ragione di anno, valore quest'ultimo corrispondente al momento della stipula al 5,52%, e che ebbe applicazione anche per il periodo di preammortamento (art. 3 del contratto di mutuo). L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) fu indicato in contratto nella misura di 5,83%, il tasso degli interessi in caso di mora fu fissato in una misura pari al tasso di interesse nominale applicato al mutuo, maggiorato di 2 punti percentuali, valore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 quest'ultimo corrispondente al momento della stipula pari dunque al 7,52%
(5,52 + 2 = 7,52 %) come da art. 6 del contratto di mutuo. In sede di stipula del contratto, l'attore ebbe a sottoscrivere due polizze assicurative: una definita “obbligatoria”, per tutta la durata del finanziamento e per l'importo assicurato a favore di , che copriva i rischi Controparte_2 di danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da incendio, fulmine, esplosione ed altri imprevisti, il cui premio assicurativo fu pattuito in misura pari ad euro 407,50 da corrispondersi in unica soluzione all'atto di sottoscrizione del mutuo;
l'altra, definita all'art. 1 comma 8 del contratto di mutuo e nel documento di sintesi come “facoltativa”, che garantiva il rimborso del debito residuo al verificarsi di eventi quali il decesso e l'invalidità permanente totale dell'assicurato, il cui premio assicurativo fu pattuito in misura pari ad euro 27,50 da corrispondersi mensilmente unitamente alle singole rate di mutuo. Per quest'ultima, dall'esame della documentazione, risulta che la citata polizza fu stipulata dalla
[...]
per conto e nell'interesse del mutuatario, con Controparte_2
l' e la con ripartizione dei rischi nella misura del Controparte_3 Pt_2
50%, ed infatti l'Istituto di credito figura quale contraente, come risultava dal relativo estratto delle condizioni contrattuali. Aggiungeva che il mutuo era poi gravato da vari oneri diretti ed indiretti connessi al finanziamento, rappresentati sia da spese iniziali che da spese periodiche e che fu estinto in data 24/11/2016, con un pagamento di euro 106.790.31 disposto dall'istituto di credito , con il quale esso attore ebbe a contrarre in pari data un altro CP_4 mutuo fondiario di euro 150.000,00 sempre per consolidamento debiti e contestuale liquidità, proprio al fine di estinguere il mutuo oggetto di causa.
Con ctp del dott. , l'attore accertava l'usurarietà del tasso di Persona_2 mora convenuto contrattualmente al 7,52% (tasso corrispettivo del 5,52% +
2%), per cui ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c., non era dovuto alcun interesse, corrispettivo o moratorio che sia, e che aveva dunque diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi già pagati che, alla data del 24 novembre 2016 (data di estinzione del mutuo), ammontavano a complessivi Par euro 46.625,89. Inoltre, dato che l' indicato nel contratto di mutuo nella misura del 5,83% era inferiore a quello ricalcolato nella predetta ctp pari al
6,25%, la conseguenza era che esso mutuatario aveva diritto alla restituzione degli oneri non inclusi nell'ISC pubblicizzato rappresentati da spese assicurative ed imposta sostitutiva per complessivi euro 2.732,50. Non avendo avuto esito positivo le lettere raccomandate del 07/02/2017 e del
08/02/2017 e il procedimento di mediazione, l'attore conveniva in giudizio la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 banca mutuante chiedendo al giudice di accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il contratto di mutuo per cui è causa era viziato da usura ex L. 108/1996 e, per l'effetto, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 18152 c.c., pronunciare la conversione forzosa del mutuo oneroso in mutuo gratuito e, per l'effetto, in considerazione degli importi versati, condannare la banca a restituire, detti importi, all'attore, maggiorati degli interessi ex art. 1224 comma 2 c.c.; in via subordinata, nella ipotesi di mancato accertamento dell'usura, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo era comunque viziato da indeterminatezza dell'oggetto per la evidente difformità tra i tassi espressi nel contratto e quelli effettivamente applicati, ed ai sensi e, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284
c.c., dichiarare la conversione del predetto mutuo da oneroso a mutuo gravato dai soli interessi legali e, in virtù di quanto pagato con l'avvenuta estinzione del mutuo, condannare la banca a restituire all'attore, detti importi, maggiorati degli interessi ex art. 1224 comma 2 c.c.
