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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1224/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1224/2023 promossa da:
(C.F. , con l'avv. BONIFACIO Parte_1 C.F._1
ALFONSO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE RICORRENTE nei confronti di
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. GNISCI ALESSANDRO (C.F.
) giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE RICORRENTE avente ad oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.11.2023,
, premettendo di essere titolare di uno studio di Parte_1 fisioterapia sito in Rotonda (Pz) presso il quale era stata realizzata dalla società resistente una piscina terapeutica come Controparte_2 certificato dal verbale di presa in consegna del 29.01.2021 e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto attestante anche il collaudo dell'impianto, esponeva che i lavori svolti avevano subito presentato problemi alla vasca e che nonostante i solleciti alla società, non aveva ricevuto manutenzione;
pertanto, dopo aver commissionato una consulenza tecnica di parte, si trovava costretto ad adire il Tribunale di Lagonegro per incardinare un procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare la regolare esecuzioni dei lavori, giudizio nel quale la società non si era costituita;
che la consulenza espletata aveva riscontrato problemi e difformità nei lavori eseguiti e concludeva indicando in un importo pari ad
Euro 32.000,00 per il ripristino della piscina esistente;
da ultimo, che le diffide inoltrate alla società erano state contestate.
2. Per le premesse svolte, così concludeva: 'accertare Parte_1
e dichiarare i danni alla piscina terapeutica come da CTU dell'ing. , per Per_1
l'effetto condannare la società in persona del suo legale rapp. p.t CP_2 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 33.312,15 (comprese le spese dell'elaborato peritale che ammontano ad €. 1.312,15 come da decreto di liquidazione), oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.''
3. Instauratosi regolarmente il contradditorio con la notifica del ricorso e pagina 2 di 8 pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva in data 24.05.2024 la società che contestava le domande di Controparte_1 controparte e spiegava domanda riconvenzionale;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito in quanto ex art. 19 c.p.c. la sede della società convenuta ricadeva nella competenza territoriale di quest'ultimo, nonché ex art. 1182, quarto 3 c.c., trattandosi di somme di denaro incerta nel quantum il cui adempimento si individuava nel domicilio del debitore;
sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di notifica e la conseguente invalidità del procedimento di ATP celebratosi in quanto la notifica del ricorso di quel giudizio era avvenuto in ritardo di due giorni rispetto al termine utile per la stessa e dunque era stato leso proprio diritto di difesa in quel giudizio;
nel merito, evidenziava che la c.t.u espletata fosse incompleta e presentasse vizi, anche perché il consulente aveva tenuto conto di parametri tecnici non riferenti alla categoria esatta della piscina, oltre al fatto che non aveva evidenziato malfunzionamenti di qualsivoglia sorta, limitandosi genericamente a rappresentare la mancanza di certificazioni e pertanto non era stato comprovato, neppure presuntivamente, alcuno dei danni lamentati dal ricorrente, il quale, in realtà, aveva accettato l'opera; da ultimo, spiegava domanda riconvenzionale osservando che il committente non aveva adempiuto la sua prestazione, omettendo di versare in Pt_1 favore della resistente una frazione del corrispettivo dovuto, per l'importo di euro 2.105,24.
4. Per le premesse svolte, la società così Controparte_1 concludeva: ''In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudicante adito in favore del Tribunale di Cosenza;
In subordine, dichiarare la nullità della procedura di Accertamento Tecnico
Preventivo per violazione del contraddittorio della Controparte_1
Nel merito, Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente in Parte_1
pagina 3 di 8 quanto infondata in fatto e in diritto per le causali di cui alla parte motiva;
in via riconvenzionale, Condannare al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di euro 2.105,24, oltre interessi Controparte_1 moratori, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite in favore della e degli onorari in favore dello Controparte_1 scrivente procuratore costituito.''
