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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3024/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3024/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Antonini presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Castel Bolognese (RA), via Berlinguer n. 64, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
1) I sig.ri e manterranno l'affidamento condiviso del figlio minore, avendo Parte_2 Parte_1 entrambi la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, adoperandosi per consentire a di conservare CP_1 pagina 1 di 5 un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali dovranno assicurare le cure,
l'educazione, l'assistenza morale e l'istruzione necessaria nel rispetto delle tendenze e delle attitudini del figlio e dovranno assumere, concordemente, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dello stesso (scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc...) tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desideri del figlio, consentendo altresì, a di conservare rapporti significativi CP_1 con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Il minore manterrà la residenza presso la casa famigliare, sita in Casola IO (RA), via
GL ON n. 17, unitamente alla madre.
4) Si precisa sin da ora che la sig.ra ha acquistato la quota di proprietà del sig. Parte_2
dell'immobile sito in Casola IO, via GL ON n. 17 in data Parte_1
21.05.2025. Il predetto immobile risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Casola IO
(RA) al foglio 20 particella 529 subalterno 15.
5) La sig.ra , al fine di procedere al predetto acquisto, ha stipulato un mutuo Parte_2 ipotecario con atto notarile del 21.05.2025.
6) Si dà atto che il sig. ha proceduto al cambio di abitazione con decorrenza Parte_1
08.02.2024 in via Giacomo Matteotti n. 74.
7) I sig.ri e prestano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto e/o carta Parte_1 Parte_2
d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore e si impegnano a prestare ogni firma necessaria per il loro rilascio e conferma.
8) Il padre continuerà, come nell'attualità, a vedere e tenere con sé il figlio il martedì, il giovedì e il sabato dall'ora di pranzo fino al lunedì mattina, mentre la madre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì fino al sabato a pranzo.
9) Il padre e la madre potranno trascorrere con due settimane, anche non consecutive, CP_1 durante le ferie estive.
10)Sia le festività natalizie che le pasquali saranno concordate dai ricorrenti in autonomia, tenendo in considerazione gli interessi e le volontà del figlio . I genitori si accorderanno in relazione alle CP_1 modalità di festeggiamento del compleanno del figlio, o in maniera separata, oppure congiuntamente, tenendo in considerazione le volontà del figlio . CP_1
11)Il padre e la madre concordano che, trattandosi di collocazione del figlio pressoché paritaria, ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto dello stesso.
pagina 2 di 5 12)I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio disciplinate come da Protocollo per i Procedimenti in materia Familiare, siglato il 16 luglio
2015, stabilite come segue: spese che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa della spesa: -spese scolastiche quali: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (con esclusione del materiale scolastico di modesto ammontare, che risulta fisiologico e prevedibile nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l'emergere della necessità della spesa); gite, abbonamenti e trasporto pubblico da e per la scuola;
-spese parascolastiche quali: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
-spese mediche sanitarie quali: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelle da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia solo qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
spese che devono essere preventivamente concordate fra i genitori -spese scolastiche quali: rette di scuole private, ripetizioni;
-spese parascolastiche quali: dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari, viaggi di istruzione in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua o di informatica;
-spese medico sanitarie quali: rientrano tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio del figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-spese ludiche, sportive e artistiche quali: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica ecc… Le parti concordano sin da ora che il padre, usufruendo del servizio pre-scuola, si occupi interamente della spesa. Le parti concordano sin da ora di comprendere espressamente nella voce delle spese straordinarie da suddividersi al 50%, senza il consenso dell'altro genitore, i pasti della scuola, le medicine anche da banco, le visite mediche private consigliate dalla pediatra ed il materiale scolastico di qualunque tipo richiesto e/o necessario.
13)Relativamente alle modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie e modalità di rimborso, il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, WhatsApp, pagina 3 di 5 mail o altro similare, all' altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto e in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente. Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia.
14)I genitori concordano che l'importo dell'assegno unico verrà percepito interamente da Parte_2
; rinuncia espressamente a richiederlo e si impegna a confermare questa
[...] Parte_1 rinuncia ove necessario.