Costituitasi in giudizio, la contestava Controparte_5 la fondatezza della ctp posta a base della domanda attorea, rilevando che il Par tasso di mora indicato nel contratto di mutuo non era usurario e che l' non costituiva una condizione del mutuo, ma solo un indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, per il calcolo del quale non dovevano includersi i costi delle polizze assicurative facoltative, la commissione di estinzione anticipata, le imposte e le tasse. Rilevava la non applicabilità al mutuo de quo della disciplina dettata dall'art. 125 bis Tub, in materia di credito al consumo, in quanto esclusa espressamente dall'art. 122 comma 1 lett. a) del Tub per i contratti di “finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro ”, né la disciplina sanzionatoria relativa all'erronea indicazione dell'ISC o del TAEG poteva trovare applicazione in via analogica, con conseguente applicazione dei soli tassi sostitutivi bot di cui all'art. 117, comma 6 e 7 del Tub. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Espletata ctu contabile con il dott. precisate le Persona_3 conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il ctu ha concluso che “ Il T.A.N. (tasso annuo nominale), fissato nella misura del 5,52% su base annua per tutta la durata del prestito, è inferiore al T.A.E. (tasso annuo effettivo equivalente) calcolato nella misura del 5,66%. Nonostante la differenza numerica, sono tra loro equivalenti in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 quanto corrispondono allo stesso tasso mensile effettivo (T.M.E.) pari allo
0,46%; Il T.E.G. sugli interessi corrispettivi è stato calcolato nella misura del
5,68% e, qualora l'Onorevole Giudice ritenga che le spese assicurative relative alla polizza vita rilevino ai fini del calcolo, del 6,07% sono entrambi inferiori al tasso soglia pari al 6,99% in vigore nel trimestre di stipula;
Il
T.E.G. calcolato sul tasso di mora contrattuale (7,52%), è inferiore al tasso soglia di mora (9,84%) in vigore nel trimestre di stipula;
Il T.E.G. sulla penale per estinzione anticipata, salvo diverso parere dell'Onorevole Giudice, nelle diverse ipotesi di calcolo è superiore al tasso soglia pari al 6,99% in vi- gore nel trimestre di stipula”. Ciò posto, se all'epoca in cui fu instaurato il giudizo parte della giurisprudenza avallava alcune delle soluzioni seguite dall'attore e dal suo ctp nella relazione posta a fondamento della domanda, nelle more del giudizio la
Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese con riguardo alla normativa in materia di usura e della trasparenza bancaria, smentendo la tesi della rilevanza della penale di estinzione anticipata ai fini del calcolo del TEG
e anche del tasso di mora (cfr. Cass. n. 7352 del 7 marzo 2022); ritenendo che il tasso soglia moratorio vada calcolato con la maggiorazione di 2,1 p.p. (cfr.
Cass. SSUU n. 19597 del 18 settembre 2020); ritenendo che l'eventuale usurarietà del tasso di mora non determina la gratuità del contratto (cfr. Cass.
SSUU n. 19597 del 18 settembre 2020); ritenendo l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. SSUU n. 24675 del 19 ottobre 2017); ritenendo che l'art. 117 del TUB commi 6 e 7 non può trovare applicazione in caso di Par erronea indicazione in contratto dell' (cfr. Cass. n. 39169/2021 del 9 dicembre 2021).
In particolare per quanto riguarda gli interessi di mora, i soli quali l'attore indica come usurari, le S.U. con la sentenza n. 19597/2020, intervenendo a risolvere il contrasto creatosi tra le Sezioni Semplici, precisando che la verifica dell'usura deve essere condotta sul tasso di mora autonomamente considerato, senza alcuna sommatoria con il tasso corrispettivo o con altre voci di costo, e che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. La Corte Di Cassazione ha quindi confermato la validità della prassi di prendere in considerazione, ai fini della verifica del carattere usurario degli stessi, la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (aumentati di un quarto più 4 p.p.) rispetto al TEGM. Ha precisato, inoltre, che “Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. La Corte di Cassazione ha quindi confermato l'orientamento prevalente secondo cui l'eventuale usurarietà degli interessi di mora, non comporta la gratuità del mutuo, restando quindi validi e dovuti dal cliente gli interessi corrispettivi. Non solo, ma ha affermato che nel caso di sola usurarietà degli interessi di mora, questi ultimo sono dovuti nella misura pattuita per gli interessi corrispettivi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675/2017, sono intervenute a dirimere un ulteriore contrasto, sorto in seno alle Sezioni Semplici, escludendo “in toto” la rilevanza dell'usura sopravvenuta, osservando to che
“è privo di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura, superi tuttavia tale soglia al momento della sua maturazione o del pagamento degli interessi stessi”, atteso che in tale interpretazione è imposta dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 394/2000.