5. All'udienza del 05.06.2024 il giudice rinviava all'udienza del 05.05.2025 per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
6. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
7. La domanda principale è fondata e pertanto deve trovare accoglimento.
8. In primo luogo risulta infondata l'eccezione di incompetenza del
Tribunale, oltre che incompleta, non avendo il resistente contestato il forum contractus, risultando poi l'adito Tribunale competente in quanto foro in cui andava eseguita la prestazione prospettata come non correttamente adempiuta.
9. Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa (Cassazione civile sez. VI 21 marzo pagina 4 di 8 2014 n. 6762, conf. Cass. 10 gennaio 2008, n. 245), ossia presso lo studio di fisioterapia sito in Rotonda (PZ) c/da Bovile n. distinta al catasto part. n. 365 foglio n. 20 dove svolge l'attività dal novembre 2021.
10. Risulta poi irrilevante oltre che infondata l'eccezione di invalidità dell'avvenuta ATP, osservato che, da un lato, quando viene prospettata una lesione del diritto di difesa, la parte ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato con la prospettazione di come tale difesa si sarebbe diversamente esplicata nel suddetto procedimento cautelare laddove la difesa fosse stata integra e, dall'altro, avendo il ricorrente notificato nei termini, stante la scissione degli effetti della notifica (la consegna del ricorso
ATP (ALL. 6 fasc. di parte) all'ufficiale giudiziario è avvenuta in data 9.11.2).
11. Alla luce della suddetta volontaria contumacia, sono precluse anche contestazioni, da intendersi come tardive alla suddetta consulenza ante causam basate su documentazione (certificazioni prodotte con comparsa del
24.5.24) che la parte convenuta avrebbe potuto e dovuto depositare costituendosi nel suddetto procedimento ante causam, risultando gli esiti per converso pienamente allo stesso opponibili e da confermare nella presente sede.
12. In tal senso l'istruttoria svolta, segnatamente la ATP precedentemente svolta (non avendo peraltro le parti in questa sede richiesto nuova consulenza o attività istruttoria), le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici e non avendo la parte resistente presentato tempestive osservazioni, ha accertato un costo per recuperare la piscina esistente, che ammontano ad € 32.000,00 (euro trentaduemila/00), come da preventivo allegato alla perizia.
13. Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le pagina 5 di 8 ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese
(cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222;
Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
14. Sulla domanda riconvenzionale.
15. In sede di comparsa di costituzione la ha Controparte_1 altresì avanzato domanda riconvenzionale lamentando che una frazione del corrispettivo dovuto, per l'importo di euro 2.105,24 non era stata pagata, come risultante dalle schede contabili, unitamente agli estratti del registro
Iva per gli anni 2021 e 2022 (All. 9 – 10).
16. Considerato che tale importo veniva contestato già con PEC di riscontro, e poi nel presente giudizio nella prima difesa, e che fatture e registro IVA, peraltro non autenticato, se possono legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo, non sono comunque prova del credito nel giudizio di merito e che la parte non ha avanzato richieste istruttorie, la stessa va rigettata.
17. Sulle somme accertate in sede di ATP sono dovute altresì gli interessi, in misura legale, dalla data della domanda fino alla data del saldo effettivo.
18. Non va invece riconosciuta la rivalutazione monetaria, difettando la prova del maggior danno ex articolo 1224 c.c.
pagina 6 di 8 19. Alla soccombenza segue la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., entro i minimi dello scaglione stante il valore della causa e la ridotta attività processuale.
20. Le spese dell'atp, per come già liquidate nel giudizio ante causam, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
21. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 16.9.21 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
22. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
23. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di Euro 518,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna la società CP_2 in persona del suo legale rapp. p.t al pagamento in favore dell'attore
[...] ricorrente della somma di € 32.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
II. rigetta la domanda riconvenzionale;
III. condanna altresì il resistente società in persona del suo legale CP_2 rapp. p.t a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 545 per spese ed € 4000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione per dichiarato pagina 7 di 8 anticipo (note di trattazione del 23.4.25);
IV. pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di procedura di atp (1.312,15 euro), definitivamente a carico della parte soccombente resistente.