15)I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti all'interesse del figlio .” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché i Persona_1 rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati del minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento paritario del figlio con residenza nella casa CP_1 famigliare unitamente alla madre, mantenimento del minore e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prenda atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3024/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento paritario del figlio con residenza Persona_1 presso la casa famigliare unitamente alla madre, mantenimento del minore e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
b) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice delegato relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3024/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Antonini presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Castel Bolognese (RA), via Berlinguer n. 64, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
1) I sig.ri e manterranno l'affidamento condiviso del figlio minore, avendo Parte_2 Parte_1 entrambi la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, adoperandosi per consentire a di conservare CP_1 pagina 1 di 5 un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali dovranno assicurare le cure,
l'educazione, l'assistenza morale e l'istruzione necessaria nel rispetto delle tendenze e delle attitudini del figlio e dovranno assumere, concordemente, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dello stesso (scuola, sport, tempo libero, cure mediche ecc...) tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desideri del figlio, consentendo altresì, a di conservare rapporti significativi CP_1 con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) I genitori si accordano affinché, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Il minore manterrà la residenza presso la casa famigliare, sita in Casola IO (RA), via
GL ON n. 17, unitamente alla madre.
4) Si precisa sin da ora che la sig.ra ha acquistato la quota di proprietà del sig. Parte_2
dell'immobile sito in Casola IO, via GL ON n. 17 in data Parte_1
21.05.2025. Il predetto immobile risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Casola IO
(RA) al foglio 20 particella 529 subalterno 15.
5) La sig.ra , al fine di procedere al predetto acquisto, ha stipulato un mutuo Parte_2 ipotecario con atto notarile del 21.05.2025.
6) Si dà atto che il sig. ha proceduto al cambio di abitazione con decorrenza Parte_1
08.02.2024 in via Giacomo Matteotti n. 74.
7) I sig.ri e prestano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto e/o carta Parte_1 Parte_2
d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore e si impegnano a prestare ogni firma necessaria per il loro rilascio e conferma.
8) Il padre continuerà, come nell'attualità, a vedere e tenere con sé il figlio il martedì, il giovedì e il sabato dall'ora di pranzo fino al lunedì mattina, mentre la madre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì fino al sabato a pranzo.
9) Il padre e la madre potranno trascorrere con due settimane, anche non consecutive, CP_1 durante le ferie estive.
10)Sia le festività natalizie che le pasquali saranno concordate dai ricorrenti in autonomia, tenendo in considerazione gli interessi e le volontà del figlio . I genitori si accorderanno in relazione alle CP_1 modalità di festeggiamento del compleanno del figlio, o in maniera separata, oppure congiuntamente, tenendo in considerazione le volontà del figlio . CP_1
11)Il padre e la madre concordano che, trattandosi di collocazione del figlio pressoché paritaria, ciascuno di essi provvederà al mantenimento diretto dello stesso.
pagina 2 di 5 12)I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio disciplinate come da Protocollo per i Procedimenti in materia Familiare, siglato il 16 luglio
2015, stabilite come segue: spese che non necessitano di preventivo accordo fra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa della spesa: -spese scolastiche quali: tasse scolastiche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (con esclusione del materiale scolastico di modesto ammontare, che risulta fisiologico e prevedibile nel corso dell'anno e faranno carico al singolo genitore che avrà cura dei figli con l'emergere della necessità della spesa); gite, abbonamenti e trasporto pubblico da e per la scuola;
-spese parascolastiche quali: pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
-spese mediche sanitarie quali: tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelle da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia solo qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
spese che devono essere preventivamente concordate fra i genitori -spese scolastiche quali: rette di scuole private, ripetizioni;
-spese parascolastiche quali: dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione del figlio, indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori e di altri familiari, viaggi di istruzione in genere anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi i corsi di lingua o di informatica;
-spese medico sanitarie quali: rientrano tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio del figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-spese ludiche, sportive e artistiche quali: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica ecc… Le parti concordano sin da ora che il padre, usufruendo del servizio pre-scuola, si occupi interamente della spesa. Le parti concordano sin da ora di comprendere espressamente nella voce delle spese straordinarie da suddividersi al 50%, senza il consenso dell'altro genitore, i pasti della scuola, le medicine anche da banco, le visite mediche private consigliate dalla pediatra ed il materiale scolastico di qualunque tipo richiesto e/o necessario.
13)Relativamente alle modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie e modalità di rimborso, il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, WhatsApp, pagina 3 di 5 mail o altro similare, all' altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto e in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente. Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia.
14)I genitori concordano che l'importo dell'assegno unico verrà percepito interamente da Parte_2
; rinuncia espressamente a richiederlo e si impegna a confermare questa
[...] Parte_1 rinuncia ove necessario.
15)I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti all'interesse del figlio .” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato a [...] il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché i Persona_1 rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati del minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento paritario del figlio con residenza nella casa CP_1 famigliare unitamente alla madre, mantenimento del minore e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prenda atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3024/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento paritario del figlio con residenza Persona_1 presso la casa famigliare unitamente alla madre, mantenimento del minore e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
b) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice delegato relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
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