Riguardo alla irrilevanza della penale di estinzione anticipata ai fini del calcolo del TEG, la sentenza S.U. n. 7352/2022, ha chiaramente dichiarato di aderire all'orientamento che ritengono che tale costo non debba entrare nel calcolo del TEG, né tanto meno cumularsi con gli interessi di mora. La Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “Ne deriva l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori,
“infatti la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”. Ne consegue che la tesi secondo cui la penale di estinzione anticipata rileverebbe ai fini della verifica del tasso soglia, non solo non potrà applicarsi al tasso corrispettivo, ma nemmeno al tasso di mora. I principi espressi dalla Corte di Cassazione sono stati confermati anche dalla giurisprudenza successiva, per cui nessun dubbio può aversi su tale orientamento ormai consolidato: “E' ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le
“remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento”
(Cass. n. 13228/2023). Par Riguardo alla erronea indicazione dell' in contratto e alla presunta conseguenziale indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo per cui Par è causa, l'attore ha contestato che l' riportato in contratto e nel documento di sintesi non corrisponde con quello effettivo che è stato calcolato nella ctp, non avendo la banca incluso nel calcolo dell'ISC le voci di costo relative alla polizza facoltativa per decesso e/o invalidità permanente relative al mutuo per cui è causa, nonché l'imposta sostitutiva pagata dal cliente. Pur volendo accedere all'inclusione di tali voci di costo nel calcolo dell'ISC e quindi considerare erronea l'indicazione fattane nel contratto di mutuo, va precisato che in ogni caso, le conseguenze invocate dall'attore (l'applicazione del tasso sostitutivo bot di cui all'art. 117 TUB) non possono trovare applicazione nel caso di specie. L' ISC e/o TAEG non è un vero e proprio tasso ma un indicatore sintetico del costo complessivo dei finanziamenti, diretto a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. Trattasi di uno strumento di trasparenza che consente al cliente di avere un'immediata percezione del complesso dei costi teorici legati all'utilizzo del servizio e, conseguentemente, di poter operare un confronto tra le diverse offerte disponibili. In caso di indicazione in contratto di un ISC diverso da quello effettivo, l'unica sanzione prevista dal Tub è quella della conversione del tasso corrispettivo in tasso Bot di cui all'art. 125 bis Tub, il quale si applica solo al credito al consumo. Tale norma risulta entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo e l'applicazione è espressamente esclusa per i contratti di “finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro”, come previsto dall'art. 122, comma 1, lett. a) del TUB. La deroga espressa non consente l'applicazione analogica della normativa sanzionatoria al di fuori dell'ambito normativamente indicato.