V. condanna parte convenuta resistente al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 518, 00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1224/2023 promossa da:
(C.F. , con l'avv. BONIFACIO Parte_1 C.F._1
ALFONSO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE RICORRENTE nei confronti di
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. GNISCI ALESSANDRO (C.F.
) giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE RICORRENTE avente ad oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.11.2023,
, premettendo di essere titolare di uno studio di Parte_1 fisioterapia sito in Rotonda (Pz) presso il quale era stata realizzata dalla società resistente una piscina terapeutica come Controparte_2 certificato dal verbale di presa in consegna del 29.01.2021 e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto attestante anche il collaudo dell'impianto, esponeva che i lavori svolti avevano subito presentato problemi alla vasca e che nonostante i solleciti alla società, non aveva ricevuto manutenzione;
pertanto, dopo aver commissionato una consulenza tecnica di parte, si trovava costretto ad adire il Tribunale di Lagonegro per incardinare un procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare la regolare esecuzioni dei lavori, giudizio nel quale la società non si era costituita;
che la consulenza espletata aveva riscontrato problemi e difformità nei lavori eseguiti e concludeva indicando in un importo pari ad
Euro 32.000,00 per il ripristino della piscina esistente;
da ultimo, che le diffide inoltrate alla società erano state contestate.
2. Per le premesse svolte, così concludeva: 'accertare Parte_1
e dichiarare i danni alla piscina terapeutica come da CTU dell'ing. , per Per_1
l'effetto condannare la società in persona del suo legale rapp. p.t CP_2 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 33.312,15 (comprese le spese dell'elaborato peritale che ammontano ad €. 1.312,15 come da decreto di liquidazione), oltre interessi e rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.''
3. Instauratosi regolarmente il contradditorio con la notifica del ricorso e pagina 2 di 8 pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva in data 24.05.2024 la società che contestava le domande di Controparte_1 controparte e spiegava domanda riconvenzionale;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito in quanto ex art. 19 c.p.c. la sede della società convenuta ricadeva nella competenza territoriale di quest'ultimo, nonché ex art. 1182, quarto 3 c.c., trattandosi di somme di denaro incerta nel quantum il cui adempimento si individuava nel domicilio del debitore;
sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di notifica e la conseguente invalidità del procedimento di ATP celebratosi in quanto la notifica del ricorso di quel giudizio era avvenuto in ritardo di due giorni rispetto al termine utile per la stessa e dunque era stato leso proprio diritto di difesa in quel giudizio;
nel merito, evidenziava che la c.t.u espletata fosse incompleta e presentasse vizi, anche perché il consulente aveva tenuto conto di parametri tecnici non riferenti alla categoria esatta della piscina, oltre al fatto che non aveva evidenziato malfunzionamenti di qualsivoglia sorta, limitandosi genericamente a rappresentare la mancanza di certificazioni e pertanto non era stato comprovato, neppure presuntivamente, alcuno dei danni lamentati dal ricorrente, il quale, in realtà, aveva accettato l'opera; da ultimo, spiegava domanda riconvenzionale osservando che il committente non aveva adempiuto la sua prestazione, omettendo di versare in Pt_1 favore della resistente una frazione del corrispettivo dovuto, per l'importo di euro 2.105,24.
4. Per le premesse svolte, la società così Controparte_1 concludeva: ''In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudicante adito in favore del Tribunale di Cosenza;
In subordine, dichiarare la nullità della procedura di Accertamento Tecnico
Preventivo per violazione del contraddittorio della Controparte_1
Nel merito, Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente in Parte_1
pagina 3 di 8 quanto infondata in fatto e in diritto per le causali di cui alla parte motiva;
in via riconvenzionale, Condannare al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di euro 2.105,24, oltre interessi Controparte_1 moratori, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite in favore della e degli onorari in favore dello Controparte_1 scrivente procuratore costituito.''