Anche la tesi secondo cui l'erronea indicazione dell'ISC integri un'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione dell'art. 117 Tub, è infondata, come peraltro statuito in ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.39169/2021 secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. L'oscillamento della giurisprudenza di merito e il consolidarsi, solo dopo l'instaurazione del giudizio, di una giurisprudenza di legittimità contrastante con le tesi attoree, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate
Così deciso in data 6/06/2025 Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2408/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: nullità contratto di mutuo per usura e azione di ripetizione indebito bancario
TRA
AVV. NICOLA, difeso da sé medesimo;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Fabio Coco, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
5.06.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.04.2017 l'avv. Nicola
Annunziata esponeva che in data 29.07.2009, in Pagani presso lo studio del
Notaio rogante ebbe a stipulare il contratto di mutuo n° Persona_1
00/51/01692 in Rep. 96916 Racc. 37011, per il consolidamento di una serie di debiti e per una contestuale liquidità, il cui valore finanziato fu di euro
125.000,00 con un ritorno di capitale programmato in n° 300 rate mensili posticipate a partire dal 31.08.2009. Il mutuo fu regolato ad un tasso di interesse fisso per tutta la durata del contratto pari alla quotazione dell'IRS, con scadenza 25 anni pubblicato l'ultimo giorno lavorativo utile del mese precedente a quello indicato nella proposta contrattuale, maggiorata di 1.35 punti percentuali in ragione di anno, valore quest'ultimo corrispondente al momento della stipula al 5,52%, e che ebbe applicazione anche per il periodo di preammortamento (art. 3 del contratto di mutuo). L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) fu indicato in contratto nella misura di 5,83%, il tasso degli interessi in caso di mora fu fissato in una misura pari al tasso di interesse nominale applicato al mutuo, maggiorato di 2 punti percentuali, valore
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 quest'ultimo corrispondente al momento della stipula pari dunque al 7,52%
(5,52 + 2 = 7,52 %) come da art. 6 del contratto di mutuo. In sede di stipula del contratto, l'attore ebbe a sottoscrivere due polizze assicurative: una definita “obbligatoria”, per tutta la durata del finanziamento e per l'importo assicurato a favore di , che copriva i rischi Controparte_2 di danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da incendio, fulmine, esplosione ed altri imprevisti, il cui premio assicurativo fu pattuito in misura pari ad euro 407,50 da corrispondersi in unica soluzione all'atto di sottoscrizione del mutuo;
l'altra, definita all'art. 1 comma 8 del contratto di mutuo e nel documento di sintesi come “facoltativa”, che garantiva il rimborso del debito residuo al verificarsi di eventi quali il decesso e l'invalidità permanente totale dell'assicurato, il cui premio assicurativo fu pattuito in misura pari ad euro 27,50 da corrispondersi mensilmente unitamente alle singole rate di mutuo. Per quest'ultima, dall'esame della documentazione, risulta che la citata polizza fu stipulata dalla
[...]
per conto e nell'interesse del mutuatario, con Controparte_2
l' e la con ripartizione dei rischi nella misura del Controparte_3 Pt_2
50%, ed infatti l'Istituto di credito figura quale contraente, come risultava dal relativo estratto delle condizioni contrattuali. Aggiungeva che il mutuo era poi gravato da vari oneri diretti ed indiretti connessi al finanziamento, rappresentati sia da spese iniziali che da spese periodiche e che fu estinto in data 24/11/2016, con un pagamento di euro 106.790.31 disposto dall'istituto di credito , con il quale esso attore ebbe a contrarre in pari data un altro CP_4 mutuo fondiario di euro 150.000,00 sempre per consolidamento debiti e contestuale liquidità, proprio al fine di estinguere il mutuo oggetto di causa.
Con ctp del dott. , l'attore accertava l'usurarietà del tasso di Persona_2 mora convenuto contrattualmente al 7,52% (tasso corrispettivo del 5,52% +
2%), per cui ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c., non era dovuto alcun interesse, corrispettivo o moratorio che sia, e che aveva dunque diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi già pagati che, alla data del 24 novembre 2016 (data di estinzione del mutuo), ammontavano a complessivi Par euro 46.625,89. Inoltre, dato che l' indicato nel contratto di mutuo nella misura del 5,83% era inferiore a quello ricalcolato nella predetta ctp pari al
6,25%, la conseguenza era che esso mutuatario aveva diritto alla restituzione degli oneri non inclusi nell'ISC pubblicizzato rappresentati da spese assicurative ed imposta sostitutiva per complessivi euro 2.732,50. Non avendo avuto esito positivo le lettere raccomandate del 07/02/2017 e del
08/02/2017 e il procedimento di mediazione, l'attore conveniva in giudizio la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 banca mutuante chiedendo al giudice di accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il contratto di mutuo per cui è causa era viziato da usura ex L. 108/1996 e, per l'effetto, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 644 c.p. e 18152 c.c., pronunciare la conversione forzosa del mutuo oneroso in mutuo gratuito e, per l'effetto, in considerazione degli importi versati, condannare la banca a restituire, detti importi, all'attore, maggiorati degli interessi ex art. 1224 comma 2 c.c.; in via subordinata, nella ipotesi di mancato accertamento dell'usura, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo era comunque viziato da indeterminatezza dell'oggetto per la evidente difformità tra i tassi espressi nel contratto e quelli effettivamente applicati, ed ai sensi e, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284
c.c., dichiarare la conversione del predetto mutuo da oneroso a mutuo gravato dai soli interessi legali e, in virtù di quanto pagato con l'avvenuta estinzione del mutuo, condannare la banca a restituire all'attore, detti importi, maggiorati degli interessi ex art. 1224 comma 2 c.c.
Costituitasi in giudizio, la contestava Controparte_5 la fondatezza della ctp posta a base della domanda attorea, rilevando che il Par tasso di mora indicato nel contratto di mutuo non era usurario e che l' non costituiva una condizione del mutuo, ma solo un indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, per il calcolo del quale non dovevano includersi i costi delle polizze assicurative facoltative, la commissione di estinzione anticipata, le imposte e le tasse. Rilevava la non applicabilità al mutuo de quo della disciplina dettata dall'art. 125 bis Tub, in materia di credito al consumo, in quanto esclusa espressamente dall'art. 122 comma 1 lett. a) del Tub per i contratti di “finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro ”, né la disciplina sanzionatoria relativa all'erronea indicazione dell'ISC o del TAEG poteva trovare applicazione in via analogica, con conseguente applicazione dei soli tassi sostitutivi bot di cui all'art. 117, comma 6 e 7 del Tub. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Espletata ctu contabile con il dott. precisate le Persona_3 conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il ctu ha concluso che “ Il T.A.N. (tasso annuo nominale), fissato nella misura del 5,52% su base annua per tutta la durata del prestito, è inferiore al T.A.E. (tasso annuo effettivo equivalente) calcolato nella misura del 5,66%. Nonostante la differenza numerica, sono tra loro equivalenti in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 quanto corrispondono allo stesso tasso mensile effettivo (T.M.E.) pari allo
0,46%; Il T.E.G. sugli interessi corrispettivi è stato calcolato nella misura del
5,68% e, qualora l'Onorevole Giudice ritenga che le spese assicurative relative alla polizza vita rilevino ai fini del calcolo, del 6,07% sono entrambi inferiori al tasso soglia pari al 6,99% in vigore nel trimestre di stipula;
Il
T.E.G. calcolato sul tasso di mora contrattuale (7,52%), è inferiore al tasso soglia di mora (9,84%) in vigore nel trimestre di stipula;
Il T.E.G. sulla penale per estinzione anticipata, salvo diverso parere dell'Onorevole Giudice, nelle diverse ipotesi di calcolo è superiore al tasso soglia pari al 6,99% in vi- gore nel trimestre di stipula”. Ciò posto, se all'epoca in cui fu instaurato il giudizo parte della giurisprudenza avallava alcune delle soluzioni seguite dall'attore e dal suo ctp nella relazione posta a fondamento della domanda, nelle more del giudizio la
Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a più riprese con riguardo alla normativa in materia di usura e della trasparenza bancaria, smentendo la tesi della rilevanza della penale di estinzione anticipata ai fini del calcolo del TEG
e anche del tasso di mora (cfr. Cass. n. 7352 del 7 marzo 2022); ritenendo che il tasso soglia moratorio vada calcolato con la maggiorazione di 2,1 p.p. (cfr.
Cass. SSUU n. 19597 del 18 settembre 2020); ritenendo che l'eventuale usurarietà del tasso di mora non determina la gratuità del contratto (cfr. Cass.
SSUU n. 19597 del 18 settembre 2020); ritenendo l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. SSUU n. 24675 del 19 ottobre 2017); ritenendo che l'art. 117 del TUB commi 6 e 7 non può trovare applicazione in caso di Par erronea indicazione in contratto dell' (cfr. Cass. n. 39169/2021 del 9 dicembre 2021).