5. All'udienza del 05.06.2024 il giudice rinviava all'udienza del 05.05.2025 per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
6. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
7. La domanda principale è fondata e pertanto deve trovare accoglimento.
8. In primo luogo risulta infondata l'eccezione di incompetenza del
Tribunale, oltre che incompleta, non avendo il resistente contestato il forum contractus, risultando poi l'adito Tribunale competente in quanto foro in cui andava eseguita la prestazione prospettata come non correttamente adempiuta.
9. Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa (Cassazione civile sez. VI 21 marzo pagina 4 di 8 2014 n. 6762, conf. Cass. 10 gennaio 2008, n. 245), ossia presso lo studio di fisioterapia sito in Rotonda (PZ) c/da Bovile n. distinta al catasto part. n. 365 foglio n. 20 dove svolge l'attività dal novembre 2021.
10. Risulta poi irrilevante oltre che infondata l'eccezione di invalidità dell'avvenuta ATP, osservato che, da un lato, quando viene prospettata una lesione del diritto di difesa, la parte ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato con la prospettazione di come tale difesa si sarebbe diversamente esplicata nel suddetto procedimento cautelare laddove la difesa fosse stata integra e, dall'altro, avendo il ricorrente notificato nei termini, stante la scissione degli effetti della notifica (la consegna del ricorso
ATP (ALL. 6 fasc. di parte) all'ufficiale giudiziario è avvenuta in data 9.11.2).
11. Alla luce della suddetta volontaria contumacia, sono precluse anche contestazioni, da intendersi come tardive alla suddetta consulenza ante causam basate su documentazione (certificazioni prodotte con comparsa del
24.5.24) che la parte convenuta avrebbe potuto e dovuto depositare costituendosi nel suddetto procedimento ante causam, risultando gli esiti per converso pienamente allo stesso opponibili e da confermare nella presente sede.
12. In tal senso l'istruttoria svolta, segnatamente la ATP precedentemente svolta (non avendo peraltro le parti in questa sede richiesto nuova consulenza o attività istruttoria), le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici e non avendo la parte resistente presentato tempestive osservazioni, ha accertato un costo per recuperare la piscina esistente, che ammontano ad € 32.000,00 (euro trentaduemila/00), come da preventivo allegato alla perizia.
13. Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le pagina 5 di 8 ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese
(cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222;
Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
14. Sulla domanda riconvenzionale.
15. In sede di comparsa di costituzione la ha Controparte_1 altresì avanzato domanda riconvenzionale lamentando che una frazione del corrispettivo dovuto, per l'importo di euro 2.105,24 non era stata pagata, come risultante dalle schede contabili, unitamente agli estratti del registro
Iva per gli anni 2021 e 2022 (All. 9 – 10).
16. Considerato che tale importo veniva contestato già con PEC di riscontro, e poi nel presente giudizio nella prima difesa, e che fatture e registro IVA, peraltro non autenticato, se possono legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo, non sono comunque prova del credito nel giudizio di merito e che la parte non ha avanzato richieste istruttorie, la stessa va rigettata.
17. Sulle somme accertate in sede di ATP sono dovute altresì gli interessi, in misura legale, dalla data della domanda fino alla data del saldo effettivo.
18. Non va invece riconosciuta la rivalutazione monetaria, difettando la prova del maggior danno ex articolo 1224 c.c.
pagina 6 di 8 19. Alla soccombenza segue la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., entro i minimi dello scaglione stante il valore della causa e la ridotta attività processuale.
20. Le spese dell'atp, per come già liquidate nel giudizio ante causam, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
21. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 16.9.21 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
22. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
23. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di Euro 518,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna la società CP_2 in persona del suo legale rapp. p.t al pagamento in favore dell'attore
[...] ricorrente della somma di € 32.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
II. rigetta la domanda riconvenzionale;
III. condanna altresì il resistente società in persona del suo legale CP_2 rapp. p.t a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 545 per spese ed € 4000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con attribuzione per dichiarato pagina 7 di 8 anticipo (note di trattazione del 23.4.25);
IV. pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di procedura di atp (1.312,15 euro), definitivamente a carico della parte soccombente resistente.
V. condanna parte convenuta resistente al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 518, 00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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