In particolare per quanto riguarda gli interessi di mora, i soli quali l'attore indica come usurari, le S.U. con la sentenza n. 19597/2020, intervenendo a risolvere il contrasto creatosi tra le Sezioni Semplici, precisando che la verifica dell'usura deve essere condotta sul tasso di mora autonomamente considerato, senza alcuna sommatoria con il tasso corrispettivo o con altre voci di costo, e che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. La Corte Di Cassazione ha quindi confermato la validità della prassi di prendere in considerazione, ai fini della verifica del carattere usurario degli stessi, la maggiorazione di 2,1 punti percentuali (aumentati di un quarto più 4 p.p.) rispetto al TEGM. Ha precisato, inoltre, che “Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. La Corte di Cassazione ha quindi confermato l'orientamento prevalente secondo cui l'eventuale usurarietà degli interessi di mora, non comporta la gratuità del mutuo, restando quindi validi e dovuti dal cliente gli interessi corrispettivi. Non solo, ma ha affermato che nel caso di sola usurarietà degli interessi di mora, questi ultimo sono dovuti nella misura pattuita per gli interessi corrispettivi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675/2017, sono intervenute a dirimere un ulteriore contrasto, sorto in seno alle Sezioni Semplici, escludendo “in toto” la rilevanza dell'usura sopravvenuta, osservando to che
“è privo di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura, superi tuttavia tale soglia al momento della sua maturazione o del pagamento degli interessi stessi”, atteso che in tale interpretazione è imposta dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 394/2000.
Riguardo alla irrilevanza della penale di estinzione anticipata ai fini del calcolo del TEG, la sentenza S.U. n. 7352/2022, ha chiaramente dichiarato di aderire all'orientamento che ritengono che tale costo non debba entrare nel calcolo del TEG, né tanto meno cumularsi con gli interessi di mora. La Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “Ne deriva l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori,
“infatti la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”. Ne consegue che la tesi secondo cui la penale di estinzione anticipata rileverebbe ai fini della verifica del tasso soglia, non solo non potrà applicarsi al tasso corrispettivo, ma nemmeno al tasso di mora. I principi espressi dalla Corte di Cassazione sono stati confermati anche dalla giurisprudenza successiva, per cui nessun dubbio può aversi su tale orientamento ormai consolidato: “E' ben vero che, a mente dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996 le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 cod. pen. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le
“remunerazioni a qualsiasi titolo” previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento”
(Cass. n. 13228/2023). Par Riguardo alla erronea indicazione dell' in contratto e alla presunta conseguenziale indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo per cui Par è causa, l'attore ha contestato che l' riportato in contratto e nel documento di sintesi non corrisponde con quello effettivo che è stato calcolato nella ctp, non avendo la banca incluso nel calcolo dell'ISC le voci di costo relative alla polizza facoltativa per decesso e/o invalidità permanente relative al mutuo per cui è causa, nonché l'imposta sostitutiva pagata dal cliente. Pur volendo accedere all'inclusione di tali voci di costo nel calcolo dell'ISC e quindi considerare erronea l'indicazione fattane nel contratto di mutuo, va precisato che in ogni caso, le conseguenze invocate dall'attore (l'applicazione del tasso sostitutivo bot di cui all'art. 117 TUB) non possono trovare applicazione nel caso di specie. L' ISC e/o TAEG non è un vero e proprio tasso ma un indicatore sintetico del costo complessivo dei finanziamenti, diretto a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. Trattasi di uno strumento di trasparenza che consente al cliente di avere un'immediata percezione del complesso dei costi teorici legati all'utilizzo del servizio e, conseguentemente, di poter operare un confronto tra le diverse offerte disponibili. In caso di indicazione in contratto di un ISC diverso da quello effettivo, l'unica sanzione prevista dal Tub è quella della conversione del tasso corrispettivo in tasso Bot di cui all'art. 125 bis Tub, il quale si applica solo al credito al consumo. Tale norma risulta entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo e l'applicazione è espressamente esclusa per i contratti di “finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro”, come previsto dall'art. 122, comma 1, lett. a) del TUB. La deroga espressa non consente l'applicazione analogica della normativa sanzionatoria al di fuori dell'ambito normativamente indicato.
Anche la tesi secondo cui l'erronea indicazione dell'ISC integri un'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, con conseguente applicazione dell'art. 117 Tub, è infondata, come peraltro statuito in ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.39169/2021 secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. L'oscillamento della giurisprudenza di merito e il consolidarsi, solo dopo l'instaurazione del giudizio, di una giurisprudenza di legittimità contrastante con le tesi attoree, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Spese compensate
Così deciso in data 6/06/2025 Il Giudice - dott. Flavio Cusani
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